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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/12/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 550 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza del 12.11.2025 e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], ivi Parte_1
residente a[...], elettivamente domiciliato in Ariano Irpino alla via Cardito n.202 presso e nello studio dell'avv. Raffaela Manduzio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Giorgio del Sannio al Viale Aldo Moro, Condominio 94/d, rappresentato e difeso dall'avv. Biancamaria Leone entrambi domiciliati in Benevento alla Via G. Salvemini, 4, presso e nello
Studio Legale Leone, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
pagina 1 di 9 Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
12.11.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare alla restituzione della somma di €
75.000,00, oltre interessi, corrisposta a titolo di prestito infruttifero.
In subordine, chiedeva condannare il convenuto alla restituzione della suddetta somma a titolo di indebito arricchimento a norma dell'art. 2041 c.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, l'attore dichiarava di aver mutuato all'odierno convenuto, in virtù di rapporti di amicizia, la complessiva somma di € 75.000,00, in contanti e a più riprese, stante le molteplici richieste da parte di che CP_1
aveva bisogno di aiuti economici.
Secondo il nonostante i numerosi solleciti e nonostante Pt_1
il riconoscimento di debito da parte del convenuto, la predetta somma non era stata restituita, per cui l'attore ne chiedeva la restituzione.
Si costituiva in giudizio , contestando la Controparte_1
domanda e chiedendone il rigetto unitamente alla condanna del convenuto ex art 96 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze di lite.
sosteneva di aver percepito la suddetta somma a titolo di CP_1
rimborso spese per l'attività espletata in favore dell'attore.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti,
l'espletamento dell'interrogatorio formale nonché l'acquisizione pagina 2 di 9 delle prove testimoniali e successivamente veniva assegnata in decisione all'udienza del 12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”; nelle cause aventi ad oggetto diritti obbligatori, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Nella specie, non è contestata la corresponsione, da parte dell'attore al convenuto, della somma indicata nell'atto introduttivo;
il sostiene che il denaro sarebbe stato Pt_1
versato al convenuto, a titolo di prestito (mutuo), in virtù di un rapporto di amicizia. non contesta Controparte_1
specificamente l'ammontare della somma ricevuta, indicandola come “cifre irrisorie”, ma sostiene di averla legittimamente percepita a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali espletate per l'attore.
In proposito, deve ricordarsi che "l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria” (Cass. 27372/2021).
Invero, la consegna della somma non è sufficiente a fondare una richiesta di ripetizione se chi ha ricevuto l'importo (accipiens) contesta il titolo in base al quale la somma è stata versata dal solvens.
pagina 3 di 9 Nella specie, avendo il convenuto contestato il titolo di dazione del denaro e, di conseguenza, l'obbligazione restitutoria, l'attore era tenuto a dimostrare che la somma fosse stata corrisposta a titolo di prestito, con conseguente genesi dell'obbligazione restitutoria da parte dello . CP_1
In proposito, dall'esame degli atti processuali, elemento a sostegno dell'attoreo assunto è la deposizione resa dal teste
, il quale ha confermato l'avvenuto prestito;
tale Testimone_1
prova non appare sufficiente alla invocata dimostrazione, perché
l'altro teste di parte attrice, (che, secondo la Testimone_2
ricostruzione di parte attrice, sarebbe stato sempre presente insieme a nel momento della dazione del denaro al Tes_1
convenuto), non ha confermato tale assunto. Un parziale riscontro emergerebbe dalla lettura dei messaggi whatsapp depositati dall'attore, i quali (essendo noto il loro valore probatorio, anche recentemente confermato dalla Suprema
Corte), danno conferma della richiesta di restituzione della ingente somma di € 75.000,00, ripetutamente avanzata dal e mai contestata dallo . Pt_1 CP_1
Appare infatti inverosimile che, a fronte della predetta, ripetuta richiesta, il convenuto non abbia ritenuto di negare con fermezza la legittimità della stessa, omettendo, invece, di dare riscontro ai messaggi.
Pur volendo ritenere, in presenza di dichiarazioni opposte e contrastanti, e di elementi non inequivoci, non raggiunta la prova del titolo della dazione e del conseguente obbligo restitutorio di parte convenuta, deve essere esaminata la domanda subordinata, con la quale l'attore ha chiesto la pagina 4 di 9 restituzione della somma, ex art. 2041 c.c., essendo- a suo dire- trattenuta senza causa, con conseguente indebito arricchimento.
Occorre dunque accertare se sia ravvisabile una causa che giustifichi il diritto del convenuto a trattenere il denaro ricevuto
(non specificamente contestato nel quantum).
Il convenuto, come si è detto, non ha contestato di aver ricevuto dall'attore la somma, sostenendo di non essere obbligato a restituirla avendola percepita “a titolo di rimborso spese per l'attività espletata in favore di e come anticipi su futuri Pt_1
compensi professionali legati ad affari che l'attore assicurava ma che ogni volta sfumavano nel nulla”.
Secondo il convenuto, la somma non era stata corrisposta a titolo di prestito personale, ma come compenso professionale per i lavori da lui svolti, quali studi di fattibilità, attività di intermediazione finalizzate alla conclusione dei contratti;
di conseguenza la somma non doveva essere restituita.
L'assunto del convenuto è privo di riscontro;
invero, dall'istruttoria espletata, non emerge, preliminarmente, che l'attore abbia mai conferito un incarico specifico al convenuto;
neanche risulta provato lo svolgimento di un'attività professionale, svolta dal convenuto, su incarico del tale Pt_1
da giustificare l'elevato importo, percepito e non contestato.
Nulla dimostrano gli studi sui terreni e il progetto depositati, non essendo provato che gli stessi siano stati eseguiti previo incarico conferito dal (benchè lo stesso sia indicato Pt_1
come committente).
pagina 5 di 9 Alcuna prova dell'esistenza di un incarico professionale conferito dal allo Genito emerge neanche dall'istruttoria Pt_1
orale espletata: invero, le deposizioni rese dai testi escussi in istruttoria non appaiono idonee alla dimostrazione che il convenuto fosse stato incaricato di attività di intermediazione e altro, e che per l'espletamento dell'attività fosse pattuito (e in che misura) un compenso;
dalle stesse emerge, tutt'al più, un interessamento, anche personale, del convenuto, alla conclusione di affari, nonché lo svolgimento di attività imprenditoriale finalizzata ad un profitto.
Infatti, il teste , imprenditore, in riferimento al capo Tes_3
3 della II memoria 171 ter di parte convenuta, vertente sulla circostanza che, su sollecitazione di si rendeva Pt_1 CP_1
disponibile a fare da intermediario e presentargli imprenditori e/o proprietari che fossero interessati alla compravendita o alla realizzazione di progetti nella zona di San Giorgio del Sannio e
Benevento, precisando di non sapere nulla dei rapporti intercorrenti tra le odierne parti in causa, ha dichiarato solo di essere stato contattato da , poi andato da lui insieme a CP_1
Pt_1
Sul capo 8, in riferimento alla circostanza se venuto a Pt_1
conoscenza che si stava per concludere un affare con l'acquisto di un terreno per la realizzazione di una struttura commerciale e che a tale operazione partecipavano gli imprenditori edili e chiedeva a di Controparte_2 Controparte_3 CP_1
organizzare un incontro con i due, con l'intento di proporre la propria collaborazione rispondeva: “si, come ho detto, lo ha organizzato con me”. pagina 6 di 9 Il teste confermava inoltre il capo 9, inerente la circostanza che l'incontro tra le parti messe in contatto dal terminava, CP_1
dunque, solo per una potenziale collaborazione, senza nulla di concreto.
Il teste ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa Controparte_3
perché sono stato contattato da perché volevano un CP_1
consulto sulla possibilità di realizzare una nuova struttura di vendita alimentare a S. Giorgio del Sannio. Si trattò di una conversazione informale che per me non ebbe seguito.”
Dunque, ciò che emerge è che si limitò a contattare CP_1
alcuni imprenditori per poi permettere i vari incontri con in vista di un'auspicata conclusione degli affari. Non Pt_1
emerge alcuna prova del conferimento di un incarico e della pattuizione di un compenso (che peraltro lo stesso convenuto ritiene limitato ad un rimborso spese, mai dimostrate).
Inoltre, per stessa ammissione del convenuto, se l'affare fosse andato in porto lui ne avrebbe tratto di sicuro dei benefici: invero, il convenuto (pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta) ha rappresentato egli stesso che, ove gli affari fossero andati in porto, “vi era la promessa di nominare il convenuto responsabile tecnico, come progettista e direttore dei lavori”.
