TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 8.01.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Pirro;
Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. F. Ciulli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2024 il conviene in giudizio Pt_1
l impugnando la comunicazione preventiva di Controparte_1
fermo amministrativo n. 06880202400051312000 notificata in data
01.10.2024 e chiedendo di “ … dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza e/o la nullità assoluta della notifica delle cartelle di pagamento aventi n. 06820110388019680000, n.
06820130170840483000, n. 06820160035807765000 e n.
06820160035807866000; di dichiarare la prescrizione delle pretese
1 creditorie di cui alle cartelle di pagamento descritte in premessa ed oggetto della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta e, per l'effetto, la prescrizione delle cartelle di pagamento di cui alla premessa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA
e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
preliminarmente la inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Il ricorso va rigettato, in quanto inammissibile.
1.
Considerato che
la difesa dell'istante nel verbale della udienza di discussione del 17.12.2024 ha ammesso che le cartelle esattoriali impugnate sono state ritualmente notificate al ricorrente nelle date indicate nella comparsa di costituzione della , va Controparte_1
esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva formulata dalla . _1
Dalla documentazione prodotta si evince che con ricorso depositato il
25.03.2024 il ha impugnato l'avviso di intimazione n. Pt_1
06820249006371903000 notificato in data 04.03.2024 eccependo la prescrizione dei crediti in riscossione per decorso del termine breve quinquennale dalla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'avviso opposto in assenza di atti interruttivi intermedi e che con memoria difensiva del 22.05.2024 si è costituita nel giudizio la _1
, dando prova documentale della notifica delle cartelle di
[...]
pagamento e di successive intimazioni di pagamento in relazione alle dette cartelle, nonché della presentazione da parte dell'istanza di una istanza di rateazione del debito contributivo.
La causa è stata decisa con sentenza del Tribunale di Milano n.
3043/2024, emessa il 13.06.2024 nei seguenti termini: “Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Il termine di prescrizione breve quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento è stato sospeso in virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 618-623, della L.
2 27.12.2013, n. 147, per il periodo compreso dal 01.01.2014 e il
15.06.2014. esso è stato inoltre interrotto dalla notifica in data 13.06.2013 dell'avviso di intimazione n. 06820139017489545000, dalla notifica in data 26.01.2017 dell'avviso di intimazione n. 06820179000187530000, dalla notifica in data 30.01.2018 dell'avviso di intimazione n.
06820179035898318000 e dalla notifica in data 11.12.2018 dell'avviso di intimazione n.06820189027099685000; iii) esso è stato ulteriormente sospeso per 542 gg per effetto di quanto disposto dall'art. 68 del D.L.
17.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24.04.2020, n. 27,
(“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, […]. […].[...]. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.”), che richiama l'art. 12 del D.L.vo 24.09.2015, n. 159. Il termine è stato interrotto dalla notifica in data 19.04.2022 dell'avviso di intimazione n. 06820229011438821000, nonché dalla presentazione in data 29.04.2022 della domanda di rateizzazione delle somme di cui all'avviso predetto. In conclusione, al momento della notifica dell'avviso di intimazione opposto nessuno dei crediti contributivi in riscossione poteva dirsi prescritto. Il ricorso deve essere respinto.” (cfr. Doc. 31 del fascicolo della ). _1
2.Con ricorso depositato il 19.07.2024 il ha impugnato la Pt_1
suddetta pronuncia di fronte alla Corte d'Appello di Milano, contestando l'accertamento compiuto dal Giudice di prime cure in merito alla intervenuta interruzione del termine prescrizionale breve quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento;
eccependo l'invalidità della notifica degli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale come eseguita dal nei suoi confronti tra il CP_2
2013 e il 2022, nonché l'irrilevanza ai fini interruttivi dell'istanza di rateizzazione presentata da egli presentata nel 2022.
3 La causa è stata decisa con sentenza della Corte di Appello di Milano n.
934/2024 pubblicata il 18.11.2024 nei seguenti termini: “L'appello è infondato. Occorre innanzitutto rilevare che tutte le censure sollevate in ordine alla regolarità delle notifiche delle intimazioni di pagamento nn.
06820179000187530000, 06820179035898318000,
06820189027099685000 e 06820229011438821000, debbono essere dichiarate inammissibili ex art. 345 c.p.c. in quanto proposte per la prima volta in sede di gravame. In particolare, a seguito della costituzione in giudizio da parte di e alla relativa produzione Controparte_1 documentale, l'odierno appellante non ha proposto avanti al Tribunale alcuna eccezione in ordine alla regolarità delle notifiche delle intimazioni di pagamento, né al luogo ove erano state eseguite, né in ordine al proprio effettivo domicilio fiscale, né tanto meno in merito ai rapporti intercorrenti con la società presso la quale sono stati Controparte_3
notificati gli atti interruttivi della prescrizione. Alla luce di ciò è di evidenza che si tratta di una domanda nuova e come tale inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c. Inoltre, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26522/2017 in virtù del quale “nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, - quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile", va dichiarata inammissibile la produzione della visura storica della società CP_3
effettuata per la prima volta in sede di impugnazione. Delimitato
[...]
l'oggetto della domanda formulata con il ricorso introduttivo con la quale
4 si era limitato a chiedere al Tribunale di dichiarare l'intervenuta Pt_1 prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di intimazione n.
0682024490063719030000, il Collegio rileva che il relativo esame è precluso stante la carenza di legittimazione passiva di _1
. Dirimente è il principio di diritto enunciato dalla Corte di
[...]
Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7514/2022 per cui “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento
(Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass.
26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”. Il difetto di legittimazione dell sull'eccezione di intervenuta Controparte_1 prescrizione dei crediti contributivi rispetto ai quali l'agente della
5 riscossione resta estraneo elimina in radice la possibilità di giungere a una pronuncia di merito sulla questione. Ad abundatiam, si rileva che il
Tribunale nemmeno avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio, non essendo possibile ovviare all'errata individuazione della parte legittimata a contraddire con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto effettivamente legittimato. Per tutte le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta,
l'appello proposto dal deve essere respinto con conseguente Pt_1
conferma della sentenza impugnata seppur con una diversa motivazione”.
Orbene anche nel presente giudizio il formula una azione di Pt_1
accertamento negativo del credito contributivo per prescrizione senza chiamare in giudizio l'Ente impositore. Non vi sono ragioni per non applicare il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite e già applicato dalla Corte d'Appello di Milano in un'altra opposizione analoga spiegata dall'istante.
In conclusione il ricorso in opposizione va rigettato anche in ragione del difetto di legittimazione passiva della . Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in data Parte_1
21.10.2024 nei confronti della Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta la opposizione;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in complessivi Euro 8.500,00, Controparte_1
oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore dell'Avv. F. Ciulli dichiaratosi anticipatario.
6 Milano, 8.01.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 8.01.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Pirro;
Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. F. Ciulli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2024 il conviene in giudizio Pt_1
l impugnando la comunicazione preventiva di Controparte_1
fermo amministrativo n. 06880202400051312000 notificata in data
01.10.2024 e chiedendo di “ … dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza e/o la nullità assoluta della notifica delle cartelle di pagamento aventi n. 06820110388019680000, n.
06820130170840483000, n. 06820160035807765000 e n.
06820160035807866000; di dichiarare la prescrizione delle pretese
1 creditorie di cui alle cartelle di pagamento descritte in premessa ed oggetto della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta e, per l'effetto, la prescrizione delle cartelle di pagamento di cui alla premessa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA
e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
preliminarmente la inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Il ricorso va rigettato, in quanto inammissibile.
1.
Considerato che
la difesa dell'istante nel verbale della udienza di discussione del 17.12.2024 ha ammesso che le cartelle esattoriali impugnate sono state ritualmente notificate al ricorrente nelle date indicate nella comparsa di costituzione della , va Controparte_1
esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva formulata dalla . _1
Dalla documentazione prodotta si evince che con ricorso depositato il
25.03.2024 il ha impugnato l'avviso di intimazione n. Pt_1
06820249006371903000 notificato in data 04.03.2024 eccependo la prescrizione dei crediti in riscossione per decorso del termine breve quinquennale dalla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'avviso opposto in assenza di atti interruttivi intermedi e che con memoria difensiva del 22.05.2024 si è costituita nel giudizio la _1
, dando prova documentale della notifica delle cartelle di
[...]
pagamento e di successive intimazioni di pagamento in relazione alle dette cartelle, nonché della presentazione da parte dell'istanza di una istanza di rateazione del debito contributivo.
La causa è stata decisa con sentenza del Tribunale di Milano n.
3043/2024, emessa il 13.06.2024 nei seguenti termini: “Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Il termine di prescrizione breve quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento è stato sospeso in virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 618-623, della L.
2 27.12.2013, n. 147, per il periodo compreso dal 01.01.2014 e il
15.06.2014. esso è stato inoltre interrotto dalla notifica in data 13.06.2013 dell'avviso di intimazione n. 06820139017489545000, dalla notifica in data 26.01.2017 dell'avviso di intimazione n. 06820179000187530000, dalla notifica in data 30.01.2018 dell'avviso di intimazione n.
06820179035898318000 e dalla notifica in data 11.12.2018 dell'avviso di intimazione n.06820189027099685000; iii) esso è stato ulteriormente sospeso per 542 gg per effetto di quanto disposto dall'art. 68 del D.L.
17.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24.04.2020, n. 27,
(“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, […]. […].[...]. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.”), che richiama l'art. 12 del D.L.vo 24.09.2015, n. 159. Il termine è stato interrotto dalla notifica in data 19.04.2022 dell'avviso di intimazione n. 06820229011438821000, nonché dalla presentazione in data 29.04.2022 della domanda di rateizzazione delle somme di cui all'avviso predetto. In conclusione, al momento della notifica dell'avviso di intimazione opposto nessuno dei crediti contributivi in riscossione poteva dirsi prescritto. Il ricorso deve essere respinto.” (cfr. Doc. 31 del fascicolo della ). _1
2.Con ricorso depositato il 19.07.2024 il ha impugnato la Pt_1
suddetta pronuncia di fronte alla Corte d'Appello di Milano, contestando l'accertamento compiuto dal Giudice di prime cure in merito alla intervenuta interruzione del termine prescrizionale breve quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento;
eccependo l'invalidità della notifica degli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale come eseguita dal nei suoi confronti tra il CP_2
2013 e il 2022, nonché l'irrilevanza ai fini interruttivi dell'istanza di rateizzazione presentata da egli presentata nel 2022.
3 La causa è stata decisa con sentenza della Corte di Appello di Milano n.
934/2024 pubblicata il 18.11.2024 nei seguenti termini: “L'appello è infondato. Occorre innanzitutto rilevare che tutte le censure sollevate in ordine alla regolarità delle notifiche delle intimazioni di pagamento nn.
06820179000187530000, 06820179035898318000,
06820189027099685000 e 06820229011438821000, debbono essere dichiarate inammissibili ex art. 345 c.p.c. in quanto proposte per la prima volta in sede di gravame. In particolare, a seguito della costituzione in giudizio da parte di e alla relativa produzione Controparte_1 documentale, l'odierno appellante non ha proposto avanti al Tribunale alcuna eccezione in ordine alla regolarità delle notifiche delle intimazioni di pagamento, né al luogo ove erano state eseguite, né in ordine al proprio effettivo domicilio fiscale, né tanto meno in merito ai rapporti intercorrenti con la società presso la quale sono stati Controparte_3
notificati gli atti interruttivi della prescrizione. Alla luce di ciò è di evidenza che si tratta di una domanda nuova e come tale inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c. Inoltre, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26522/2017 in virtù del quale “nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, - quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile", va dichiarata inammissibile la produzione della visura storica della società CP_3
effettuata per la prima volta in sede di impugnazione. Delimitato
[...]
l'oggetto della domanda formulata con il ricorso introduttivo con la quale
4 si era limitato a chiedere al Tribunale di dichiarare l'intervenuta Pt_1 prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di intimazione n.
0682024490063719030000, il Collegio rileva che il relativo esame è precluso stante la carenza di legittimazione passiva di _1
. Dirimente è il principio di diritto enunciato dalla Corte di
[...]
Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7514/2022 per cui “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento
(Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass.
26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”. Il difetto di legittimazione dell sull'eccezione di intervenuta Controparte_1 prescrizione dei crediti contributivi rispetto ai quali l'agente della
5 riscossione resta estraneo elimina in radice la possibilità di giungere a una pronuncia di merito sulla questione. Ad abundatiam, si rileva che il
Tribunale nemmeno avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio, non essendo possibile ovviare all'errata individuazione della parte legittimata a contraddire con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto effettivamente legittimato. Per tutte le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta,
l'appello proposto dal deve essere respinto con conseguente Pt_1
conferma della sentenza impugnata seppur con una diversa motivazione”.
Orbene anche nel presente giudizio il formula una azione di Pt_1
accertamento negativo del credito contributivo per prescrizione senza chiamare in giudizio l'Ente impositore. Non vi sono ragioni per non applicare il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite e già applicato dalla Corte d'Appello di Milano in un'altra opposizione analoga spiegata dall'istante.
In conclusione il ricorso in opposizione va rigettato anche in ragione del difetto di legittimazione passiva della . Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in data Parte_1
21.10.2024 nei confronti della Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta la opposizione;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in complessivi Euro 8.500,00, Controparte_1
oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore dell'Avv. F. Ciulli dichiaratosi anticipatario.
6 Milano, 8.01.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
7