Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 02123/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2025, proposto da
OL MI UR, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Blasi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Venezia n. 24;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n.3033/2024, emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuta, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, in quanto:
- il ricorso è stato proposto nell’interesse del solo ricorrente per l’ottemperanza del titolo indicato in epigrafe, che pure, nel condannare l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite ne ha disposto la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- la notificazione del titolo all’amministrazione, ai fini dell’ottemperanza, risulta effettuata dal difensore esclusivamente in qualità di antistatario nel giudizio concluso con la sentenza della cui esecuzione si tratta;
- la notificazione non risulta effettuata in nome e per conto di UR OL MI, sicché il ricorso risulta inammissibile, con la precisazione che tale circostanza è stata sottoposta dal Presidente al contraddittorio delle parti nel corso della discussione camerale, ex art. 73 cpa;
- del resto, ai sensi dell’art. 40, comma 1 lett. g), c.p.a. il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale”;
- la giurisprudenza ha precisato che la “procura speciale” deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile all’individuazione della controversia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018 n. 5723);
- nella fattispecie la procura ad litem non rispetta i requisiti suindicati, neppure evincibili dall’inserimento della procura nel corpo del ricorso (a margine o in calce);
Ritenuto che le concrete modalità di definizione del giudizio conducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO