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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1296/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 1296/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1296/2016 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dell'avv. Domenica PORCU (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Nuoro, via Lamarmora C.F._3
n. 115;
-parte attrice- contro
(C.F. ) RO C.F._4
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Francesco CP_2 C.F._5
CARBONI (C.F. ), presso il cui studio in Nuoro, alla via Oggiano n. 15, sono C.F._6
elettivamente domiciliati;
-parte convenuta-
Oggetto: Divisione beni caduti in successione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice formulate all'udienza del 13.02.2025:
“non ci sono contestazioni sul progetto divisionale e chiede che venga dichiarato esecutivo. Insiste per la richiesta di condanna alle spese come rassegnate al n. II, punto secondo delle conclusioni di cui all'atto di citazione.”
Nell'interesse della parte convenuta formulate all'udienza del 13.02.2025:
“non ci sono contestazioni in ordine al progetto divisionale depositato dal giudice;
si oppone alla domanda di condanna alle spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio e , RO CP_2 esponendo:
1. di essere figlie ed eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto a Nuoro il Persona_1
10.02.2015, lasciando quali altri successori legittimi il coniuge e l'altro figlio RO
(germano delle attrici); CP_2
2. che l'asse ereditario di era così composto: Persona_1
• immobile sito a Nuoro, alla via Catte n. 81 (già via Gioberti n. 13), piano 7, distinto al di detto Comune al foglio 52, particella 2901 (già particella 650), sub 20 e 23, CP_3 composto da appartamento, cantina e garage, già adibito a residenza familiare ed attualmente abitato da , nonché i beni mobili (arredi, quadri e suppellettili) ivi RO contenuti;
• terreno edificabile sito a Nuoro, loc. Città Giardino, distinto al NCT di detto Comune al foglio
39, part. 3423, sub 1-3424 (già mappale 19, lotto n. 272), della superficie di mq. 868, oltre alle parti comuni;
• denaro e titoli per un importo non inferiore a 250.000,00 euro;
tale somma corrispondeva alla quota-parte dei denari relitti del de cuius, poiché: - il 10-18.10.2014 erano stati trasferiti
320.000,00 euro dal conto corrente intestato a presso la BANCA DI SASSARI Persona_1
S.P.A. ad un conto corrente cointestato al de cuius e alla moglie RO presso POSTE ITALIANE S.P.A.; - sempre il 10.10.2014 la aveva aperto presso CP_1
POSTE ITALIANE un nuovo conto corrente cointestato a nome suo e del figlio CP_2
(entrambi convenuti nel presente giudizio); - il 20.10.2014 la aveva
[...] CP_1 prelevato dal conto corrente cointestato col marito presso Poste Italiane la somma di
390.000,00 euro e il 24.2.2015 la medesima convenuta aveva acceso un altro conto corrente suo personale, riversandovi la predetta somma;
- poco dopo il decesso di , i Persona_1 conti correnti intestati (o cointestati) al de cuius, pur essendo poi stati utilizzati per alcuni mesi dal coniuge, erano risultati incapienti;
- tali somme movimentate dalla CP_1 facevano a loro dire quindi parte dell'asse ereditario, al netto della porzione spettante a quest'ultima in qualità di coniuge del defunto;
Persona_1
• l'autovettura Fiat Bravo targata EH061PV; • i crediti corrispondenti al valore della quota parte: - degli immobili siti a Siniscola, Piazza
Pusceddu n. 19, piano secondo, distinti al NCEU di detto Comune al foglio 30, part. 493, sub
7 e 8; - degli appartamenti siti in Siniscola, Loc. La Caletta (cat. foglio 7, part. 107, sub 211,
3 part. 1007, sub 2 e 3; tali immobili erano difatti stati realizzati dai coniugi in costanza di matrimonio e il de cuius aveva contribuito con le sue personali risorse economiche e finanziarie alla loro realizzazione, commissionandone i progetti, i lavori e l'accatastamento, oltre che possedendoli fin dall'epoca della loro realizzazione nel corso degli anni Settanta;
• per collazione, l'appartamento di proprietà del convenuto/coerede , siccome CP_2 acquistato per un importo di 114.000,00 euro “con denaro ricevuto per donazione dai propri genitori”, per espressa menzione fattane nell'atto pubblico 11/01/2006 (rep. 88.414, racc.
22.777, ); Persona_2
• per collazione, le ulteriori somme di denaro, per un importo complessivamente non inferiore a 79.645,00 euro, prestate dal de cuius al medesimo figlio dietro promessa CP_2 della loro restituzione, a loro dire mai avvenuta;
3. che i convenuti erano rimasti nel possesso esclusivo dei beni ereditari, ivi comprese le ingenti somme di proprietà di e, nonostante le reiterate richieste, avevano sempre rifiutato di Persona_1 rendere edotte le attrici della situazione patrimoniale e finanziaria del de cuius, omettendo altresì di partecipare al procedimento di mediazione promosso dalle medesime attrici al fine di risolvere bonariamente le questioni ereditarie.
Tanto premesso, hanno chiesto dichiararsi aperta la successione legittima di , nonché Persona_1 ordinarsi ai convenuti il rendimento del conto con rappresentazione dei frutti e infine procedere, previa c.t.u., alla formazione delle quote, alla divisione del compendio e all'assegnazione ai coeredi.
***
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23.10.2018, RO
e si sono costituiti in giudizio, contestando gli avversi assunti e, nello
[...] CP_2 specifico, eccependo:
- la nullità della notifica nei confronti di entrambi i convenuti (residenti nel medesimo edificio) effettuata dall'Ufficiale Giudiziario di Nuoro ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- l'omessa indicazione, nell'atto di citazione, delle donazioni effettuate dai genitori in favore delle attrici, da considerarsi nulle per difetto di forma e in ordine alle quali i convenuti intendevano deferire il giuramento decisorio. In particolare:
• aveva ricevuto 150.000,00 euro in due rate, da parte del padre Parte_2
(78.000,00 euro dal suo conto corrente, l'11.10.2010) e della madre (72.000,00 euro dal suo conto corrente); • nel 1993 aveva ricevuto dai genitori l'importo di 280.000,00 euro, al Parte_1 fine di acquistare un appartamento sito in Cagliari, via Arrigo Boito, all'epoca di proprietà di
Persona_3
• entrambe le attrici avevano ricevuto somme dal conseguimento della maggiore età fino alla laurea ed anche in un momento successivo;
In ordine alla ricostruzione della massa ereditaria, hanno evidenziato che dall'asse ereditario di Per_1
dovevano essere espunti quei beni (immobili di Siniscola) pertoccati al coniuge
[...] CP_1
in virtù di successione mortis causa dei propri parenti, pur avendo le medesime
[...] riguardato beni sui quali aveva poi contribuito economicamente anche il marito;
Persona_1
Hanno quindi chiesto dichiararsi l'inesistenza/invalidità dell'atto di citazione e di essere rimessi in termini in ordine alle preclusioni maturate, nonché di procedere alla divisione dell'asse ereditario di in ragione delle difese svolte nella medesima comparsa. Persona_1
***
All'udienza del 30.09.2020 è stato esperito il giuramento decisorio nei confronti delle attrici. La sola ha prestato il giuramento deferitole, mentre non è comparsa Parte_1 Parte_2 senza allegare un giustificato motivo.
*
All'udienza del 12.2.2019, svoltasi in modalità cartolare, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza non definitiva n. 355/2021, pubblicata il 27.07.2021, il Tribunale ha così deciso:
a. dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Nuoro il 10.2.2015;
b. dichiara che è debitrice nei confronti della massa ereditaria RO dell'importo di 195.000,00 euro, quale metà della somma versata il 20.10.2014 nel libretto di risparmio n. 80101/000044522105, cointestato tra la medesima e RO
, presso POSTE ITALIANE S.P.A.; CP_2
c. dichiara che è debitore nei confronti della massa ereditaria dell'importo di CP_2
79.645,00 euro, quale importo complessivo ricevuto da a titolo di prestito;
Persona_1
d. dichiara che l'asse ereditario di è così composto: Persona_1
i. nuda proprietà del fabbricato sito a Nuoro, via Peppino Catte n. 81 (già via Gioberti n. 13), piano 7, attualmente distinto al NCEU di detto Comune al foglio 52, part 2901, sub 20 e
23; ii. piena proprietà del terreno edificabile sito a Nuoro, loc. Città Giardino, attualmente distinto al NCT di detto Comune al foglio 39, particella 1679, di 868 mq;
iii. euro 195.000,00 euro, (metà della) somma versata il 20.10.2014 nel libretto di risparmio n.
80101/000044522105, cointestato tra e , presso RO CP_2
POSTE ITALIANE S.P.A.; iv. 79.645,00 euro, quali somme prestate dal de cuius al figlio
; CP_2
e. dichiara che hanno diritto di concorrere alla divisione del patrimonio di cui al punto che precede:
i. , nata a [...] il [...], residente RO
a Nuoro, via Peppino Catte n. 81, per la quota di 3/9, a lei pervenuta quale coniuge;
ii. , nata a [...] il [...], residente a [...]
n.32, per la quota di 2/9 a lei pervenuta quale figlia;
iii. , nata a [...] il [...], residente a La Tour de Peliz in Avenue Parte_2 la Condemine n. 18, per la quota di 2/9 a lei pervenuta quale figlia;
iv. , nato a [...] l'[...], residente a Nuoro, via Peppino Catte n. 81, CP_2 per la quota di 2/9 a lui pervenuta quale figlio;
f. accerta che l'attrice è tenuta alla collazione dei 78.000,00 euro Parte_2 ricevuti in donazione dal de cuius con bonifico dell'11.10.2010; Persona_1
g. accerta che il convenuto è tenuto alla collazione della quota del 50% della Persona_1 proprietà dell'appartamento sito in Nuoro, via Catte 81 – da conferire in natura o per imputazione del suo valore al tempo dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 746
c.c., incrementato degli interessi legali nel frattempo maturati e maturandi – censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 52, n. 650, sub. 10, cat. A/2 e n. 650, sub. 30, cat. C/6, acquistato con 114.000,00 euro versatigli dai genitori in funzione di tale acquisto, avvenuto con atto pubblico dell'11.1.2006;
h. dispone l'ulteriore corso del processo con separata ordinanza.”
*
Ritenuta la necessità di nominare un C.T.U. al fine di accertare il valore della massa e per l'espletamento delle operazioni divisionali, il Tribunale ha disposto la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, nominando il CTU, Ing. Persona_4
In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 27.03.2023 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo della scrivente.
In data 16.01.2024, il Ctu provvedeva a depositare l'elaborato peritale. Con provvedimento del 07.10.2024, reso all'esito dell'udienza cartolare del 03.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.
*
Con ordinanza del 30.01.2025, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo, proponendo alle parti il progetto di divisione della massa ereditaria ex art. 789 c.p.c.
All'udienza del 13.02.2025, fissata per la comparizione delle parti e la discussione del progetto divisionale, veniva evidenziata la presenza, nel progetto divisionale, di un errore materiale nella parte in cui era stato indicato come soggetto convenuto, tenuto alla collazione, anziché Persona_1
e ne veniva richiesta la correzione. Le parti, infine, concludevano come in epigrafe CP_2 riportato.
Il Giudice, dato atto, dichiarava esecutivo il progetto divisionale e, ritenuta la sussistenza dell'errore materiale, ordinava che nel progetto divisionale, emesso in data 29.01.2025, laddove è riportato
«mentre il convenuto è tenuto alla collazione», sia corretto in «mentre il convenuto Persona_1
è tenuto alla collazione»”. CP_2
La causa veniva quindi rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo ex art 281 sexies all'udienza del 29.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che con sentenza non definitiva n. 355/2021, pubblicata il
27.07.2021, è stata dichiarata aperta la successione legittima di , nato a [...] il Persona_1
5.6.1927 e deceduto a Nuoro il 10.2.2015, con individuazione dei beni facenti parte della massa ereditaria.
A seguito della rimessione della causa sul ruolo e, previo accertamento del valore della massa ereditaria da parte del CTU, è stato predisposto il seguente progetto divisionale dei beni:
• 1° lotto (valore della quota di 3/9 pari a euro 245.740,71) al coniuge RO
: una somma di denaro pari al valore della quota, decurtata RO dell'importo dovuto dalla alla massa ereditaria pari a euro 209.935,40; conguaglio CP_1 avere, pari a euro 35.805,31, da e;
CP_2 Parte_1 Parte_2
• 2° lotto (valore della quota 2/9 pari a euro 163.827,14) a : una quota pari al CP_2
50% della proprietà dell'immobile sito in via Catte n. 81, piano terzo, pari a euro 79.755,73, con conseguente credito pari a euro 84.071,41;
considerato che
è debitore nei CP_2 confronti della massa dell'importo di euro 85.745,15 conguaglio dare, pari a euro 1.673,74, a favore di RO
• 3° lotto (valore della quota di 2/9 pari a euro 163.827,14) ad una quota Parte_1 pari alla nuda proprietà del fabbricato sito a Nuoro, via Peppino Catte n. 81, piano 7 e piano terra, pari a euro 170.945,86; conguaglio dare, pari a euro 7.118,72, a favore di CP_1
[...]
• 4° lotto (valore della quota di 2/9 pari a euro 163.827,14) a una quota Parte_2 pari alla piena proprietà dell'immobile sito in Nuoro, alla via delle Mimose n. 3(NCT di Nuoro foglio 39 mappale 1679; via delle Mimose, pari a euro 112.840,00, con conseguente credito pari a euro 50.987,14.
considerato che
è debitrice nei confronti della Parte_2 massa dell'importo di euro 78.000,00; conguaglio dare, pari a euro, 27.012,86, a favore di
RO
Stante la mancanza di contestazioni da parte degli eredi, il progetto divisionale è stato dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c. con ordinanza del 13.02.2025.
Tanto premesso, la decisione odierna deve essere limitata alla sola pronuncia in ordine alle spese di lite, la quale deve essere effettuata sulla base del principio della soccombenza parziale e reciproca, avuto riguardo, da un lato, alla soccombenza dei convenuti in ordine alla domanda di restituzione formulata dalle attrici con riguardo alle somme depositate nel c/c postale cointestato ai coniugi e prelevate dalla al giuramento decisorio deferito nei confronti di e alle CP_1 Parte_1 domande di collazione delle somme ricevute dal convenuto dal padre sia a CP_2 Per_1 titolo di prestito che in donazione e, dall'altro, alla soccombenza parziale delle attrici rispetto alla domanda relativa agli immobili siti in Siniscola, di proprietà esclusiva della nonché della CP_1 mancata prestazione del giuramento decisorio da parte di e relativa collazione Parte_2 da parte della stessa delle somme ricevute in donazione dal de cuius.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, si ritiene che le spese di lite debbano essere liquidate come segue e poste per 1/3 a carico dei convenuti e per i restanti 2/3 compensate tra le parti.
Devono, inoltre, sommarsi a tali spese, e ripartirsi secondo le medesime proporzioni, le spese vive documentate relative alla procedura di mediazione pari a complessivi euro 970,80 euro, comprensive delle spese sostenute per le ricerche ipocatastali pari a € 831,00, per le spese pagate per le ricerche postali per € 76,50, nonché quelle per il procedimento di mediazione pari ad € 63,30.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornato dal DM
147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 520.000,00 ed euro 1.000.000,00, con riduzione del 50% della fase decisionale.
Le spese della c.t.u. e della domanda di divisione devono essere poste a carico della massa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - ripartisce il compendio ereditario tra gli eredi di , nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto a Nuoro il 10.02.2015, come da progetto divisionale reso esecutivo con ordinanza del 13.02.2025;
- condanna e alla rifusione di 1/3 RO CP_2 delle spese del giudizio in favore delle attrici e che Parte_1 Parte_2 liquida in complessivi euro 8.395,00, per onorari, oltre a spese generali, Iva e c.p.a. e spese esenti, con compensazione dei 2/3 residui;
- condanna e alla rifusione in RO CP_2 favore delle attrici di 1/3 delle spese della mediazione pari a euro 323,60;
- pone le spese della domanda di divisione a carico della massa;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico della massa.
Così deciso in Nuoro in data 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Lecis
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 1296/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1296/2016 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dell'avv. Domenica PORCU (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Nuoro, via Lamarmora C.F._3
n. 115;
-parte attrice- contro
(C.F. ) RO C.F._4
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Francesco CP_2 C.F._5
CARBONI (C.F. ), presso il cui studio in Nuoro, alla via Oggiano n. 15, sono C.F._6
elettivamente domiciliati;
-parte convenuta-
Oggetto: Divisione beni caduti in successione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice formulate all'udienza del 13.02.2025:
“non ci sono contestazioni sul progetto divisionale e chiede che venga dichiarato esecutivo. Insiste per la richiesta di condanna alle spese come rassegnate al n. II, punto secondo delle conclusioni di cui all'atto di citazione.”
Nell'interesse della parte convenuta formulate all'udienza del 13.02.2025:
“non ci sono contestazioni in ordine al progetto divisionale depositato dal giudice;
si oppone alla domanda di condanna alle spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio e , RO CP_2 esponendo:
1. di essere figlie ed eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto a Nuoro il Persona_1
10.02.2015, lasciando quali altri successori legittimi il coniuge e l'altro figlio RO
(germano delle attrici); CP_2
2. che l'asse ereditario di era così composto: Persona_1
• immobile sito a Nuoro, alla via Catte n. 81 (già via Gioberti n. 13), piano 7, distinto al di detto Comune al foglio 52, particella 2901 (già particella 650), sub 20 e 23, CP_3 composto da appartamento, cantina e garage, già adibito a residenza familiare ed attualmente abitato da , nonché i beni mobili (arredi, quadri e suppellettili) ivi RO contenuti;
• terreno edificabile sito a Nuoro, loc. Città Giardino, distinto al NCT di detto Comune al foglio
39, part. 3423, sub 1-3424 (già mappale 19, lotto n. 272), della superficie di mq. 868, oltre alle parti comuni;
• denaro e titoli per un importo non inferiore a 250.000,00 euro;
tale somma corrispondeva alla quota-parte dei denari relitti del de cuius, poiché: - il 10-18.10.2014 erano stati trasferiti
320.000,00 euro dal conto corrente intestato a presso la BANCA DI SASSARI Persona_1
S.P.A. ad un conto corrente cointestato al de cuius e alla moglie RO presso POSTE ITALIANE S.P.A.; - sempre il 10.10.2014 la aveva aperto presso CP_1
POSTE ITALIANE un nuovo conto corrente cointestato a nome suo e del figlio CP_2
(entrambi convenuti nel presente giudizio); - il 20.10.2014 la aveva
[...] CP_1 prelevato dal conto corrente cointestato col marito presso Poste Italiane la somma di
390.000,00 euro e il 24.2.2015 la medesima convenuta aveva acceso un altro conto corrente suo personale, riversandovi la predetta somma;
- poco dopo il decesso di , i Persona_1 conti correnti intestati (o cointestati) al de cuius, pur essendo poi stati utilizzati per alcuni mesi dal coniuge, erano risultati incapienti;
- tali somme movimentate dalla CP_1 facevano a loro dire quindi parte dell'asse ereditario, al netto della porzione spettante a quest'ultima in qualità di coniuge del defunto;
Persona_1
• l'autovettura Fiat Bravo targata EH061PV; • i crediti corrispondenti al valore della quota parte: - degli immobili siti a Siniscola, Piazza
Pusceddu n. 19, piano secondo, distinti al NCEU di detto Comune al foglio 30, part. 493, sub
7 e 8; - degli appartamenti siti in Siniscola, Loc. La Caletta (cat. foglio 7, part. 107, sub 211,
3 part. 1007, sub 2 e 3; tali immobili erano difatti stati realizzati dai coniugi in costanza di matrimonio e il de cuius aveva contribuito con le sue personali risorse economiche e finanziarie alla loro realizzazione, commissionandone i progetti, i lavori e l'accatastamento, oltre che possedendoli fin dall'epoca della loro realizzazione nel corso degli anni Settanta;
• per collazione, l'appartamento di proprietà del convenuto/coerede , siccome CP_2 acquistato per un importo di 114.000,00 euro “con denaro ricevuto per donazione dai propri genitori”, per espressa menzione fattane nell'atto pubblico 11/01/2006 (rep. 88.414, racc.
22.777, ); Persona_2
• per collazione, le ulteriori somme di denaro, per un importo complessivamente non inferiore a 79.645,00 euro, prestate dal de cuius al medesimo figlio dietro promessa CP_2 della loro restituzione, a loro dire mai avvenuta;
3. che i convenuti erano rimasti nel possesso esclusivo dei beni ereditari, ivi comprese le ingenti somme di proprietà di e, nonostante le reiterate richieste, avevano sempre rifiutato di Persona_1 rendere edotte le attrici della situazione patrimoniale e finanziaria del de cuius, omettendo altresì di partecipare al procedimento di mediazione promosso dalle medesime attrici al fine di risolvere bonariamente le questioni ereditarie.
Tanto premesso, hanno chiesto dichiararsi aperta la successione legittima di , nonché Persona_1 ordinarsi ai convenuti il rendimento del conto con rappresentazione dei frutti e infine procedere, previa c.t.u., alla formazione delle quote, alla divisione del compendio e all'assegnazione ai coeredi.
***
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23.10.2018, RO
e si sono costituiti in giudizio, contestando gli avversi assunti e, nello
[...] CP_2 specifico, eccependo:
- la nullità della notifica nei confronti di entrambi i convenuti (residenti nel medesimo edificio) effettuata dall'Ufficiale Giudiziario di Nuoro ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- l'omessa indicazione, nell'atto di citazione, delle donazioni effettuate dai genitori in favore delle attrici, da considerarsi nulle per difetto di forma e in ordine alle quali i convenuti intendevano deferire il giuramento decisorio. In particolare:
• aveva ricevuto 150.000,00 euro in due rate, da parte del padre Parte_2
(78.000,00 euro dal suo conto corrente, l'11.10.2010) e della madre (72.000,00 euro dal suo conto corrente); • nel 1993 aveva ricevuto dai genitori l'importo di 280.000,00 euro, al Parte_1 fine di acquistare un appartamento sito in Cagliari, via Arrigo Boito, all'epoca di proprietà di
Persona_3
• entrambe le attrici avevano ricevuto somme dal conseguimento della maggiore età fino alla laurea ed anche in un momento successivo;
In ordine alla ricostruzione della massa ereditaria, hanno evidenziato che dall'asse ereditario di Per_1
dovevano essere espunti quei beni (immobili di Siniscola) pertoccati al coniuge
[...] CP_1
in virtù di successione mortis causa dei propri parenti, pur avendo le medesime
[...] riguardato beni sui quali aveva poi contribuito economicamente anche il marito;
Persona_1
Hanno quindi chiesto dichiararsi l'inesistenza/invalidità dell'atto di citazione e di essere rimessi in termini in ordine alle preclusioni maturate, nonché di procedere alla divisione dell'asse ereditario di in ragione delle difese svolte nella medesima comparsa. Persona_1
***
All'udienza del 30.09.2020 è stato esperito il giuramento decisorio nei confronti delle attrici. La sola ha prestato il giuramento deferitole, mentre non è comparsa Parte_1 Parte_2 senza allegare un giustificato motivo.
*
All'udienza del 12.2.2019, svoltasi in modalità cartolare, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza non definitiva n. 355/2021, pubblicata il 27.07.2021, il Tribunale ha così deciso:
a. dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Nuoro il 10.2.2015;
b. dichiara che è debitrice nei confronti della massa ereditaria RO dell'importo di 195.000,00 euro, quale metà della somma versata il 20.10.2014 nel libretto di risparmio n. 80101/000044522105, cointestato tra la medesima e RO
, presso POSTE ITALIANE S.P.A.; CP_2
c. dichiara che è debitore nei confronti della massa ereditaria dell'importo di CP_2
79.645,00 euro, quale importo complessivo ricevuto da a titolo di prestito;
Persona_1
d. dichiara che l'asse ereditario di è così composto: Persona_1
i. nuda proprietà del fabbricato sito a Nuoro, via Peppino Catte n. 81 (già via Gioberti n. 13), piano 7, attualmente distinto al NCEU di detto Comune al foglio 52, part 2901, sub 20 e
23; ii. piena proprietà del terreno edificabile sito a Nuoro, loc. Città Giardino, attualmente distinto al NCT di detto Comune al foglio 39, particella 1679, di 868 mq;
iii. euro 195.000,00 euro, (metà della) somma versata il 20.10.2014 nel libretto di risparmio n.
