TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/08/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
PU 195-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 23 luglio 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 195-1/2025 P.U. promosso con ricorso depositato in data 18 giugno 2025
DA
(C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Monza (MB-20900), via Mapelli n. 13, assistita e difesa dall'Avv. Laura Vecchi – CF. – con studio in Monza, Via Vittorio Emanuele C.F._1
n.20/A, presso la quale elegge domicilio, come da procura in atti, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 170 c.p.c. all'indirizzo di posta certificata:
Email_1
CONTRO
. , (c.f. e p.iva n. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 P.IVA_2 tempore Sig. (CF: ) con sede in Monza (MB-20900), via Dante Controparte_3 C.F._2
n. 2 pec. Email_2
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che: • con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 la ricorrente chiedeva l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di . CP_1 CP_2
• fissata l'udienza al 15 luglio 2025, il contraddittorio si costituiva regolarmente atteso che il ricorso era stato notificato via pec in data 19 giugno 2025 ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
• la società si costituiva a pct in data 15 luglio 2025, depositando i bilanci relativi agli esercizi fino al 2022 (ultimo depositato), sostenendo l'esistenza una procedura esecutiva immobiliare che potrebbe soddisfare le pretese della società istante e, comunque chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII per qualificare la società imprenditore commerciale assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
• all'udienza di comparizione del 15/07/2025 l'avvocato di parte ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale contestando la tardività della costituzione del debitore e chiedendo un rinvio per l'esame della comparsa, l'avvocato di parte resistente evidenziava che il termine di costituzione non è perentorio e chiedeva un rinvio stante la pendenza di procedura esecutiva capiente, il G.R. rinviava il procedimento all'udienza del 22/07/2025 per la discussione;
• all'udienza del 22/07/2025 l'avvocato di parte ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale rinnovando l'eccezione di tardività della costituzione priva, inoltre, della documentazione richiesta dal tribunale ed osservando che dalla documentazione trasmessa dall'agenzia delle Entrate e dall'INPS emergevano ulteriori debiti tributari e contributivi ed eccependo, infine, la mancanza di liquidità e l'assenza di prova documentale a sostegno della presunta solvibilità futura non garantita dall'esito della procedura esecutiva, l'avvocato della debitrice chiedeva il rigetto del ricorso affermando la capienza del patrimonio immobiliare anche dopo la chiusura della procedura esecutiva ed il G.R. si riservava di riferire al Collegio;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” - la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso visura storica della debitrice unitamente ai bilanci dall'esercizio 2020 all'esercizio 2022, ultimo depositato, nonché attestazione di insussistenza di protesti a carico della debitrice;
- Agenzia delle Entrate ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti tributari notificati, scorporati per interessi e sanzioni con indicazione degli anni in cui sono sorti, per un importo di € 15.619,51;
- INPS ha trasmesso ruolo con debiti per € 13.657,71
- entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in Monza (MB) via Dante n.2 e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243);
• sussiste, ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di Monza (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale della società, come risultante dal registro delle imprese;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, quale creditrice della somma di € 26.633,43 in virtù di Sentenza n. 1029/2025 emesso dalla Corte d'Appello di Milano e precetto notificato in data 06/05/2025 non pagato;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di
“costruzione – ristrutturazione – manutenzione immobiliare” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 c. 1 lett. d); • in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono elementi in ordine al superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), posto che dal bilancio societario relativo al 2022 (ultimo depositato) emerge un attivo per € 879.044,00 e debiti scaduti per € 1.228.275,00;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo il debito richiesto dalla ricorrente di € 26.633,43 e risultano cartelle esattoriali per € 15.619,51 e debiti
INPS per € 13.657,71, somme che permettono di superare la soglia di € 30.000;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
• in applicazione del principio citato può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza della . CP_1 CP_2 desumibile:
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dei ricorrenti (€ 26.633,43),
- dai debiti tributari e previdenziali gravanti sulla debitrice (€. 29.277,22),
- dalla mancata presentazione dei bilanci dal 2023,
- dalla pendenza di procedure esecutive immobiliari pendenti sin dal 2022, • né a diversa conclusione si arriverebbe in applicazione del criterio patrimoniale riservato alla valutazione dell'insolvenza delle società in liquidazione, se e in quanto ritenuto percorribile anche per le società in liquidazione di fatto;
• infatti secondo la stessa prospettazione di parte debitrice la liquidazione dell'immobile valutato in € 350.000 in sede di procedura individuale non sarebbe sufficiente a sanare il credito residuo verso l'istituto bancario, allegato in € 500.000, e quindi quello di parte istante;
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di . , (c.f. e p.iva n. CP_1 CP_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (CF: P.IVA_2 Controparte_3
) con sede in Monza (MB-20900), via Dante n. 2 pec. C.F._2 Email_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Alessandra Peronetti (c.f. , con studio in L.go XXV aprile 6 Monza C.F._3
(MB) 20900 pec che alla luce dell'organizzazione dello studio Email_3
e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 27 novembre 2025 ore 11,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII. Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 23 luglio
2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 23 luglio 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 195-1/2025 P.U. promosso con ricorso depositato in data 18 giugno 2025
DA
(C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Monza (MB-20900), via Mapelli n. 13, assistita e difesa dall'Avv. Laura Vecchi – CF. – con studio in Monza, Via Vittorio Emanuele C.F._1
n.20/A, presso la quale elegge domicilio, come da procura in atti, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 170 c.p.c. all'indirizzo di posta certificata:
Email_1
CONTRO
. , (c.f. e p.iva n. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 P.IVA_2 tempore Sig. (CF: ) con sede in Monza (MB-20900), via Dante Controparte_3 C.F._2
n. 2 pec. Email_2
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che: • con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 la ricorrente chiedeva l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di . CP_1 CP_2
• fissata l'udienza al 15 luglio 2025, il contraddittorio si costituiva regolarmente atteso che il ricorso era stato notificato via pec in data 19 giugno 2025 ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
• la società si costituiva a pct in data 15 luglio 2025, depositando i bilanci relativi agli esercizi fino al 2022 (ultimo depositato), sostenendo l'esistenza una procedura esecutiva immobiliare che potrebbe soddisfare le pretese della società istante e, comunque chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII per qualificare la società imprenditore commerciale assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
• all'udienza di comparizione del 15/07/2025 l'avvocato di parte ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale contestando la tardività della costituzione del debitore e chiedendo un rinvio per l'esame della comparsa, l'avvocato di parte resistente evidenziava che il termine di costituzione non è perentorio e chiedeva un rinvio stante la pendenza di procedura esecutiva capiente, il G.R. rinviava il procedimento all'udienza del 22/07/2025 per la discussione;
• all'udienza del 22/07/2025 l'avvocato di parte ricorrente insisteva per l'apertura della liquidazione giudiziale rinnovando l'eccezione di tardività della costituzione priva, inoltre, della documentazione richiesta dal tribunale ed osservando che dalla documentazione trasmessa dall'agenzia delle Entrate e dall'INPS emergevano ulteriori debiti tributari e contributivi ed eccependo, infine, la mancanza di liquidità e l'assenza di prova documentale a sostegno della presunta solvibilità futura non garantita dall'esito della procedura esecutiva, l'avvocato della debitrice chiedeva il rigetto del ricorso affermando la capienza del patrimonio immobiliare anche dopo la chiusura della procedura esecutiva ed il G.R. si riservava di riferire al Collegio;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” - la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso visura storica della debitrice unitamente ai bilanci dall'esercizio 2020 all'esercizio 2022, ultimo depositato, nonché attestazione di insussistenza di protesti a carico della debitrice;
- Agenzia delle Entrate ha trasmesso dichiarazione attestante la sussistenza di debiti tributari notificati, scorporati per interessi e sanzioni con indicazione degli anni in cui sono sorti, per un importo di € 15.619,51;
- INPS ha trasmesso ruolo con debiti per € 13.657,71
- entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in Monza (MB) via Dante n.2 e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243);
• sussiste, ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di Monza (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale della società, come risultante dal registro delle imprese;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, quale creditrice della somma di € 26.633,43 in virtù di Sentenza n. 1029/2025 emesso dalla Corte d'Appello di Milano e precetto notificato in data 06/05/2025 non pagato;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di
“costruzione – ristrutturazione – manutenzione immobiliare” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 c. 1 lett. d); • in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono elementi in ordine al superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), posto che dal bilancio societario relativo al 2022 (ultimo depositato) emerge un attivo per € 879.044,00 e debiti scaduti per € 1.228.275,00;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo il debito richiesto dalla ricorrente di € 26.633,43 e risultano cartelle esattoriali per € 15.619,51 e debiti
INPS per € 13.657,71, somme che permettono di superare la soglia di € 30.000;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
• in applicazione del principio citato può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza della . CP_1 CP_2 desumibile:
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dei ricorrenti (€ 26.633,43),
- dai debiti tributari e previdenziali gravanti sulla debitrice (€. 29.277,22),
- dalla mancata presentazione dei bilanci dal 2023,
- dalla pendenza di procedure esecutive immobiliari pendenti sin dal 2022, • né a diversa conclusione si arriverebbe in applicazione del criterio patrimoniale riservato alla valutazione dell'insolvenza delle società in liquidazione, se e in quanto ritenuto percorribile anche per le società in liquidazione di fatto;
• infatti secondo la stessa prospettazione di parte debitrice la liquidazione dell'immobile valutato in € 350.000 in sede di procedura individuale non sarebbe sufficiente a sanare il credito residuo verso l'istituto bancario, allegato in € 500.000, e quindi quello di parte istante;
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di . , (c.f. e p.iva n. CP_1 CP_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (CF: P.IVA_2 Controparte_3
) con sede in Monza (MB-20900), via Dante n. 2 pec. C.F._2 Email_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Alessandra Peronetti (c.f. , con studio in L.go XXV aprile 6 Monza C.F._3
(MB) 20900 pec che alla luce dell'organizzazione dello studio Email_3
e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 27 novembre 2025 ore 11,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII. Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 23 luglio
2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti