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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3150/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
PALLIGGIANO GIANMARIO, Relatore
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11230/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN038152024 ADD.REG.COM 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN038152024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19861/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento. Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato l'avviso di accertamento n.
TF501EN03815/2024 notificato in data 25 marzo 2025. , relativo all'anno di imposta 2016, ai sensi dell'art. 38 e con effetti dell'art. 41 bis, D.P.R. 600/1973, con il quale veniva accertato un maggior reddito pari ad
€ 98.472,00, da cui scaturiscono maggior IRPEF pari ad € 35.513,00, Addizionale Regionale pari ad
€ 1.999,00, Addizionale Comunale pari ad € 788,00, sanzione pari ad € 45.960,00, interessi alla data del
25 maggio 2025 pari ad € 12.109,10, notifica ad € 8,75, per complessivi € 96.377,85, di cui imposte pari a
€ 38.300,00.
Il ricorrente formula le seguenti censure:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 DPR 600/1973, con conseguente decadenza del termine per l'accertamento;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. art 38 e 41-bis D.P.R. 600/1973.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 17 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'invito, per quanto asserito dall'Agenzia Entrate, è scaturito dai dati e dagli elementi desunti dal Sistema
Informativo dell'Anagrafe Tributaria.
A seguito di contraddittorio instaurato con l'Agenzia Entrate, il ricorrente ha chiesto copia delle ventuno fatture emesse da Società_1 s.p.a. per € 100.000,00. L'Agenzia delle entrate comunicava di non esserne in possesso neanche in copia. Pertanto, il ricorrente richiedeva all'Ufficio di verificare se tale importo fosse effettivamente stato da lui effettuato ovvero da terzi, in quanto asseriva di non avere mai ricevuto fatture da
Società_1 s.p.a.
Rappresentava, inoltre, di essere un giocatore professionista e che gli importi potrebbero essere ascrivibili alle quote di iscrizione ai tornei e alle varie partite a suo tempo effettuate.
Chiariva, altresì, che il saldo del proprio conto corrente alla data del 1° gennaio 2016 era pari ad € 690.824,14
e che, pertanto, anche se avesse effettuato il pagamento di tali importi, essendo un giocatore professionista,
l'Ufficio non ha considerato gli introiti delle vincite, così come da estratti conto, né tantomeno le ha richieste, ritenendo di notificare accertamento esclusivamente "da redditometro".
L'art. 69 d.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.) disciplina le vincite corrisposte da case da gioco.
In particolare, il comma 1-bis dispone che: “Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato
o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.”
Pertanto, i giocatori, nel caso di vincite, pagano le imposte alla fonte, al momento dell'acquisto del buy-in (quota di iscrizione della scommessa o del torneo comprensiva anche di una tassa). La sala da gioco agisce da sostituto d'imposta, prelevando immediatamente la quota dovuta al fisco da parte del giocatore..
Società_1 s.p.a. è concessionario autorizzato ed iscritto all'Agenzia dei Monopoli di Stato.
Pertanto, se anche il ricorrente avesse speso per le partecipazioni a scommesse e/o tornei la somma imputata, di cui, peraltro l'Agenzia non fornisce prova, salvo che per un flusso telematico, la stessa non considera che gli introiti, nel caso in esame, in qualità di giocatore professionista, sono superiori alle quote di partecipazione o scommesse.
Trattandosi di vincite, le stesse sono sottoposte a ritenuta alla fonte fino al 25% e, pertanto, non soggette a dichiarazione dei redditi.
L'Agenzia non considera peraltro il saldo disponibile alla data del 1° gennaio 2016, come da estratto di conto corrente che il ricorrente ha cura di allegare.
va considerato che, secondo costante orientamento della Cassazione (sez. tributaria, ordinanze n. 2746 del
30 gennaio 2024), l'accertamento basato sul redditormetro rimane valido fino a che il contribuente non fornisca prova contraria.
Inoltre, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli”
(cfr. Corte di Cassazione, sez. tributaria, ordinanza n. 31568 del 13 novembre 2023).
Nella fattispecie in esame, il contribuente ha fornito prova plausibile che la propria capacità reddituale è composta fondamentalmente da redditi provenienti da vincite di gioco, già tassate alla fonte e non assoggettate a dichiarazione reddituale.
Si ravvisano le giuste ragioni, in considerazione della peculiarità della questione, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese del giudizio, salvo il rimborso del contributo unificato a carico dell'Agenzia delle entrate.
