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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1824/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 25/3/2025, alle ore 09:45, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. GENTILE MATTEO oggi sostituito Parte_1 C.F._1 dalla dott.ssa Mariangela Trovato, abilitata al patrocinio sostitutivo;
per , Controparte_1
l'avv. CARBONARO ALESSANDRO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice si riporta all'opposizione e alle memorie difensive in atti;
contesta le deduzioni di parte avversa e chiede che la causa venga posta in decisione.
L'avv. di parte convenuta precisa come da prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. e discute la causa come da note conclusionali autorizzate depositate il 13/3/2025.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1824/2019 pendente tra:
pagina 1 di 8 (c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti GENTILE Parte_1 C.F._1
MATTEO
ATTRICE OPPONENTE contro
Controparte_1
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CARBONARO ALESSANDRO P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Parte opponente: “PIACCIA AL TRIBUNALE ADITO DI RAGUSA
- dichiarare infondata, in fatto ed in diritto e pertanto non dovuta, la richiesta di pagamento di euro
35.706,91= avanzata con il decreto ingiuntivo opposto, per le causali di cui in premessa ed in particolar modo perché il procedimento deve essere ritenuto improcedibile ed in ogni caso la richiesta avanzata risulta infondata in merito al pagamento degli interessi di mora;
- per l'effetto, annullare e revocare con qualsivoglia motivazione il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte opponente: “PIACCIA AL TRIBUNALE ADITO
respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda,
preliminarmente, dato atto di quanto sopra eccepito in ordine al mancato avveramento della condizione di procedibilità relativa al tentativo obbligatorio di mediazione dell'art. 5, comma 3, lett. a),
d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione della parte opponente (né personalmente, né a mezzo di apposito procuratore sostanziale speciale_ex multis: v.si Cassazione sentenza n. 8473 del 27.03.2019) e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione promossa da
[...]
; Parte_1
in ogni caso, rigettare l'opposizione proposta da perché inammissibile, Parte_1 indimostrata ed infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto in giuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi sia del giudizio di opposizione”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito, Controparte_1
chiedendo sospendersi ex art. 649 c.p.c. e revocarsi il decreto ingiuntivo, provvisoriamente CP_1 esecutivo, opposto con vittoria di spese di lite.
Allegava, a tal fine, che: pagina 2 di 8 - la domanda azionata in sede monitoria era improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- la somma ingiunta era eccessiva: la suddetta somma è stata calcolata sulla sorte capitale pari ad euro
30.000,00 concessa dalla odierna parte opposta, alla sig.ra a titolo di finanziamento CP_1 Pt_1 agevolato per il credito per la formazione di scorte, conseguito mediante contratto
- stipulato dalle parti suddette in data 14/05/2011; a causa della crisi economica l'opponente non è stata in grado di pagare e la decorsi quattro anni dalla scadenza del termine pattuito per il rimborso, CP_1 ha diffidato e messo in mora, con raccomandata n 145346682928 del 29/11/2018 ricevuta in data
21/12/2018, la sig.ra , chiedendo il rimborso del finanziamento nonché il pagamento degli Parte_1 interessi di mora maturati per un importo complessivo di euro 35.706,91= di cui euro 30.000,00= per sorte capitale, ed euro 1,60 per spese insolute ed euro 5.705,31 per interessi di mora maturati dalla scadenza del termine previsto per il rimborso posta nel 2014 fino al 30/11/2018; tuttavia, gli interessi moratori erano dovuti solo a partire dal giorno in cui l'opponente ha ricevuto la lettera di messa in mora, del 29/11/2019, quindi pari ad euro 900,00 per l'anno 2018, mentre l'opposta ha precettato una somma pari ad euro 37.875,95, calcolando un ammontare di interessi pari ad euro 5.705,31.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1 domanda, con vittoria di spese di lite.
Deduceva, a tal fine, che:
- la debitrice, stante il mancato pagamento delle rate scadute, chiedeva quindi con propria istanza del
20/12/2012 di fruire della c.d. moratoria prevista ex lege per le rate a quella data già scadute e rimaste impagate dell'08/02/2012, 08/05/2012, 08/08/2012 ed 08/ 11/2012, convenendo espressamente come richiesto dalla stessa legge sulla c.d. moratoria che nel caso di mancato pagamento delle rate relative all'allungamento del periodo di ammortamento la avrebbe applicato sulle stesse il tasso di mora CP_1 pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di sei punti sino al soddisfo;
- poiché la debitrice non rispettava neppure il suddetto piano di rientro, la comunicava la revoca CP_1 del beneficio con nota racc. a/r n. prot. 8194 del 06/03/2014 intimandone contestualmente la restituzione;
- l'opponente rimaneva, ciononostante, debitrice, sin dalla scadenza della prima rata trimestrale del
8/2/2012, come dalla stessa ammesso;
- gli interessi sono stati applicati come da apposita clausola.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Il giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., onerava parte opponente per la presentazione della domanda di mediazione;
ritenuta l'infondatezza dell'eccepita improcedibilità, per pagina 3 di 8 mancata partecipazione dell'opponente alla fase di mediazione, concedeva i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c.; lette le memorie e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza odierna per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito
L'opposizione non è fondata.
In via pregiudiziale di rito, deve innanzitutto rigettarsi l'eccepita improcedibilità dell'opposizione, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Come correttamente rilevato dal giudice istruttore, nonostante inizialmente tale onere fosse stato posto in capo all'opponente, l'istituto è stato successivamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità
(ex multis, Cass., s.u., 18/9/2020, n. 19596), quanto ai processi per opposizione a decreto ingiuntivo, quale onere incombente in capo alla parte opposta, attrice, come meglio chiarito, in sede monitoria.
Lo scopo dell'onere, nel presente giudizio, è stato dunque correttamente raggiunto, dopo che l'opponente ha formulato la relativa istanza e l'opposta, mediante il procuratore speciale, ha partecipato alla seduta del 13/1/2019, come da verbale negativo prodotto in atti.
Sempre in via pregiudiziale di rito, deve pertanto ricordarsi che il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il pagina 4 di 8 principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Il complessivo giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado come opposizione a un decreto ingiuntivo, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, da nei confronti di per la somma di euro 35.706,91, di CP_1 Parte_1 cui euro 30.000,00 per sorte capitale insoluta, euro 1,60 per spese insoluti ed euro 5.705,31 per interessi moratori maturati dalla scadenza al 30/11/2018 commisurati al tasso contrattuale pari a quello di riferimento maggiorato di 3 punti, oltre i successivi maturandi sino all'effettivo soddisfo. Il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, contiene già la domanda di pagamento alla base del complessivo processo, anche se la fase a cognizione piena si incardina formalmente come impugnazione di un provvedimento giudiziale. Da ciò discende un onere probatorio sostanziale invertito, diverso da quello derivante dalla mera qualifica di attore e convenuto nella fase a cognizione piena, oltre a ulteriori conseguenze di carattere processuale che, in questa sede, non è necessario ricordare.
La domanda di condanna è azionata allegando, come causa petendi, un titolo di natura contrattuale: mutuo chirografario, ossia contratto di finanziamento per il credito all'impresa per la formazione di scorte per un importo di euro 30.000,00, da rimborsarsi in 24 mesi.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza dei contratti sottostanti, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha contestato l'entità degli interessi.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, pagina 5 di 8 del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento
(cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice
l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonchè quello di allegare l'inadempimento o
l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova
(salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltrechè secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo"”).
Ciò premesso, nel caso di specie è documentato che abbia chiesto, in data Parte_1
19/5/2011, e ottenuto un finanziamento agevolato da destinare all'acquisto di prodotti e materiali di consumo inerenti alla propria impresa agricola, da rimborsare in 24 mesi, con cadenza trimestrale a partire dall'8/2/2012.
È, inoltre, pacifica l'erogazione della somma.
La ha, quindi, allegato l'inadempimento dell'opponente, la quale non ha onorato nessuna delle CP_1 rate convenuta;
quest'ultima, a sua volta, non ha tuttavia né allegato né tantomeno dimostrato eventi pagina 6 di 8 estintivi del proprio debito.
Il modulo sottoscritto dall'opponente prevedeva, espressamente, un tasso convenzionale di interesse moratorio:
La nella comparsa di comparsa di costituzione, ha precisato di aver calcolato gli interessi CP_1 moratori a partire dalla scadenza della prima rata, e così via, quindi già a far data dal 8/2/2012. Di converso, l'opponente ha eccepito che gli interessi avrebbero dovuto esser computati solo a partire dal
29/11/2019, data di ricezione della diffida stragiudiziale, dies a quo della mora e, quindi, del risarcimento del danno da ritardato pagamento costituito, ex lege, dagli interessi moratori.
La difesa dell'opponente non può essere accolta.
Infatti, ai sensi dell'art. 1219, co. 1, n. 3, c.c., quando è scaduto il termine convenuto, e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, il debitore è già di per sé costituito in mora (cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., sez. III, sent., 26/06/2012, n. 10638: “la formale costituzione in mora del debitore non è necessaria quando il termine, anche non essenziale, di adempimento dell'obbligazione sia già scaduto e la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore o in altro luogo riferibile alla sua sfera patrimoniale, in modo che l'iniziativa dell'adempimento spetti solo al debitore e non sia necessaria altra collaborazione del creditore che quella meramente passiva di ricevere la prestazione
(Cass., n. 6887/94)”; nello stesso senso, trib. Torino, sez. I, sent., 11/09/2020, n. 2952).
Nel caso di specie, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria e liquida, la stessa doveva esser eseguita presso il luogo riferibile al creditore, in ossequi all'art. 1182, co. 3, c.p.c., convenuto espressamente dalle parti presso un conto corrente riferibile all'opposta (doc. 2, fase monitoria). Il mancato tempestivo pagamento ha, dunque, determinato le conseguenze di cui all'art. 1224, co. 1, c.c., con applicazione del tasso convenzionale.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
( ). Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della
[...] C.F._1 domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, con riduzione del
50% di quelli della fase di trattazione, per mancanza di attività istruttoria, si liquidano in euro 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da ( ) contro Parte_1 C.F._1 pagina 7 di 8 (c.f. Controparte_1
) e nei confronti del decreto ingiuntivo n. 269/2019, trib. Ragusa, r.g. 332/2019 e, per P.IVA_1
l'effetto, dichiara il predetto decreto definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, ( ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. Controparte_1
) le spese di lite, che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario P.IVA_1 nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 25/3/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 25/3/2025, alle ore 09:45, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. GENTILE MATTEO oggi sostituito Parte_1 C.F._1 dalla dott.ssa Mariangela Trovato, abilitata al patrocinio sostitutivo;
per , Controparte_1
l'avv. CARBONARO ALESSANDRO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice si riporta all'opposizione e alle memorie difensive in atti;
contesta le deduzioni di parte avversa e chiede che la causa venga posta in decisione.
L'avv. di parte convenuta precisa come da prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. e discute la causa come da note conclusionali autorizzate depositate il 13/3/2025.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1824/2019 pendente tra:
pagina 1 di 8 (c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti GENTILE Parte_1 C.F._1
MATTEO
ATTRICE OPPONENTE contro
Controparte_1
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CARBONARO ALESSANDRO P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Parte opponente: “PIACCIA AL TRIBUNALE ADITO DI RAGUSA
- dichiarare infondata, in fatto ed in diritto e pertanto non dovuta, la richiesta di pagamento di euro
35.706,91= avanzata con il decreto ingiuntivo opposto, per le causali di cui in premessa ed in particolar modo perché il procedimento deve essere ritenuto improcedibile ed in ogni caso la richiesta avanzata risulta infondata in merito al pagamento degli interessi di mora;
- per l'effetto, annullare e revocare con qualsivoglia motivazione il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte opponente: “PIACCIA AL TRIBUNALE ADITO
respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda,
preliminarmente, dato atto di quanto sopra eccepito in ordine al mancato avveramento della condizione di procedibilità relativa al tentativo obbligatorio di mediazione dell'art. 5, comma 3, lett. a),
d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione della parte opponente (né personalmente, né a mezzo di apposito procuratore sostanziale speciale_ex multis: v.si Cassazione sentenza n. 8473 del 27.03.2019) e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione promossa da
[...]
; Parte_1
in ogni caso, rigettare l'opposizione proposta da perché inammissibile, Parte_1 indimostrata ed infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto in giuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi sia del giudizio di opposizione”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito, Controparte_1
chiedendo sospendersi ex art. 649 c.p.c. e revocarsi il decreto ingiuntivo, provvisoriamente CP_1 esecutivo, opposto con vittoria di spese di lite.
Allegava, a tal fine, che: pagina 2 di 8 - la domanda azionata in sede monitoria era improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- la somma ingiunta era eccessiva: la suddetta somma è stata calcolata sulla sorte capitale pari ad euro
30.000,00 concessa dalla odierna parte opposta, alla sig.ra a titolo di finanziamento CP_1 Pt_1 agevolato per il credito per la formazione di scorte, conseguito mediante contratto
- stipulato dalle parti suddette in data 14/05/2011; a causa della crisi economica l'opponente non è stata in grado di pagare e la decorsi quattro anni dalla scadenza del termine pattuito per il rimborso, CP_1 ha diffidato e messo in mora, con raccomandata n 145346682928 del 29/11/2018 ricevuta in data
21/12/2018, la sig.ra , chiedendo il rimborso del finanziamento nonché il pagamento degli Parte_1 interessi di mora maturati per un importo complessivo di euro 35.706,91= di cui euro 30.000,00= per sorte capitale, ed euro 1,60 per spese insolute ed euro 5.705,31 per interessi di mora maturati dalla scadenza del termine previsto per il rimborso posta nel 2014 fino al 30/11/2018; tuttavia, gli interessi moratori erano dovuti solo a partire dal giorno in cui l'opponente ha ricevuto la lettera di messa in mora, del 29/11/2019, quindi pari ad euro 900,00 per l'anno 2018, mentre l'opposta ha precettato una somma pari ad euro 37.875,95, calcolando un ammontare di interessi pari ad euro 5.705,31.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1 domanda, con vittoria di spese di lite.
Deduceva, a tal fine, che:
- la debitrice, stante il mancato pagamento delle rate scadute, chiedeva quindi con propria istanza del
20/12/2012 di fruire della c.d. moratoria prevista ex lege per le rate a quella data già scadute e rimaste impagate dell'08/02/2012, 08/05/2012, 08/08/2012 ed 08/ 11/2012, convenendo espressamente come richiesto dalla stessa legge sulla c.d. moratoria che nel caso di mancato pagamento delle rate relative all'allungamento del periodo di ammortamento la avrebbe applicato sulle stesse il tasso di mora CP_1 pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di sei punti sino al soddisfo;
- poiché la debitrice non rispettava neppure il suddetto piano di rientro, la comunicava la revoca CP_1 del beneficio con nota racc. a/r n. prot. 8194 del 06/03/2014 intimandone contestualmente la restituzione;
- l'opponente rimaneva, ciononostante, debitrice, sin dalla scadenza della prima rata trimestrale del
8/2/2012, come dalla stessa ammesso;
- gli interessi sono stati applicati come da apposita clausola.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Il giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., onerava parte opponente per la presentazione della domanda di mediazione;
ritenuta l'infondatezza dell'eccepita improcedibilità, per pagina 3 di 8 mancata partecipazione dell'opponente alla fase di mediazione, concedeva i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c.; lette le memorie e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza odierna per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito
L'opposizione non è fondata.
In via pregiudiziale di rito, deve innanzitutto rigettarsi l'eccepita improcedibilità dell'opposizione, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Come correttamente rilevato dal giudice istruttore, nonostante inizialmente tale onere fosse stato posto in capo all'opponente, l'istituto è stato successivamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità
(ex multis, Cass., s.u., 18/9/2020, n. 19596), quanto ai processi per opposizione a decreto ingiuntivo, quale onere incombente in capo alla parte opposta, attrice, come meglio chiarito, in sede monitoria.
Lo scopo dell'onere, nel presente giudizio, è stato dunque correttamente raggiunto, dopo che l'opponente ha formulato la relativa istanza e l'opposta, mediante il procuratore speciale, ha partecipato alla seduta del 13/1/2019, come da verbale negativo prodotto in atti.
Sempre in via pregiudiziale di rito, deve pertanto ricordarsi che il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il pagina 4 di 8 principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Il complessivo giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado come opposizione a un decreto ingiuntivo, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, da nei confronti di per la somma di euro 35.706,91, di CP_1 Parte_1 cui euro 30.000,00 per sorte capitale insoluta, euro 1,60 per spese insoluti ed euro 5.705,31 per interessi moratori maturati dalla scadenza al 30/11/2018 commisurati al tasso contrattuale pari a quello di riferimento maggiorato di 3 punti, oltre i successivi maturandi sino all'effettivo soddisfo. Il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, contiene già la domanda di pagamento alla base del complessivo processo, anche se la fase a cognizione piena si incardina formalmente come impugnazione di un provvedimento giudiziale. Da ciò discende un onere probatorio sostanziale invertito, diverso da quello derivante dalla mera qualifica di attore e convenuto nella fase a cognizione piena, oltre a ulteriori conseguenze di carattere processuale che, in questa sede, non è necessario ricordare.
La domanda di condanna è azionata allegando, come causa petendi, un titolo di natura contrattuale: mutuo chirografario, ossia contratto di finanziamento per il credito all'impresa per la formazione di scorte per un importo di euro 30.000,00, da rimborsarsi in 24 mesi.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza dei contratti sottostanti, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), che ha contestato l'entità degli interessi.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, pagina 5 di 8 del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento
(cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice
l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonchè quello di allegare l'inadempimento o
l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova
(salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltrechè secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo"”).
Ciò premesso, nel caso di specie è documentato che abbia chiesto, in data Parte_1
19/5/2011, e ottenuto un finanziamento agevolato da destinare all'acquisto di prodotti e materiali di consumo inerenti alla propria impresa agricola, da rimborsare in 24 mesi, con cadenza trimestrale a partire dall'8/2/2012.
È, inoltre, pacifica l'erogazione della somma.
La ha, quindi, allegato l'inadempimento dell'opponente, la quale non ha onorato nessuna delle CP_1 rate convenuta;
quest'ultima, a sua volta, non ha tuttavia né allegato né tantomeno dimostrato eventi pagina 6 di 8 estintivi del proprio debito.
Il modulo sottoscritto dall'opponente prevedeva, espressamente, un tasso convenzionale di interesse moratorio:
La nella comparsa di comparsa di costituzione, ha precisato di aver calcolato gli interessi CP_1 moratori a partire dalla scadenza della prima rata, e così via, quindi già a far data dal 8/2/2012. Di converso, l'opponente ha eccepito che gli interessi avrebbero dovuto esser computati solo a partire dal
29/11/2019, data di ricezione della diffida stragiudiziale, dies a quo della mora e, quindi, del risarcimento del danno da ritardato pagamento costituito, ex lege, dagli interessi moratori.
La difesa dell'opponente non può essere accolta.
Infatti, ai sensi dell'art. 1219, co. 1, n. 3, c.c., quando è scaduto il termine convenuto, e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, il debitore è già di per sé costituito in mora (cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., sez. III, sent., 26/06/2012, n. 10638: “la formale costituzione in mora del debitore non è necessaria quando il termine, anche non essenziale, di adempimento dell'obbligazione sia già scaduto e la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore o in altro luogo riferibile alla sua sfera patrimoniale, in modo che l'iniziativa dell'adempimento spetti solo al debitore e non sia necessaria altra collaborazione del creditore che quella meramente passiva di ricevere la prestazione
(Cass., n. 6887/94)”; nello stesso senso, trib. Torino, sez. I, sent., 11/09/2020, n. 2952).
Nel caso di specie, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria e liquida, la stessa doveva esser eseguita presso il luogo riferibile al creditore, in ossequi all'art. 1182, co. 3, c.p.c., convenuto espressamente dalle parti presso un conto corrente riferibile all'opposta (doc. 2, fase monitoria). Il mancato tempestivo pagamento ha, dunque, determinato le conseguenze di cui all'art. 1224, co. 1, c.c., con applicazione del tasso convenzionale.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
( ). Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della
[...] C.F._1 domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, con riduzione del
50% di quelli della fase di trattazione, per mancanza di attività istruttoria, si liquidano in euro 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da ( ) contro Parte_1 C.F._1 pagina 7 di 8 (c.f. Controparte_1
) e nei confronti del decreto ingiuntivo n. 269/2019, trib. Ragusa, r.g. 332/2019 e, per P.IVA_1
l'effetto, dichiara il predetto decreto definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, ( ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. Controparte_1
) le spese di lite, che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario P.IVA_1 nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 25/3/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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