80101/000044522105, cointestato tra e , presso RO CP_2
POSTE ITALIANE S.P.A.; iv. 79.645,00 euro, quali somme prestate dal de cuius al figlio
; CP_2
e. dichiara che hanno diritto di concorrere alla divisione del patrimonio di cui al punto che precede:
i. , nata a [...] il [...], residente RO
a Nuoro, via Peppino Catte n. 81, per la quota di 3/9, a lei pervenuta quale coniuge;
ii. , nata a [...] il [...], residente a [...]
n.32, per la quota di 2/9 a lei pervenuta quale figlia;
iii. , nata a [...] il [...], residente a La Tour de Peliz in Avenue Parte_2 la Condemine n. 18, per la quota di 2/9 a lei pervenuta quale figlia;
iv. , nato a [...] l'[...], residente a Nuoro, via Peppino Catte n. 81, CP_2 per la quota di 2/9 a lui pervenuta quale figlio;
f. accerta che l'attrice è tenuta alla collazione dei 78.000,00 euro Parte_2 ricevuti in donazione dal de cuius con bonifico dell'11.10.2010; Persona_1
g. accerta che il convenuto è tenuto alla collazione della quota del 50% della Persona_1 proprietà dell'appartamento sito in Nuoro, via Catte 81 – da conferire in natura o per imputazione del suo valore al tempo dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 746
c.c., incrementato degli interessi legali nel frattempo maturati e maturandi – censito al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 52, n. 650, sub. 10, cat. A/2 e n. 650, sub. 30, cat. C/6, acquistato con 114.000,00 euro versatigli dai genitori in funzione di tale acquisto, avvenuto con atto pubblico dell'11.1.2006;
h. dispone l'ulteriore corso del processo con separata ordinanza.”
*
Ritenuta la necessità di nominare un C.T.U. al fine di accertare il valore della massa e per l'espletamento delle operazioni divisionali, il Tribunale ha disposto la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, nominando il CTU, Ing. Persona_4
In virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 27.03.2023 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo della scrivente.
In data 16.01.2024, il Ctu provvedeva a depositare l'elaborato peritale. Con provvedimento del 07.10.2024, reso all'esito dell'udienza cartolare del 03.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.
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Con ordinanza del 30.01.2025, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo, proponendo alle parti il progetto di divisione della massa ereditaria ex art. 789 c.p.c.
All'udienza del 13.02.2025, fissata per la comparizione delle parti e la discussione del progetto divisionale, veniva evidenziata la presenza, nel progetto divisionale, di un errore materiale nella parte in cui era stato indicato come soggetto convenuto, tenuto alla collazione, anziché Persona_1
e ne veniva richiesta la correzione. Le parti, infine, concludevano come in epigrafe CP_2 riportato.
Il Giudice, dato atto, dichiarava esecutivo il progetto divisionale e, ritenuta la sussistenza dell'errore materiale, ordinava che nel progetto divisionale, emesso in data 29.01.2025, laddove è riportato
«mentre il convenuto è tenuto alla collazione», sia corretto in «mentre il convenuto Persona_1
è tenuto alla collazione»”. CP_2
La causa veniva quindi rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo ex art 281 sexies all'udienza del 29.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che con sentenza non definitiva n. 355/2021, pubblicata il
27.07.2021, è stata dichiarata aperta la successione legittima di , nato a [...] il Persona_1
5.6.1927 e deceduto a Nuoro il 10.2.2015, con individuazione dei beni facenti parte della massa ereditaria.
A seguito della rimessione della causa sul ruolo e, previo accertamento del valore della massa ereditaria da parte del CTU, è stato predisposto il seguente progetto divisionale dei beni:
• 1° lotto (valore della quota di 3/9 pari a euro 245.740,71) al coniuge RO
: una somma di denaro pari al valore della quota, decurtata RO dell'importo dovuto dalla alla massa ereditaria pari a euro 209.935,40; conguaglio CP_1 avere, pari a euro 35.805,31, da e;
CP_2 Parte_1 Parte_2
• 2° lotto (valore della quota 2/9 pari a euro 163.827,14) a : una quota pari al CP_2
50% della proprietà dell'immobile sito in via Catte n. 81, piano terzo, pari a euro 79.755,73, con conseguente credito pari a euro 84.071,41;
considerato che
è debitore nei CP_2 confronti della massa dell'importo di euro 85.745,15 conguaglio dare, pari a euro 1.673,74, a favore di RO
• 3° lotto (valore della quota di 2/9 pari a euro 163.827,14) ad una quota Parte_1 pari alla nuda proprietà del fabbricato sito a Nuoro, via Peppino Catte n. 81, piano 7 e piano terra, pari a euro 170.945,86; conguaglio dare, pari a euro 7.118,72, a favore di CP_1
[...]
• 4° lotto (valore della quota di 2/9 pari a euro 163.827,14) a una quota Parte_2 pari alla piena proprietà dell'immobile sito in Nuoro, alla via delle Mimose n. 3(NCT di Nuoro foglio 39 mappale 1679; via delle Mimose, pari a euro 112.840,00, con conseguente credito pari a euro 50.987,14.
considerato che
è debitrice nei confronti della Parte_2 massa dell'importo di euro 78.000,00; conguaglio dare, pari a euro, 27.012,86, a favore di
RO
Stante la mancanza di contestazioni da parte degli eredi, il progetto divisionale è stato dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c. con ordinanza del 13.02.2025.
Tanto premesso, la decisione odierna deve essere limitata alla sola pronuncia in ordine alle spese di lite, la quale deve essere effettuata sulla base del principio della soccombenza parziale e reciproca, avuto riguardo, da un lato, alla soccombenza dei convenuti in ordine alla domanda di restituzione formulata dalle attrici con riguardo alle somme depositate nel c/c postale cointestato ai coniugi e prelevate dalla al giuramento decisorio deferito nei confronti di e alle CP_1 Parte_1 domande di collazione delle somme ricevute dal convenuto dal padre sia a CP_2 Per_1 titolo di prestito che in donazione e, dall'altro, alla soccombenza parziale delle attrici rispetto alla domanda relativa agli immobili siti in Siniscola, di proprietà esclusiva della nonché della CP_1 mancata prestazione del giuramento decisorio da parte di e relativa collazione Parte_2 da parte della stessa delle somme ricevute in donazione dal de cuius.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, si ritiene che le spese di lite debbano essere liquidate come segue e poste per 1/3 a carico dei convenuti e per i restanti 2/3 compensate tra le parti.
Devono, inoltre, sommarsi a tali spese, e ripartirsi secondo le medesime proporzioni, le spese vive documentate relative alla procedura di mediazione pari a complessivi euro 970,80 euro, comprensive delle spese sostenute per le ricerche ipocatastali pari a € 831,00, per le spese pagate per le ricerche postali per € 76,50, nonché quelle per il procedimento di mediazione pari ad € 63,30.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornato dal DM
147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 520.000,00 ed euro 1.000.000,00, con riduzione del 50% della fase decisionale.
Le spese della c.t.u. e della domanda di divisione devono essere poste a carico della massa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - ripartisce il compendio ereditario tra gli eredi di , nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto a Nuoro il 10.02.2015, come da progetto divisionale reso esecutivo con ordinanza del 13.02.2025;
- condanna e alla rifusione di 1/3 RO CP_2 delle spese del giudizio in favore delle attrici e che Parte_1 Parte_2 liquida in complessivi euro 8.395,00, per onorari, oltre a spese generali, Iva e c.p.a. e spese esenti, con compensazione dei 2/3 residui;
- condanna e alla rifusione in RO CP_2 favore delle attrici di 1/3 delle spese della mediazione pari a euro 323,60;
- pone le spese della domanda di divisione a carico della massa;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico della massa.
Così deciso in Nuoro in data 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Lecis