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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2413 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. TIDU MARTINA che la rappresenta e difende per procura speciale
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1
in CARBONIA, presso lo studio dell'Avv. PANI FABIANO che lo rappresenta e difende per procura speciale
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del
matrimonio tra , e contratto il 29.09.2009 a Sant'Anna Parte_1 CP_2
Arresi, come risultante dai Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune atto n.2, parte I,
anno 2009;
2. affidare ad entrambi i genitori il figlio secondo il regime dell'affido condiviso. Il Ragazzo Per_1
riceverà da entrambi cura, educazione ed istruzione;
il minore manterrà con ciascuno di essi rapporti
equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale
rapporti significativi;
3. i genitori adotteranno, sempre, consensualmente le decisioni di maggiore interesse per , tra Per_1
cui le scelte educative, scolastiche e le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, viaggi di
istruzione e svago, attività extrascolastiche, scelte di attività sportive e ricreative, acquisto e uso di
mezzi di trasporto personali. Limitatamente a questioni di ordinaria amministrazione i genitori
eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4. il PÀ terrà con sé il martedì e giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle Per_1
21:00; il sabato dalle ore 10:00 fino alle 21:00 della domenica a settimane alterne;
5. di anno in anno, alternativamente con la mamma con il seguente calendario: la viglia o il giorno
di Natale;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Ciascuno dei genitori trascorrerà con due settimane consecutive nel periodo delle vacanze Per_1
estive da concordare anno per anno a seconda degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
6. Confermare la corresponsione da parte del signor del contributo a titolo di mantenimento CP_1
del ragazzo nella somma pari ad € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
Pagina 2 depositato da in data 18/04/2024 e successiva costituzione del in data 26.09.2024, Pt_1 CP_1
all'udienza del 02/10/2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (01.07.2015) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (18.04.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
. CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a ANNN SI (SU) il 12/09/2009
tra , nata a [...], il [...] e , nato a Parte_1 CP_2
ANNN SI (SU) il 19.04.1975, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.2, parte I, anno 2009 - Comune di ANNN
SI).
Sull'accordo delle parti:
2. affida il figlio minore, (nato il [...]), ad entrambi i genitori dai quali dovrà continuare Per_1
Pagina 3 a ricevere cura, educazione ed istruzione;
il minore manterrà con entrambi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
3. i genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per , tra Per_1
cui le scelte educative, scolastiche e le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, viaggi di istruzione e svago, attività extrascolastiche, scelte di attività sportive e ricreative, acquisto e uso di mezzi di trasporto personali. Limitatamente a questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4. dispone che il terrà con sé il martedì e giovedì di ogni settimana dall'uscita di CP_1 Per_1
scuola fino alle 21:00; il sabato dalle ore 10:00 fino alle 21:00 della domenica a settimane alterne;
5. dispone che di anno in anno, alternativamente con la mamma il minore trascorrerà con il padre la vigilia o il giorno di Natale;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Ciascuno dei genitori trascorrerà con due settimane consecutive nel periodo delle vacanze Per_1
estive da concordare anno per anno a seconda degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
6. dispone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, in CP_1
favore di , la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'8.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
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