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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/09/2024, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5256/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione volontaria giurisdizione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5256/2024 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SEGATORI STEFANIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
SEGATORI STEFANIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Paolo Abbritti.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12/06/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 12/06/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 10/09/2024;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli e non è in contrasto con l'interesse Persona_1 Persona_2 di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12/06/2024, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORGIANO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 19/09/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione volontaria giurisdizione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5256/2024 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SEGATORI STEFANIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
SEGATORI STEFANIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Paolo Abbritti.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12/06/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 12/06/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 10/09/2024;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli e non è in contrasto con l'interesse Persona_1 Persona_2 di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12/06/2024, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORGIANO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 19/09/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti