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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 05/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Simona Di Paolo giudice rel. dott.ssa Angela Di Dio giudice e con l'intervento del PM della Procura presso il Tribunale di Isernia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 414/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2025 promossa da
in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_1 [...]
rappresentata e difesa, giusta mandato allegato all'atto di Parte_2 costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Emanuela Paliferro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Isernia al corso Risorgimento n. 30,
ATTORI nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. sig. , Controparte_1 Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sandro de Paola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venafro (IS) al Corso Campano n. 67
CONVENUTO
avente ad oggetto: querela di falso
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.07.2025
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 6 Con querela ex art 221 c.p.c. in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
ha proposto querela di falso nei confronti dei seguenti documenti: Parte_2
- contratto pubblicitario del 4.6.2018 asseritamente concluso tra e la Controparte_2
Parte_2
- contratto di accollo/espromissione del 9.8.2018 con cui la ha notiziato Controparte_1 la e la di aver assunto il debito vantato Parte_2 Controparte_2 da quest'ultima nei confronti della e di volersi surrogare alla Parte_2 nel credito vantato verso la Controparte_2 Parte_2 sostenendo che detti documenti non erano stati autorizzati dal legale rappresentante della , Pt_2
e non erano stati da lui sottoscritti e sostenendo, inoltre, che sulla base di detti Parte_1 documenti la avrebbe ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 28/2020 Controparte_1
(oggetto di separata opposizione).
Gli attori hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce ai documenti datati 04.06.2018 contratto pubblicitario tra e la Controparte_2 nonché la scrittura privata di accollo del debito tra la Parte_2 [...]
e la redatta in data Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
09.08.2018 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede alla S.S. 85 Venafrana, Centro Commerciale
[...]
nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Isernia e recante n. d.i. 28/2020 e n. R.G. Parte_3
122/2020;
b) Ordinare la cancellazione di tali sottoscrizioni dagli originali dei documenti impugnati;
c) Escludere i documenti contraffatti dalle fonti probatorie poste a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto dalla n. d.i. 28/2020 e n. R.G. 122/2020. Controparte_1
d) Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Si è costituito in giudizio la sostenendo l'inammissibilità della proposta Controparte_1 querela e la nullità della stessa in quanto non rispettate i requisiti richiesti dall'art. 221 cpc, non avendo parte attrice indicato alcun elemento o prova o supporto della asserita falsità.
La convenuta ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via principale, dichiarare inammissibile per carenza di interesse la proposta querela di falso presentata dalla Parte_2
pagina 2 di 6 b) sempre in via principale, dichiarare affetta da nullità la querela di falso in quanto non rispettosa delle prescrizioni contenute nell'art. 221 cpc;
c) solamente in via subordinata e salvo gravame, accertare come appartenente a , Parte_1 classe 1940, la sottoscrizione apposta in calce ai documenti di cui alla citata querela;
d) vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge, a beneficio del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario”.
La causa non è stata ulteriormente istruita non avendo le parti neanche fatto richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c. e, pervenuta alla scrivente giudice, ne è stata data comunicazione ex art. 71 c.p.c. al Pubblico
Ministero ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2025, previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
Già all'udienza del 26.3.2024 parte convenuta aveva dato atto della sottoscrizione di un accordo transattivo tra le parti avente ad oggetto anche il presente giudizio. Ciò nonostante, parte convenuta ha insistito affinchè la causa venisse decisa.
La convenuta ha poi prodotto, con le note conclusionali, l'atto transattivo in questione, CP_1 chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna dell'attore alle spese di lite.
Orbene, va ritenuto che i patti conclusi tra la e Parte_2 Controparte_1 CP_2
[... implichino il venir meno dell'interesse dei soggetti coinvolti alla prosecuzione del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in base all'orientamento giurisprudenziale preferibile (Cass. 22/4/2020, n.
8034, Cass. 3/5/2017, n. 10728; Cass. 17/7/2020, n. 15309).
La circostanza prescinde dalla verifica dell'eventuale consacrazione in sede notarile della convenzione, dell'avvenuto adempimento delle condizioni transattive ad opera delle contraenti e dalle ragioni dell'eventuale inottemperanza del patto imputabile a taluna di esse, non potendo le parti subordinare la durata del contenzioso, estranea ai diritti a loro disposizione, a fattori incerti sotto il profilo temporale, legati alle intenzioni dei singoli o, comunque, successivi alla sopravvenuta carenza di interesse allo svolgimento del processo.
Avendo parte convenuta chiesto la condanna dell'attrice alle spese di lite, anche in ragione del comportamento processuale e del fatto che ha perseverato nel giudizio nonostante l'accordo raggiunto, deve procedersi secondo la soccombenza virtuale.
A tal fine, va rilevato che, per giurisprudenza unanime, “la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al pagina 3 di 6 quale essa sia stata proposta è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost.” (Cass. n. 6220/2018).
Inoltre, “in tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (Cass. n. 27408/2023).
Tale ultima pronuncia si attaglia perfettamente al caso di specie e si reputa utile riportarne fedelmente un passaggio decisivo ai fini della soluzione della controversia.
Sostengono, infatti, i giudici di legittimità che “L'art. 221, comma 2, c.p.c. senza fare distinzione fra querela proposta in via principale e querela proposta in corso di causa, prevede che la querela di falso debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.
L'indirizzo risalente di questa Corte è nel senso che, ai sensi dell'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ., l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (Cass. n. 6383 del 1988; n. 8230 del 1990; n. 10874 del
2018). Laddove la querela sia proposta in via principale trova applicazione l'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., perché essa si configura, malgrado la peculiarità del suo oggetto, come un giudizio ordinario di cognizione nel quale trova applicazione la detta disposizione, senza che a ciò osti l'art. 221 c.p.c., che ha la propria ratio esclusiva nel consentire al giudice di valutare preliminarmente, in omaggio al principio della ragionevole durata del processo, la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela (Cass. n. 1866 del 2016). Si afferma, d'altra parte, che nell'ambito di un subprocedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non
è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova (Cass. n. 15703 del 2021). Tutto questo senza che possa però venire meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, della indicazione delle prove di falsità. Le facoltà accordate alla parte querelante dall'art. 183, riconosciute da Cass. n. 1866 del 2016, pagina 4 di 6 lasciano infatti fermi i requisiti previsti a pena di nullità della querela, anche per la specialità della relativa disposizione;
mentre la carenza di tali requisiti non può essere assimilata a quella dei requisiti generali di forma dell'atto di citazione, per i quali a certe condizioni è ammessa la sanatoria dall'art. 184 cod. proc. civ., altrimenti vanificandosi la previsione del loro rispetto ai fini della stessa ammissibilità di quella speciale azione”.
Facendo applicazione di tali principi, va rilevato che, nel caso di specie, si sono disconosciute le firme apposte sul contratto asseritamente concluso tra la e la Parte_2 [...]
e sull'accettazione per presa visione da parte della della CP_2 Parte_2 comunicazione dei “accollo” dei debiti di quest'ultima da parte della Controparte_1
La ha sostenuto l'inammissibilità della querela sia in forza del fatto che la Controparte_1
non avrebbe mai prodotto in giudizio (rectius: nel ricorso monitorio) il contratto pubblicitario tra CP_1 la e la , sia in quanto l'atto di espromissione non necessiterebbe del consenso del CP_2 Pt_2 debitore. La proposta querela sarebbe, altresì nulla ex art. 221 comma 2 c.p.c. in quanto non indicherebbe gli elementi di prova o a supporto della pretesa falsità.
Tale ultima eccezione è fondata ai fini della soccombenza virtuale e deve essere accolta considerate le seguenti circostanze:
- la non ha prodotto, con l'atto di citazione, alcuna scrittura Parte_2 comparativa volta a rappresentare la falsità ictu oculi;
- la non ha individuato alcuna circostanza in forza della quale Parte_2 non avrebbe potuto firmare i documenti dei quali ha successivamente disconosciuto la sottoscrizione (es. viaggi all'estero, impedimenti vari, non presenza fisica sul posto al momento della firma ecc.);
- la che pure disconosce la sottoscrizione (asseritamente) Parte_2 apposta dal legale rappresentante di una società, non chiarisce (neanche attraverso la produzione della visura camerale) se fosse o meno l'unico soggetto dotato Parte_1 della facoltà di impegnare verso l'esterno la volontà della società;
- la non fornisce alcuna prova né allegazione circa il fatto per Parte_2 cui ogni sottoscrizione disconosciuta sia munita anche del timbro della società, non dichiarato difforme rispetto all'originale, pur essendosi disconosciute le sottoscrizioni apposte in prossimità di tale timbro.
Peraltro, nel caso di specie, anche la CTU richiesta solo nelle note della prima udienza, non è sufficiente a colmare il deficit probatorio e di ammissibilità della querela richiesta, considerato che la valutazione di ammissibilità da parte del giudice deve essere preliminare e preventiva e che anche la pagina 5 di 6 richiesta CTU non è corredata da alcuna produzione di documenti valutabili come scritture comparative.
Ai fini della soccombenza virtuale, quindi, si sarebbe dovuta dichiarare l'inammissibilità della proposta querela.
Di conseguenza, le spese di lite del giudizio sono poste a carico della parte attrice, soccombente, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna e al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite, che si quantificano in € 4.358,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali, da distrarsi al procuratore antistatario di Controparte_1
Isernia, lì 23/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Paolo dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Simona Di Paolo giudice rel. dott.ssa Angela Di Dio giudice e con l'intervento del PM della Procura presso il Tribunale di Isernia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 414/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2025 promossa da
in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_1 [...]
rappresentata e difesa, giusta mandato allegato all'atto di Parte_2 costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Emanuela Paliferro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Isernia al corso Risorgimento n. 30,
ATTORI nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. sig. , Controparte_1 Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sandro de Paola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venafro (IS) al Corso Campano n. 67
CONVENUTO
avente ad oggetto: querela di falso
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.07.2025
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 6 Con querela ex art 221 c.p.c. in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
ha proposto querela di falso nei confronti dei seguenti documenti: Parte_2
- contratto pubblicitario del 4.6.2018 asseritamente concluso tra e la Controparte_2
Parte_2
- contratto di accollo/espromissione del 9.8.2018 con cui la ha notiziato Controparte_1 la e la di aver assunto il debito vantato Parte_2 Controparte_2 da quest'ultima nei confronti della e di volersi surrogare alla Parte_2 nel credito vantato verso la Controparte_2 Parte_2 sostenendo che detti documenti non erano stati autorizzati dal legale rappresentante della , Pt_2
e non erano stati da lui sottoscritti e sostenendo, inoltre, che sulla base di detti Parte_1 documenti la avrebbe ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 28/2020 Controparte_1
(oggetto di separata opposizione).
Gli attori hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce ai documenti datati 04.06.2018 contratto pubblicitario tra e la Controparte_2 nonché la scrittura privata di accollo del debito tra la Parte_2 [...]
e la redatta in data Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
09.08.2018 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede alla S.S. 85 Venafrana, Centro Commerciale
[...]
nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Isernia e recante n. d.i. 28/2020 e n. R.G. Parte_3
122/2020;
b) Ordinare la cancellazione di tali sottoscrizioni dagli originali dei documenti impugnati;
c) Escludere i documenti contraffatti dalle fonti probatorie poste a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto dalla n. d.i. 28/2020 e n. R.G. 122/2020. Controparte_1
d) Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Si è costituito in giudizio la sostenendo l'inammissibilità della proposta Controparte_1 querela e la nullità della stessa in quanto non rispettate i requisiti richiesti dall'art. 221 cpc, non avendo parte attrice indicato alcun elemento o prova o supporto della asserita falsità.
La convenuta ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via principale, dichiarare inammissibile per carenza di interesse la proposta querela di falso presentata dalla Parte_2
pagina 2 di 6 b) sempre in via principale, dichiarare affetta da nullità la querela di falso in quanto non rispettosa delle prescrizioni contenute nell'art. 221 cpc;
c) solamente in via subordinata e salvo gravame, accertare come appartenente a , Parte_1 classe 1940, la sottoscrizione apposta in calce ai documenti di cui alla citata querela;
d) vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge, a beneficio del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario”.
La causa non è stata ulteriormente istruita non avendo le parti neanche fatto richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c. e, pervenuta alla scrivente giudice, ne è stata data comunicazione ex art. 71 c.p.c. al Pubblico
Ministero ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2025, previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
Già all'udienza del 26.3.2024 parte convenuta aveva dato atto della sottoscrizione di un accordo transattivo tra le parti avente ad oggetto anche il presente giudizio. Ciò nonostante, parte convenuta ha insistito affinchè la causa venisse decisa.
La convenuta ha poi prodotto, con le note conclusionali, l'atto transattivo in questione, CP_1 chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna dell'attore alle spese di lite.
Orbene, va ritenuto che i patti conclusi tra la e Parte_2 Controparte_1 CP_2
[... implichino il venir meno dell'interesse dei soggetti coinvolti alla prosecuzione del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in base all'orientamento giurisprudenziale preferibile (Cass. 22/4/2020, n.
8034, Cass. 3/5/2017, n. 10728; Cass. 17/7/2020, n. 15309).
La circostanza prescinde dalla verifica dell'eventuale consacrazione in sede notarile della convenzione, dell'avvenuto adempimento delle condizioni transattive ad opera delle contraenti e dalle ragioni dell'eventuale inottemperanza del patto imputabile a taluna di esse, non potendo le parti subordinare la durata del contenzioso, estranea ai diritti a loro disposizione, a fattori incerti sotto il profilo temporale, legati alle intenzioni dei singoli o, comunque, successivi alla sopravvenuta carenza di interesse allo svolgimento del processo.
Avendo parte convenuta chiesto la condanna dell'attrice alle spese di lite, anche in ragione del comportamento processuale e del fatto che ha perseverato nel giudizio nonostante l'accordo raggiunto, deve procedersi secondo la soccombenza virtuale.
A tal fine, va rilevato che, per giurisprudenza unanime, “la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al pagina 3 di 6 quale essa sia stata proposta è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost.” (Cass. n. 6220/2018).
Inoltre, “in tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (Cass. n. 27408/2023).
Tale ultima pronuncia si attaglia perfettamente al caso di specie e si reputa utile riportarne fedelmente un passaggio decisivo ai fini della soluzione della controversia.
Sostengono, infatti, i giudici di legittimità che “L'art. 221, comma 2, c.p.c. senza fare distinzione fra querela proposta in via principale e querela proposta in corso di causa, prevede che la querela di falso debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.
L'indirizzo risalente di questa Corte è nel senso che, ai sensi dell'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ., l'atto con il quale viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (Cass. n. 6383 del 1988; n. 8230 del 1990; n. 10874 del
2018). Laddove la querela sia proposta in via principale trova applicazione l'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., perché essa si configura, malgrado la peculiarità del suo oggetto, come un giudizio ordinario di cognizione nel quale trova applicazione la detta disposizione, senza che a ciò osti l'art. 221 c.p.c., che ha la propria ratio esclusiva nel consentire al giudice di valutare preliminarmente, in omaggio al principio della ragionevole durata del processo, la sussistenza dei presupposti per la proposizione della querela (Cass. n. 1866 del 2016). Si afferma, d'altra parte, che nell'ambito di un subprocedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui si propone querela di falso in via incidentale, non
è configurabile una preclusione alla possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla controprova (Cass. n. 15703 del 2021). Tutto questo senza che possa però venire meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, della indicazione delle prove di falsità. Le facoltà accordate alla parte querelante dall'art. 183, riconosciute da Cass. n. 1866 del 2016, pagina 4 di 6 lasciano infatti fermi i requisiti previsti a pena di nullità della querela, anche per la specialità della relativa disposizione;
mentre la carenza di tali requisiti non può essere assimilata a quella dei requisiti generali di forma dell'atto di citazione, per i quali a certe condizioni è ammessa la sanatoria dall'art. 184 cod. proc. civ., altrimenti vanificandosi la previsione del loro rispetto ai fini della stessa ammissibilità di quella speciale azione”.
Facendo applicazione di tali principi, va rilevato che, nel caso di specie, si sono disconosciute le firme apposte sul contratto asseritamente concluso tra la e la Parte_2 [...]
e sull'accettazione per presa visione da parte della della CP_2 Parte_2 comunicazione dei “accollo” dei debiti di quest'ultima da parte della Controparte_1
La ha sostenuto l'inammissibilità della querela sia in forza del fatto che la Controparte_1
non avrebbe mai prodotto in giudizio (rectius: nel ricorso monitorio) il contratto pubblicitario tra CP_1 la e la , sia in quanto l'atto di espromissione non necessiterebbe del consenso del CP_2 Pt_2 debitore. La proposta querela sarebbe, altresì nulla ex art. 221 comma 2 c.p.c. in quanto non indicherebbe gli elementi di prova o a supporto della pretesa falsità.
Tale ultima eccezione è fondata ai fini della soccombenza virtuale e deve essere accolta considerate le seguenti circostanze:
- la non ha prodotto, con l'atto di citazione, alcuna scrittura Parte_2 comparativa volta a rappresentare la falsità ictu oculi;
- la non ha individuato alcuna circostanza in forza della quale Parte_2 non avrebbe potuto firmare i documenti dei quali ha successivamente disconosciuto la sottoscrizione (es. viaggi all'estero, impedimenti vari, non presenza fisica sul posto al momento della firma ecc.);
- la che pure disconosce la sottoscrizione (asseritamente) Parte_2 apposta dal legale rappresentante di una società, non chiarisce (neanche attraverso la produzione della visura camerale) se fosse o meno l'unico soggetto dotato Parte_1 della facoltà di impegnare verso l'esterno la volontà della società;
- la non fornisce alcuna prova né allegazione circa il fatto per Parte_2 cui ogni sottoscrizione disconosciuta sia munita anche del timbro della società, non dichiarato difforme rispetto all'originale, pur essendosi disconosciute le sottoscrizioni apposte in prossimità di tale timbro.
Peraltro, nel caso di specie, anche la CTU richiesta solo nelle note della prima udienza, non è sufficiente a colmare il deficit probatorio e di ammissibilità della querela richiesta, considerato che la valutazione di ammissibilità da parte del giudice deve essere preliminare e preventiva e che anche la pagina 5 di 6 richiesta CTU non è corredata da alcuna produzione di documenti valutabili come scritture comparative.
Ai fini della soccombenza virtuale, quindi, si sarebbe dovuta dichiarare l'inammissibilità della proposta querela.
Di conseguenza, le spese di lite del giudizio sono poste a carico della parte attrice, soccombente, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna e al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite, che si quantificano in € 4.358,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali, da distrarsi al procuratore antistatario di Controparte_1
Isernia, lì 23/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Simona Di Paolo dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
pagina 6 di 6