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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, ha pronunziato all'udienza del 2.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5282/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA, alla quale è riunita la causa n. r.g. 5877/2021
TRA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_1
IA VA, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti Opponente ed opposto
E
(31-8-1945), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Capasso, Controparte_1
e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti Opponente ed opposta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15-10-2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da al fine di ottenere il riconoscimento del diritto Controparte_1 all'indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 l. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando l'insussistenza in capo alla richiedente dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92. Con ricorso depositato in data 12-11-2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C. CP_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del
[...] procedimento per A.T.P., ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando il possesso dei requisiti medico legali per richiesti dalla legge per l'indennità di accompagnamento. Instauratori il contraddittorio tra le parti, con verbale del 3-7 2024 le cause venivano riunite, e successivamente veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, con nomina di un nuovo CTU. Con decreto presidenziale, il giudizio veniva scardinato dal ruolo del precedente giudicante ed assegnato alla scrivente. Depositata la consulenza, all'udienza del 2-12-2025, il Giudice decideva la causa pronunciando la presente sentenza. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario un approfondimento medico ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU dott.
ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi Persona_1 integralmente trascritti. Essi determinano una invalidità pari al 100%, senza necessità di accompagnamento e non determinano disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 l. 104/92. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Va quindi accolta l'opposizione proposta dall' , e rigettata quella proposta da Pt_1 CP_1
[...]
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite Le spese di Ctu di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Accoglie l'opposizione proposta dall' , rigetta quella proposta da Pt_1 CP_1
e per l'effetto dichiara che quest'ultima non presenta i requisiti per
[...]
l'indennità di accompagnamento né per la disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 l. 104/92.; b) Dichiara irripetibili le spese di lite;
c) liquida le spese di CTU come da separati decreti. Così deciso in Nola il 2.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, ha pronunziato all'udienza del 2.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5282/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA, alla quale è riunita la causa n. r.g. 5877/2021
TRA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_1
IA VA, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti Opponente ed opposto
E
(31-8-1945), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Capasso, Controparte_1
e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti Opponente ed opposta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15-10-2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da al fine di ottenere il riconoscimento del diritto Controparte_1 all'indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 l. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando l'insussistenza in capo alla richiedente dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92. Con ricorso depositato in data 12-11-2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C. CP_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del
[...] procedimento per A.T.P., ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando il possesso dei requisiti medico legali per richiesti dalla legge per l'indennità di accompagnamento. Instauratori il contraddittorio tra le parti, con verbale del 3-7 2024 le cause venivano riunite, e successivamente veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, con nomina di un nuovo CTU. Con decreto presidenziale, il giudizio veniva scardinato dal ruolo del precedente giudicante ed assegnato alla scrivente. Depositata la consulenza, all'udienza del 2-12-2025, il Giudice decideva la causa pronunciando la presente sentenza. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario un approfondimento medico ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU dott.
ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi Persona_1 integralmente trascritti. Essi determinano una invalidità pari al 100%, senza necessità di accompagnamento e non determinano disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 l. 104/92. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Va quindi accolta l'opposizione proposta dall' , e rigettata quella proposta da Pt_1 CP_1
[...]
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite Le spese di Ctu di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Accoglie l'opposizione proposta dall' , rigetta quella proposta da Pt_1 CP_1
e per l'effetto dichiara che quest'ultima non presenta i requisiti per
[...]
l'indennità di accompagnamento né per la disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 l. 104/92.; b) Dichiara irripetibili le spese di lite;
c) liquida le spese di CTU come da separati decreti. Così deciso in Nola il 2.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza