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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/11/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 26/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso l'Avv. Paolo Giovanni Ramaioli del Foro di Lodi, che la rappresenta e la difende per procura in atti parte appellante
contro
:
(C.F. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. G. Parte_2 C.F._2
ED AT del Foro di Savona, che la rappresenta e la difende per procura in atti
parte appellata
avverso: la sentenza n. 431/2023 del 31/05/2023 del Tribunale di Cuneo pubblicata in data 05/06/2023, rep. n. 727/2023 del 05/06/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'incompetenza del Tribunale di Cuneo e, conseguentemente, dichiarare la competenza del Tribunale di Pavia e/o, in via alternativa, quella del Tribunale di DR;
1 - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata o, in subordine, del solo capo riguardante la condanna della sig.ra alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore della sig.ra ; Parte_2
- in via principale e nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 431/2023, pubblicata il 05.06.2023, emessa dal Tribunale di Cuneo, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con conseguente rigetto, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, delle domande proposte dalla sig.ra nei Parte_2 confronti della sig.ra perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in Pt_1 narrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, nonché l'ammissione di prova per teste sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, in occasione della stipula dell'atto di compravendita dell'imbarcazione
“Valletta” avvenuta il 30.06.2015, il Notaio consigliava alla sig.ra Persona_1 Pt_2
ed alla sig.ra di indicare, nel modulo antiriciclaggio, il
[...] Parte_1 trasferimento di denaro quale prestito;
2) Vero che, mai la sig.ra aveva dichiarato di dover restituire il denaro ricevuto alla Pt_1 sig.ra a titolo di prestito. Pt_2
Si indica a teste:
- Notaio dott. con studio in Alassio, via Milite Ignoto n. 5, sui cap. da 1 Persona_1 tutti i capitoli di prova.”
Per parte appellata:
“… pur ritenendo la causa documentale, reitera per l'occorrenza le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e qui reiterate, le sollevate eccezioni e così precisa le conclusioni: IN VIA PRELIMINARE
-Dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello e l'improcedibilità del procedimento. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
-Respingere ogni domanda avversaria, confermando integralmente la sentenza opposta. IN VIA SUBORDINATA
- Accogliere le seguenti conclusioni assorbite nel procedimento di primo grado IN VIA PRINCIPALE
-Accertare, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra , al pagamento Parte_1 della somma di euro 10.083,10 o altra emergente in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi ex art. 1284 c.c. IN VIA SUBORDINATA per la denegata e davvero non creduta ipotesi in cui quanto sopra non fosse accolto
-Accertare, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento Parte_1 dell'indennità di indebito arricchimento pari al valore della corrispondente diminuzione patrimoniale di euro 10.000 e/o di quell'altra somma emergente in corso di causa da determinarsi all'occorrenza anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO
2 -Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre IVA e CPA oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% di entrambi i gradi del giudizio”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il primo grado di giudizio 1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la signora instaurava dinnanzi al Parte_2
Tribunale di Cuneo un giudizio avverso i signori e per CP_1 Parte_1 sentirne dichiarare in via principale, visto l'art. 1813 c.c., la condanna, in solido o in alternativa tra loro, al pagamento dell'importo di € 10.083,10 o altra somma. Inoltre, in via subordinata, la ricorrente chiedeva la condanna della signora Parte_1 al pagamento di un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., quantificata in € 10.000,00 o in altra somma anche in via equitativa. In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La signora riferiva di aver intrattenuto, sino alla fine del 2015, una relazione Pt_2 sentimentale con il signor il quale le aveva manifestato la volontà di CP_1 acquistare la barca denominata “Angel Marine Valletta”, con l'intento di ristrutturarla e rivenderla. A tal fine, il signor aveva domandato un prestito alla signora CP_1 Pt_2 che glielo aveva concesso. Dunque, dinnanzi al Notaio, aveva luogo la compravendita dell'imbarcazione anzidetta per il prezzo di € 8.500,00, oltre € 1.583,10 per spese notarili. L'acquisto, tuttavia, non veniva effettuato dal signor come prospettato alla CP_1 signora , bensì dalla signora che, insieme con il primo, si Pt_2 Parte_1 impegnava nei confronti della signora alla restituzione degli importi dalla Pt_2 medesima erogati. Ciò risultava confermato anche da un modulo antiriciclaggio compilato in sede di rogito e sottoscritto dalla signora nel quale si dava atto del Pt_1 prestito e della successiva restituzione rateale. La ricorrente rappresentava che, nonostante gli impegni assunti e le richieste di pagamento inoltrate, non vi era stata la restituzione delle somme concesse in prestito. 1.2. Si costituivano in giudizio il signor e la signora i CP_1 Parte_1 quali proponevano plurime eccezioni preliminari. In primo luogo, eccepivano l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Pavia (in relazione alla residenza del signor ovvero del Tribunale di CP_1
DR (vista la residenza della signora . Quello di cui all'art. 18 c.p.c., Pt_1 invero, era, secondo i convenuti, l'unico criterio applicabile, anche con riguardo alla domanda ex art. 2041 c.c. Infatti, ad avviso dei signori e la ricorrente CP_1 Pt_1 non aveva né qualificato né provato il rapporto negoziale né il titolo in forza del quale chiedeva la restituzione dell'importo di € 10.083,10. Peraltro, la mera circostanza dell'asserita consegna di denaro non ne comportava ex se la restituzione. Di conseguenza, non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione del criterio facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. (domicilio del creditore) utilizzato dalla signora
, residente in [...](Comune ricompreso nel circondario dell'adito Tribunale di Pt_2
Cuneo). In aggiunta, i convenuti eccepivano il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014, quale condizione di procedibilità della domanda a fronte di una richiesta di pagamento di somme inferiore ad € 50.000,00.
3 Infine, rilevavano la carenza di legittimazione passiva del signor in quanto CP_1 lo stesso risultava estraneo al rapporto sotteso alla pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente. Quest'ultima, infatti, aveva rappresentato di aver messo a disposizione della signora (e non del signor l'importo di € 10.083,10 e che sempre la Pt_1 CP_1 signora (e non il signor , in qualità di acquirente, aveva poi proceduto in Pt_1 CP_1 data 30/06/2015 dinnanzi al Notaio alla stipula dell'atto di compravendita dell'imbarcazione. Nel merito, previo eventuale mutamento del rito, i convenuti domandavano in via principale il rigetto delle domande avversarie. In via riconvenzionale e per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, previa chiamata in causa del signor CP_2 ex artt. 106 e 269 c.p.c., chiedevano di dichiarare l'inadempimento di questi rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti del signor con conseguente condanna al CP_1 pagamento dell'importo di € 11.038,92 o altra somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Secondo i convenuti, infatti, la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente era imprecisa e lacunosa. In proposito, esponevano che la volontà di acquistare l'imbarcazione “Valletta” era in realtà da riferirsi al signor , padre della CP_2 ricorrente, il quale si era rivolto a tal fine sia al signor sia alla signora Al CP_1 Pt_1 primo, invero, aveva chiesto di eseguire le opere di manutenzione necessarie alla messa in pristino della barca;
alla seconda aveva domandato la disponibilità all'intestazione del natante, con l'intento di scongiurare controlli fiscali. Sempre a tali fini, il signor Pt_2 aveva conferito la provvista in denaro necessaria all'acquisto per il tramite della figlia
, la quale, dunque, non era la reale titolare delle somme erogate. In tale Parte_2 contesto, l'acquisto dell'imbarcazione veniva perfezionato con rogito notarile in data 30/06/2015 e in seguito, il signor provvedeva a proprie spese ai lavori di CP_1 manutenzione per un costo complessivo di oltre € 30.000,00. Tali lavorazioni avevano peraltro consentito alla famiglia , unitamente al signor di utilizzare Pt_2 CP_1 abitualmente l'imbarcazione per tutta la stagione estiva 2015. Terminata la relazione tra il signor e la signora , il signor CP_1 Parte_2 CP_2
confermava di non voler intestare a sé l'imbarcazione e liberava i convenuti da
[...] qualsiasi vincolo nei suoi confronti. Affermava, per contro, che l'importo corrisposto per l'acquisto del natante “Valletta” doveva essere compensato con altri esborsi sostenuti dal signor In particolare, faceva riferimento a i) lavorazioni eseguite dal CP_1 CP_1 sull'imbarcazione denominata “Bambù” del signor per € 8.500,00, ii) alle Pt_2 riparazioni eseguite dal per € 2.538,92 su un ciclomotore Kymco Xciting 250 di CP_1 proprietà del , iii) alle attività di rimessione in pristino eseguite, sempre dal Pt_2 CP_1 sull'imbarcazione “Valletta”. A ciò si aggiungevano anche i danni pari ad € 2.000,00 cagionati dal signor ad un'autovettura Jaguar X-Type dell'azienda del signor Pt_2
e concessa in uso al primo per circa sei mesi. CP_1
Stante tale ricostruzione dei fatti, secondo i convenuti l'azione esperita dalla signora risultava del tutto priva di fondamento;
ciò anche tenuto conto che la stessa Parte_2 non aveva assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante. Infatti, trattandosi di domanda di restituzione di somme asseritamente mutuate, la ricorrente avrebbe dovuto provare la consegna della somma e la natura e il titolo giustificanti la restituzione. Similmente, doveva essere rigettata anche l'azione ex art. 2041 c.c. 1.3. Nel corso del giudizio, con ordinanza del 16/02/2019, viste le difese dei convenuti e l'assenso di tutte le parti, il giudice di primo grado disponeva il mutamento del rito.
4 Con il medesimo provvedimento, stante l'eccezione di improcedibilità formulata dai convenuti in sede di costituzione, veniva concesso termine per la negoziazione assistita che, tuttavia, si concludeva negativamente. Infine, il giudice di primo grado rigettava l'istanza di chiamata in causa di terzo formulata nei confronti del signor per sentir dichiarare la condanna del CP_2 medesimo “... al pagamento di quanto dallo stesso dovuto per le prestazioni eseguite in suo favore dal sig. . Invero, il giudice riteneva la circostanza esposta priva di CP_1 qualsivoglia connessione con l'oggetto e il titolo della causa, tenuto conto che la domanda di condanna del terzo non era formulata in manleva. Con provvedimento del 07/07/2021, il giudice di primo grado ammetteva la prova orale richiesta dall'attrice con memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c.; per contro, non ammetteva le prove orali richieste dai convenuti in quanto giudicate irrilevanti, valutative, generiche, da provarsi con mezzo documentale o negative, ammettendoli comunque a prova contraria sui capitoli avversari. Con provvedimento dell'11/07/2022, visto l'art. 210 c.p.c., il Tribunale ordinava al Notaio rogante l'esibizione del modulo antiriciclaggio sottoscritto in occasione della stipula dell'atto di compravendita dell'imbarcazione “Valletta” del 30/06/2015.
2. La sentenza emessa all'esito del primo grado di giudizio Con la sentenza n. 431/2023 del 31/05/2023, qui appellata, il Tribunale di Cuneo condannava la convenuta signora all'immediata restituzione, in favore della Pt_1 signora , della somma di € 10.083,10 oltre interessi legali. Parte_2
In primo luogo, veniva rigettata l'eccezione d'incompetenza per territorio in quanto infondata. La signora aveva così argomentato la competenza del Tribunale di Pt_2
Cuneo: “Trattandosi del pagamento di una somma determinata ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., III° comma, il pagamento deve avvenire al domicilio del creditore che avendo residenza in Ceva (CN), il foro competente è quello di Cuneo”. La parte convenuta, a fronte di tale prospettazione, non aveva compiutamente e specificamente indicato tutti i concorrenti criteri alternativi della competenza ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Nel merito, la domanda attorea veniva ritenuta fondata e dunque, accoglibile seppur con alcune precisazioni. Il giudice di primo grado, invero, riteneva assolto l'onere della prova da parte della signora : risultava agli atti la consegna sia dell'importo di € 8.500,00 in favore della Pt_2 signora per l'acquisto dell'imbarcazione, sia della somma di € 1.583,10 quale Pt_1 pagamento delle relative spettanze notarili;
inoltre, il modulo antiriciclaggio confermava l'impegno alla restituzione dell'importo da parte della signora in favore della Pt_1 signora , con conseguente assolvimento dell'onere della prova anche sul titolo. Pt_2
Veniva esclusa altresì l'attendibilità della ricostruzione avversaria quanto alla natura fittizia dell'intestazione dell'imbarcazione in capo alla signora asseritamente Pt_1 voluta dal signor , padre della parte attrice. Non era stato, infatti, provato da parte Pt_2 convenuta alcun accordo simulatorio. Per contro, il giudice riteneva non assolto da parte attrice l'onere probatorio circa l'assunzione dell'obbligo restitutorio da parte del convenuto anche tenuto conto CP_1 delle dichiarazioni dei testi escussi. Per l'effetto, veniva affermata la carenza di legittimazione passiva del medesimo CP_1
5 In forza di quanto sopra, tenuto conto della soccombenza e dell'esito del procedimento, le spese di lite venivano compensate nella misura della metà, restando l'altra metà a carico dei convenuti. Questi ultimi venivano dunque condannati, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente l'importo di € 2.539,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge.
3. Il giudizio di secondo grado La signora impugnava la predetta sentenza del Tribunale di Parte_1
Cuneo, chiedendone la riforma in forza dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si costituiva in grado di appello la signora chiedendo il rigetto Parte_2 dell'avversaria impugnazione e concludendo come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Premessa 4.1. Preliminarmente occorre rilevare che, nel corso del primo grado di giudizio, tra le parti convenute si era regolarmente costituito il signor del quale il CP_1
Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva. Tale declaratoria non è stata oggetto di gravame, né in via principale né in via incidentale, sicché, con riferimento a tale aspetto, deve ritenersi integrato il c.d. giudicato interno. Giova altresì premettere che l'originario convenuto, signor non ha CP_1 impugnato la sentenza di cui trattasi, la quale, dunque, con riguardo al deve CP_1 intendersi integralmente passata in giudicato. 4.2. Ad aver proposto appello è invece la convenuta soccombente in primo grado, signora la quale ha sottoposto a gravame solamente i capi 3 e 4.1 della Parte_1 sentenza del Tribunale, relativi – rispettivamente – al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio e all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'odierna appellata circa l'esistenza di un contratto di mutuo con l'appellante. Ne consegue che non risultano proposti motivi di appello con riguardo ai paragrafi 4 (sull'onere probatorio richiesto per la domanda di restituzione di somme date a titolo di mutuo), 4.2 (sul difetto di prova circa l'accordo simulatorio tra la e il ai fini Pt_1 Pt_2 dell'intestazione fittizia della barca e relativi principi giurisprudenziali), 5 (sulla carenza di legittimazione passiva in capo al signor . CP_1
4.3. Tanto premesso, l'appello proposto dalla signora si articola in Parte_1 due motivi, entrambi sufficientemente specifici ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ma infondati nel merito.
5. Sul primo motivo di appello 5.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante impugna il capo n. 3 della sentenza contestando il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, per aver omesso il Tribunale di Cuneo di considerare le specifiche indicazioni dei fori alternativi e concorrenti da essa medesima svolte in primo grado. Invero, l'appellante rappresenta di aver contestato i diversi criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Quanto ai primi, avrebbe specificamente individuato come competenti il Tribunale di Pavia in forza della residenza del signor e il Tribunale CP_1
6 di DR in relazione alla residenza della stessa signora Quanto all'art. 20 Pt_1
c.p.c., per contro, ne avrebbe disconosciuto l'applicabilità, stante l'assenza di prova, da parte della signora , del titolo posto a fondamento della propria pretesa Parte_2 restitutoria. In tal senso, la domanda di condanna formulata dalla signora non Pt_2 sarebbe da ricomprendere nell'ambito dei diritti di obbligazione e dunque, non sarebbe riconducibile all'art. 20 c.p.c. L'unico criterio applicabile sarebbe per contro quello di cui all'art. 18 c.p.c. 5.2. Il motivo è infondato. Appare, invero, corretta l'argomentazione della signora per giustificare la Pt_2 competenza del Tribunale adìto: la domanda ha per oggetto il pagamento di una somma determinata. Per tale domanda, l'art. 20 c.p.c. consente di radicare la competenza del Giudice in relazione al domicilio del creditore (art. 1182, comma 3, c.c.). La signora Pt_2 ha la propria residenza e il proprio domicilio in Ceva (Cuneo), sicché il foro competente è quello di Cuneo. Come emerso in primo grado, affinché l'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 38 comma 1 c.p.c. sia ammissibile, è necessario che il convenuto eccepisca
“…l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass. n. 17374 del 20/08/2020)”
- (così, Cass. Civ., sez. II, Ord., 24/10/2024, n. 27613). Nel caso di specie, l'appellante non si è attenuta a detto principio. Infatti, pur essendo vero che la stessa ha indicato ai sensi dell'art. 18 c.p.c. – con riguardo alla propria persona – la competenza territoriale del Tribunale di DR, stante la propria residenza in Novi Ligure, la stessa specificità tuttavia non è stata ravvisata né è qui ravvisabile con riguardo all'art. 20 c.p.c. Invero, con riferimento a tale disposizione, l'appellante si è limitata a contestarne l'applicazione al caso di specie, asserendo l'assenza di qualsivoglia prova, da parte dell'odierna appellata, circa il rapporto posto a fondamento della pretesa creditoria azionata, di conseguenza da escludere dai diritti di obbligazione. L'odierna appellante avrebbe dovuto individuare, anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale sarebbe stato, secondo lei, il giudice competente in luogo del Tribunale di Cuneo. Infatti, stante la sua ampiezza applicativa, la disposizione richiamata deve ritenersi pertinente rispetto al caso di specie. L'art. 20 c.p.c., invero, fa riferimento a qualsivoglia tipologia di obbligazione, indipendentemente dalla fonte di questa e dunque, a prescindere dal fatto che essa sia riconducibile ad un negozio giuridico, ad un illecito o ancora, ad un indebito, all'arricchimento senza causa, alla legge e così via. Infatti, ai sensi dell'art. 1173 c.c. “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. Anzi, tale criterio alternativo di competenza territoriale è applicabile anche laddove oggetto del giudizio non sia l'obbligazione in sé, bensì la fonte della stessa (a mero titolo di esempio, si veda Cass. Civ., sez. VI - 3, Ord., 05/09/2014, n. 18815 ove, nell'ambito di
7 una controversia avente ad oggetto l'accertamento della nullità di un contratto, è stato chiarito che“…nel concetto di "cause relative a diritti di obbligazione", di cui all'art. 20 c.p.c., rientra certamente ogni azione diretta a postulare l'accertamento del modo di essere di un contratto dal quale siano originate obbligazioni e, nell'ambito della norma i riferimenti "al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio" indicano soltanto i criteri di collegamento individuati dal legislatore come fori concorrenti, ma senza alcuna attinenza al petitum dell'azione esercitata”). In ogni caso, sul punto occorre rilevare due ulteriori circostanze. Nell'ambito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la parte attrice (odierna appellata) ha rappresentato di aver “prestato” delle somme determinate in € 10.083,10 alla signora e di esigerne – in via principale – la restituzione ai sensi dell'art. 1813 c.c. In tal Pt_1 senso, dunque, ha identificato in modo inequivoco come negoziale la fonte del rapporto dal quale sono scaturiti gli obblighi restitutori e l'ha specificamente ricondotta alla causa del mutuo. La medesima determinatezza si rinviene nella prospettazione formulata in via subordinata. In tal caso, invero, l'odierna appellata aveva precisato di agire ai sensi dell'art. 2041 c.c., così qualificando la condanna della convenuta quale indennità per arricchimento senza causa. Da ultimo, si osservi altresì che “…3.2. la determinazione della competenza, … , dev'essere fatta alla stregua dei fatti costitutivi allegati a sostegno della domanda, senza che rilevino le contestazioni sollevate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti stessi dallo stesso avanzate, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie (Cass. n. 29266 del 2017);
3.3. ciò comporta, in particolare, che, ove la parte convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità (Cass. n. 10966 del 2003; conf., Cass. n. 8189 del 2012);
3.4. sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite - nella specie neppure dedotto - alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 10966 del 2003; conf., Cass. n. 8189 del 2012)” – (così, Cass. Civ., sez. VI, Ord., 16/07/2020, n. 15254 e similmente, Cass. Civ. sez. II, Ord., 12/10/2004, n. 20177 nella parte in cui “L'assunto del ricorrente - secondo cui sarebbe inapplicabile il criterio di cui all'art. 20 c.p.c. in relazione alla non comprovata esistenza dell'obbligazione, è erroneo perché - come già affermato da questa corte (Cass. 27 gennaio 1998, n. 789) - sulla determinazione del "forum destinatae solutionis" in riferimento all'art. 1182 c.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione stessa. Infatti il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. in relazione alla competenza per valore, secondo cui il collegamento tra il giudice e la controversia che il primo è chiamato a decidere si determina in base alla domanda, costituisce una regola di portata generale valida per tutti i criteri di collegamento preposti alla individuazione del giudice, e quindi anche a quelli concernenti la competenza territoriale, ivi compresi quelli dell'art. 20 c.p.c., concernente i fori alternativi per le cause relative a diritti di obbligazione;
tutti i criteri
8 suddetti vanno, pertanto, applicati a prescindere dalla fondatezza della domanda prospettata dall'attore”). Tali principii hanno carattere generale e devono essere applicati al caso di specie. Di conseguenza, l'appellante non può sollevare l'eccezione di incompetenza per contestare le precise allegazioni della signora sulla qualificazione e sull'esistenza Pt_2 del titolo posto alla base dell'azione intrapresa.
6. Sul secondo motivo di appello 6.1. Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna il capo 4.1 della sentenza, laddove il Tribunale di Cuneo ha ritenuto dimostrata l'esistenza del contratto di mutuo stipulato tra la e la per aver fornito la la prova della dazione e del Pt_2 Pt_1 Pt_2 titolo fondante la pretesa restitutoria. In proposito, parte appellante ribadisce la ricostruzione dei fatti secondo la quale l'intenzione di procedere all'acquisto dell'imbarcazione “Valletta” era da riferire al signor : questi, al fine di scongiurare controlli fiscali, avrebbe richiesto alla CP_2 signora la propria disponibilità ad intestarsi il natante. Di conseguenza, i fondi Pt_1 messi a disposizione della signora provenivano dal signor e non dalla figlia Pt_1 Pt_2
, sul cui conto corrente semplicemente erano stati “girocontati”. Di qui la contestata Pt_2 carenza di legittimazione attiva in capo alla signora . Parte_2
Afferma inoltre l'appellante che di tali somme il signor aveva deciso di non
Pt_2 richiedere la restituzione in seguito alla cessazione del rapporto sentimentale tra la figlia e il signor Quest'ultimo, invero, aveva eseguito alcune lavorazioni in favore CP_1 del primo (id est, sull'imbarcazione “Bambù” del , sulla “Valletta”, su un
Pt_2 ciclomotore e su una vettura incidentata) a proprie spese. Del pari, il signor aveva
Pt_2 altresì confermato di non voler intestare a sé medesimo la “Valletta”. A quanto sopra, l'appellante aggiunge la circostanza che in ogni caso la signora
Pt_2
in primo grado non avrebbe dimostrato la natura del titolo, non essendo all'uopo
[...] sufficiente il modulo antiriciclaggio. Secondo la invero, quello per l'antiriciclaggio Pt_1
è un mero modulo prestampato, funzionale al più a giustificare la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto del natante, e comunque generico e privo di contestualizzazione rispetto alla compravendita de qua. In quanto tale, non sarebbe dunque idoneo a costituire riconoscimento di debito. Infine, nel secondo motivo, l'appellante solleva talune contestazioni con riguardo all'istruttoria svolta nel corso del primo grado di giudizio. Sul punto, rileva la tardività dell'acquisizione del modulo antiriciclaggio effettuata ex art. 210 c.p.c., essendo stata disposta dal Tribunale di Cuneo oltre un anno dopo rispetto all'emissione dell'ordinanza sui mezzi istruttori. Contesta, inoltre, l'omessa pronuncia del giudice sull'ammissione della testimonianza del Notaio rogante, il quale avrebbe, secondo l'appellante, consigliato di compilare il modulo qualificando il trasferimento di denaro quale prestito. Il Tribunale, peraltro, avrebbe altresì omesso di considerare la ricostruzione dei fatti resa dalla in sede di Pt_1 interpello e confermata dall'escussione del signor CP_1
L'appellante osserva, inoltre, che nessuno dei testi dell'odierna appellata avevano fornito supporto alla ricostruzione dei fatti esposta dalla;
l'unica eccezione sarebbe il Pt_2 signor (padre dell'appellata) che, avendo interesse nella causa, è da CP_2 considerarsi inattendibile. 6.2. Anche questo motivo è infondato.
9 6.2.1. In primo luogo, si osserva che sotto il profilo esposto il gravame si presenta prima facie intrinsecamente controverso. Da un lato, invero, l'appellante afferma in modo espresso di impugnare solo il capo 4.1. della sentenza nel quale viene unicamente affermato il positivo assolvimento, da parte dell'allora attrice (odierna appellata), dell'onere della prova sia della consegna del denaro dalla alla sia del titolo sottostante alla dazione (qualificabile in termini di Pt_2 Pt_1 mutuo alla luce dell'obbligo restitutorio assunto per iscritto dalla signora . Pt_1
Dall'altro lato, al fine di sostenere il motivo di gravame e in particolare, l'affermata carenza di legittimazione attiva in capo alla in ordine alla restituzione delle somme, Pt_2 la recupera le argomentazioni in fatto sottese al capo 4.2. della sentenza che, Pt_1 tuttavia, non è stato oggetto di specifica impugnazione. Infatti, nell'individuare i capi della sentenza interessati da gravame, l'appellante non ha ricompreso il capo 4.2., nel quale il Tribunale di Cuneo ha ritenuto non provata la circostanza dell'intestazione dell'imbarcazione “Valletta” alla signora su richiesta Pt_1 del signor , al fine di evitare controlli fiscali. In primo grado, invero, è stato CP_2 riscontrato il difetto di prova circa il retrostante asserito accordo simulatorio tra la e il e tale aspetto non è stato oggetto di specifico gravame. Pt_1 Pt_2
6.2.2. In ogni caso, condivisibilmente è stata ritenuta provata in primo grado la stipula, tra l'appellante e l'appellata, di un contratto di mutuo delle somme erogate dalla in Pt_2 favore della per l'acquisto dell'imbarcazione “Valletta”. Pt_1
Invero, come rilevato dal Tribunale, rispetto a tali circostanze la signora ha Parte_2 positivamente assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante circa i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa restitutoria. Ella invero ha dato prova della consegna del denaro alla e dell'impegno di quest'ultima a restituirle il tantundem: Pt_1 tale fattispecie concreta è a pieno titolo riconducibile alla previsione dell'art. 1813 C.c., secondo cui “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. A fronte dell'allegazione, da parte della Pt_2 dell'inadempimento della spettava a quest'ultima dimostrare di aver adempiuto Pt_1 ovvero di non avere adempiuto per causa a lei non imputabile. Tale prova, nella specie, non è neppure stata offerta. 6.2.3. In particolare, la dazione delle somme non è contestata né è oggetto di contestazione il fatto che le somme medesime siano state messe a disposizione dalla signora alla signora il giorno stesso della stipula dell'atto di Parte_2 Pt_1 compravendita, ovverossia, il 30/06/2015. È la stessa che, escussa in data 17/02/2022, rispondendo alla Parte_1 domanda di cui al capitolo di prova n. 6 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della parte attrice, ha confermato essere vero “che la sig.ra in data 30.06.2015 Pt_2 provvedeva al pagamento in favore del Notaio e della sig.ra della somma Parte_3 di cui agli assegni (all. 1 e 9) per l'acquisto della barca come da atto e assegni che si rammostrano al teste”. Che dette somme siano riconducibili alla , peraltro, risulta documentalmente Pt_2 provato. Sul punto, invero, l'odierna appellata ha prodotto in primo grado, in allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., due documenti significativi, ovverossia il n. 2 e il n.
9. Con il doc. 2, è stata prodotta la contabile che attesta che l'assegno circolare n. 7000021310 di € 8.500,00 è stato addebitato in data 30/06/2015 sul conto corrente 02/01/80541 della signora intrattenuto presso il Banco di Credito P. Parte_2
Azzoaglio S.p.A.
10 La copia di tale assegno risulta allegata sotto la lettera “A” all'atto di vendita di imbarcazione del 30/06/2015 a rogito del Notaio dott. (rep. n. 60.200 – Persona_1 racc. n. 37.106). Infatti, nel contratto si precisa che il corrispettivo per l'acquisto dell'imbarcazione “Valletta” è stato pagato alla parte venditrice proprio con l'assegno in questione (cfr. doc. 1 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ove all'art. 2 “… Le parti contraenti dichiarano che il corrispettivo della vendita è stato pagato mediante consegna dell'assegno, la cui fotocopia a quest'atto si allega sotto la lettera “A”). Dal doc. 9, similmente, si evince che, dalla provvista della medesima , in data Pt_2
30/06/2015 è stato tratto altresì l'assegno di € 1.583,10 intestato al Notaio dott.
[...]
e utilizzato per il pagamento degli onorari notarili. Sull'assegno invero risulta Per_1 riportato il n. 80541 che corrisponde al conto corrente di , come da raffronto Parte_2 con la contabile di cui al doc. 2 cit. In un tale contesto, dunque, è smentita la tesi, sostenuta dall'appellante, secondo cui la provvista sarebbe stata fornita dal signor . A sostegno di tale tesi, la CP_2 signora ha prodotto un documento (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione Pt_1
e risposta in primo grado) del tutto irrilevante. Esso riporta, infatti, un mero “giroconto” di fondi di € 5.000,00 da un conto corrente intestato a , e Controparte_3 CP_2
a favore di . Pur essendo vero che tale operazione è stata Parte_2 Parte_2 eseguita il giorno dell'atto di vendita dell'imbarcazione (30/06/2015), tuttavia essa non ha alcuna relazione obiettiva con il rogito e peraltro, è di un importo inferiore di oltre la metà rispetto al prezzo della compravendita e alle spese notarili (pari a totali € 10.083,10). Inoltre, si consideri che comunque la signora ancorché Parte_2 beneficiaria del predetto bonifico, era cointestataria del conto corrente dell'ordinante e dunque, essa stessa titolare della provvista ivi depositata. Peraltro, l'estraneità del signor è emersa anche nell'ambito dell'escussione CP_2 testimoniale. Sul punto, il signor (rectius, ) ha affermato che “Sul Tes_1 Per_2 CP_ pontile un giorno eravamo presenti io il e il sig. e doveva comprare una CP_1 Pt_2 barca da riparare. Si parlava. Altro non so. Non so se poi abbia chiesto un prestito. Ne parlammo durante l'estate in più occasioni”. Ciò premesso, riferendosi al signor il CP_1 teste ha poi proseguito rilevando che “So solo che voleva comprarla per aggiustarla per poi rivenderla. Sul prestito nulla so” (rif. escussione del 25/11/2021 con riguardo ai capitoli 3 e 4 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. parte attrice). Tale teste risulta attendibile, atteso che ha dichiarato di essere amico di entrambe le parti. Le diverse ricostruzioni offerte da altri soggetti escussi in relazione ai medesimi capi, per contro, paiono maggiormente incerte dal punto di vista dell'attendibilità soggettiva ed oggettiva. Il signor era parte in causa. Il signor CP_1 Testimone_2 ha riferito la medesima circostanza del ma de relato, per averla sentita raccontare Per_2 dalla signora;
il signor era “carissimo amico” del e con questo Pt_2 Per_3 CP_1 aveva lavorato dal 2014 al 2015; è il padre della signora ed è CP_2 Parte_2 stato chiamato in giudizio;
infine, la signora è sorella Controparte_4 dell'appellante ed ex fidanzata di CP_1
In ogni caso, quand'anche il signor avesse erogato delle somme di denaro CP_2
a favore della figlia , odierna appellata, non verrebbe comunque meno il diritto di Pt_2 quest'ultima alla restituzione delle somme da lei direttamente erogate a favore della
I documenti di cui ai doc. 2 e 9 prodotti in allegato al ricorso ex art. 702 bis Pt_1
c.p.c., infatti, dimostrano che le somme consegnate alla signora ai fini del rogito Pt_1 sono materialmente uscite dal patrimonio della signora , la quale, pertanto, ne Pt_2
11 aveva la piena disponibilità. In quanto tale, dunque, al momento della traditio la signora era l'unica titolare delle somme in discorso. Parte_2
6.2.4. Come premesso, oltre alla dazione delle somme nei termini anzidetti, risulta provato anche il titolo di questa. In particolare, come accertato in primo grado, l'importo complessivo è stato erogato dalla signora alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di mutuo. Sul punto, occorre in primo luogo precisare che il contratto di cui all'art. 1813 c.c., al di fuori dei casi in cui è espressamente prevista dalla legge (rif. art. 1350 c.c.), non richiede la forma scritta. Di conseguenza, l'esistenza del mutuo può essere desunta finanche in via presuntiva allorché sussistano i requisiti minimi previsti dall'art. 2729 c.c. (per il quale, al comma 1 “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”) – (cfr. Cass. Civ., sez. II, Ord., 29/03/2023, n. 8829). Nel caso di specie, assume preminente rilevanza il modulo antiriciclaggio sottoscritto dalla signora presso il Notaio e acquisito al giudizio di primo grado a seguito Pt_1 dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui al provvedimento dell'11/07/2022. Da tale modulo, invero, si desume che la generale volontà delle parti sottesa alla complessiva erogazione delle somme era quella dell'integrale restituzione di queste. Ivi, infatti, da parte della signora in qualità di dichiarante e sottoscrivente, viene Pt_1 precisato che “… i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono: … da terzi e precisamente da attività lavorativa lavoratrice autonoma per Euro 8500,00. Parte_2
Detta somma verrà restituita in rate” (cfr. doc. del fascicolo di primo grado denominato
“Rg. 3478-18 Fascicolo antiriciclaggio”). Peraltro, tale precisazione – che afferma non solo la volontà di restituzione ma anche la modalità (a rate) di questa – è stata inserita senza che vi fosse, sul punto, alcuna specifica richiesta. La stessa, invero, è stata riportata a fianco della sezione “altro” del modulo, sicché in tal senso figura quale libera puntualizzazione, peraltro del tutto irrilevante rispetto alla finalità di identificazione della derivazione della provvista propria dei moduli antiriciclaggio. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, tale dichiarazione contenuta nel modulo antiriciclaggio è circostanziata sia sotto il profilo temporale sia sotto quello sostanziale, dovendosi ritenere indubitabilmente riferibile al contratto di compravendita dell'imbarcazione “Valletta” del 30/06/2015 a rogito del Notaio dott. Persona_1
(rep. n. 60.200 – racc. n. 37.106) e all'operazione nel suo complesso considerata. Sul punto, numerosi sono gli elementi a riprova di tale affermazione. Intanto, sotto il profilo temporale la sottoscrizione del modulo antiriciclaggio (non disconosciuta) della signora risulta apposta in data 30/06/2015 (medesima data Pt_1 del rogito). A ciò si aggiunga che nella parte in alto a destra del documento esibito (rif. doc. denominato Rg. 3478-18 Fascicolo antiriciclaggio) è riportato il numero di repertorio dell'atto cui lo stesso si riferisce (rep. n. 60.200); risulta, inoltre, che i clienti (e dunque, anche la si sono presentati con altre persone identificate nella signora Pt_1 Pt_2
(quale compagna del signor ) e nel signor (quale cugino di
[...] CP_1 CP_1
), di cui sono allegate altresì le carte di identità. Peraltro, al modulo Parte_1 sottoscritto dalla signora è unito anche quello della parte venditrice, signora Pt_1
, parimenti sottoscritto in data 30/06/2015. Parte_3
Con specifico riferimento alla dichiarazione resa dalla signora inoltre, viene Pt_1 precisato che il modulo è dalla medesima sottoscritto “nella sua veste di parte interessata
12 relativamente alla pratica di compravendita di imbarcazione da stipularsi presso il Notaio
di Alassio”. Persona_1
6.2.5. Ciò premesso, tenuto conto delle difese dell'appellante sul punto, con riferimento a detto modulo occorrono ulteriori precisazioni. In primo luogo, non vi sono ragioni per ritenere l'acquisizione inammissibile in quanto tardiva. La parte attrice (odierna appellata) ha tempestivamente richiesto al giudice di primo grado di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; tale istanza istruttoria, invero, è stata formulata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e poi riproposta immediatamente dopo il mutamento del rito disposto il 16/02/2019, nell'ambito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 24/06/2020. Peraltro, lo stesso art. 210 c.p.c. non indica un termine perentorio entro il quale il giudice deve provvedere sull'istanza, sicché lo stesso è al più individuabile in via interpretativa in quello ultimo di conclusione della fase istruttoria, prima della rimessione della causa in decisione. Tale termine è senza dubbio stato rispettato: il giudice di prime cure ha ordinato l'esibizione in data 11/07/2022 e ha trattenuto la causa in decisione il 15/11/2022 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e in esito a questi. Si consideri altresì che l'ordine di esibizione è un mezzo istruttorio a carattere residuale: infatti, è “… utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto (Cass., Sez. 2, 3/11/2021, n. 31251; Cass. Sez. 2, 29/10/2010, n. 22196; Cass. Sez. L, 25/10/2013, n. 24188; Cass. Sez. L, 25/05/2004, n. 10043)” – (così, Cass. Civ., sez. II, Ord., 10/01/2024, n. 982). Sul punto, il giudice di prime cure si è attenuto a detto principio: infatti, ha motivato circa la necessità dell'acquisizione del modulo antiriciclaggio ai fini della decisione, anche tenuto conto che questo non era nella disponibilità della parte per essere rimaste disattese dal Notaio le plurime richieste di consegna formulate dalla signora Parte_2 prima del giudizio (cfr. docc. da 3 a 8 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.). Si osservi, peraltro, che l'ordine ex art. 210 c.p.c. è successivo rispetto a numerose intimazioni a comparire in qualità di teste rivolte al medesimo Notaio, rimaste parimenti inevase come da giustificazioni prodotte nel fascicolo di primo grado (cfr. comunicazione impedimento del 08/11/2021, del 01/02/2022, del 02/03/2022). 6.2.6. In un siffatto contesto, devono essere disattese tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante nel presente giudizio. In particolare, è inammissibile la richiesta della signora di escutere il Notaio dott. , trattandosi di testimone Pt_1 Persona_1 tempestivamente indicato in primo grado soltanto dalla signora , tant'è che, per tale Pt_2 ragione, già il Tribunale aveva rilevato l'inammissibilità di analoga istanza tardivamente formulata dalla Nel presente grado di giudizio, la richiesta di escussione del Pt_1
Notaio suddetto configura, quindi, un novum inammissibile ex art. 345 c.p.c. 6.2.7. Infine, si osserva che la circostanza della non ripetibilità della dazione non può ritenersi provata sulla base delle dichiarazioni rese dalla signora e dal signor Pt_1 in primo grado. Entrambi, infatti, sono stati escussi in interpello in quanto parti CP_1 del giudizio. Nessuno dei testi escussi ha riferito circostanze che consentano di concludere nel senso della non ripetibilità delle somme erogate dalla signora alla Pt_2 signora Pt_1
13 6.2.8. Neppure la generale richiesta della di ammettere in sede di appello le Pt_1 istanze istruttorie dalla medesima avanzate e disattese dal giudice di primo grado può trovare accoglimento. L'appellante, infatti, non contesta nello specifico la decisione istruttoria assunta in primo grado con ordinanza del 07/07/2021. Ivi, invero, il giudice di prime cure aveva indicato, per ciascun capitolo, le ragioni dell'inammissibilità che qui non sono state specificamente contestate. Inoltre, l'appellante non motiva nemmeno in ordine all'interesse e all'utilità concreta che l'accoglimento della richiesta istruttoria avrebbe ai fini della decisione del gravame, tenuto conto delle proprie conclusioni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente precisato che “… in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere "specifica", dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812)” – (così, Cass. Civ., sez. III, Ord., 09/06/2023, n. 16420; nello stesso senso anche Cass. Civ. sez. II, Sent., 23/03/2016, n. 5812 nella parte in cui “… le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 14135 del 26/10/2000, Rv. 541243; Sez. 3, Sentenza n. 17904 del 25/11/2003, Rv. 568427).”). Tale principio risulta pertinente rispetto al caso di specie e pertanto, deve trovare applicazione. 6.2.9. In forza delle considerazioni sopra esposte, rimane assorbita ogni ulteriore deduzione o richiesta, anche istruttoria, sia di parte appellante sia di parte appellata.
7. Conclusioni 7.1. In conclusione, la sentenza del Tribunale di Cuneo qui appellata deve essere integralmente confermata. 7.2. Le spese di lite del grado di appello dell'appellata signora sono poste a Parte_2 carico della parte appellante signora in ragione della sua Parte_1 soccombenza. Tali spese vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) e dell'attività svolta, nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale e così per complessivi € 3.966,00 per compensi oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA ed IVA. Viene escluso l'onorario per la fase istruttoria e di trattazione, non essendosi svolta istruttoria ed essendo la trattazione consistita essenzialmente nella reiterazione di argomentazioni già sviluppate negli atti introduttivi del grado e, successivamente, negli atti relativi alla fase decisionale. 7.3. Sussistono, inoltre, i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., stante la pervicacia dell'appellante nel negare le risultanze incontrovertibili di una dichiarazione da lei stessa sottoscritta davanti a un Notaio.
14 L'anzidetta somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari, come detto, ad € 3.966,00. 7.4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante totalmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 431/2023 del 31/05/2023 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 05/06/2023, rep. n. 727/2023 del 05/06/2023, sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma;
2. CO l'appellante a rifondere le spese Parte_1 processuali del giudizio d'appello all'appellata , spese che liquida in Parte_2
€ 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3. CO la parte appellante a pagare in favore Parte_1 della parte appellata l'ulteriore somma di € 3.966,00 ex art. 96 Parte_2 comma 3 c.p.c.;
4. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002,
[...]
quale parte appellante integralmente soccombente, è tenuta a Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Rel. Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dottoressa Marianna Marro.
