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16 settembre 2003
16 settembre 2003
Art. 209. Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica. 1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprieta' di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta', secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprieta' medesima od a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonche' il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui e' dovuta un'equa indennita' che, in mancanza di accordo fra le parti, sara' determinata dall'autorita' giudiziaria.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta', secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprieta' medesima od a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonche' il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui e' dovuta un'equa indennita' che, in mancanza di accordo fra le parti, sara' determinata dall'autorita' giudiziaria.
Commentari • 60
- 1. Diritto di antennahttps://www.studiocataldi.it/ · 7.747402
[…] Anzitutto, il diritto di antenna, in base a quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 554/1940, non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà in base alla sua destinazione e non deve arrecare danni alla proprietà stessa e ai terzi. L'art. 209 del Codice delle comunicazioni elettroniche fornisce maggiori dettagli sui limiti del diritto di antenna, affrontando anche il problema della installazione in condominio, oggetto di estremo interesse per la complessità delle problematiche giuridiche che pone la installazione delle antenne negli edifici condominiali. […]
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Giurisprudenza • 366
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/2009, n. 9427Provvedimento: […] La norma è stata ora trasfusa nell'art. 209 codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), rimanendo immutata: essa fa comprendere come il legislatore abbia avuto ben presente (ma v. anche il richiamato art. 92, comma 7, concernente i diritti del proprietario servente) che la limitazione imposta deve essere minima;Leggi di più...
- impossibilità di utilizzare spazi propri·
- diritto di collocare antenne esterne nell'altrui proprietà esclusiva·
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