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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 84/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 84/2023 R.G. promossa da in persona del suo Sindaco pro tempore, C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Gennari e Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato in Piazza Ridolfi n.1 presso lo studio dell'Avvocatura Comunale, Pt_1
giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, con sede in Bologna, Controparte_1
via M. Emilio Lepido n.182/2, C.F. , in persona del Presidente del C.d.A. e P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, costituita tardivamente con l'avvocato Alberto Neri
del foro di Reggio Emilia, con comparsa datata 27.8.2024;
-Appellata=
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche pagina 1 di 8 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Parte appellata da considerarsi contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione al Parte_1
D.I. n.718 del 2018 con cui, a seguito di ricorso proposto dal
[...]
gli era stato ingiunto il pagamento di €.32.980,81 Controparte_1
a titolo di saldo (oltre interessi) per l'appalto di lavori cimiteriali ed €.93.781,11 a titolo di interessi per ritardata emissione dei certificati di pagamento e liquidazione dei singoli s.a.l. relativi ai lavori.
Assumeva l'opponente di aver eseguito regolari pagamenti salvo differire quelli in cui la società appaltatrice non aveva prodotto i documenti necessari alle liquidazioni (ad esempio le fatture attestanti i pagamenti alle società subappaltatrici e le certificazioni della cassa edile); inoltre l'ente territoriale adduceva il proprio, dichiarato, stato di dissesto per paralizzare l'azione ex adverso intrapresa.
Sulla base delle contestazioni mosse il chiedeva la revoca del decreto Pt_1
ingiuntivo opposto, vista l'infondatezza, in tutto o in parte, della pretesa creditoria azionata.
Pur a fronte di rituale notifica il (di seguito C.C.C.) Controparte_1
non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarato contumace.
Istruita la causa sulla base della documentazione prodotta, il Tribunale di Terni con sentenza n.597/2022 revocava il decreto ingiuntivo opposto, rideterminava il credito di n €.2.818,34 per interessi da ritardato pagamento degli importi di cui ai rispettivi CP_1
pagina 2 di 8 s.a.l. ed €.32.980,81 per saldo lavori, oltre interessi, con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha interposto appello il deducendo: Parte_1
1) “Omessa compensazione cd. impropria”;
Sostiene parte appellante che occorra compensare la somma richiesta a titolo di “saldo lavori” con quanto pagato dal per inadempienze fiscali e/o contributive Parte_1
dei subappaltatori, per l'importo complessivo €.15.957,65, che va per ciò decurtato dal dovuto configurandosi un'ipotesi di compensazione impropria.
2) “erroneo conteggio degli interessi sul SAL n.3 e sul Certificato di Pagamento n.3”;
La sentenza gravata risulta altresì erronea nel conteggio degli interessi relativi al terzo
S.A.L., dato che la fattura era pervenuta alla stazione appaltante solo il 29.4.2014, per cui il pagamento doveva effettuarsi entro il 28.5.14, sicché gli interessi passivi dovrebbero decorrere solo dal giorno successivo al 28.5.14, con la conseguenza che,
essendo intervenuto il pagamento il 18.6.14 (con un ritardo di 20 giorni), gli interessi passivi maturati risultano pari ad €.294,74 e non ad €.574,74.
3) “erroneo calcolo degli interessi sulla rata di saldo”;
Dal ricalcolo del dovuto relativo al saldo lavori, per i motivi indicati al punto n.1),
deriva la conseguenza che anche i relativi interessi maturati siano da riconteggiare sulla minor somma di €.15.475,60; inoltre il termine finale per il calcolo degli interessi in questione non può che essere stabilito al 28.2.2018, visto che il è stato Parte_1
dichiarato in dissesto finanziario con decreto dell'1.3.2018. Per effetto del riconteggio del dovuto e del termine finale l'ammontare complessivo degli interessi deve essere ridotto a soli €.792,85.
In virtù delle deduzioni svolte il ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
gravata con ricalcolo del dovuto conformemente alle censure prospettate.
pagina 3 di 8 All'udienza del 14.12.2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di parte appellata, non costituitasi pur a fronte di rituale citazione.
Alla successiva udienza del 18.6.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione e solo successivamente, con comparsa datata
27.8.2024, C.C.C. si è costituita in forza di procura rilasciata al suo difensore dal
Presidente del C.d.A. e suo legale rappresentante.
Al fine di instaurare il contraddittorio sul punto, la Corte ha emesso ordinanza in data
30.9.2024 con la quale è stato concesso termine per il deposito di memorie di replica,
quindi la causa – scaduto tale ulteriore termine – è passata definitivamente in decisione.
*****
In via del tutto preliminare va affrontato il tema della costituzione dell'appellata,
effettuata con comparsa datata 27.8.2024, quindi ben oltre l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (18.6.2024).
Trattasi di costituzione tardiva, in base al disposto dell'art. 293 cpc che è da ritenersi applicabile anche al giudizio di appello (conforme, tra le tante, Cass. Civ. n.1720 del
7.2.2001), quindi tale tardiva costituzione in giudizio non è in grado di produrre alcun effetto, non determinando la revoca della dichiarazione di contumacia e non dovendosi neppure tener conto delle difese svolte.
*****
Con il primo motivo di appello il ha censurato la sentenza gravata nella Parte_1
parte in cui non è stata compensata la somma richiesta a titolo di “saldo lavori” con quanto pagato dal per inadempienze fiscali e/o contributive dei Parte_1
subappaltatori, per complessivi €.15.957,65, importo che andrebbe decurtato dal dovuto configurandosi nella fattispecie un'ipotesi di compensazione impropria.
pagina 4 di 8 Osserva al riguardo questa Corte che la compensazione non può mai essere rilevata d'ufficio, soggiacendo il suo effetto estintivo ad uno specifico onere di dichiarazione del soggetto che voglia giovarsene (Cass. Ord. 22.3.2018 n.7142).
Vero è che la relativa manifestazione di volontà non deve essere espressa mediante formule sacramentali, ma l'intenzione di volersi avvalere di tale motivo di estinzione deve risultare univocamente (Cass. n.10335/2014) e nel caso in esame l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha omesso qualsiasi riferimento a tale causa estintiva
(vedi la lettera “i” contenente le osservazioni/eccezioni relative alla rata di saldo n.8).
Ciò vale a dire che sia l'eccezione di omessa compensazione cd. impropria, sia la relativa allegazione, sono state proposte per la prima volta in appello, con conseguente violazione del divieto di nova previsto dall'art. 345 c.II° cpc, che afferma l'inammissibilità della proposizione di eccezioni in senso stretto, cioè che non siano rilevabili d'ufficio (Cass. n.16602 del 3.7.2013).
In ogni caso ed a tutto voler concedere non è superfluo rilevare che l'appellante, oltre a non aver allegato alcunché – sul punto – in primo grado, non ha fornito la prova dei fatti che legittimerebbero la compensazione, ovverosia del pagamento di somme per gli inadempimenti contributivi dei subappaltatori delle consorziate, onde il materiale probatorio acquisito non consente comunque il rilievo d'ufficio di tale eccezione impropria, ed in disparte la considerazione che gli eventuali controcrediti erano maturati nei confronti dei subappaltatori e non della parte appellata.
Da quanto esposto deriva che il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
*****
Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto l'affermata erroneità del conteggio degli interessi relativi al terzo S.A.L..
pagina 5 di 8 Sostiene l'appellante che la fattura relativa al terzo S.A.L. fosse pervenuta alla stazione appaltante solo il 29.4.2014, per cui il pagamento doveva effettuarsi entro il 28.5.14 e gli interessi passivi decorrere solo dal giorno successivo al 28.5.14, con la conseguenza che,
essendo intervenuto il pagamento il 18.6.14 (con un ritardo di 20 giorni), gli interessi passivi maturati risulterebbero pari ad €.294,74 e non ad €.574,74.
La tesi del non è fondata. Parte_1
Infatti è il certificato di pagamento lo strumento per mezzo del quale il RUP comunica alla stazione appaltante che può procedere alla liquidazione dell'importo dovuto all'impresa.
In buona sostanza il termine di 30 giorni per emettere il mandato di pagamento in favore dell'appaltatore decorre dalla ricezione del certificato e non dall'emissione della fattura,
sicché nel caso in esame gli interessi dovevano essere fatti decorrere dopo 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento (10.4.2014) e non dopo l'emissione della fattura (29.4.2014).
Da quanto esposto deriva che il conteggio operato dal primo giudice sia corretto e che,
pertanto, il secondo motivo di appello non possa trovare accoglimento.
*****
Il terzo ed ultimo motivo di impugnazione si fonda su due fatti distinti, vale a dire: A) la necessità del ricalcolo dell'importo relativo al saldo lavori in virtù dell'affermato operare della compensazione impropria, da cui il riconteggio dei relativi interessi sulla minor somma di €.15.475,60; B) la presenza di un termine finale per il calcolo degli interessi in questione alla data del 28.2.2018, visto che il è stato Parte_1
dichiarato in dissesto finanziario con decreto dell'1.3.2018.
Entrambi gli assunti sono privi di fondamento.
pagina 6 di 8 Come sopra esposto, nella fattispecie non può essere portata in detrazione alcuna somma per compensazione impropria, quindi la base di calcolo degli interessi rimane la stessa utilizzata dal giudice di prime cure.
Quanto al termine finale per il calcolo degli interessi, che secondo l'appellante dovrebbe coincidere con la data del 28.2.2018 (visto che il è stato dichiarato in Parte_1
dissesto finanziario con decreto dell'1.3.2018), occorre rilevare che la normativa che prevede il blocco degli interessi sui debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente locale ha carattere meramente sospensivo. Quindi una volta esaurita la gestione straordinaria (con la cessazione della fase di dissesto) al creditore è
consentito di riattivarsi per ottenere la corresponsione del credito, sul cui ammontare vanno conteggiati anche gli interessi maturati a norma dell'art. 1224 cod. civile.
Ne deriva che anche il terzo motivo di gravame non può essere accolto.
*****
Dalle esposte considerazioni deriva che l'appello proposto dal debba Parte_1
essere respinto.
Nulla in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio, data la tardiva costituzione in giudizio dell'appellata, che non consente la revoca della dichiarazione di contumacia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del suo Sindaco pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n.597/2022, emessa dal Tribunale di Terni il 15.7.2022, contrariis reiectis, così
provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 7 di 8 - Nulla in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio, data la contumacia della parte appellata;
- Dichiara che sussistono i presupposti affinché l'appellante versi il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 10 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 84/2023 R.G. promossa da in persona del suo Sindaco pro tempore, C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Gennari e Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato in Piazza Ridolfi n.1 presso lo studio dell'Avvocatura Comunale, Pt_1
giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, con sede in Bologna, Controparte_1
via M. Emilio Lepido n.182/2, C.F. , in persona del Presidente del C.d.A. e P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, costituita tardivamente con l'avvocato Alberto Neri
del foro di Reggio Emilia, con comparsa datata 27.8.2024;
-Appellata=
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche pagina 1 di 8 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Parte appellata da considerarsi contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione al Parte_1
D.I. n.718 del 2018 con cui, a seguito di ricorso proposto dal
[...]
gli era stato ingiunto il pagamento di €.32.980,81 Controparte_1
a titolo di saldo (oltre interessi) per l'appalto di lavori cimiteriali ed €.93.781,11 a titolo di interessi per ritardata emissione dei certificati di pagamento e liquidazione dei singoli s.a.l. relativi ai lavori.
Assumeva l'opponente di aver eseguito regolari pagamenti salvo differire quelli in cui la società appaltatrice non aveva prodotto i documenti necessari alle liquidazioni (ad esempio le fatture attestanti i pagamenti alle società subappaltatrici e le certificazioni della cassa edile); inoltre l'ente territoriale adduceva il proprio, dichiarato, stato di dissesto per paralizzare l'azione ex adverso intrapresa.
Sulla base delle contestazioni mosse il chiedeva la revoca del decreto Pt_1
ingiuntivo opposto, vista l'infondatezza, in tutto o in parte, della pretesa creditoria azionata.
Pur a fronte di rituale notifica il (di seguito C.C.C.) Controparte_1
non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarato contumace.
Istruita la causa sulla base della documentazione prodotta, il Tribunale di Terni con sentenza n.597/2022 revocava il decreto ingiuntivo opposto, rideterminava il credito di n €.2.818,34 per interessi da ritardato pagamento degli importi di cui ai rispettivi CP_1
pagina 2 di 8 s.a.l. ed €.32.980,81 per saldo lavori, oltre interessi, con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha interposto appello il deducendo: Parte_1
1) “Omessa compensazione cd. impropria”;
Sostiene parte appellante che occorra compensare la somma richiesta a titolo di “saldo lavori” con quanto pagato dal per inadempienze fiscali e/o contributive Parte_1
dei subappaltatori, per l'importo complessivo €.15.957,65, che va per ciò decurtato dal dovuto configurandosi un'ipotesi di compensazione impropria.
2) “erroneo conteggio degli interessi sul SAL n.3 e sul Certificato di Pagamento n.3”;
La sentenza gravata risulta altresì erronea nel conteggio degli interessi relativi al terzo
S.A.L., dato che la fattura era pervenuta alla stazione appaltante solo il 29.4.2014, per cui il pagamento doveva effettuarsi entro il 28.5.14, sicché gli interessi passivi dovrebbero decorrere solo dal giorno successivo al 28.5.14, con la conseguenza che,
essendo intervenuto il pagamento il 18.6.14 (con un ritardo di 20 giorni), gli interessi passivi maturati risultano pari ad €.294,74 e non ad €.574,74.
3) “erroneo calcolo degli interessi sulla rata di saldo”;
Dal ricalcolo del dovuto relativo al saldo lavori, per i motivi indicati al punto n.1),
deriva la conseguenza che anche i relativi interessi maturati siano da riconteggiare sulla minor somma di €.15.475,60; inoltre il termine finale per il calcolo degli interessi in questione non può che essere stabilito al 28.2.2018, visto che il è stato Parte_1
dichiarato in dissesto finanziario con decreto dell'1.3.2018. Per effetto del riconteggio del dovuto e del termine finale l'ammontare complessivo degli interessi deve essere ridotto a soli €.792,85.
In virtù delle deduzioni svolte il ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
gravata con ricalcolo del dovuto conformemente alle censure prospettate.
pagina 3 di 8 All'udienza del 14.12.2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di parte appellata, non costituitasi pur a fronte di rituale citazione.
Alla successiva udienza del 18.6.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione e solo successivamente, con comparsa datata
27.8.2024, C.C.C. si è costituita in forza di procura rilasciata al suo difensore dal
Presidente del C.d.A. e suo legale rappresentante.
Al fine di instaurare il contraddittorio sul punto, la Corte ha emesso ordinanza in data
30.9.2024 con la quale è stato concesso termine per il deposito di memorie di replica,
quindi la causa – scaduto tale ulteriore termine – è passata definitivamente in decisione.
*****
In via del tutto preliminare va affrontato il tema della costituzione dell'appellata,
effettuata con comparsa datata 27.8.2024, quindi ben oltre l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (18.6.2024).
Trattasi di costituzione tardiva, in base al disposto dell'art. 293 cpc che è da ritenersi applicabile anche al giudizio di appello (conforme, tra le tante, Cass. Civ. n.1720 del
7.2.2001), quindi tale tardiva costituzione in giudizio non è in grado di produrre alcun effetto, non determinando la revoca della dichiarazione di contumacia e non dovendosi neppure tener conto delle difese svolte.
*****
Con il primo motivo di appello il ha censurato la sentenza gravata nella Parte_1
parte in cui non è stata compensata la somma richiesta a titolo di “saldo lavori” con quanto pagato dal per inadempienze fiscali e/o contributive dei Parte_1
subappaltatori, per complessivi €.15.957,65, importo che andrebbe decurtato dal dovuto configurandosi nella fattispecie un'ipotesi di compensazione impropria.
pagina 4 di 8 Osserva al riguardo questa Corte che la compensazione non può mai essere rilevata d'ufficio, soggiacendo il suo effetto estintivo ad uno specifico onere di dichiarazione del soggetto che voglia giovarsene (Cass. Ord. 22.3.2018 n.7142).
Vero è che la relativa manifestazione di volontà non deve essere espressa mediante formule sacramentali, ma l'intenzione di volersi avvalere di tale motivo di estinzione deve risultare univocamente (Cass. n.10335/2014) e nel caso in esame l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha omesso qualsiasi riferimento a tale causa estintiva
(vedi la lettera “i” contenente le osservazioni/eccezioni relative alla rata di saldo n.8).