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso l'Avv. Paolo Giovanni Ramaioli del Foro di Lodi, che la rappresenta e la difende per procura in atti parte appellante
contro
:
(C.F. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. G. Parte_2 C.F._2
ED AT del Foro di Savona, che la rappresenta e la difende per procura in atti
parte appellata
avverso: la sentenza n. 431/2023 del 31/05/2023 del Tribunale di Cuneo pubblicata in data 05/06/2023, rep. n. 727/2023 del 05/06/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'incompetenza del Tribunale di Cuneo e, conseguentemente, dichiarare la competenza del Tribunale di Pavia e/o, in via alternativa, quella del Tribunale di DR;
1 - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata o, in subordine, del solo capo riguardante la condanna della sig.ra alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore della sig.ra ; Parte_2
- in via principale e nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 431/2023, pubblicata il 05.06.2023, emessa dal Tribunale di Cuneo, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con conseguente rigetto, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, delle domande proposte dalla sig.ra nei Parte_2 confronti della sig.ra perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in Pt_1 narrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, nonché l'ammissione di prova per teste sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, in occasione della stipula dell'atto di compravendita dell'imbarcazione
“Valletta” avvenuta il 30.06.2015, il Notaio consigliava alla sig.ra Persona_1 Pt_2
ed alla sig.ra di indicare, nel modulo antiriciclaggio, il
[...] Parte_1 trasferimento di denaro quale prestito;
2) Vero che, mai la sig.ra aveva dichiarato di dover restituire il denaro ricevuto alla Pt_1 sig.ra a titolo di prestito. Pt_2
Si indica a teste:
- Notaio dott. con studio in Alassio, via Milite Ignoto n. 5, sui cap. da 1 Persona_1 tutti i capitoli di prova.”
Per parte appellata:
“… pur ritenendo la causa documentale, reitera per l'occorrenza le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e qui reiterate, le sollevate eccezioni e così precisa le conclusioni: IN VIA PRELIMINARE
-Dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello e l'improcedibilità del procedimento. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
-Respingere ogni domanda avversaria, confermando integralmente la sentenza opposta. IN VIA SUBORDINATA
- Accogliere le seguenti conclusioni assorbite nel procedimento di primo grado IN VIA PRINCIPALE
-Accertare, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra , al pagamento Parte_1 della somma di euro 10.083,10 o altra emergente in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi ex art. 1284 c.c. IN VIA SUBORDINATA per la denegata e davvero non creduta ipotesi in cui quanto sopra non fosse accolto
-Accertare, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento Parte_1 dell'indennità di indebito arricchimento pari al valore della corrispondente diminuzione patrimoniale di euro 10.000 e/o di quell'altra somma emergente in corso di causa da determinarsi all'occorrenza anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO
2 -Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre IVA e CPA oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% di entrambi i gradi del giudizio”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il primo grado di giudizio 1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la signora instaurava dinnanzi al Parte_2
Tribunale di Cuneo un giudizio avverso i signori e per CP_1 Parte_1 sentirne dichiarare in via principale, visto l'art. 1813 c.c., la condanna, in solido o in alternativa tra loro, al pagamento dell'importo di € 10.083,10 o altra somma. Inoltre, in via subordinata, la ricorrente chiedeva la condanna della signora Parte_1 al pagamento di un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., quantificata in € 10.000,00 o in altra somma anche in via equitativa. In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La signora riferiva di aver intrattenuto, sino alla fine del 2015, una relazione Pt_2 sentimentale con il signor il quale le aveva manifestato la volontà di CP_1 acquistare la barca denominata “Angel Marine Valletta”, con l'intento di ristrutturarla e rivenderla. A tal fine, il signor aveva domandato un prestito alla signora CP_1 Pt_2 che glielo aveva concesso. Dunque, dinnanzi al Notaio, aveva luogo la compravendita dell'imbarcazione anzidetta per il prezzo di € 8.500,00, oltre € 1.583,10 per spese notarili. L'acquisto, tuttavia, non veniva effettuato dal signor come prospettato alla CP_1 signora , bensì dalla signora che, insieme con il primo, si Pt_2 Parte_1 impegnava nei confronti della signora alla restituzione degli importi dalla Pt_2 medesima erogati. Ciò risultava confermato anche da un modulo antiriciclaggio compilato in sede di rogito e sottoscritto dalla signora nel quale si dava atto del Pt_1 prestito e della successiva restituzione rateale. La ricorrente rappresentava che, nonostante gli impegni assunti e le richieste di pagamento inoltrate, non vi era stata la restituzione delle somme concesse in prestito. 1.2. Si costituivano in giudizio il signor e la signora i CP_1 Parte_1 quali proponevano plurime eccezioni preliminari. In primo luogo, eccepivano l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Pavia (in relazione alla residenza del signor ovvero del Tribunale di CP_1
DR (vista la residenza della signora . Quello di cui all'art. 18 c.p.c., Pt_1 invero, era, secondo i convenuti, l'unico criterio applicabile, anche con riguardo alla domanda ex art. 2041 c.c. Infatti, ad avviso dei signori e la ricorrente CP_1 Pt_1 non aveva né qualificato né provato il rapporto negoziale né il titolo in forza del quale chiedeva la restituzione dell'importo di € 10.083,10. Peraltro, la mera circostanza dell'asserita consegna di denaro non ne comportava ex se la restituzione. Di conseguenza, non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione del criterio facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. (domicilio del creditore) utilizzato dalla signora
, residente in [...](Comune ricompreso nel circondario dell'adito Tribunale di Pt_2
Cuneo). In aggiunta, i convenuti eccepivano il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014, quale condizione di procedibilità della domanda a fronte di una richiesta di pagamento di somme inferiore ad € 50.000,00.
3 Infine, rilevavano la carenza di legittimazione passiva del signor in quanto CP_1 lo stesso risultava estraneo al rapporto sotteso alla pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente. Quest'ultima, infatti, aveva rappresentato di aver messo a disposizione della signora (e non del signor l'importo di € 10.083,10 e che sempre la Pt_1 CP_1 signora (e non il signor , in qualità di acquirente, aveva poi proceduto in Pt_1 CP_1 data 30/06/2015 dinnanzi al Notaio alla stipula dell'atto di compravendita dell'imbarcazione. Nel merito, previo eventuale mutamento del rito, i convenuti domandavano in via principale il rigetto delle domande avversarie. In via riconvenzionale e per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, previa chiamata in causa del signor CP_2 ex artt. 106 e 269 c.p.c., chiedevano di dichiarare l'inadempimento di questi rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti del signor con conseguente condanna al CP_1 pagamento dell'importo di € 11.038,92 o altra somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Secondo i convenuti, infatti, la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente era imprecisa e lacunosa. In proposito, esponevano che la volontà di acquistare l'imbarcazione “Valletta” era in realtà da riferirsi al signor , padre della CP_2 ricorrente, il quale si era rivolto a tal fine sia al signor sia alla signora Al CP_1 Pt_1 primo, invero, aveva chiesto di eseguire le opere di manutenzione necessarie alla messa in pristino della barca;
alla seconda aveva domandato la disponibilità all'intestazione del natante, con l'intento di scongiurare controlli fiscali. Sempre a tali fini, il signor Pt_2 aveva conferito la provvista in denaro necessaria all'acquisto per il tramite della figlia
, la quale, dunque, non era la reale titolare delle somme erogate. In tale Parte_2 contesto, l'acquisto dell'imbarcazione veniva perfezionato con rogito notarile in data 30/06/2015 e in seguito, il signor provvedeva a proprie spese ai lavori di CP_1 manutenzione per un costo complessivo di oltre € 30.000,00. Tali lavorazioni avevano peraltro consentito alla famiglia , unitamente al signor di utilizzare Pt_2 CP_1 abitualmente l'imbarcazione per tutta la stagione estiva 2015. Terminata la relazione tra il signor e la signora , il signor CP_1 Parte_2 CP_2
confermava di non voler intestare a sé l'imbarcazione e liberava i convenuti da
[...] qualsiasi vincolo nei suoi confronti. Affermava, per contro, che l'importo corrisposto per l'acquisto del natante “Valletta” doveva essere compensato con altri esborsi sostenuti dal signor In particolare, faceva riferimento a i) lavorazioni eseguite dal CP_1 CP_1 sull'imbarcazione denominata “Bambù” del signor per € 8.500,00, ii) alle Pt_2 riparazioni eseguite dal per € 2.538,92 su un ciclomotore Kymco Xciting 250 di CP_1 proprietà del , iii) alle attività di rimessione in pristino eseguite, sempre dal Pt_2 CP_1 sull'imbarcazione “Valletta”. A ciò si aggiungevano anche i danni pari ad € 2.000,00 cagionati dal signor ad un'autovettura Jaguar X-Type dell'azienda del signor Pt_2
e concessa in uso al primo per circa sei mesi. CP_1
Stante tale ricostruzione dei fatti, secondo i convenuti l'azione esperita dalla signora risultava del tutto priva di fondamento;
ciò anche tenuto conto che la stessa Parte_2 non aveva assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante. Infatti, trattandosi di domanda di restituzione di somme asseritamente mutuate, la ricorrente avrebbe dovuto provare la consegna della somma e la natura e il titolo giustificanti la restituzione. Similmente, doveva essere rigettata anche l'azione ex art. 2041 c.c. 1.3. Nel corso del giudizio, con ordinanza del 16/02/2019, viste le difese dei convenuti e l'assenso di tutte le parti, il giudice di primo grado disponeva il mutamento del rito.
4 Con il medesimo provvedimento, stante l'eccezione di improcedibilità formulata dai convenuti in sede di costituzione, veniva concesso termine per la negoziazione assistita che, tuttavia, si concludeva negativamente. Infine, il giudice di primo grado rigettava l'istanza di chiamata in causa di terzo formulata nei confronti del signor per sentir dichiarare la condanna del CP_2 medesimo “... al pagamento di quanto dallo stesso dovuto per le prestazioni eseguite in suo favore dal sig. . Invero, il giudice riteneva la circostanza esposta priva di CP_1 qualsivoglia connessione con l'oggetto e il titolo della causa, tenuto conto che la domanda di condanna del terzo non era formulata in manleva. Con provvedimento del 07/07/2021, il giudice di primo grado ammetteva la prova orale richiesta dall'attrice con memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c.; per contro, non ammetteva le prove orali richieste dai convenuti in quanto giudicate irrilevanti, valutative, generiche, da provarsi con mezzo documentale o negative, ammettendoli comunque a prova contraria sui capitoli avversari. Con provvedimento dell'11/07/2022, visto l'art. 210 c.p.c., il Tribunale ordinava al Notaio rogante l'esibizione del modulo antiriciclaggio sottoscritto in occasione della stipula dell'atto di compravendita dell'imbarcazione “Valletta” del 30/06/2015.
