Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
Dott. ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15182 /2022 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CUSCUNA' LUIGI C.F._1
FRANCESCO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nata a PATERNÒ (CT) il 11/07/1979 C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLOSI BARBARA, C.F._2
giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 31/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti senza assegnazione di termini per avervi le parti rinunciato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 22/11/2022 ha adito questo Tribunale e Parte_1
chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Paternò il 30/10/1997 con . Controparte_1
1
Ha chiesto che non venisse posto a suo carico alcun assegno di mantenimento per la figlia, (nata il [...]), ormai maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita che non si Controparte_1
opponeva alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva alla richiesta di revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del
31/10/2024 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo che la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenga alle condizioni di seguito riportate:
Con il presente atto, il sig. nato a [...] il [...], C.F. CP_2
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Francesco C.F._1
Cuscunà, e domiciliato presso lo studio legale di C.F._3 quest'ultimo sito in Paternò, via Circumvallazione n. 192 e la sig.ra
[...]
, nata a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Nicolosi, C.F. e C.F._4 domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, sito in Paternò, Cortile Ventura
n. 1, congiuntamente rassegnano le proprie conclusioni e chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 30 ottobre 1997 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Paternò, Atto n. 219
p.2 s. A.
Per quanto attiene il mantenimento in favore della figlia, la sig.ra Controparte_1
dichiara di rinunciare al mantenimento in favore della figlia
[...] [...]
nata a [...] il [...], essendo la stessa maggiorenne Persona_2
e autosufficiente.
Di contro, il sig. si impegna a corrispondere gli arretrati del pregresso CP_2 mantenimento alla sig.ra per l'importo complessivo di Controparte_1
€ 16.000,00, versando alla stessa mensilmente la somma di € 200,00, oltre a due versamenti annui di € 2.000,00 ciascuno (uno nel mese di giugno e uno nel mese di dicembre) fino al raggiungimento della somma di cui sopra.
2 Resta inteso che il mancato pagamento di due rate consecutive alla scadenza stabilita comporterà la decadenza dell'accordo raggiunto sugli arretrati maturati dalla sig.ra sulla base della sentenza di separazione e la stessa potrà CP_1
pretendere, previa diffida di pagamento, il pagamento in un'unica soluzione di tutti gli arretrati non pagati dalla omologa della separazione detratte le somme eventualmente corrisposte in adempimento del presente accordo.
Per quanto sopra le parti chiedono che l'On Tribunale voglia statuire la cessazione degli effetti civili nascenti dal matrimonio nei termini sopra indicati esonerando le parti dal deposito di ulteriori note conclusionali alle quali espressamente rinunciano.
Le spese di tutto il procedimento devono intendersi integralmente compensate.
Esposti i fatti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza del n. 2861/2010 il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a 12 mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
3 Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett. b della legge
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il trascritto nei registri del detto Comune al numero 219 parte II serie A anno
1997.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In ordine alle ulteriori domande, rileva il Collegio che le condizioni concordate vadano integralmente recepite in quanto conformi all'interesse della famiglia.
Il Collegio prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15182 /2022
R.G.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Paternò il
30/10/1997 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Paternò al N. 219 P. II S. A anno 1997 alle condizioni di cui in parte motiva.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 23/5/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
4