TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/08/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
n. 181/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Mario Samperi Presidente – relatore Dr. Concetta Alacqua Giudice Dr. Pietro Paolo Arena Giudice con l'intervento del PM ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 19/02/2025, da 1) nato a [...] Parte_1
MILITELLO (ME) il 19/06/1986 (Cod. Fisc.
), parte rappresentata, assistita e difesa, C.F._1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. ARMELI IAPICHINO FABIO (Cod. Fisc. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore 2) , nata a [...] Controparte_1
(ME) il 05/12/1990, (Cod. Fisc. ), parte C.F._3 rappresentata, assistita e difesa, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. ARMELI IAPICHINO FABIO (Cod. Fisc.
ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare la separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI
2 FATTO Con ricorso in data 19/02/2025, i sig.ri Parte_1
e chiedevano con domanda
[...] Controparte_1 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologazione della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 09/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO
3 Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis.13, terzo comma. Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi tra
[...]
; Parte_1 Controparte_1
2) omologa le condizioni della separazione personale consensualmente intervenuta alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge;
4) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 04/08/2025 Il Presidente estensore Mario Samperi
4
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 19/02/2025, da 1) nato a [...] Parte_1
MILITELLO (ME) il 19/06/1986 (Cod. Fisc.
), parte rappresentata, assistita e difesa, C.F._1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. ARMELI IAPICHINO FABIO (Cod. Fisc. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore 2) , nata a [...] Controparte_1
(ME) il 05/12/1990, (Cod. Fisc. ), parte C.F._3 rappresentata, assistita e difesa, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. ARMELI IAPICHINO FABIO (Cod. Fisc.
ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare la separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI
2 FATTO Con ricorso in data 19/02/2025, i sig.ri Parte_1
e chiedevano con domanda
[...] Controparte_1 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologazione della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 09/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO
3 Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis.13, terzo comma. Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, 1) dichiara la separazione personale dei coniugi tra
[...]
; Parte_1 Controparte_1
2) omologa le condizioni della separazione personale consensualmente intervenuta alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge;
4) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 04/08/2025 Il Presidente estensore Mario Samperi
4