L'attività invocata dal convenuto sembrerebbe, dunque, essere stata svolta in vista di un beneficio futuro, con l'accettazione del rischio che l'affare potesse non concludersi.
Tanto si deduce anche da quanto asserito dallo stesso a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta: “Le somme percepite dall'Ing. venivano corrisposte a titolo di rimborso spese CP_1
per l'attività espletata …e come anticipi su futuri – sperati – pagina 7 di 9 compensi professionali, legati ad affari che l'attore assicurava di concretizzare ma che ogni volta sfumavano…..”
Infine, come già detto, la documentazione depositata dal convenuto (relazioni sullo studio di alcuni terreni), non è idonea a provare il conferimento di incarico e lo svolgimento dello stesso per conto dell'attore.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, non risulta provato il conferimento di alcun incarico, neanche verbale, da parte del al convenuto;
neanche risulta provata l'attività Pt_1
professionale svolta dal convenuto, tale da determinare la corresponsione della somma di € 75.000,00; né risulta, infine, dimostrata, ove si volesse parlare di rimborso spese, che tali spese siano state sostenute.
Per tali motivi, non è provato il titolo in base al quale CP_1
possa trattenere la somma percepita, per cui la stessa va restituita all'attore, in accoglimento della domanda subordinata di indebito arricchimento, dallo stesso formulata.
La responsabilità da lite temeraria (art. 96 c.p.c.), che copre il danno subito a causa di una lite, presuppone che l'attore abbia agito in mala fede o con colpa grave, circostanze che nella specie non appaiono sussistenti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato, nei confronti di , ogni altra istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1) Accoglie la domanda subordinata avanzata dall'attore e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1
, della somma di € 75.000,00, oltre interessi Parte_1
dalla domanda al soddisfo, a titolo di indebito arricchimento;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 786,00 per spese, € 1500,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 3000,00 per la fase istruttoria e € 2200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge.
Benevento, 14/12/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Persona_1
Processo.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 550 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza del 12.11.2025 e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], ivi Parte_1
residente a[...], elettivamente domiciliato in Ariano Irpino alla via Cardito n.202 presso e nello studio dell'avv. Raffaela Manduzio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Attore
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Giorgio del Sannio al Viale Aldo Moro, Condominio 94/d, rappresentato e difeso dall'avv. Biancamaria Leone entrambi domiciliati in Benevento alla Via G. Salvemini, 4, presso e nello
Studio Legale Leone, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
pagina 1 di 9 Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
12.11.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare alla restituzione della somma di €
75.000,00, oltre interessi, corrisposta a titolo di prestito infruttifero.
In subordine, chiedeva condannare il convenuto alla restituzione della suddetta somma a titolo di indebito arricchimento a norma dell'art. 2041 c.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno delle proprie richieste, l'attore dichiarava di aver mutuato all'odierno convenuto, in virtù di rapporti di amicizia, la complessiva somma di € 75.000,00, in contanti e a più riprese, stante le molteplici richieste da parte di che CP_1
aveva bisogno di aiuti economici.
Secondo il nonostante i numerosi solleciti e nonostante Pt_1
il riconoscimento di debito da parte del convenuto, la predetta somma non era stata restituita, per cui l'attore ne chiedeva la restituzione.
Si costituiva in giudizio , contestando la Controparte_1
domanda e chiedendone il rigetto unitamente alla condanna del convenuto ex art 96 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze di lite.
sosteneva di aver percepito la suddetta somma a titolo di CP_1
rimborso spese per l'attività espletata in favore dell'attore.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti,
l'espletamento dell'interrogatorio formale nonché l'acquisizione pagina 2 di 9 delle prove testimoniali e successivamente veniva assegnata in decisione all'udienza del 12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”; nelle cause aventi ad oggetto diritti obbligatori, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Nella specie, non è contestata la corresponsione, da parte dell'attore al convenuto, della somma indicata nell'atto introduttivo;
il sostiene che il denaro sarebbe stato Pt_1
versato al convenuto, a titolo di prestito (mutuo), in virtù di un rapporto di amicizia. non contesta Controparte_1
specificamente l'ammontare della somma ricevuta, indicandola come “cifre irrisorie”, ma sostiene di averla legittimamente percepita a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali espletate per l'attore.
In proposito, deve ricordarsi che "l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria” (Cass. 27372/2021).
Invero, la consegna della somma non è sufficiente a fondare una richiesta di ripetizione se chi ha ricevuto l'importo (accipiens) contesta il titolo in base al quale la somma è stata versata dal solvens.
pagina 3 di 9 Nella specie, avendo il convenuto contestato il titolo di dazione del denaro e, di conseguenza, l'obbligazione restitutoria, l'attore era tenuto a dimostrare che la somma fosse stata corrisposta a titolo di prestito, con conseguente genesi dell'obbligazione restitutoria da parte dello . CP_1
In proposito, dall'esame degli atti processuali, elemento a sostegno dell'attoreo assunto è la deposizione resa dal teste
, il quale ha confermato l'avvenuto prestito;
tale Testimone_1
prova non appare sufficiente alla invocata dimostrazione, perché
l'altro teste di parte attrice, (che, secondo la Testimone_2
ricostruzione di parte attrice, sarebbe stato sempre presente insieme a nel momento della dazione del denaro al Tes_1
convenuto), non ha confermato tale assunto. Un parziale riscontro emergerebbe dalla lettura dei messaggi whatsapp depositati dall'attore, i quali (essendo noto il loro valore probatorio, anche recentemente confermato dalla Suprema
Corte), danno conferma della richiesta di restituzione della ingente somma di € 75.000,00, ripetutamente avanzata dal e mai contestata dallo . Pt_1 CP_1
Appare infatti inverosimile che, a fronte della predetta, ripetuta richiesta, il convenuto non abbia ritenuto di negare con fermezza la legittimità della stessa, omettendo, invece, di dare riscontro ai messaggi.
Pur volendo ritenere, in presenza di dichiarazioni opposte e contrastanti, e di elementi non inequivoci, non raggiunta la prova del titolo della dazione e del conseguente obbligo restitutorio di parte convenuta, deve essere esaminata la domanda subordinata, con la quale l'attore ha chiesto la pagina 4 di 9 restituzione della somma, ex art. 2041 c.c., essendo- a suo dire- trattenuta senza causa, con conseguente indebito arricchimento.
Occorre dunque accertare se sia ravvisabile una causa che giustifichi il diritto del convenuto a trattenere il denaro ricevuto
(non specificamente contestato nel quantum).
Il convenuto, come si è detto, non ha contestato di aver ricevuto dall'attore la somma, sostenendo di non essere obbligato a restituirla avendola percepita “a titolo di rimborso spese per l'attività espletata in favore di e come anticipi su futuri Pt_1
compensi professionali legati ad affari che l'attore assicurava ma che ogni volta sfumavano nel nulla”.
Secondo il convenuto, la somma non era stata corrisposta a titolo di prestito personale, ma come compenso professionale per i lavori da lui svolti, quali studi di fattibilità, attività di intermediazione finalizzate alla conclusione dei contratti;
di conseguenza la somma non doveva essere restituita.
L'assunto del convenuto è privo di riscontro;
invero, dall'istruttoria espletata, non emerge, preliminarmente, che l'attore abbia mai conferito un incarico specifico al convenuto;
neanche risulta provato lo svolgimento di un'attività professionale, svolta dal convenuto, su incarico del tale Pt_1
da giustificare l'elevato importo, percepito e non contestato.
Nulla dimostrano gli studi sui terreni e il progetto depositati, non essendo provato che gli stessi siano stati eseguiti previo incarico conferito dal (benchè lo stesso sia indicato Pt_1
come committente).
pagina 5 di 9 Alcuna prova dell'esistenza di un incarico professionale conferito dal allo Genito emerge neanche dall'istruttoria Pt_1
orale espletata: invero, le deposizioni rese dai testi escussi in istruttoria non appaiono idonee alla dimostrazione che il convenuto fosse stato incaricato di attività di intermediazione e altro, e che per l'espletamento dell'attività fosse pattuito (e in che misura) un compenso;
dalle stesse emerge, tutt'al più, un interessamento, anche personale, del convenuto, alla conclusione di affari, nonché lo svolgimento di attività imprenditoriale finalizzata ad un profitto.
Infatti, il teste , imprenditore, in riferimento al capo Tes_3
3 della II memoria 171 ter di parte convenuta, vertente sulla circostanza che, su sollecitazione di si rendeva Pt_1 CP_1
disponibile a fare da intermediario e presentargli imprenditori e/o proprietari che fossero interessati alla compravendita o alla realizzazione di progetti nella zona di San Giorgio del Sannio e
Benevento, precisando di non sapere nulla dei rapporti intercorrenti tra le odierne parti in causa, ha dichiarato solo di essere stato contattato da , poi andato da lui insieme a CP_1
Pt_1
Sul capo 8, in riferimento alla circostanza se venuto a Pt_1
conoscenza che si stava per concludere un affare con l'acquisto di un terreno per la realizzazione di una struttura commerciale e che a tale operazione partecipavano gli imprenditori edili e chiedeva a di Controparte_2 Controparte_3 CP_1
organizzare un incontro con i due, con l'intento di proporre la propria collaborazione rispondeva: “si, come ho detto, lo ha organizzato con me”. pagina 6 di 9 Il teste confermava inoltre il capo 9, inerente la circostanza che l'incontro tra le parti messe in contatto dal terminava, CP_1
dunque, solo per una potenziale collaborazione, senza nulla di concreto.
Il teste ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa Controparte_3
perché sono stato contattato da perché volevano un CP_1
consulto sulla possibilità di realizzare una nuova struttura di vendita alimentare a S. Giorgio del Sannio. Si trattò di una conversazione informale che per me non ebbe seguito.”
Dunque, ciò che emerge è che si limitò a contattare CP_1
alcuni imprenditori per poi permettere i vari incontri con in vista di un'auspicata conclusione degli affari. Non Pt_1
emerge alcuna prova del conferimento di un incarico e della pattuizione di un compenso (che peraltro lo stesso convenuto ritiene limitato ad un rimborso spese, mai dimostrate).
Inoltre, per stessa ammissione del convenuto, se l'affare fosse andato in porto lui ne avrebbe tratto di sicuro dei benefici: invero, il convenuto (pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta) ha rappresentato egli stesso che, ove gli affari fossero andati in porto, “vi era la promessa di nominare il convenuto responsabile tecnico, come progettista e direttore dei lavori”.
L'attività invocata dal convenuto sembrerebbe, dunque, essere stata svolta in vista di un beneficio futuro, con l'accettazione del rischio che l'affare potesse non concludersi.
Tanto si deduce anche da quanto asserito dallo stesso a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta: “Le somme percepite dall'Ing. venivano corrisposte a titolo di rimborso spese CP_1
per l'attività espletata …e come anticipi su futuri – sperati – pagina 7 di 9 compensi professionali, legati ad affari che l'attore assicurava di concretizzare ma che ogni volta sfumavano…..”
Infine, come già detto, la documentazione depositata dal convenuto (relazioni sullo studio di alcuni terreni), non è idonea a provare il conferimento di incarico e lo svolgimento dello stesso per conto dell'attore.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, non risulta provato il conferimento di alcun incarico, neanche verbale, da parte del al convenuto;
neanche risulta provata l'attività Pt_1
professionale svolta dal convenuto, tale da determinare la corresponsione della somma di € 75.000,00; né risulta, infine, dimostrata, ove si volesse parlare di rimborso spese, che tali spese siano state sostenute.
Per tali motivi, non è provato il titolo in base al quale CP_1
possa trattenere la somma percepita, per cui la stessa va restituita all'attore, in accoglimento della domanda subordinata di indebito arricchimento, dallo stesso formulata.
La responsabilità da lite temeraria (art. 96 c.p.c.), che copre il danno subito a causa di una lite, presuppone che l'attore abbia agito in mala fede o con colpa grave, circostanze che nella specie non appaiono sussistenti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato, nei confronti di , ogni altra istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1) Accoglie la domanda subordinata avanzata dall'attore e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1
, della somma di € 75.000,00, oltre interessi Parte_1
dalla domanda al soddisfo, a titolo di indebito arricchimento;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 786,00 per spese, € 1500,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 3000,00 per la fase istruttoria e € 2200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge.
Benevento, 14/12/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Persona_1
Processo.
pagina 9 di 9