2. La sentenza emessa all'esito del primo grado di giudizio Con la sentenza n. 431/2023 del 31/05/2023, qui appellata, il Tribunale di Cuneo condannava la convenuta signora all'immediata restituzione, in favore della Pt_1 signora , della somma di € 10.083,10 oltre interessi legali. Parte_2
In primo luogo, veniva rigettata l'eccezione d'incompetenza per territorio in quanto infondata. La signora aveva così argomentato la competenza del Tribunale di Pt_2
Cuneo: “Trattandosi del pagamento di una somma determinata ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., III° comma, il pagamento deve avvenire al domicilio del creditore che avendo residenza in Ceva (CN), il foro competente è quello di Cuneo”. La parte convenuta, a fronte di tale prospettazione, non aveva compiutamente e specificamente indicato tutti i concorrenti criteri alternativi della competenza ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Nel merito, la domanda attorea veniva ritenuta fondata e dunque, accoglibile seppur con alcune precisazioni. Il giudice di primo grado, invero, riteneva assolto l'onere della prova da parte della signora : risultava agli atti la consegna sia dell'importo di € 8.500,00 in favore della Pt_2 signora per l'acquisto dell'imbarcazione, sia della somma di € 1.583,10 quale Pt_1 pagamento delle relative spettanze notarili;
inoltre, il modulo antiriciclaggio confermava l'impegno alla restituzione dell'importo da parte della signora in favore della Pt_1 signora , con conseguente assolvimento dell'onere della prova anche sul titolo. Pt_2
Veniva esclusa altresì l'attendibilità della ricostruzione avversaria quanto alla natura fittizia dell'intestazione dell'imbarcazione in capo alla signora asseritamente Pt_1 voluta dal signor , padre della parte attrice. Non era stato, infatti, provato da parte Pt_2 convenuta alcun accordo simulatorio. Per contro, il giudice riteneva non assolto da parte attrice l'onere probatorio circa l'assunzione dell'obbligo restitutorio da parte del convenuto anche tenuto conto CP_1 delle dichiarazioni dei testi escussi. Per l'effetto, veniva affermata la carenza di legittimazione passiva del medesimo CP_1
5 In forza di quanto sopra, tenuto conto della soccombenza e dell'esito del procedimento, le spese di lite venivano compensate nella misura della metà, restando l'altra metà a carico dei convenuti. Questi ultimi venivano dunque condannati, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente l'importo di € 2.539,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge.
3. Il giudizio di secondo grado La signora impugnava la predetta sentenza del Tribunale di Parte_1
Cuneo, chiedendone la riforma in forza dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si costituiva in grado di appello la signora chiedendo il rigetto Parte_2 dell'avversaria impugnazione e concludendo come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Premessa 4.1. Preliminarmente occorre rilevare che, nel corso del primo grado di giudizio, tra le parti convenute si era regolarmente costituito il signor del quale il CP_1
Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva. Tale declaratoria non è stata oggetto di gravame, né in via principale né in via incidentale, sicché, con riferimento a tale aspetto, deve ritenersi integrato il c.d. giudicato interno. Giova altresì premettere che l'originario convenuto, signor non ha CP_1 impugnato la sentenza di cui trattasi, la quale, dunque, con riguardo al deve CP_1 intendersi integralmente passata in giudicato. 4.2. Ad aver proposto appello è invece la convenuta soccombente in primo grado, signora la quale ha sottoposto a gravame solamente i capi 3 e 4.1 della Parte_1 sentenza del Tribunale, relativi – rispettivamente – al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio e all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'odierna appellata circa l'esistenza di un contratto di mutuo con l'appellante. Ne consegue che non risultano proposti motivi di appello con riguardo ai paragrafi 4 (sull'onere probatorio richiesto per la domanda di restituzione di somme date a titolo di mutuo), 4.2 (sul difetto di prova circa l'accordo simulatorio tra la e il ai fini Pt_1 Pt_2 dell'intestazione fittizia della barca e relativi principi giurisprudenziali), 5 (sulla carenza di legittimazione passiva in capo al signor . CP_1
4.3. Tanto premesso, l'appello proposto dalla signora si articola in Parte_1 due motivi, entrambi sufficientemente specifici ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ma infondati nel merito.
5. Sul primo motivo di appello 5.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante impugna il capo n. 3 della sentenza contestando il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, per aver omesso il Tribunale di Cuneo di considerare le specifiche indicazioni dei fori alternativi e concorrenti da essa medesima svolte in primo grado. Invero, l'appellante rappresenta di aver contestato i diversi criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Quanto ai primi, avrebbe specificamente individuato come competenti il Tribunale di Pavia in forza della residenza del signor e il Tribunale CP_1
6 di DR in relazione alla residenza della stessa signora Quanto all'art. 20 Pt_1
c.p.c., per contro, ne avrebbe disconosciuto l'applicabilità, stante l'assenza di prova, da parte della signora , del titolo posto a fondamento della propria pretesa Parte_2 restitutoria. In tal senso, la domanda di condanna formulata dalla signora non Pt_2 sarebbe da ricomprendere nell'ambito dei diritti di obbligazione e dunque, non sarebbe riconducibile all'art. 20 c.p.c. L'unico criterio applicabile sarebbe per contro quello di cui all'art. 18 c.p.c. 5.2. Il motivo è infondato. Appare, invero, corretta l'argomentazione della signora per giustificare la Pt_2 competenza del Tribunale adìto: la domanda ha per oggetto il pagamento di una somma determinata. Per tale domanda, l'art. 20 c.p.c. consente di radicare la competenza del Giudice in relazione al domicilio del creditore (art. 1182, comma 3, c.c.). La signora Pt_2 ha la propria residenza e il proprio domicilio in Ceva (Cuneo), sicché il foro competente è quello di Cuneo. Come emerso in primo grado, affinché l'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 38 comma 1 c.p.c. sia ammissibile, è necessario che il convenuto eccepisca
“…l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (Cass. n. 17374 del 20/08/2020)”
- (così, Cass. Civ., sez. II, Ord., 24/10/2024, n. 27613). Nel caso di specie, l'appellante non si è attenuta a detto principio. Infatti, pur essendo vero che la stessa ha indicato ai sensi dell'art. 18 c.p.c. – con riguardo alla propria persona – la competenza territoriale del Tribunale di DR, stante la propria residenza in Novi Ligure, la stessa specificità tuttavia non è stata ravvisata né è qui ravvisabile con riguardo all'art. 20 c.p.c. Invero, con riferimento a tale disposizione, l'appellante si è limitata a contestarne l'applicazione al caso di specie, asserendo l'assenza di qualsivoglia prova, da parte dell'odierna appellata, circa il rapporto posto a fondamento della pretesa creditoria azionata, di conseguenza da escludere dai diritti di obbligazione. L'odierna appellante avrebbe dovuto individuare, anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale sarebbe stato, secondo lei, il giudice competente in luogo del Tribunale di Cuneo. Infatti, stante la sua ampiezza applicativa, la disposizione richiamata deve ritenersi pertinente rispetto al caso di specie. L'art. 20 c.p.c., invero, fa riferimento a qualsivoglia tipologia di obbligazione, indipendentemente dalla fonte di questa e dunque, a prescindere dal fatto che essa sia riconducibile ad un negozio giuridico, ad un illecito o ancora, ad un indebito, all'arricchimento senza causa, alla legge e così via. Infatti, ai sensi dell'art. 1173 c.c. “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. Anzi, tale criterio alternativo di competenza territoriale è applicabile anche laddove oggetto del giudizio non sia l'obbligazione in sé, bensì la fonte della stessa (a mero titolo di esempio, si veda Cass. Civ., sez. VI - 3, Ord., 05/09/2014, n. 18815 ove, nell'ambito di
7 una controversia avente ad oggetto l'accertamento della nullità di un contratto, è stato chiarito che“…nel concetto di "cause relative a diritti di obbligazione", di cui all'art. 20 c.p.c., rientra certamente ogni azione diretta a postulare l'accertamento del modo di essere di un contratto dal quale siano originate obbligazioni e, nell'ambito della norma i riferimenti "al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio" indicano soltanto i criteri di collegamento individuati dal legislatore come fori concorrenti, ma senza alcuna attinenza al petitum dell'azione esercitata”). In ogni caso, sul punto occorre rilevare due ulteriori circostanze. Nell'ambito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la parte attrice (odierna appellata) ha rappresentato di aver “prestato” delle somme determinate in € 10.083,10 alla signora e di esigerne – in via principale – la restituzione ai sensi dell'art. 1813 c.c. In tal Pt_1 senso, dunque, ha identificato in modo inequivoco come negoziale la fonte del rapporto dal quale sono scaturiti gli obblighi restitutori e l'ha specificamente ricondotta alla causa del mutuo. La medesima determinatezza si rinviene nella prospettazione formulata in via subordinata. In tal caso, invero, l'odierna appellata aveva precisato di agire ai sensi dell'art. 2041 c.c., così qualificando la condanna della convenuta quale indennità per arricchimento senza causa. Da ultimo, si osservi altresì che “…3.2. la determinazione della competenza, … , dev'essere fatta alla stregua dei fatti costitutivi allegati a sostegno della domanda, senza che rilevino le contestazioni sollevate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti stessi dallo stesso avanzate, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie (Cass. n. 29266 del 2017);
3.3. ciò comporta, in particolare, che, ove la parte convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità (Cass. n. 10966 del 2003; conf., Cass. n. 8189 del 2012);
3.4. sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite - nella specie neppure dedotto - alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 10966 del 2003; conf., Cass. n. 8189 del 2012)” – (così, Cass. Civ., sez. VI, Ord., 16/07/2020, n. 15254 e similmente, Cass. Civ. sez. II, Ord., 12/10/2004, n. 20177 nella parte in cui “L'assunto del ricorrente - secondo cui sarebbe inapplicabile il criterio di cui all'art. 20 c.p.c. in relazione alla non comprovata esistenza dell'obbligazione, è erroneo perché - come già affermato da questa corte (Cass. 27 gennaio 1998, n. 789) - sulla determinazione del "forum destinatae solutionis" in riferimento all'art. 1182 c.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione stessa. Infatti il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. in relazione alla competenza per valore, secondo cui il collegamento tra il giudice e la controversia che il primo è chiamato a decidere si determina in base alla domanda, costituisce una regola di portata generale valida per tutti i criteri di collegamento preposti alla individuazione del giudice, e quindi anche a quelli concernenti la competenza territoriale, ivi compresi quelli dell'art. 20 c.p.c., concernente i fori alternativi per le cause relative a diritti di obbligazione;
tutti i criteri
8 suddetti vanno, pertanto, applicati a prescindere dalla fondatezza della domanda prospettata dall'attore”). Tali principii hanno carattere generale e devono essere applicati al caso di specie. Di conseguenza, l'appellante non può sollevare l'eccezione di incompetenza per contestare le precise allegazioni della signora sulla qualificazione e sull'esistenza Pt_2 del titolo posto alla base dell'azione intrapresa.
6. Sul secondo motivo di appello 6.1. Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna il capo 4.1 della sentenza, laddove il Tribunale di Cuneo ha ritenuto dimostrata l'esistenza del contratto di mutuo stipulato tra la e la per aver fornito la la prova della dazione e del Pt_2 Pt_1 Pt_2 titolo fondante la pretesa restitutoria. In proposito, parte appellante ribadisce la ricostruzione dei fatti secondo la quale l'intenzione di procedere all'acquisto dell'imbarcazione “Valletta” era da riferire al signor : questi, al fine di scongiurare controlli fiscali, avrebbe richiesto alla CP_2 signora la propria disponibilità ad intestarsi il natante. Di conseguenza, i fondi Pt_1 messi a disposizione della signora provenivano dal signor e non dalla figlia Pt_1 Pt_2
, sul cui conto corrente semplicemente erano stati “girocontati”. Di qui la contestata Pt_2 carenza di legittimazione attiva in capo alla signora . Parte_2
Afferma inoltre l'appellante che di tali somme il signor aveva deciso di non
Pt_2 richiedere la restituzione in seguito alla cessazione del rapporto sentimentale tra la figlia e il signor Quest'ultimo, invero, aveva eseguito alcune lavorazioni in favore CP_1 del primo (id est, sull'imbarcazione “Bambù” del , sulla “Valletta”, su un
Pt_2 ciclomotore e su una vettura incidentata) a proprie spese. Del pari, il signor aveva
Pt_2 altresì confermato di non voler intestare a sé medesimo la “Valletta”. A quanto sopra, l'appellante aggiunge la circostanza che in ogni caso la signora
Pt_2
in primo grado non avrebbe dimostrato la natura del titolo, non essendo all'uopo
[...] sufficiente il modulo antiriciclaggio. Secondo la invero, quello per l'antiriciclaggio Pt_1
è un mero modulo prestampato, funzionale al più a giustificare la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto del natante, e comunque generico e privo di contestualizzazione rispetto alla compravendita de qua. In quanto tale, non sarebbe dunque idoneo a costituire riconoscimento di debito. Infine, nel secondo motivo, l'appellante solleva talune contestazioni con riguardo all'istruttoria svolta nel corso del primo grado di giudizio. Sul punto, rileva la tardività dell'acquisizione del modulo antiriciclaggio effettuata ex art. 210 c.p.c., essendo stata disposta dal Tribunale di Cuneo oltre un anno dopo rispetto all'emissione dell'ordinanza sui mezzi istruttori. Contesta, inoltre, l'omessa pronuncia del giudice sull'ammissione della testimonianza del Notaio rogante, il quale avrebbe, secondo l'appellante, consigliato di compilare il modulo qualificando il trasferimento di denaro quale prestito. Il Tribunale, peraltro, avrebbe altresì omesso di considerare la ricostruzione dei fatti resa dalla in sede di Pt_1 interpello e confermata dall'escussione del signor CP_1
L'appellante osserva, inoltre, che nessuno dei testi dell'odierna appellata avevano fornito supporto alla ricostruzione dei fatti esposta dalla;
l'unica eccezione sarebbe il Pt_2 signor (padre dell'appellata) che, avendo interesse nella causa, è da CP_2 considerarsi inattendibile. 6.2. Anche questo motivo è infondato.
9 6.2.1. In primo luogo, si osserva che sotto il profilo esposto il gravame si presenta prima facie intrinsecamente controverso. Da un lato, invero, l'appellante afferma in modo espresso di impugnare solo il capo 4.1. della sentenza nel quale viene unicamente affermato il positivo assolvimento, da parte dell'allora attrice (odierna appellata), dell'onere della prova sia della consegna del denaro dalla alla sia del titolo sottostante alla dazione (qualificabile in termini di Pt_2 Pt_1 mutuo alla luce dell'obbligo restitutorio assunto per iscritto dalla signora . Pt_1
Dall'altro lato, al fine di sostenere il motivo di gravame e in particolare, l'affermata carenza di legittimazione attiva in capo alla in ordine alla restituzione delle somme, Pt_2 la recupera le argomentazioni in fatto sottese al capo 4.2. della sentenza che, Pt_1 tuttavia, non è stato oggetto di specifica impugnazione. Infatti, nell'individuare i capi della sentenza interessati da gravame, l'appellante non ha ricompreso il capo 4.2., nel quale il Tribunale di Cuneo ha ritenuto non provata la circostanza dell'intestazione dell'imbarcazione “Valletta” alla signora su richiesta Pt_1 del signor , al fine di evitare controlli fiscali. In primo grado, invero, è stato CP_2 riscontrato il difetto di prova circa il retrostante asserito accordo simulatorio tra la e il e tale aspetto non è stato oggetto di specifico gravame. Pt_1 Pt_2
6.2.2. In ogni caso, condivisibilmente è stata ritenuta provata in primo grado la stipula, tra l'appellante e l'appellata, di un contratto di mutuo delle somme erogate dalla in Pt_2 favore della per l'acquisto dell'imbarcazione “Valletta”. Pt_1
Invero, come rilevato dal Tribunale, rispetto a tali circostanze la signora ha Parte_2 positivamente assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante circa i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa restitutoria. Ella invero ha dato prova della consegna del denaro alla e dell'impegno di quest'ultima a restituirle il tantundem: Pt_1 tale fattispecie concreta è a pieno titolo riconducibile alla previsione dell'art. 1813 C.c., secondo cui “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. A fronte dell'allegazione, da parte della Pt_2 dell'inadempimento della spettava a quest'ultima dimostrare di aver adempiuto Pt_1 ovvero di non avere adempiuto per causa a lei non imputabile. Tale prova, nella specie, non è neppure stata offerta. 6.2.3. In particolare, la dazione delle somme non è contestata né è oggetto di contestazione il fatto che le somme medesime siano state messe a disposizione dalla signora alla signora il giorno stesso della stipula dell'atto di Parte_2 Pt_1 compravendita, ovverossia, il 30/06/2015. È la stessa che, escussa in data 17/02/2022, rispondendo alla Parte_1 domanda di cui al capitolo di prova n. 6 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della parte attrice, ha confermato essere vero “che la sig.ra in data 30.06.2015 Pt_2 provvedeva al pagamento in favore del Notaio e della sig.ra della somma Parte_3 di cui agli assegni (all. 1 e 9) per l'acquisto della barca come da atto e assegni che si rammostrano al teste”. Che dette somme siano riconducibili alla , peraltro, risulta documentalmente Pt_2 provato. Sul punto, invero, l'odierna appellata ha prodotto in primo grado, in allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., due documenti significativi, ovverossia il n. 2 e il n.
9. Con il doc. 2, è stata prodotta la contabile che attesta che l'assegno circolare n. 7000021310 di € 8.500,00 è stato addebitato in data 30/06/2015 sul conto corrente 02/01/80541 della signora intrattenuto presso il Banco di Credito P. Parte_2
Azzoaglio S.p.A.
10 La copia di tale assegno risulta allegata sotto la lettera “A” all'atto di vendita di imbarcazione del 30/06/2015 a rogito del Notaio dott. (rep. n. 60.200 – Persona_1 racc. n. 37.106). Infatti, nel contratto si precisa che il corrispettivo per l'acquisto dell'imbarcazione “Valletta” è stato pagato alla parte venditrice proprio con l'assegno in questione (cfr. doc. 1 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ove all'art. 2 “… Le parti contraenti dichiarano che il corrispettivo della vendita è stato pagato mediante consegna dell'assegno, la cui fotocopia a quest'atto si allega sotto la lettera “A”). Dal doc. 9, similmente, si evince che, dalla provvista della medesima , in data Pt_2
30/06/2015 è stato tratto altresì l'assegno di € 1.583,10 intestato al Notaio dott.
[...]
e utilizzato per il pagamento degli onorari notarili. Sull'assegno invero risulta Per_1 riportato il n. 80541 che corrisponde al conto corrente di , come da raffronto Parte_2 con la contabile di cui al doc. 2 cit. In un tale contesto, dunque, è smentita la tesi, sostenuta dall'appellante, secondo cui la provvista sarebbe stata fornita dal signor . A sostegno di tale tesi, la CP_2 signora ha prodotto un documento (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione Pt_1
e risposta in primo grado) del tutto irrilevante. Esso riporta, infatti, un mero “giroconto” di fondi di € 5.000,00 da un conto corrente intestato a , e Controparte_3 CP_2
a favore di . Pur essendo vero che tale operazione è stata Parte_2 Parte_2 eseguita il giorno dell'atto di vendita dell'imbarcazione (30/06/2015), tuttavia essa non ha alcuna relazione obiettiva con il rogito e peraltro, è di un importo inferiore di oltre la metà rispetto al prezzo della compravendita e alle spese notarili (pari a totali € 10.083,10). Inoltre, si consideri che comunque la signora ancorché Parte_2 beneficiaria del predetto bonifico, era cointestataria del conto corrente dell'ordinante e dunque, essa stessa titolare della provvista ivi depositata. Peraltro, l'estraneità del signor è emersa anche nell'ambito dell'escussione CP_2 testimoniale. Sul punto, il signor (rectius, ) ha affermato che “Sul Tes_1 Per_2 CP_ pontile un giorno eravamo presenti io il e il sig. e doveva comprare una CP_1 Pt_2 barca da riparare. Si parlava. Altro non so. Non so se poi abbia chiesto un prestito. Ne parlammo durante l'estate in più occasioni”. Ciò premesso, riferendosi al signor il CP_1 teste ha poi proseguito rilevando che “So solo che voleva comprarla per aggiustarla per poi rivenderla. Sul prestito nulla so” (rif. escussione del 25/11/2021 con riguardo ai capitoli 3 e 4 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. parte attrice). Tale teste risulta attendibile, atteso che ha dichiarato di essere amico di entrambe le parti. Le diverse ricostruzioni offerte da altri soggetti escussi in relazione ai medesimi capi, per contro, paiono maggiormente incerte dal punto di vista dell'attendibilità soggettiva ed oggettiva. Il signor era parte in causa. Il signor CP_1 Testimone_2 ha riferito la medesima circostanza del ma de relato, per averla sentita raccontare Per_2 dalla signora;
il signor era “carissimo amico” del e con questo Pt_2 Per_3 CP_1 aveva lavorato dal 2014 al 2015; è il padre della signora ed è CP_2 Parte_2 stato chiamato in giudizio;
infine, la signora è sorella Controparte_4 dell'appellante ed ex fidanzata di CP_1
In ogni caso, quand'anche il signor avesse erogato delle somme di denaro CP_2
a favore della figlia , odierna appellata, non verrebbe comunque meno il diritto di Pt_2 quest'ultima alla restituzione delle somme da lei direttamente erogate a favore della
I documenti di cui ai doc. 2 e 9 prodotti in allegato al ricorso ex art. 702 bis Pt_1
c.p.c., infatti, dimostrano che le somme consegnate alla signora ai fini del rogito Pt_1 sono materialmente uscite dal patrimonio della signora , la quale, pertanto, ne Pt_2
11 aveva la piena disponibilità. In quanto tale, dunque, al momento della traditio la signora era l'unica titolare delle somme in discorso. Parte_2
6.2.4. Come premesso, oltre alla dazione delle somme nei termini anzidetti, risulta provato anche il titolo di questa. In particolare, come accertato in primo grado, l'importo complessivo è stato erogato dalla signora alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di mutuo. Sul punto, occorre in primo luogo precisare che il contratto di cui all'art. 1813 c.c., al di fuori dei casi in cui è espressamente prevista dalla legge (rif. art. 1350 c.c.), non richiede la forma scritta. Di conseguenza, l'esistenza del mutuo può essere desunta finanche in via presuntiva allorché sussistano i requisiti minimi previsti dall'art. 2729 c.c. (per il quale, al comma 1 “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”) – (cfr. Cass. Civ., sez. II, Ord., 29/03/2023, n. 8829). Nel caso di specie, assume preminente rilevanza il modulo antiriciclaggio sottoscritto dalla signora presso il Notaio e acquisito al giudizio di primo grado a seguito Pt_1 dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui al provvedimento dell'11/07/2022. Da tale modulo, invero, si desume che la generale volontà delle parti sottesa alla complessiva erogazione delle somme era quella dell'integrale restituzione di queste. Ivi, infatti, da parte della signora in qualità di dichiarante e sottoscrivente, viene Pt_1 precisato che “… i fondi utilizzati per eseguire l'operazione provengono: … da terzi e precisamente da attività lavorativa lavoratrice autonoma per Euro 8500,00. Parte_2
Detta somma verrà restituita in rate” (cfr. doc. del fascicolo di primo grado denominato
“Rg. 3478-18 Fascicolo antiriciclaggio”). Peraltro, tale precisazione – che afferma non solo la volontà di restituzione ma anche la modalità (a rate) di questa – è stata inserita senza che vi fosse, sul punto, alcuna specifica richiesta. La stessa, invero, è stata riportata a fianco della sezione “altro” del modulo, sicché in tal senso figura quale libera puntualizzazione, peraltro del tutto irrilevante rispetto alla finalità di identificazione della derivazione della provvista propria dei moduli antiriciclaggio. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, tale dichiarazione contenuta nel modulo antiriciclaggio è circostanziata sia sotto il profilo temporale sia sotto quello sostanziale, dovendosi ritenere indubitabilmente riferibile al contratto di compravendita dell'imbarcazione “Valletta” del 30/06/2015 a rogito del Notaio dott. Persona_1
(rep. n. 60.200 – racc. n. 37.106) e all'operazione nel suo complesso considerata. Sul punto, numerosi sono gli elementi a riprova di tale affermazione. Intanto, sotto il profilo temporale la sottoscrizione del modulo antiriciclaggio (non disconosciuta) della signora risulta apposta in data 30/06/2015 (medesima data Pt_1 del rogito). A ciò si aggiunga che nella parte in alto a destra del documento esibito (rif. doc. denominato Rg. 3478-18 Fascicolo antiriciclaggio) è riportato il numero di repertorio dell'atto cui lo stesso si riferisce (rep. n. 60.200); risulta, inoltre, che i clienti (e dunque, anche la si sono presentati con altre persone identificate nella signora Pt_1 Pt_2
(quale compagna del signor ) e nel signor (quale cugino di
[...] CP_1 CP_1
), di cui sono allegate altresì le carte di identità. Peraltro, al modulo Parte_1 sottoscritto dalla signora è unito anche quello della parte venditrice, signora Pt_1
, parimenti sottoscritto in data 30/06/2015. Parte_3
Con specifico riferimento alla dichiarazione resa dalla signora inoltre, viene Pt_1 precisato che il modulo è dalla medesima sottoscritto “nella sua veste di parte interessata
12 relativamente alla pratica di compravendita di imbarcazione da stipularsi presso il Notaio
di Alassio”. Persona_1
6.2.5. Ciò premesso, tenuto conto delle difese dell'appellante sul punto, con riferimento a detto modulo occorrono ulteriori precisazioni. In primo luogo, non vi sono ragioni per ritenere l'acquisizione inammissibile in quanto tardiva. La parte attrice (odierna appellata) ha tempestivamente richiesto al giudice di primo grado di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; tale istanza istruttoria, invero, è stata formulata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e poi riproposta immediatamente dopo il mutamento del rito disposto il 16/02/2019, nell'ambito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 24/06/2020. Peraltro, lo stesso art. 210 c.p.c. non indica un termine perentorio entro il quale il giudice deve provvedere sull'istanza, sicché lo stesso è al più individuabile in via interpretativa in quello ultimo di conclusione della fase istruttoria, prima della rimessione della causa in decisione. Tale termine è senza dubbio stato rispettato: il giudice di prime cure ha ordinato l'esibizione in data 11/07/2022 e ha trattenuto la causa in decisione il 15/11/2022 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e in esito a questi. Si consideri altresì che l'ordine di esibizione è un mezzo istruttorio a carattere residuale: infatti, è “… utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto (Cass., Sez. 2, 3/11/2021, n. 31251; Cass. Sez. 2, 29/10/2010, n. 22196; Cass. Sez. L, 25/10/2013, n. 24188; Cass. Sez. L, 25/05/2004, n. 10043)” – (così, Cass. Civ., sez. II, Ord., 10/01/2024, n. 982). Sul punto, il giudice di prime cure si è attenuto a detto principio: infatti, ha motivato circa la necessità dell'acquisizione del modulo antiriciclaggio ai fini della decisione, anche tenuto conto che questo non era nella disponibilità della parte per essere rimaste disattese dal Notaio le plurime richieste di consegna formulate dalla signora Parte_2 prima del giudizio (cfr. docc. da 3 a 8 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.). Si osservi, peraltro, che l'ordine ex art. 210 c.p.c. è successivo rispetto a numerose intimazioni a comparire in qualità di teste rivolte al medesimo Notaio, rimaste parimenti inevase come da giustificazioni prodotte nel fascicolo di primo grado (cfr. comunicazione impedimento del 08/11/2021, del 01/02/2022, del 02/03/2022). 6.2.6. In un siffatto contesto, devono essere disattese tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante nel presente giudizio. In particolare, è inammissibile la richiesta della signora di escutere il Notaio dott. , trattandosi di testimone Pt_1 Persona_1 tempestivamente indicato in primo grado soltanto dalla signora , tant'è che, per tale Pt_2 ragione, già il Tribunale aveva rilevato l'inammissibilità di analoga istanza tardivamente formulata dalla Nel presente grado di giudizio, la richiesta di escussione del Pt_1
Notaio suddetto configura, quindi, un novum inammissibile ex art. 345 c.p.c. 6.2.7. Infine, si osserva che la circostanza della non ripetibilità della dazione non può ritenersi provata sulla base delle dichiarazioni rese dalla signora e dal signor Pt_1 in primo grado. Entrambi, infatti, sono stati escussi in interpello in quanto parti CP_1 del giudizio. Nessuno dei testi escussi ha riferito circostanze che consentano di concludere nel senso della non ripetibilità delle somme erogate dalla signora alla Pt_2 signora Pt_1
13 6.2.8. Neppure la generale richiesta della di ammettere in sede di appello le Pt_1 istanze istruttorie dalla medesima avanzate e disattese dal giudice di primo grado può trovare accoglimento. L'appellante, infatti, non contesta nello specifico la decisione istruttoria assunta in primo grado con ordinanza del 07/07/2021. Ivi, invero, il giudice di prime cure aveva indicato, per ciascun capitolo, le ragioni dell'inammissibilità che qui non sono state specificamente contestate. Inoltre, l'appellante non motiva nemmeno in ordine all'interesse e all'utilità concreta che l'accoglimento della richiesta istruttoria avrebbe ai fini della decisione del gravame, tenuto conto delle proprie conclusioni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente precisato che “… in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere "specifica", dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812)” – (così, Cass. Civ., sez. III, Ord., 09/06/2023, n. 16420; nello stesso senso anche Cass. Civ. sez. II, Sent., 23/03/2016, n. 5812 nella parte in cui “… le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 14135 del 26/10/2000, Rv. 541243; Sez. 3, Sentenza n. 17904 del 25/11/2003, Rv. 568427).”). Tale principio risulta pertinente rispetto al caso di specie e pertanto, deve trovare applicazione. 6.2.9. In forza delle considerazioni sopra esposte, rimane assorbita ogni ulteriore deduzione o richiesta, anche istruttoria, sia di parte appellante sia di parte appellata.
7. Conclusioni 7.1. In conclusione, la sentenza del Tribunale di Cuneo qui appellata deve essere integralmente confermata. 7.2. Le spese di lite del grado di appello dell'appellata signora sono poste a Parte_2 carico della parte appellante signora in ragione della sua Parte_1 soccombenza. Tali spese vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) e dell'attività svolta, nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisionale e così per complessivi € 3.966,00 per compensi oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA ed IVA. Viene escluso l'onorario per la fase istruttoria e di trattazione, non essendosi svolta istruttoria ed essendo la trattazione consistita essenzialmente nella reiterazione di argomentazioni già sviluppate negli atti introduttivi del grado e, successivamente, negli atti relativi alla fase decisionale. 7.3. Sussistono, inoltre, i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., stante la pervicacia dell'appellante nel negare le risultanze incontrovertibili di una dichiarazione da lei stessa sottoscritta davanti a un Notaio.
14 L'anzidetta somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari, come detto, ad € 3.966,00. 7.4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante totalmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 431/2023 del 31/05/2023 del Tribunale di Cuneo, pubblicata in data 05/06/2023, rep. n. 727/2023 del 05/06/2023, sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma;
2. CO l'appellante a rifondere le spese Parte_1 processuali del giudizio d'appello all'appellata , spese che liquida in Parte_2
€ 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3. CO la parte appellante a pagare in favore Parte_1 della parte appellata l'ulteriore somma di € 3.966,00 ex art. 96 Parte_2 comma 3 c.p.c.;
4. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002,
[...]
quale parte appellante integralmente soccombente, è tenuta a Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Rel. Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dottoressa Marianna Marro.
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