Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/06/2025, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04562/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2022, proposto da
ON EL ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Gava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) della delibera n. 2 dell’11.1.2022, con la quale il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale”, da una parte, annullava dal 1°.2.2022 il “vecchio” Regolamento recante “la disciplina dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'Avvocatura dell'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale” approvato con delibera presidenziale n. 20/2021” e, da altra parte, approvava il “nuovo” Regolamento “… che sostituisce, a partire dal 1 febbraio 2022, quello annullato, in conformità alla relazione istruttoria del RdP, agli atti di ufficio prot. n. 29479 in data 28.12.2021, e al parere, da ultimo reso, dall'Avvocatura dello Stato di Napoli con le richiamate note 210/2022 e 437/2022 …”;
b) in parte qua del Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'Avvocatura dell'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale (allegato alla delibera n. 2/2022) e precisamente l'art. 3 n. 1 lett. a), b) e c);
c) della relazione istruttoria del RdP prot. n. 29479 del 28.12.2021 (all. 2) avente ad oggetto “… annullamento e coeva sostituzione del Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'Avvocatura dell'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale …”;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente ha impugnato, con il presente ricorso, deducendone plurimi profili di illegittimità, la delibera di approvazione, da parte dell’Autorità del sistema Portuale del Mar Tirreno (ADSP), del nuovo Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell’avvocatura dell’Autorità (n. 2/2022), delibera che sostituisce, a far tempo dal 31.1.2022, il precedente Regolamento adottato con delibera n. 20/2021;
Considerato che:
- successivamente alla proposizione del ricorso, l’Autorità resistente – con delibera n. 389 del 30.10.2024 – ha dichiarato la nullità del Regolamento di cui alla delibera n. 20/2021, sostituendolo, con la stessa efficacia temporale, ora per allora, con altro “ Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell’Avvocatura dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale per l’erogazione 4 dei compensi relativi alle decisioni pubblicate dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2022 ”, adottato con delibera n. 24 del 24.01.2025, assunta in dichiarata continuità con la cit . delibera n. 389/2024;
- le citt . delibere n. 389/2024 e n. 24/2025 sono state impugnate da parte ricorrente nel giudizio NRG 194/2025;
- parte ricorrente ha altresì reso noto che con delibera dell’Autorità resistente n. 127 del 3.4.2025 è stato modificato e integrato il Regolamento n. 2/2022 attraverso l’inserimento di molteplici correttivi, dichiarando, nell’istanza di riunione depositata in giudizio il 22 aprile 2025, che “[D] etta delibera sarà impugnata, nei termini di legge, attraverso la proposizione di motivi aggiunti, da valere anche come ricorso autonomo, sul presente ricorso R.G. 1132/2022, VII sezione ”;
Ritenuto che:
- l’adozione, pendente iudicio , delle impugnate delibere n. 389/2024 e n. 24/2025 e – soprattutto – della delibera n. 127 del 3.4.2025 determini la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso, posto che la delibera n. 2/2022, che ne forma oggetto, è stata interamente superata e assorbita dai provvedimenti successivamente adottati dall’Autorità resistente, risultando priva, dunque, di qualsivoglia efficacia, di guisa che parte ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna utilità dalla sua eventuale caducazione;
- di tanto, del resto, parte ricorrente si mostra ben consapevole, avendo dato atto, nella seconda istanza di riunione depositata in giudizio il 13 maggio 2025, della “ necessità, come già evidenziato, di proporre nel presente giudizio, un ulteriore ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera AdSP n. 127 del 3.4.2025 ”, sebbene a tale dichiarazione non abbia fatto seguito la presentazione del ricorso per motivi aggiunti (mentre è ignota l’eventuale proposizione di un ricorso autonomo avverso la cit. delibera n. 127/2025);
- l’istanza di riunione dei ricorsi, alla quale si è opposta l’Autorità resistente, che ha richiesto il passaggio in decisione della causa (cfr. dichiarazione depositata in giudizio il 13 maggio 2025), comportando un rinvio della decisione della controversia, analogamente a quanto ritenuto a fronte di simili richieste (T.A.R. Napoli, sez. VII, n. 3551/2025; v. pure Cons. Stato, Sez. II, n. 2329/2024), non è suscettibile di favorevole valutazione, non ravvisandosi, nel caso in esame, “ situazioni eccezionali ” idonee a fondarla e dovendosi rispettare il principio della ragionevole durata del giudizio, tanto più nel processo amministrativo, nel quale vengono in evidenza anche interessi di matrice pubblicistica;
- il ricorso, per l’effetto, deve essere dichiarato improcedibile, nondimeno disponendosi la compensazione delle spese di giudizio, atteso l’esito in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO