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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di INVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 179/2025 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi nata a [...] il [...], residente in [...]
Ricca n. 13, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Beata CodiceFiscale_1
Getto e Federica Ranieri presso il cui studio in Ivrea (TO), Corso Nigra n. 31, è
elettivamente domiciliata, in forza di procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, C.F. , nato il [...] ad [...], residente Controparte_1 C.F._2
a Bollengo (TO), Via Angelo Ricca n. 13, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Stabile ed Ursula Pane ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Strambino (TO), Piazza Repubblica 16\A giusta procura in atti;
resistente pagina 1 di 7 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“a) affido condiviso dei figli minori e ex art. 337 ter comma 2 c.c.; Per_1 Persona_2
b) assegnazione della casa coniugale sita in Bollengo (TO), Via Angelo Ricca n. 13, al sig.
[...]
con collocazione principale dei figli presso il padre;
CP_1
c) modalità di visita e tempi di frequentazione dei figli presso la madre in modo sostanzialmente
paritetico ed in ossequio alla tabella allegata in atti quale doc.4) da valersi quale parte integrante
delle condizioni e comunque nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra dei figli;
Modalità di visita che in ogni caso si riportano, salvo diverso accordo, in ossequio alle necessità dei
minori, i genitori trascorreranno alternativamente due giorni settimanali con i figli.
Ed in particolare i genitori trascorreranno a settimane alterne le giornate di lunedì e martedì con
e sino al mercoledì mattina quando i ragazzi si recheranno a scuola. Per_1 Per_2
Il mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina i ragazzi staranno con il genitore con cui
non trascorreranno il week end.
Da venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina i figli trascorreranno a settimane alterne il
fine settimana con il genitore con cui sono stati sino al mercoledì mattina, e così a settimane
alterne.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane consecutive con ogni genitore, in
periodo da concordarsi entro il 15 maggio.
Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno la giornata del 24 dicembre ad anni alterni con
un genitore ed il 25 dicembre con l'altro.
Il genitore che avrà trascorso la Vigilia di Natale coi figli rivedrà i minori il 26 mattina quando li
preleverà dalla dimora del genitore con cui i ragazzi hanno trascorso il 25 dicembre.
I minori rimarranno con il genitore con cui hanno trascorso il 26 dicembre sino al giorno 1°
gennaio quando l'altro genitore preleverà i ragazzi dalla casa in cui gli stessi hanno dormito per
tenerli con sé sino al 7 gennaio mattina quando riprenderà la scuola e con essa riinizierà il
calendario ordinario dell'alternanza coi genitori.
pagina 2 di 7 Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i giorni di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con il
padre e con la madre;
in ogni caso salvo diverso accordo tra i genitori.
d) obbligo di mantenimento dei figli ex art. 337 comma 4 c.c. a carico del padre nella misura di €
250,00 per ciascun figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese valevole per il mese
corrente, a decorrere dal mese di marzo 2025, oltre ancora al 60% delle spese straordinarie
disciplinate e previste come da Protocollo del 24.06.2016 che si allega quale parte integrante delle
presenti condizioni;
e) disporre l'attribuzione dell'importo intero di cui all'assegno unico in favore del padre quale
unico percipiente della presente indennità da parte dello Stato.
f) i genitori danno atto che il mutuo n 05001130107829600000 Credit Agricole sarà interamente
pagato dal marito proprietario della casa a lui assegnata;
g) la moglie si impegna a trasferire la residenza dalla casa coniugale entro 30 giorni.
h) i coniugi danno atto che è stata già prelevata dalla moglie parte della mobilia e che il marito
nulla oppone a che la moglie possa prelevare ancora i mobili della sua famiglia;
i) i coniugi concordano che si adopereranno per la chiusura del conto cointestato FINECO al
massimo entro 30 giorni.
h) disporre la prosecuzione della presa in carico del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e di
Psicologia anche al fine di offrire un supporto psicologico ai minori e un sostegno alla genitorialità
per gli adulti, fino a quanto ritenuto utile o necessario.
Spese di lite compensate.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24 gennaio 2025,
[...]
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale Pt_1 Controparte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, premettendo che i coniugi contraevano matrimonio in Bollengo (TO) il 9 dicembre 2008 in regime patrimoniale di separazione dei beni (cfr. doc. 1). Dall'unione nascevano 2 figli: il 30.11.2010 e Per_2
il 26.3.2009. Per_1
pagina 3 di 7 Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda sul vincolo.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 18.6.2025
i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Si procedeva all'esame della relazione dei Servizi Sociali trasmessa in data 6.6.2025 dalla quale risulta l'opportunità, nell'interesse dei minori - che appaiono allo stato troppo coinvolti nella conflittualità di coppia - di disporre la presa in carico psicologica per i minori e sostegno alla genitorialità per gli adulti. Le difese delle parti hanno dichiarato di nulla osservare sulla relazione e che i genitori concordano e danno disponibilità a seguire i precorsi indicati.
I coniugi all'esito hanno ribadito quanto già anticipato nelle memorie trasmesse da ultimo ossia di essere concordi per il mantenimento delle condizioni concordate nel procedimento per l'ordine di protezione e di concordare sui percorsi di sostegno indicati dai Servizi. Pertanto, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti e ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dai coniugi, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio nel Comune di Bollengo (TO) in data 9 dicembre 2008, con atto trascritto nei
Registri dello stato civile al n. 3 parte I (doc. 1 di parte ricorrente estratto atto di matrimonio).
pagina 4 di 7 Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere recepite e ratificate dal Collegio. Del resto, le parti hanno tenuto conto delle valutazioni e considerazioni dei Servizi incaricati del monitoraggio e della presa in carico del nucleo familiare.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Bollengo (TO) il 9 dicembre 2008 in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto trascritto nei Registri dello stato civile al n.
3 parte I.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
b) dispone l'affido condiviso dei figli minori e ex art. 337 ter Per_1 Persona_2
comma 2 c.c. ai genitori con collocazione principale dei figli presso il padre e assegnazione della casa coniugale sita in Bollengo (TO), Via Angelo Ricca n. 13, al sig.
; Controparte_1
c) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le modalità di visita e tempi di frequentazione dei figli presso la madre saranno in modo sostanzialmente paritetico ed in ossequio alla tabella allegata in atti quale doc.4) da valersi quale parte integrante delle condizioni e comunque nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra dei figli;
pagina 5 di 7 Modalità di visita che in ogni caso si riportano, salvo diverso accordo, in ossequio alle necessità dei minori, i genitori trascorreranno alternativamente due giorni settimanali con i figli.
Ed in particolare i genitori trascorreranno a settimane alterne le giornate di lunedì e martedì con e sino al mercoledì mattina quando i ragazzi si recheranno a Per_1 Per_2
scuola.
Il mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina i ragazzi staranno con il genitore con cui non trascorreranno il week end.
Da venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina i figli trascorreranno a settimane alterne il fine settimana con il genitore con cui sono stati sino al mercoledì mattina, e così
a settimane alterne.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane consecutive con ogni genitore, in periodo da concordarsi entro il 15 maggio.
Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno la giornata del 24 dicembre ad anni alterni con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro.
Il genitore che avrà trascorso la Vigilia di Natale coi figli rivedrà i minori il 26 mattina quando li preleverà dalla dimora del genitore con cui i ragazzi hanno trascorso il 25
dicembre.
I minori rimarranno con il genitore con cui hanno trascorso il 26 dicembre sino al giorno
1° gennaio quando l'altro genitore preleverà i ragazzi dalla casa in cui gli stessi hanno dormito per tenerli con sé sino al 7 gennaio mattina quando riprenderà la scuola e con essa riinizierà il calendario ordinario dell'alternanza coi genitori.
Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i giorni di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con il padre e con la madre;
in ogni caso salvo diverso accordo tra i genitori.
d) pone l'obbligo di mantenimento dei figli ex art. 337 comma 4 c.c. a carico del padre nella misura di € 250,00 per ciascun figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese valevole per il mese corrente, a decorrere dal mese di marzo 2025, oltre al 60% delle pagina 6 di 7 spese straordinarie disciplinate e previste come da Protocollo del 24.06.2016 (allegato quale parte integrante delle presenti condizioni);
e) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato l'attribuzione dell'importo intero di cui all'assegno unico in favore del padre (quale unico percipiente della presente indennità da parte dello Stato).
f) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che il mutuo n
05001130107829600000 Credit Agricole sarà interamente pagato dal marito proprietario della casa a lui assegnata;
g) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che la moglie si impegna a trasferire la residenza dalla casa coniugale entro 30 giorni.
h) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che è stata già prelevata dalla moglie parte della mobilia e che il marito nulla oppone a che la moglie possa prelevare ancora i mobili della sua famiglia;
i) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che si adopereranno per la chiusura del conto cointestato FINECO al massimo entro 30 giorni.
l) dispone la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali e di Psicologia anche al fine di offrire un supporto psicologico ai minori e un sostegno alla genitorialità per gli adulti, fino a quanto ritenuto utile o necessario.
m) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 25 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di INVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 179/2025 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi nata a [...] il [...], residente in [...]
