CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1737/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DEL GAUDIO MARCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6494/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4658/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 6 e pubblicata il 26/07/2023
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti l'avv. Ric_1 ha esposto che con la Sentenza n. 4658/2023 del 10/7/2023, la 6° Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Napoli aveva accolto l'appello del ricorrente ed aveva annullato la cartella impugnata;
il Giudice Tributario, inoltre, aveva condannato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese del doppio grado, liquidandole in Euro 150,00 per il primo grado, in Euro 200,00 per il grado di appello oltre accessori e spese generali al 15% se dovuti e CTU versato, come per legge;
la sentenza non era stata impugnata e dunque era passata in giudicato in data 10/2/2024;
l'amministrazione aveva adempiuto parzialmente alla decisione e, in data 9/8/2023, aveva pagato l'importo di Euro 398,10, rispetto al dovuto, ammontante ad Euro 570,69 (Euro 350,00 per compensi;
Euro 52,50 per spese generali;
Euro 16,10 per cassa previdenza avvocati;
Euro 92,09 per IVA;
Euro 60,00 per CUT);
ad avviso del ricorrente, pertanto l'obbligazione residua ammonterebbe ad Euro 172,59 e, per l'adempimento, il creditore ha inteso procedere con le forme del giudizio di ottemperanza;
Veniva fissata l'udienza del 2.2.2026 e con memoria di costituzione l'Agenzia delle Entrate – SI ha dichiarato di aver correttamente ottemperato alla sentenza in parola corrispondendo la somma pari ad euro 398,10 (al netto della ritenuta di acconto), a mezzo bonifico emesso il 09/08/2023 in favore dell'Avv.
Ricorrente_1. Ha evidenziato come l'ulteriore importo richiesto dall'Ricorrente_1, da lui quantificato in euro 172,59, non sia dovuto.
All'udienza del 2.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte di Giustizia ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di ottemperanza non è fondata.
Va difatti osservato che la prestazione svolta dall'avvocato Ric_1, avendo agito egli nella veste di procuratore di se stesso, ex art. 86 c.p.c., non è soggetta ad iva ai sensi dell'art.3 comma 1 DPR 633/72. Infatti egli risulta essere sia il prestatore sia il fruitore del servizio legale, non sussistendo pertanto un'alterità di soggetti.
Per altro verso si rappresenta che l'Agente della SI nella sua qualità di sostituto d'imposta, ha dovuto applicare la ritenuta a titolo d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600 del 1973, per un importo pari ad euro 80,50.
Il debito va difatti qualificato in relazione al suo originario contenuto di corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali rese. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni il pagamento della somma intimata dall'Ricorrente_1 con il ricorso per ottemperanza in esame ovvero euro 172,59 non è dovuta poiché comprensiva sia della somma a titolo di IVA sia della somma da detrarre a titolo di Ritenuta di Acconto.
Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza. Compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DEL GAUDIO MARCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6494/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4658/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 6 e pubblicata il 26/07/2023
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti l'avv. Ric_1 ha esposto che con la Sentenza n. 4658/2023 del 10/7/2023, la 6° Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Napoli aveva accolto l'appello del ricorrente ed aveva annullato la cartella impugnata;
il Giudice Tributario, inoltre, aveva condannato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese del doppio grado, liquidandole in Euro 150,00 per il primo grado, in Euro 200,00 per il grado di appello oltre accessori e spese generali al 15% se dovuti e CTU versato, come per legge;
la sentenza non era stata impugnata e dunque era passata in giudicato in data 10/2/2024;
l'amministrazione aveva adempiuto parzialmente alla decisione e, in data 9/8/2023, aveva pagato l'importo di Euro 398,10, rispetto al dovuto, ammontante ad Euro 570,69 (Euro 350,00 per compensi;
Euro 52,50 per spese generali;
Euro 16,10 per cassa previdenza avvocati;
Euro 92,09 per IVA;
Euro 60,00 per CUT);
ad avviso del ricorrente, pertanto l'obbligazione residua ammonterebbe ad Euro 172,59 e, per l'adempimento, il creditore ha inteso procedere con le forme del giudizio di ottemperanza;
Veniva fissata l'udienza del 2.2.2026 e con memoria di costituzione l'Agenzia delle Entrate – SI ha dichiarato di aver correttamente ottemperato alla sentenza in parola corrispondendo la somma pari ad euro 398,10 (al netto della ritenuta di acconto), a mezzo bonifico emesso il 09/08/2023 in favore dell'Avv.
Ricorrente_1. Ha evidenziato come l'ulteriore importo richiesto dall'Ricorrente_1, da lui quantificato in euro 172,59, non sia dovuto.
All'udienza del 2.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte di Giustizia ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di ottemperanza non è fondata.
Va difatti osservato che la prestazione svolta dall'avvocato Ric_1, avendo agito egli nella veste di procuratore di se stesso, ex art. 86 c.p.c., non è soggetta ad iva ai sensi dell'art.3 comma 1 DPR 633/72. Infatti egli risulta essere sia il prestatore sia il fruitore del servizio legale, non sussistendo pertanto un'alterità di soggetti.
Per altro verso si rappresenta che l'Agente della SI nella sua qualità di sostituto d'imposta, ha dovuto applicare la ritenuta a titolo d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600 del 1973, per un importo pari ad euro 80,50.
Il debito va difatti qualificato in relazione al suo originario contenuto di corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali rese. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni il pagamento della somma intimata dall'Ricorrente_1 con il ricorso per ottemperanza in esame ovvero euro 172,59 non è dovuta poiché comprensiva sia della somma a titolo di IVA sia della somma da detrarre a titolo di Ritenuta di Acconto.
Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza. Compensa le spese.