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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro iscritta al n. 1006/2019
R.G., promossa da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e (tutti rappr. e dif.
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
dall'avv. A. Cilia) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad CP_1
oggetto: APE sociale;
rilevato che
i ricorrenti – premesso di avere presentato nell'anno 2018 all domanda CP_1
per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'indennità prevista dall'art. 1, commi 179 e segg. della Legge n. 232/16 (legge di bilancio per il 2017) cosiddetta APE sociale – espongono di avere ricevuto la comunicazione attestante il possesso dei requisiti occorrenti per fruire della prestazione in tema e che in tale comunicazione si rappresentava che il trattamento pensionistico avrebbe avuto inizio in data 1° febbraio 2018;
a seguito di apposita domanda, l ha liquidato a ciascuno dei richiedenti CP_1
la chiesta prestazione non già a decorrere dal 1° febbraio 2018, quanto piuttosto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
i ricorrenti insorgono dunque avverso tale provvedimento di liquidazione, ritenuto arbitrario e comunque non giustificato, chiedendo la condanna dell al pagamento, in favore di ciascuno di essi, dei ratei maturati a CP_1
decorrere dal 1° febbraio 2018;
l chiede disattendersi il ricorso;
CP_1
l'art. 7 del DPCM 88/2017 (“Domanda di accesso all'APE sociale”) al comma 2 espressamente prevede che “
2. L'APE sociale e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4, e fino al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”; il chiaro testo della richiamata disposizione autorizza a ritenere del tutto legittimo l'operato dell , a nulla rilevando la circostanza che in un primo CP_1
momento sia stato indicato il 1° febbraio 2018 quale data di decorrenza della prestazione;
il ricorso va pertanto rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido a rifondere all le spese di lite, liquidate CP_1
in € 1.800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CP.
Ragusa, 6 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro iscritta al n. 1006/2019
R.G., promossa da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e (tutti rappr. e dif.
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
dall'avv. A. Cilia) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad CP_1
oggetto: APE sociale;
rilevato che
i ricorrenti – premesso di avere presentato nell'anno 2018 all domanda CP_1
per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'indennità prevista dall'art. 1, commi 179 e segg. della Legge n. 232/16 (legge di bilancio per il 2017) cosiddetta APE sociale – espongono di avere ricevuto la comunicazione attestante il possesso dei requisiti occorrenti per fruire della prestazione in tema e che in tale comunicazione si rappresentava che il trattamento pensionistico avrebbe avuto inizio in data 1° febbraio 2018;
a seguito di apposita domanda, l ha liquidato a ciascuno dei richiedenti CP_1
la chiesta prestazione non già a decorrere dal 1° febbraio 2018, quanto piuttosto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
i ricorrenti insorgono dunque avverso tale provvedimento di liquidazione, ritenuto arbitrario e comunque non giustificato, chiedendo la condanna dell al pagamento, in favore di ciascuno di essi, dei ratei maturati a CP_1
decorrere dal 1° febbraio 2018;
l chiede disattendersi il ricorso;
CP_1
l'art. 7 del DPCM 88/2017 (“Domanda di accesso all'APE sociale”) al comma 2 espressamente prevede che “
2. L'APE sociale e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4, e fino al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”; il chiaro testo della richiamata disposizione autorizza a ritenere del tutto legittimo l'operato dell , a nulla rilevando la circostanza che in un primo CP_1
momento sia stato indicato il 1° febbraio 2018 quale data di decorrenza della prestazione;
il ricorso va pertanto rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido a rifondere all le spese di lite, liquidate CP_1
in € 1.800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CP.
Ragusa, 6 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)