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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
US ND IA - Presidente
VI BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1147/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Cardella Alfonso Marco) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 26.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/05/2025, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 23.03.2022, matrimonio civile con , Controparte_1 dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis causato dai continui ed insanabili contrasti con la moglie.
Non si costituiva in giudizio , sebbene ritualmente Controparte_1 evocata in giudizio.
All'udienza del 26.11.2025, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della convenuta, il Giudice, ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e in assenza di attività istruttoria, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che non si Controparte_1
è costituita sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, considerato il dichiarato proposito dello stesso di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione della convenuta.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'uso della casa coniugale che, tenuto conto dell'assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, seguirà il regime civilistico della proprietà.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. e i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(CL) il 12/01/1975 e nata a [...] il Controparte_1
27/11/1982, i quali hanno contratto matrimonio a Licata in data 23.03.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 9, parte I, anno 2022;
irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
VI BE US ND IA
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
US ND IA - Presidente
VI BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1147/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Cardella Alfonso Marco) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 26.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/05/2025, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 23.03.2022, matrimonio civile con , Controparte_1 dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis causato dai continui ed insanabili contrasti con la moglie.
Non si costituiva in giudizio , sebbene ritualmente Controparte_1 evocata in giudizio.
All'udienza del 26.11.2025, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della convenuta, il Giudice, ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e in assenza di attività istruttoria, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , che non si Controparte_1
è costituita sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, considerato il dichiarato proposito dello stesso di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione della convenuta.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'uso della casa coniugale che, tenuto conto dell'assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, seguirà il regime civilistico della proprietà.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. e i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(CL) il 12/01/1975 e nata a [...] il Controparte_1
27/11/1982, i quali hanno contratto matrimonio a Licata in data 23.03.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 9, parte I, anno 2022;
irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
VI BE US ND IA
(atto firmato digitalmente)