Così deciso, in Napoli, il 17 novembre 2025.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
PALLIGGIANO GIANMARIO, Relatore
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11230/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN038152024 ADD.REG.COM 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN038152024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19861/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento. Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato l'avviso di accertamento n.
TF501EN03815/2024 notificato in data 25 marzo 2025. , relativo all'anno di imposta 2016, ai sensi dell'art. 38 e con effetti dell'art. 41 bis, D.P.R. 600/1973, con il quale veniva accertato un maggior reddito pari ad
€ 98.472,00, da cui scaturiscono maggior IRPEF pari ad € 35.513,00, Addizionale Regionale pari ad
€ 1.999,00, Addizionale Comunale pari ad € 788,00, sanzione pari ad € 45.960,00, interessi alla data del
25 maggio 2025 pari ad € 12.109,10, notifica ad € 8,75, per complessivi € 96.377,85, di cui imposte pari a
€ 38.300,00.
Il ricorrente formula le seguenti censure:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 DPR 600/1973, con conseguente decadenza del termine per l'accertamento;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. art 38 e 41-bis D.P.R. 600/1973.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 17 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'invito, per quanto asserito dall'Agenzia Entrate, è scaturito dai dati e dagli elementi desunti dal Sistema
Informativo dell'Anagrafe Tributaria.
A seguito di contraddittorio instaurato con l'Agenzia Entrate, il ricorrente ha chiesto copia delle ventuno fatture emesse da Società_1 s.p.a. per € 100.000,00. L'Agenzia delle entrate comunicava di non esserne in possesso neanche in copia. Pertanto, il ricorrente richiedeva all'Ufficio di verificare se tale importo fosse effettivamente stato da lui effettuato ovvero da terzi, in quanto asseriva di non avere mai ricevuto fatture da
Società_1 s.p.a.
Rappresentava, inoltre, di essere un giocatore professionista e che gli importi potrebbero essere ascrivibili alle quote di iscrizione ai tornei e alle varie partite a suo tempo effettuate.
Chiariva, altresì, che il saldo del proprio conto corrente alla data del 1° gennaio 2016 era pari ad € 690.824,14
e che, pertanto, anche se avesse effettuato il pagamento di tali importi, essendo un giocatore professionista,
l'Ufficio non ha considerato gli introiti delle vincite, così come da estratti conto, né tantomeno le ha richieste, ritenendo di notificare accertamento esclusivamente "da redditometro".
L'art. 69 d.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.) disciplina le vincite corrisposte da case da gioco.
In particolare, il comma 1-bis dispone che: “Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato
o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.”
Pertanto, i giocatori, nel caso di vincite, pagano le imposte alla fonte, al momento dell'acquisto del buy-in (quota di iscrizione della scommessa o del torneo comprensiva anche di una tassa). La sala da gioco agisce da sostituto d'imposta, prelevando immediatamente la quota dovuta al fisco da parte del giocatore..
Società_1 s.p.a. è concessionario autorizzato ed iscritto all'Agenzia dei Monopoli di Stato.
Pertanto, se anche il ricorrente avesse speso per le partecipazioni a scommesse e/o tornei la somma imputata, di cui, peraltro l'Agenzia non fornisce prova, salvo che per un flusso telematico, la stessa non considera che gli introiti, nel caso in esame, in qualità di giocatore professionista, sono superiori alle quote di partecipazione o scommesse.
Trattandosi di vincite, le stesse sono sottoposte a ritenuta alla fonte fino al 25% e, pertanto, non soggette a dichiarazione dei redditi.
L'Agenzia non considera peraltro il saldo disponibile alla data del 1° gennaio 2016, come da estratto di conto corrente che il ricorrente ha cura di allegare.
va considerato che, secondo costante orientamento della Cassazione (sez. tributaria, ordinanze n. 2746 del
30 gennaio 2024), l'accertamento basato sul redditormetro rimane valido fino a che il contribuente non fornisca prova contraria.
Inoltre, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli”
(cfr. Corte di Cassazione, sez. tributaria, ordinanza n. 31568 del 13 novembre 2023).
Nella fattispecie in esame, il contribuente ha fornito prova plausibile che la propria capacità reddituale è composta fondamentalmente da redditi provenienti da vincite di gioco, già tassate alla fonte e non assoggettate a dichiarazione reddituale.
Si ravvisano le giuste ragioni, in considerazione della peculiarità della questione, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese del giudizio, salvo il rimborso del contributo unificato a carico dell'Agenzia delle entrate.
Così deciso, in Napoli, il 17 novembre 2025.