Ciò vale a dire che sia l'eccezione di omessa compensazione cd. impropria, sia la relativa allegazione, sono state proposte per la prima volta in appello, con conseguente violazione del divieto di nova previsto dall'art. 345 c.II° cpc, che afferma l'inammissibilità della proposizione di eccezioni in senso stretto, cioè che non siano rilevabili d'ufficio (Cass. n.16602 del 3.7.2013).
In ogni caso ed a tutto voler concedere non è superfluo rilevare che l'appellante, oltre a non aver allegato alcunché – sul punto – in primo grado, non ha fornito la prova dei fatti che legittimerebbero la compensazione, ovverosia del pagamento di somme per gli inadempimenti contributivi dei subappaltatori delle consorziate, onde il materiale probatorio acquisito non consente comunque il rilievo d'ufficio di tale eccezione impropria, ed in disparte la considerazione che gli eventuali controcrediti erano maturati nei confronti dei subappaltatori e non della parte appellata.
Da quanto esposto deriva che il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
*****
Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto l'affermata erroneità del conteggio degli interessi relativi al terzo S.A.L..
pagina 5 di 8 Sostiene l'appellante che la fattura relativa al terzo S.A.L. fosse pervenuta alla stazione appaltante solo il 29.4.2014, per cui il pagamento doveva effettuarsi entro il 28.5.14 e gli interessi passivi decorrere solo dal giorno successivo al 28.5.14, con la conseguenza che,
essendo intervenuto il pagamento il 18.6.14 (con un ritardo di 20 giorni), gli interessi passivi maturati risulterebbero pari ad €.294,74 e non ad €.574,74.
La tesi del non è fondata. Parte_1
Infatti è il certificato di pagamento lo strumento per mezzo del quale il RUP comunica alla stazione appaltante che può procedere alla liquidazione dell'importo dovuto all'impresa.
In buona sostanza il termine di 30 giorni per emettere il mandato di pagamento in favore dell'appaltatore decorre dalla ricezione del certificato e non dall'emissione della fattura,
sicché nel caso in esame gli interessi dovevano essere fatti decorrere dopo 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento (10.4.2014) e non dopo l'emissione della fattura (29.4.2014).
Da quanto esposto deriva che il conteggio operato dal primo giudice sia corretto e che,
pertanto, il secondo motivo di appello non possa trovare accoglimento.
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Il terzo ed ultimo motivo di impugnazione si fonda su due fatti distinti, vale a dire: A) la necessità del ricalcolo dell'importo relativo al saldo lavori in virtù dell'affermato operare della compensazione impropria, da cui il riconteggio dei relativi interessi sulla minor somma di €.15.475,60; B) la presenza di un termine finale per il calcolo degli interessi in questione alla data del 28.2.2018, visto che il è stato Parte_1
dichiarato in dissesto finanziario con decreto dell'1.3.2018.
Entrambi gli assunti sono privi di fondamento.
pagina 6 di 8 Come sopra esposto, nella fattispecie non può essere portata in detrazione alcuna somma per compensazione impropria, quindi la base di calcolo degli interessi rimane la stessa utilizzata dal giudice di prime cure.
Quanto al termine finale per il calcolo degli interessi, che secondo l'appellante dovrebbe coincidere con la data del 28.2.2018 (visto che il è stato dichiarato in Parte_1
dissesto finanziario con decreto dell'1.3.2018), occorre rilevare che la normativa che prevede il blocco degli interessi sui debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente locale ha carattere meramente sospensivo. Quindi una volta esaurita la gestione straordinaria (con la cessazione della fase di dissesto) al creditore è
consentito di riattivarsi per ottenere la corresponsione del credito, sul cui ammontare vanno conteggiati anche gli interessi maturati a norma dell'art. 1224 cod. civile.
Ne deriva che anche il terzo motivo di gravame non può essere accolto.
*****
Dalle esposte considerazioni deriva che l'appello proposto dal debba Parte_1
essere respinto.
Nulla in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio, data la tardiva costituzione in giudizio dell'appellata, che non consente la revoca della dichiarazione di contumacia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del suo Sindaco pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n.597/2022, emessa dal Tribunale di Terni il 15.7.2022, contrariis reiectis, così
provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 7 di 8 - Nulla in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio, data la contumacia della parte appellata;
- Dichiara che sussistono i presupposti affinché l'appellante versi il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 10 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8