Ordinanza 26 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/07/2018, n. 19876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19876 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2018 |
Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11992-2017 proposto da: AR FR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO
20, presso lo studio dell'avvocato CESARE PERSICHELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO LAZZARINI, MARIALUANA ERCOLANI e LUIGI PAOLO COMOGLIO;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- con troricorrente - per revocazione della sentenza n. 22647/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata 1'8/11/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2018 dal Consigliere DOMENICO CHINDEMI. Rilevato che 1. ED FE, proprietario di una struttura recettizia nel Comune di Salò, edificata a confine con la ripa lacuale di Garda, nell'anno 2011 chiedeva al TR di Milano di delimitare i luoghi, nei confronti dell'Agenzia del Demanio, individuando l'isoipsa di mt.65,05 quale limite dell'alveo, determinativa dell'ambito della zona demaniale rispetto alla proprietà antistante e, quindi, di accertare che il muro spondale, siccome arretrato a mt. 1 e a mt. 2,10 rispetto alla predetta isoipsa e impostato a quote 65,23 e 65,43, insisteva su proprietà privata,sebbene il mappale 3502 del fl. 35 risultasse intestato al Demanio. Il TR di Milano, con sentenza del 13.07.2012, rigettava la domanda, ritenendo che la tesi del ricorrente, secondo cui il demanio lacuale comprenderebbe solo l'alveo del bacino sommergibile delle piene ordinarie, non potesse essere accolta, in quanto al demanio appartiene anche la spiaggia;
rilevava che l'atto di acquisto del 1923 non poteva inglobare l'area destinata a spiaggia, tanto che ancora nel 1936, il mappale 3502 risultava intestato allo Stato;
in ogni caso l'abbassamento dell'isoipsa avrebbe comportato solo l'abbassamento della quota di livello della superficie dell'invaso, ma non la perdita della demanialità della spiaggia retrostante in adiacenza alla proprietà del ricorrente;
e, del resto, non a caso, il ricorrente nel 1976 aveva inoltrato istanza per concessione di mantenimento di una terrazza a lago a servizio dell'albergo. La decisione, gravata da impugnazione del FE, che contestava l'esistenza di una spiaggia, è stata confermata dal TSAP con sentenza n. 108 in data 31.05.2014. Ric. 2017 n. 11992 sez. SU - ud. 19-06-2018 -2- Il TSAP - nell'affermare l'infondatezza delle censure del FE - che si compendiavano nell'inesistenza della spiaggia, asseritamente apoditticamente ritenuta dal TR, sul rilievo che la decisione violava il principio secondo cui le aree, fuori dell'alveo, se non destinate ad assolvere fini pubblici, sono private e in base all'ulteriore considerazione in fatto che la zona in questione era inidonea all'imbarco, sbarco e pesca - ha evidenziato che la ratio decidendi non era rappresentata dall'idoneità attuale all'uso come spiaggia della zona in cui il ricorrente ha costruito i manufatti di pertinenza dell'hotel Splendid, bensì dalla sua originaria appartenenza a detto alveo, essendo al di sotto della quota di mt. 65,59 e, perciò, esclusa dalla possibilità di acquisto privato, occorrendo ai fini della sdennanializzazione un comportamento positivo della P.A.. Per incidens il TSAP ha evidenziato che l'epoca della costruzione dei manufatti sul mappale 3502 neppure era stata indicata, sì che non poteva nemmeno escludersi che alla fattispecie fosse applicabile l'art.947 cod. civ., nella formulazione introdotta con L. n. 36 del 1994 che esclude la sdemanializzazione di fatto del demanio idrico. ED FE proponeva ricorso per cassazione, rigettato dalla S.C. con sentenza n. 22647 in data 8.11.2016; in particolare la Corte ha escluso che il TSAP abbia indicato «una (infondatamente supposta) ratio alternativa» dell'area in contestazione, rilevando che la decisione impugnata si muove sulla stessa "lunghezza d'onda" della motivazione del primo giudice e, nel rilevare l'inconferenza delle deduzioni dell'appellante in ordine all'idoneità attuale all'uso come spiaggia del terreno in contestazione, ha inteso recepirne appieno le considerazioni vuoi in ordine all'appartenenza al demanio lacuale (anche) della spiaggia, vuoi in ordine alla non ipotizzabilità di una sdemanializzazione di fatto (a prescindere dalla possibile applicabilità dell'art. 947 cod. civ., nella versione introdotta dalla L. n. 36 del Ric. 2017 n. 11992 sez. SU - ud. 19-06-2018 -3- 1994), quali che siano le attuali potenzialità d'uso del medesimo terreno. L'esistenza della spiaggia nella predetta località è stata affermata non dalla Corte di cassazione ma dal TR , essendosi limitata la sentenza della corte ad affermare che la decisione impugnata risulta conforme al principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende non solo l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, ma anche la spiaggia, cioè il tratto di terra contiguo all'alveo e necessario per i pubblici usi del lago, quali il trasporto di persone e cose da una sponda all'altra, il diporto, l'esercizio della pesca. AL FE propone ricorso per revocazione lamentando un errore di fatto della S.C. nella comprensione della motivazione sviluppata dal giudice di appello non potendo il TSAP, con la propria motivazione, riferita esclusivamente all'asserita "originaria appartenenza del terreno all'alveo del lago" avere "recepito appieno la motivazione del TR, incentrata esclusivamente sul differente ed incompatibile elemento rappresentato dalla spiaggia e dell'apoditticamente ritenuta appartenenza del terreno alla spiaggia e non già all'alveo: Osserva che la motivazione del TSAP manifesta l'alternativa motivazionale rispetto a quella del TR, assumendo che il relativo motivo non è stato in alcun modo esaminato proprio perchè assorbito dalla motivazione alternativa.
Ritenuto che
L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre Ric. 2017 n. 11992 sez. SU - ud. 19-06-2018 -4- l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. Sez. L, 29/10/2010 n. 22171). Pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto, come nel caso di specie, dal giudice (Cass. Sez. 1, 15/12/2011 n. 27094) che ha rilevato come il TSAP, lungi dal recepire la tesi del ricorrente circa l'inesistenza della spiaggia, si è limitato ad una sintesi dei motivi di appello "di tal che la presunta "configurazione diacronica" del lago di Garda risulta estranea all'impianto motivazionale della decisione". Il ricorrente deduce, quale errore revocatorio, l'errato apprezzamento della Corte di un motivo di ricorso, qualificando quale errore di percezione degli atti di causa un asserito errore di valutazione sui motivi di ricorso e sulle doglianze svolte con il ricorso. Al riguardo, va osservato che una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto_ai sensi dell'art. 395, comma primo, numero 4, cod. proc. civ. (Cass.9/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. 6 - 3, Ord.15/06/2012 , n. 9835; Cass. Sez. 2, Ord. 12/05/2011, n. 10466).Deve, comunque, escludersi che la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione Ric. 2017 n. 11992 sez. SU - ud. 19-06-2018 -5- della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. (Cass. Sez.
6 - L, Ord. / 12/12/2012 n. 22868). Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di cassazione nella quale il collegio abbia rigettato il ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente in ordine all'appartenenza al demanio lacuale anche della spiaggia (la cui esistenza era già stata individuata nella sentenza impugnata con ricorso per Cassazione) e alla non ipotizzabilità di una sdemanializzazione di fatto vertendosi, in tali casi, su pretesi (ma non sussistenti) errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.000, oltre alle eventuali spese prenotate a debito Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art. 13 cit. Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 19 giugno 2018 Il Presidente Giov