Ricca n. 13, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Beata CodiceFiscale_1
Getto e Federica Ranieri presso il cui studio in Ivrea (TO), Corso Nigra n. 31, è
elettivamente domiciliata, in forza di procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, C.F. , nato il [...] ad [...], residente Controparte_1 C.F._2
a Bollengo (TO), Via Angelo Ricca n. 13, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Stabile ed Ursula Pane ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Strambino (TO), Piazza Repubblica 16\A giusta procura in atti;
resistente pagina 1 di 7 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“a) affido condiviso dei figli minori e ex art. 337 ter comma 2 c.c.; Per_1 Persona_2
b) assegnazione della casa coniugale sita in Bollengo (TO), Via Angelo Ricca n. 13, al sig.
[...]
con collocazione principale dei figli presso il padre;
CP_1
c) modalità di visita e tempi di frequentazione dei figli presso la madre in modo sostanzialmente
paritetico ed in ossequio alla tabella allegata in atti quale doc.4) da valersi quale parte integrante
delle condizioni e comunque nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra dei figli;
Modalità di visita che in ogni caso si riportano, salvo diverso accordo, in ossequio alle necessità dei
minori, i genitori trascorreranno alternativamente due giorni settimanali con i figli.
Ed in particolare i genitori trascorreranno a settimane alterne le giornate di lunedì e martedì con
e sino al mercoledì mattina quando i ragazzi si recheranno a scuola. Per_1 Per_2
Il mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina i ragazzi staranno con il genitore con cui
non trascorreranno il week end.
Da venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina i figli trascorreranno a settimane alterne il
fine settimana con il genitore con cui sono stati sino al mercoledì mattina, e così a settimane
alterne.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane consecutive con ogni genitore, in
periodo da concordarsi entro il 15 maggio.
Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno la giornata del 24 dicembre ad anni alterni con
un genitore ed il 25 dicembre con l'altro.
Il genitore che avrà trascorso la Vigilia di Natale coi figli rivedrà i minori il 26 mattina quando li
preleverà dalla dimora del genitore con cui i ragazzi hanno trascorso il 25 dicembre.
I minori rimarranno con il genitore con cui hanno trascorso il 26 dicembre sino al giorno 1°
gennaio quando l'altro genitore preleverà i ragazzi dalla casa in cui gli stessi hanno dormito per
tenerli con sé sino al 7 gennaio mattina quando riprenderà la scuola e con essa riinizierà il
calendario ordinario dell'alternanza coi genitori.
pagina 2 di 7 Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i giorni di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con il
padre e con la madre;
in ogni caso salvo diverso accordo tra i genitori.
d) obbligo di mantenimento dei figli ex art. 337 comma 4 c.c. a carico del padre nella misura di €
250,00 per ciascun figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese valevole per il mese
corrente, a decorrere dal mese di marzo 2025, oltre ancora al 60% delle spese straordinarie
disciplinate e previste come da Protocollo del 24.06.2016 che si allega quale parte integrante delle
presenti condizioni;
e) disporre l'attribuzione dell'importo intero di cui all'assegno unico in favore del padre quale
unico percipiente della presente indennità da parte dello Stato.
f) i genitori danno atto che il mutuo n 05001130107829600000 Credit Agricole sarà interamente
pagato dal marito proprietario della casa a lui assegnata;
g) la moglie si impegna a trasferire la residenza dalla casa coniugale entro 30 giorni.
h) i coniugi danno atto che è stata già prelevata dalla moglie parte della mobilia e che il marito
nulla oppone a che la moglie possa prelevare ancora i mobili della sua famiglia;
i) i coniugi concordano che si adopereranno per la chiusura del conto cointestato FINECO al
massimo entro 30 giorni.
h) disporre la prosecuzione della presa in carico del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e di
Psicologia anche al fine di offrire un supporto psicologico ai minori e un sostegno alla genitorialità
per gli adulti, fino a quanto ritenuto utile o necessario.
Spese di lite compensate.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24 gennaio 2025,
[...]
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale Pt_1 Controparte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, premettendo che i coniugi contraevano matrimonio in Bollengo (TO) il 9 dicembre 2008 in regime patrimoniale di separazione dei beni (cfr. doc. 1). Dall'unione nascevano 2 figli: il 30.11.2010 e Per_2
il 26.3.2009. Per_1
pagina 3 di 7 Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda sul vincolo.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 18.6.2025
i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Si procedeva all'esame della relazione dei Servizi Sociali trasmessa in data 6.6.2025 dalla quale risulta l'opportunità, nell'interesse dei minori - che appaiono allo stato troppo coinvolti nella conflittualità di coppia - di disporre la presa in carico psicologica per i minori e sostegno alla genitorialità per gli adulti. Le difese delle parti hanno dichiarato di nulla osservare sulla relazione e che i genitori concordano e danno disponibilità a seguire i precorsi indicati.
I coniugi all'esito hanno ribadito quanto già anticipato nelle memorie trasmesse da ultimo ossia di essere concordi per il mantenimento delle condizioni concordate nel procedimento per l'ordine di protezione e di concordare sui percorsi di sostegno indicati dai Servizi. Pertanto, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti e ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dai coniugi, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio nel Comune di Bollengo (TO) in data 9 dicembre 2008, con atto trascritto nei
Registri dello stato civile al n. 3 parte I (doc. 1 di parte ricorrente estratto atto di matrimonio).
pagina 4 di 7 Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere recepite e ratificate dal Collegio. Del resto, le parti hanno tenuto conto delle valutazioni e considerazioni dei Servizi incaricati del monitoraggio e della presa in carico del nucleo familiare.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Bollengo (TO) il 9 dicembre 2008 in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto trascritto nei Registri dello stato civile al n.
3 parte I.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
b) dispone l'affido condiviso dei figli minori e ex art. 337 ter Per_1 Persona_2
comma 2 c.c. ai genitori con collocazione principale dei figli presso il padre e assegnazione della casa coniugale sita in Bollengo (TO), Via Angelo Ricca n. 13, al sig.
; Controparte_1
c) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le modalità di visita e tempi di frequentazione dei figli presso la madre saranno in modo sostanzialmente paritetico ed in ossequio alla tabella allegata in atti quale doc.4) da valersi quale parte integrante delle condizioni e comunque nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra dei figli;
pagina 5 di 7 Modalità di visita che in ogni caso si riportano, salvo diverso accordo, in ossequio alle necessità dei minori, i genitori trascorreranno alternativamente due giorni settimanali con i figli.
Ed in particolare i genitori trascorreranno a settimane alterne le giornate di lunedì e martedì con e sino al mercoledì mattina quando i ragazzi si recheranno a Per_1 Per_2
scuola.
Il mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina i ragazzi staranno con il genitore con cui non trascorreranno il week end.
Da venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina i figli trascorreranno a settimane alterne il fine settimana con il genitore con cui sono stati sino al mercoledì mattina, e così
a settimane alterne.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane consecutive con ogni genitore, in periodo da concordarsi entro il 15 maggio.
Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno la giornata del 24 dicembre ad anni alterni con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro.
Il genitore che avrà trascorso la Vigilia di Natale coi figli rivedrà i minori il 26 mattina quando li preleverà dalla dimora del genitore con cui i ragazzi hanno trascorso il 25
dicembre.
I minori rimarranno con il genitore con cui hanno trascorso il 26 dicembre sino al giorno
1° gennaio quando l'altro genitore preleverà i ragazzi dalla casa in cui gli stessi hanno dormito per tenerli con sé sino al 7 gennaio mattina quando riprenderà la scuola e con essa riinizierà il calendario ordinario dell'alternanza coi genitori.
Per quanto riguarda le vacanze pasquali, i giorni di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con il padre e con la madre;
in ogni caso salvo diverso accordo tra i genitori.
d) pone l'obbligo di mantenimento dei figli ex art. 337 comma 4 c.c. a carico del padre nella misura di € 250,00 per ciascun figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese valevole per il mese corrente, a decorrere dal mese di marzo 2025, oltre al 60% delle pagina 6 di 7 spese straordinarie disciplinate e previste come da Protocollo del 24.06.2016 (allegato quale parte integrante delle presenti condizioni);
e) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato l'attribuzione dell'importo intero di cui all'assegno unico in favore del padre (quale unico percipiente della presente indennità da parte dello Stato).
f) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che il mutuo n
05001130107829600000 Credit Agricole sarà interamente pagato dal marito proprietario della casa a lui assegnata;
g) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che la moglie si impegna a trasferire la residenza dalla casa coniugale entro 30 giorni.
h) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che è stata già prelevata dalla moglie parte della mobilia e che il marito nulla oppone a che la moglie possa prelevare ancora i mobili della sua famiglia;
i) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che si adopereranno per la chiusura del conto cointestato FINECO al massimo entro 30 giorni.
l) dispone la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali e di Psicologia anche al fine di offrire un supporto psicologico ai minori e un sostegno alla genitorialità per gli adulti, fino a quanto ritenuto utile o necessario.
m) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 25 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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