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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1119/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019 avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n.28/2025 del 12 febbraio 2025;
TRA
C.F. ), con sede legale in Napoli al Vico Bianchi allo Parte_1 P.IVA_1
Spirito Santo n. 1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. CP_1
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Belluomo
[...] C.F._1
(C.F. ) C.F._2
RECLAMANTE
E
Curatela della Liquidazione Giudiziale della (C.F.: Controparte_2
), con sede legale in Napoli, al Vico Bianchi allo Spirito Santo, n. 1 (L.G. n. P.IVA_2
112/2023 del Tribunale di Napoli), in persona del curatore, Dott. , nonché della Controparte_3
Liquidazione Giudiziale della società di fatto costituita da Controparte_2 [...]
e di quest'ultimo socio in proprio (C.F. , dichiarata con Parte_1 P.IVA_1 sentenza n. 28/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 12.02.2025, con sede legale in Napoli, al Vico Bianchi allo Spirito Santo, n. 1 (L.G. n. 112/2023 del Tribunale di Napoli), anch'essa in persona del curatore, Dott. , rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Penta Controparte_3
(C.F. ) C.F._3
RECLAMATA
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
ed al quale sono stati chiamati a partecipare, ad integrazione del contraddittorio:
, , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Controparte_7
ON COSTITUITISI
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha tempestivamente impugnato, con il reclamo in esame, la sentenza Parte_1
n.28/2025 del Tribunale di Napoli con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, in estensione ai sensi dell'art. 256 comma 5 c.c.i.i., della società di fatto costituita da CP_2
in liquidazione e e la liquidazione giudiziale del socio
[...] Parte_1 CP_8
proprio.
[...]
Ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della esistenza di una Parte_ supersocietà di fatto tra la e la ed ha Parte_2 Parte_1 chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda di estensione del fallimento.
Si è costituita la Curatela della Liquidazione Giudiziale della della Parte_3
Liquidazione giudiziale della società di fatto costituita dalla e dalla Controparte_2 [...] nonché del socio che ha insistito per il rigetto del reclamo e Parte_1 Controparte_9 la conferma della sentenza impugnata.
Concesso termine al reclamante per integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 256 comma 6 cc.ii. nei confronti dei creditori che avevano proposto il ricorso per la liquidazione giudiziale della la Corte chiedeva chiarimenti in ordine alla partecipazione dei Controparte_2 suddetti creditori alla procedura conclusa con la sentenza impugnata.
La Curatela, nelle note depositate, riferiva che nel procedimento iniziato con ricorso ex art. 256 comma 5 CC.II. i creditori che avevano presentato ricorso per la liquidazione giudiziale della non avevano partecipato in quanto la partecipazione non era necessaria, Controparte_2 essendo prevista esclusivamente per la fase del reclamo dall'art. 256 comma 6 CC.II.
La Corte all'udienza del 16 settembre 2025 riservava la decisione.
In via preliminare va dato atto che il reclamante ha provveduto a notificare in data 30 luglio
2025 il reclamo ai creditori che avevano proposto il ricorso per la liquidazione giudiziale nei confronti della (cfr. sentenza n.450/2023 allegata al ricorso della prima Controparte_2
2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
fase), dunque deve ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato tra coloro che sono le parti necessarie del presente giudizio.
I ricorrenti intimati non si sono costituiti.
Tanto premesso, va dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale di Napoli n.28/2025 con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, in estensione ai sensi dell'art. 256 comma
5 c.c.i.i., della società di fatto costituita da , e Parte_2 Parte_1
e la liquidazione giudiziale del socio .
[...] Controparte_10
Questa Corte si è già espressa nel senso della nullità del provvedimento adottato nella procedura introdotta per l'apertura della liquidazione giudiziale in estensione, nel caso in cui i ricorrenti del fallimento di cui si chiedeva l'estensione non avevano partecipato né erano stati chiamati a partecipare al procedimento (cfr. decreto del 5 febbraio 2025 della Corte di Appello di Napoli,
Sezione Quinta civile nel procedimento n. 1361/2024 rg.affari civili contenziosi).
Anche nel caso di specie, come espressamente dedotto dalla Curatela del fallimento reclamata nelle note depositate in data 15 settembre 2025, al procedimento concluso con la sentenza reclamata non hanno partecipato né sono stati posti in grado di partecipare
[...]
, e sul ricorso presentato dai CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 quali come creditori della era stata dichiarata la liquidazione giudiziale di Controparte_2 quest'ultima.
In punto di diritto si osserva che per quel che concerne il procedimento avente ad oggetto l'estensione della liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale o una società della quale il primo o la seconda è socio o socia illimitatamente responsabile, il quinto comma dell'art. 256 c.c.i.i. rinvia a quanto previsto dal precedente comma.
Il quarto comma del suddetto articolo prevede che “Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.”
La norma richiamata si limita, pertanto, a stabilire che l'istanza per l'estensione della liquidazione giudiziale di una società in nome collettivo, in accomandita semplice o in
3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
accomandita per azioni ai suoi soci illimitatamente responsabili successiva alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società può essere presentata dal curatore (della liquidazione giudiziale già aperta), da un creditore (della società o di un socio di quest'ultima), da un socio della società o dal pubblico ministero e si svolge dinanzi al tribunale, senza dunque chiarire (al pari del precedente quarto comma dell'art. 147 l.fall.) come debba svolgersi e chi debba essere chiamato a parteciparvi.
Con riferimento al testo di cui al precedente art. 147 l.fall. la questione della necessità o meno che al procedimento avente ad oggetto l'estensione del fallimento della liquidazione giudiziale sia chiamato a partecipare anche il creditore su domanda del quale è stata aperta la procedura concorsuale è stata variamente risolta dalla giurisprudenza (Cass. 17546/2024, 29288/2021,
4917/2017, 21430/2016, 3621/2016, 20795/2014) e in dottrina.
Tuttavia il sesto comma dell'art. 256 c.c.i.i. ora prevede (a differenza del precedente sesto comma dell'art. 147 l.fall.) che al procedimento di reclamo avverso la sentenza del tribunale che abbia dichiarato l'estensione della liquidazione giudiziale ai sensi del quarto o del quinto comma dello stesso articolo deve partecipare – oltre al curatore, al creditore, al socio o al pubblico ministero che ha chiesto l'estensione – anche «il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale», intendendo evidentemente riferirsi a quello che abbia eventualmente chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di cui è stata dichiarata l'estensione.
Ritiene la Corte, dunque, che la qualità di litisconsorte necessario del procedimento di reclamo avverso la sentenza di estensione della liquidazione giudiziale attribuita dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al creditore ad istanza del quale la procedura concorsuale è stata aperta, porti a concludere, per evidenti ragioni di simmetria processuale, che il medesimo creditore debba essere necessariamente chiamato a partecipare già al procedimento di estensione della liquidazione giudiziale che deve svolgersi innanzi al tribunale, posto che l'oggetto di quest'ultimo procedimento è lo stesso, quando non addirittura più ampio, di quello dell'altro.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la pretermissione di un litisconsorte necessario, sia pur soltanto per ragioni di carattere processuale, deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, se verificatasi nel processo di primo grado e rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, importa, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c., la nullità della sentenza
4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
appellata e la rimessione della causa al primo giudice, eccezion fatta per il solo caso in cui il litisconsorte necessario pretermesso in primo grado si costituisca innanzi al giudice d'appello
«accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate» (Cass.26631/2018).
Tali principi devono essere applicati, per analogia, anche al caso di specie, stante la natura sostanzialmente contenziosa del procedimento di reclamo di cui all'art. 51 c.c.i.i.
La sentenza reclamata va pertanto dichiarata nulla e vanno rimessi gli atti al Tribunale di
Napoli.
Le spese si compensano in considerazione del rilievo officioso.
P. Q. M.
dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Napoli n.28/2025 del 12 febbraio 2025 e rimette la causa innanzi al Tribunale di Napoli, compensando integralmente tra le parti le spese del procedimento di reclamo.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Cons. rel. La Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1119/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019 avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n.28/2025 del 12 febbraio 2025;
TRA
C.F. ), con sede legale in Napoli al Vico Bianchi allo Parte_1 P.IVA_1
Spirito Santo n. 1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. CP_1
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Belluomo
[...] C.F._1
(C.F. ) C.F._2
RECLAMANTE
E
Curatela della Liquidazione Giudiziale della (C.F.: Controparte_2
), con sede legale in Napoli, al Vico Bianchi allo Spirito Santo, n. 1 (L.G. n. P.IVA_2
112/2023 del Tribunale di Napoli), in persona del curatore, Dott. , nonché della Controparte_3
Liquidazione Giudiziale della società di fatto costituita da Controparte_2 [...]
e di quest'ultimo socio in proprio (C.F. , dichiarata con Parte_1 P.IVA_1 sentenza n. 28/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 12.02.2025, con sede legale in Napoli, al Vico Bianchi allo Spirito Santo, n. 1 (L.G. n. 112/2023 del Tribunale di Napoli), anch'essa in persona del curatore, Dott. , rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Penta Controparte_3
(C.F. ) C.F._3
RECLAMATA
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
ed al quale sono stati chiamati a partecipare, ad integrazione del contraddittorio:
, , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Controparte_7
ON COSTITUITISI
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha tempestivamente impugnato, con il reclamo in esame, la sentenza Parte_1
n.28/2025 del Tribunale di Napoli con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, in estensione ai sensi dell'art. 256 comma 5 c.c.i.i., della società di fatto costituita da CP_2
in liquidazione e e la liquidazione giudiziale del socio
[...] Parte_1 CP_8
proprio.
[...]
Ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della esistenza di una Parte_ supersocietà di fatto tra la e la ed ha Parte_2 Parte_1 chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda di estensione del fallimento.
Si è costituita la Curatela della Liquidazione Giudiziale della della Parte_3
Liquidazione giudiziale della società di fatto costituita dalla e dalla Controparte_2 [...] nonché del socio che ha insistito per il rigetto del reclamo e Parte_1 Controparte_9 la conferma della sentenza impugnata.
Concesso termine al reclamante per integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 256 comma 6 cc.ii. nei confronti dei creditori che avevano proposto il ricorso per la liquidazione giudiziale della la Corte chiedeva chiarimenti in ordine alla partecipazione dei Controparte_2 suddetti creditori alla procedura conclusa con la sentenza impugnata.
La Curatela, nelle note depositate, riferiva che nel procedimento iniziato con ricorso ex art. 256 comma 5 CC.II. i creditori che avevano presentato ricorso per la liquidazione giudiziale della non avevano partecipato in quanto la partecipazione non era necessaria, Controparte_2 essendo prevista esclusivamente per la fase del reclamo dall'art. 256 comma 6 CC.II.
La Corte all'udienza del 16 settembre 2025 riservava la decisione.
In via preliminare va dato atto che il reclamante ha provveduto a notificare in data 30 luglio
2025 il reclamo ai creditori che avevano proposto il ricorso per la liquidazione giudiziale nei confronti della (cfr. sentenza n.450/2023 allegata al ricorso della prima Controparte_2
2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
fase), dunque deve ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato tra coloro che sono le parti necessarie del presente giudizio.
I ricorrenti intimati non si sono costituiti.
Tanto premesso, va dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale di Napoli n.28/2025 con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, in estensione ai sensi dell'art. 256 comma
5 c.c.i.i., della società di fatto costituita da , e Parte_2 Parte_1
e la liquidazione giudiziale del socio .
[...] Controparte_10
Questa Corte si è già espressa nel senso della nullità del provvedimento adottato nella procedura introdotta per l'apertura della liquidazione giudiziale in estensione, nel caso in cui i ricorrenti del fallimento di cui si chiedeva l'estensione non avevano partecipato né erano stati chiamati a partecipare al procedimento (cfr. decreto del 5 febbraio 2025 della Corte di Appello di Napoli,
Sezione Quinta civile nel procedimento n. 1361/2024 rg.affari civili contenziosi).
Anche nel caso di specie, come espressamente dedotto dalla Curatela del fallimento reclamata nelle note depositate in data 15 settembre 2025, al procedimento concluso con la sentenza reclamata non hanno partecipato né sono stati posti in grado di partecipare
[...]
, e sul ricorso presentato dai CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 quali come creditori della era stata dichiarata la liquidazione giudiziale di Controparte_2 quest'ultima.
In punto di diritto si osserva che per quel che concerne il procedimento avente ad oggetto l'estensione della liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale o una società della quale il primo o la seconda è socio o socia illimitatamente responsabile, il quinto comma dell'art. 256 c.c.i.i. rinvia a quanto previsto dal precedente comma.
Il quarto comma del suddetto articolo prevede che “Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.”
La norma richiamata si limita, pertanto, a stabilire che l'istanza per l'estensione della liquidazione giudiziale di una società in nome collettivo, in accomandita semplice o in
3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
accomandita per azioni ai suoi soci illimitatamente responsabili successiva alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società può essere presentata dal curatore (della liquidazione giudiziale già aperta), da un creditore (della società o di un socio di quest'ultima), da un socio della società o dal pubblico ministero e si svolge dinanzi al tribunale, senza dunque chiarire (al pari del precedente quarto comma dell'art. 147 l.fall.) come debba svolgersi e chi debba essere chiamato a parteciparvi.
Con riferimento al testo di cui al precedente art. 147 l.fall. la questione della necessità o meno che al procedimento avente ad oggetto l'estensione del fallimento della liquidazione giudiziale sia chiamato a partecipare anche il creditore su domanda del quale è stata aperta la procedura concorsuale è stata variamente risolta dalla giurisprudenza (Cass. 17546/2024, 29288/2021,
4917/2017, 21430/2016, 3621/2016, 20795/2014) e in dottrina.
Tuttavia il sesto comma dell'art. 256 c.c.i.i. ora prevede (a differenza del precedente sesto comma dell'art. 147 l.fall.) che al procedimento di reclamo avverso la sentenza del tribunale che abbia dichiarato l'estensione della liquidazione giudiziale ai sensi del quarto o del quinto comma dello stesso articolo deve partecipare – oltre al curatore, al creditore, al socio o al pubblico ministero che ha chiesto l'estensione – anche «il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale», intendendo evidentemente riferirsi a quello che abbia eventualmente chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di cui è stata dichiarata l'estensione.
Ritiene la Corte, dunque, che la qualità di litisconsorte necessario del procedimento di reclamo avverso la sentenza di estensione della liquidazione giudiziale attribuita dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al creditore ad istanza del quale la procedura concorsuale è stata aperta, porti a concludere, per evidenti ragioni di simmetria processuale, che il medesimo creditore debba essere necessariamente chiamato a partecipare già al procedimento di estensione della liquidazione giudiziale che deve svolgersi innanzi al tribunale, posto che l'oggetto di quest'ultimo procedimento è lo stesso, quando non addirittura più ampio, di quello dell'altro.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la pretermissione di un litisconsorte necessario, sia pur soltanto per ragioni di carattere processuale, deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, se verificatasi nel processo di primo grado e rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, importa, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c., la nullità della sentenza
4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
appellata e la rimessione della causa al primo giudice, eccezion fatta per il solo caso in cui il litisconsorte necessario pretermesso in primo grado si costituisca innanzi al giudice d'appello
«accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate» (Cass.26631/2018).
Tali principi devono essere applicati, per analogia, anche al caso di specie, stante la natura sostanzialmente contenziosa del procedimento di reclamo di cui all'art. 51 c.c.i.i.
La sentenza reclamata va pertanto dichiarata nulla e vanno rimessi gli atti al Tribunale di
Napoli.
Le spese si compensano in considerazione del rilievo officioso.
P. Q. M.
dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Napoli n.28/2025 del 12 febbraio 2025 e rimette la causa innanzi al Tribunale di Napoli, compensando integralmente tra le parti le spese del procedimento di reclamo.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Cons. rel. La Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
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