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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 28/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2414/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 2414/2024 promosso con ricorso depositato in data 17/12/2024
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DE MICHIEL FRANCESCA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE MICHIEL FRANCESCA
e
(C.F. ) con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. MARIO RAFFAELLA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MARIO RAFFAELLA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale del figlio il CP_1
5.2.2001 a Pieve di Cadore (BL), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in Santo Stefano di
2 Cadore (BL) il 24.10.1998 da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 3, parte I, anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) alle seguenti condizioni:
1) l'abitazione già coniugale sita in Auronzo di Cadore (BL), borgo
Rio Muri 44 (strada B), catastalmente identificata al foglio 64,
mapp.le n. 242, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
, rimane nella esclusiva disponibilità della medesima Parte_3
per le esigenze abitative proprie, della madre e del figlio CP_1
2) il sig. si impegna a pagare le rate del mutuo che Parte_1
dovessero scadere sino alla sospensione del mutuo fondiario cointestato con la sig.ra contratto con la Parte_3
Banca Popolare dell'Alto Adige in data 25.11.2008 (contratto notaio dott. rep. n. 177, racc. n. 135), Persona_1
mutuo che le parti, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, si impegnano a sospendere per la durata di sei mesi, sottoscrivendo tutti i documenti richiesti dalla banca a tal fine;
3) durante i sei mesi di sospensione la sig.ra cercherà di Pt_3
vendere la casa di sua proprietà, ex coniugale, al fine di poter estinguere il mutuo di cui al punto 2) cointestato con il sig. Pt_1
nell'ipotesi in cui la vendita avesse ad essere formalizzata la sig.ra
3 si impegna, con il corrispettivo ricavato, ad estinguere il Pt_3
mutuo cointestato con il sig. ed a versare la somma di euro Pt_1
40.000,00 (quarantamila) al figlio dandone pronta CP_1
comunicazione al sig. Pt_1
4) laddove la casa non fosse venduta, in ogni caso, al termine del periodo di sospensione semestrale, la sig.ra dovrà pagare Pt_3
in via esclusiva le rate del mutuo in essere con la Banca Popolare
dell'Alto Adige, meglio indicato al punto 2), ed ottenere dalla banca stessa la liberazione del sig. da ogni vincolo Pt_1
contrattuale;
5) in ogni caso, il figlio potrà continuare a vivere presso CP_1
l'abitazione di proprietà della madre, o in quella diversa che la medesima avesse ad acquistare per l'ipotesi di vendita dell'ex alloggio coniugale, sino a quando lo vorrà;
6) la sig.ra assumerà direttamente le Parte_3
obbligazioni nei confronti del figlio con scrittura privata che CP_1
sarà sottoscritta contestualmente al presente atto;
7) laddove la sig.ra non avesse ad adempiere Parte_3
a quanto previsto ai punti nn. 3 e 4 nei termini previsti, il sig. Pt_1
avrà diritto ad una penale di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
8) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo, anche con riguardo al mutuo cointestato, alla casa ex coniugale, e/o comunque al matrimonio;
il sig. in particolare, rinuncia espressamente ad ogni Parte_1
4 eventuale suo diritto di credito nei confronti della sig.ra Pt_3
per le rate del mutuo cointestato pagate in via esclusiva ovvero per i denari comunque impiegati o investiti nell'immobile, ex casa coniugale, di proprietà della medesima;
9) spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, 8/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 2414/2024 promosso con ricorso depositato in data 17/12/2024
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DE MICHIEL FRANCESCA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE MICHIEL FRANCESCA
e
(C.F. ) con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. MARIO RAFFAELLA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MARIO RAFFAELLA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale del figlio il CP_1
5.2.2001 a Pieve di Cadore (BL), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in Santo Stefano di
2 Cadore (BL) il 24.10.1998 da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 3, parte I, anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) alle seguenti condizioni:
1) l'abitazione già coniugale sita in Auronzo di Cadore (BL), borgo
Rio Muri 44 (strada B), catastalmente identificata al foglio 64,
mapp.le n. 242, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
, rimane nella esclusiva disponibilità della medesima Parte_3
per le esigenze abitative proprie, della madre e del figlio CP_1
2) il sig. si impegna a pagare le rate del mutuo che Parte_1
dovessero scadere sino alla sospensione del mutuo fondiario cointestato con la sig.ra contratto con la Parte_3
Banca Popolare dell'Alto Adige in data 25.11.2008 (contratto notaio dott. rep. n. 177, racc. n. 135), Persona_1
mutuo che le parti, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, si impegnano a sospendere per la durata di sei mesi, sottoscrivendo tutti i documenti richiesti dalla banca a tal fine;
3) durante i sei mesi di sospensione la sig.ra cercherà di Pt_3
vendere la casa di sua proprietà, ex coniugale, al fine di poter estinguere il mutuo di cui al punto 2) cointestato con il sig. Pt_1
nell'ipotesi in cui la vendita avesse ad essere formalizzata la sig.ra
3 si impegna, con il corrispettivo ricavato, ad estinguere il Pt_3
mutuo cointestato con il sig. ed a versare la somma di euro Pt_1
40.000,00 (quarantamila) al figlio dandone pronta CP_1
comunicazione al sig. Pt_1
4) laddove la casa non fosse venduta, in ogni caso, al termine del periodo di sospensione semestrale, la sig.ra dovrà pagare Pt_3
in via esclusiva le rate del mutuo in essere con la Banca Popolare
dell'Alto Adige, meglio indicato al punto 2), ed ottenere dalla banca stessa la liberazione del sig. da ogni vincolo Pt_1
contrattuale;
5) in ogni caso, il figlio potrà continuare a vivere presso CP_1
l'abitazione di proprietà della madre, o in quella diversa che la medesima avesse ad acquistare per l'ipotesi di vendita dell'ex alloggio coniugale, sino a quando lo vorrà;
6) la sig.ra assumerà direttamente le Parte_3
obbligazioni nei confronti del figlio con scrittura privata che CP_1
sarà sottoscritta contestualmente al presente atto;
7) laddove la sig.ra non avesse ad adempiere Parte_3
a quanto previsto ai punti nn. 3 e 4 nei termini previsti, il sig. Pt_1
avrà diritto ad una penale di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;
8) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo, anche con riguardo al mutuo cointestato, alla casa ex coniugale, e/o comunque al matrimonio;
il sig. in particolare, rinuncia espressamente ad ogni Parte_1
4 eventuale suo diritto di credito nei confronti della sig.ra Pt_3
per le rate del mutuo cointestato pagate in via esclusiva ovvero per i denari comunque impiegati o investiti nell'immobile, ex casa coniugale, di proprietà della medesima;
9) spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, 8/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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