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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/10/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 468/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto, da
(codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Parte_1 C.F._1
AT
E
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania CP_1 C.F._2
AT
LETTO il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nato l'11.12.2009 Per_1 Pt_1
2) nata il 20.4.2011 Persona_2
3) nato l'1.8.2006 Per_3 Pt_1
PREMESSO che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
RILEVATO che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
RILEVATO che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte: - affido dei figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita a Dongo (Como) in via
Statale 126;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
-Il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé i figli con sé due giorni alla settimana dalle ore 16:00 Parte_1 alle ore 20:00, da concordare con la madre almeno 24 ore prima o comunque tutte le volte che gli stessi lo desiderano, anche in base agli impegni scolastici o sportivi o ludici;
- il padre avrà il diritto di trascorrere due fine settimana al mese con i figli (ogni 15 giorni), sempre previo accordo con la sig.ra ; CP_1
-per quanto riguarda le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre e sempre in base alla volontà degli stessi;
-Per quel che riguarda, invece, le altre festività (Natale, Capodanno e Pasqua) queste saranno trascorse dai figli alternativamente con uno dei genitori previo accordo tra questi ultimi.
-Il Sig. si obbliga a pagare alla sig.ra , a titolo di concorso al mantenimento dei figli la Pt_1 CP_1 somma di € 50,00 cadauno e detta somma sarà corrisposta alla Sig.ra entro i primi cinque giorni di CP_1 ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
Il sig. inoltre, rinuncia al 50% dell'assegno unico in favore dei figli. Pt_1
Il Sig. si obbliga, altresì, a pagare il 50% delle spese straordinarie quali: spese sanitarie, spese Pt_1 scolastiche/universitarie, spese di soggiorno all'estero, spese ludiche/ricreative, spese del doposcuola ecc., nell'interesse dei figli che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
-Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
-I genitori dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli.
Le parti hanno dichiarato espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario delle frequentazioni con la prole possa essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
CONSIDERATO che anche le previsioni di ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore e dell'ammontare dell'assegno unico (circa € 500 mensili), per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore, con la precisazione che, in caso di disaccordo sulle spese straordinarie, troverà applicazione il Protocollo del
Tribunale di Como del 24.5.2018;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima, ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATOche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO che le spese di lite devono essere compensate così come concordato tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti, con la precisazione che, in caso di disaccordo tra le parti sulle spese straordinarie, troverà applicazione il Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 25.9.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto, da
(codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Parte_1 C.F._1
AT
E
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania CP_1 C.F._2
AT
LETTO il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nato l'11.12.2009 Per_1 Pt_1
2) nata il 20.4.2011 Persona_2
3) nato l'1.8.2006 Per_3 Pt_1
PREMESSO che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
RILEVATO che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
RILEVATO che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte: - affido dei figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita a Dongo (Como) in via
Statale 126;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
-Il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé i figli con sé due giorni alla settimana dalle ore 16:00 Parte_1 alle ore 20:00, da concordare con la madre almeno 24 ore prima o comunque tutte le volte che gli stessi lo desiderano, anche in base agli impegni scolastici o sportivi o ludici;
- il padre avrà il diritto di trascorrere due fine settimana al mese con i figli (ogni 15 giorni), sempre previo accordo con la sig.ra ; CP_1
-per quanto riguarda le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre e sempre in base alla volontà degli stessi;
-Per quel che riguarda, invece, le altre festività (Natale, Capodanno e Pasqua) queste saranno trascorse dai figli alternativamente con uno dei genitori previo accordo tra questi ultimi.
-Il Sig. si obbliga a pagare alla sig.ra , a titolo di concorso al mantenimento dei figli la Pt_1 CP_1 somma di € 50,00 cadauno e detta somma sarà corrisposta alla Sig.ra entro i primi cinque giorni di CP_1 ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
Il sig. inoltre, rinuncia al 50% dell'assegno unico in favore dei figli. Pt_1
Il Sig. si obbliga, altresì, a pagare il 50% delle spese straordinarie quali: spese sanitarie, spese Pt_1 scolastiche/universitarie, spese di soggiorno all'estero, spese ludiche/ricreative, spese del doposcuola ecc., nell'interesse dei figli che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
-Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
-I genitori dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli.
Le parti hanno dichiarato espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario delle frequentazioni con la prole possa essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
CONSIDERATO che anche le previsioni di ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore e dell'ammontare dell'assegno unico (circa € 500 mensili), per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore, con la precisazione che, in caso di disaccordo sulle spese straordinarie, troverà applicazione il Protocollo del
Tribunale di Como del 24.5.2018;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima, ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATOche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO che le spese di lite devono essere compensate così come concordato tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti, con la precisazione che, in caso di disaccordo tra le parti sulle spese straordinarie, troverà applicazione il Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 25.9.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao