TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1455/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 08 aprile 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Alessandro Torelli;
- per parte convenuta: l'avv. Rossana Parlanti;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 10/03/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/03/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1455/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1455/2024 del R.G.A.C., pendente tra
Parte_1
(P.IVA. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
Alessandro Torelli del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Massa e Cozzile, Largo G. La Pira n. 10, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Rossana Parlanti del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indirizzo PEC: giusta procura in atti;
Email_1
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento;
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 10/03/2025 e dunque come in atto di citazione:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
in ordine all'omessa, ovvero tardiva e quindi totalmente penalizzante sostituzione
[...]
2 R.G. 1455/2024 Parte delle caldaie, fatto questo che ha causato un danno al , impedendogli concretamente
l'utilizzo dell'impianto natatorio e per l'effetto condannarlo:
- 1) In via principale:
a) al risarcimento dei danni per la somma di € 240.000,00 (€ 120.000,00 +120.000,00) per
i contributi non riscossi su due DPCM meglio descritti in narrativa;
b) al risarcimento dei danni per la somma di € 50.214.00 per mancato guadagno dalle quote annuali dei tesserati. Oltre la rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
2) In subordine: condannare il in forza di tutto quanto Controparte_1
sopra, e per entrambe le voci a) e b) al pagamento della minor o maggiore somma che risulterà dovuta per accertamento di Giustizia all'esito delle contestazioni attoree interamente documentate e provate o in quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o quantificata dal Giudice secondo giustizia.
- 3) Condanna al rimborso delle spese della fase stragiudiziale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 08/03/2025:
“Si conclude per il rigetto di tutte le domande. Con vittoria di spese ed onorari”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
Parte (di seguito, anche ) ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali – quantificati in € 240.000,00 per contributi non riscossi ed € 50.214,00 per mancato guadagno – patiti in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultimo agli obblighi di manutenzione straordinaria dell'impianto natatorio.
In particolare, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
3 R.G. 1455/2024 - il è titolare di contratto di concessione di servizi stipulato in Parte_1 data 28/01/2011 con il Comune di e relativo alla gestione dell'impianto Controparte_1
natatorio di proprietà comunale;
- la concessione, nello specifico, prevede che il concessionario provveda alla manutenzione ordinaria della struttura, oltre che alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria eccedenti l'importo di € 20.000,00 annui-;
- stante l'usura delle originarie caldaie, tale da non garantire più le minime temperature
Parte dell'acqua delle vasche e dell'intero ambiente, il ha richiesto al
[...]
la loro sostituzione, trattandosi di opera di manutenzione straordinaria Controparte_1
eccedente quelle già realizzate dal concessionario;
- nonostante i ripetuti solleciti, tuttavia, l' non ha provveduto alla dovuta CP_2
Parte manutenzione e, pertanto, il si è visto costretto a chiudere la propria attività in data
06/09/2021 con conseguente svincolo della squadra agonistica, oltre che perdita dei tesserati nuotatori “propaganda” e “master”;
- l'Ente comunale ha provveduto alla sostituzione delle caldaie nei primi giorni del mese di
Parte marzo 2022 e l'attività del ha ripreso solo in data 09/03/2022 in assenza, tuttavia, di nuotatori agonistici e propaganda, ormai passati ad altre strutture.
Ciò premesso in fatto e rilevando come la sostituzione tardiva delle caldaie da parte del rappresenti un palese riconoscimento del suo obbligo contrattuale, parte attrice ha CP_1
dedotto che l'impossibilità di utilizzo della piscina le avrebbe impedito di accedere ai finanziamenti a fondo perduto concessi dal dpcm 10/06/2022 e dal successivo dpcm
Parte 24/03/2023; difatti, a causa della chiusura dell'impianto, il avrebbe perso alcuni dei requisiti necessari – in particolare, l'affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto e il numero di tesserati – previsti per il riconoscimento dei contributi pubblici;
inoltre, quale ulteriore voce di danno, parte attrice ha allegato il mancato incasso delle quote di iscrizione annuale degli atleti agonisti e dei nuotatori “propaganda” e “master”, ormai passati ad altre strutture.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
4 R.G. 1455/2024 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/12/2023 si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
argomentato.
In particolare, con riferimento all'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, parte convenuta ha rilevato come sulla stessa non gravasse alcun obbligo giuridico di provvedere alla sostituzione della caldaia e ciò in considerazione delle previsioni contenute nell'offerta economica presentata dal concessionario;
la sostituzione delle caldaie, pertanto, sarebbe avvenuta al solo scopo di scongiurare la chiusura delle piscine comunali.
Parte Inoltre, il ha contestato l'imputabilità a sé della asserita perdita da parte del CP_1
dei requisiti previsti dal dpcm 10/06/2022 ai fini dell'accesso ai contributi pubblici,
Parte rilevando come lo svincolo degli atleti da parte del sia stata una scelta discrezionale della società, in alcun modo riferibile a condotte dell'ente comunale;
quanto, invece, al requisito relativo alla affiliazione FIN, parte convenuta ha rilevato come, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, quest'ultima risulti affiliata anche per le annualità interessate dalla vicenda.
Contestata, infine, anche la richiesta di risarcimento del danno per mancati incassi, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di comparizione parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., istruita la causa documentalmente, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato la presente udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida, così come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, stante il difetto di prova in ordine al danno lamentato da parte attrice e al nesso causale tra quest'ultimo e l'asserito inadempimento imputato a parte convenuta.
Con riferimento alla voce di danno – quantificata in complessivi € 240.000,00 - consistente nella impossibilità per parte attrice di accedere ai contributi di cui al dpcm del 10/06/2022 e
5 R.G. 1455/2024 al successivo dpcm del 24/03/2023 in conseguenza della perdita dei presupposti richiesti dalla suddetta normativa si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1223 c.c. “il risarcimento del danno per inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”; dunque, il risarcimento del danno derivante da inadempimento dell'obbligazione o da fatto illecito esige l'accertamento di sussistenza di un rapporto causale immediato e diretto tra fatto generatore del danno e pregiudizi.
Ebbene, nel caso che ci occupa, parte attrice non ha fornito prova della derivazione eziologica del danno lamentato dalla condotta asseritamente inadempiente addebitabile al
CP_1
Difatti, a prescindere dalla esatta individuazione del soggetto tenuto all'esecuzione delle dedotte opere di manutenzione e anche ipotizzando la sussistenza, in capo al
[...]
di un effettivo obbligo di manutenzione straordinaria avente ad oggetto Controparte_1
Parte la sostituzione delle caldaie del , non risulta che parte attrice abbia effettivamente presentato domanda di accesso ai contributi previsti dal dpcm 10/06/2022 e 24/03/2023 e che tale domanda sia stata rigettata per carenza dei presupposti ivi indicati, limitandosi, astrattamente, a dedurre di non essere più in possesso dei suddetti criteri in conseguenza dell'inadempimento del CP_1
Dalla lettura dell'art. 2 del dpcm 10/06/2022 si evince come l'erogazione del suddetto contributo fosse soggetto ad uno specifico iter procedimentale;
in particolare, le
Associazioni e Società Sportive indicate al comma 1 dell'art. 2 erano tenute a presentare la richiesta di erogazione del contributo alle Federazioni Sportive (o Discipline sportive o Enti di Promozione Sportiva) presso cui erano affiliate e queste ultime erano incaricate di verificare l'esistenza dei requisiti di ammissione, certificare il numero dei tesserati, attestare l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive e redigere un prospetto elencante i dati identificativi dei potenziali beneficiari da trasmettere dal
Dipartimento per lo sport;
infine, spettava al suddetto Dipartimento provvedere a determinare l'ammontare dei relativi contributi.
6 R.G. 1455/2024 Parte Nel caso di specie, il si limita, in via del tutto astratta, a dedurre la carenza dei presupposti normativamente previsti per l'accesso ai contributi, senza fornire alcuna prova circa la concreta ed effettiva presentazione della domanda, il suo rigetto per carenza dei presupposti richiesti e la riconducibilità di detta mancanza alla condotta del CP_1
In ogni caso, poi, quanto ai requisiti ritenuti mancanti, preme rilevare quanto segue:
- con riferimento al dedotto mancato rinnovo dell'iscrizione alla FIN (Federazione Italiana
Nuoto), dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice (cfr. docc.
8-9 di parte attrice) risulta che il sia affiliato alla FIN per le annualità interessate Parte_1
dalla vicenda per cui è causa;
in particolare, a pagina 6 del doc. 8 è prodotto il certificato di affiliazione per l'anno 2021/2022, dal quale risulta affiliazione alla FIN sino al 30/09/2022; dunque, alla data di pubblicazione del dpcm (avvenuta il 06/07/2022) il Centro risultava regolarmente in possesso di tale requisito;
- con riferimento a quanto previsto dall'art. 2 co. 2 del citato dpcm, secondo cui “il contributo a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto- legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34”, preme rilevare che non può ritenersi “cessata” un'attività che sia solo temporaneamente sospesa per il periodo di tempo necessario alla effettuazione di lavori di manutenzione, come è nel caso di specie;
la norma intende, piuttosto, fare riferimento ad una definitiva cessazione dell'attività, circostanza che non si è verificata nel caso in esame, posto che – Parte come correttamente rilevato da parte convenuta – il risulta ancora in attività (cfr. visura camerale sub doc. 11 di parte convenuta);
- quanto al requisito relativo al numero minimo di trenta tesserati, si ritiene che la dedotta perdita della compagine agonistica e dei nuotatori “propaganda” e “master” non possa essere immediatamente e direttamente riferibile alla temporanea inagibilità dell'impianto Parte natatorio;
difatti, il ben avrebbe potuto adottare soluzioni “alternative” allo svincolo definitivo della squadra, soluzioni che avrebbero consentito di mantenere inalterato il numero di iscrizioni nel tempo necessario alla effettuazione della manutenzione;
a ciò si aggiunga, in ogni caso, che sarebbe stata la Federazione affiliante (e, quindi la FIN) – una
7 R.G. 1455/2024 volta inoltrata la domanda di accesso al contributo - a certificare l'effettivo numero di tesserati.
Tanto chiarito, preme altresì evidenziare che tanto il dpcm del 10/06/2022 che il dpcm del
24/03/2023 non riconoscono automaticamente ai soggetti interessati i contributi ivi indicati;
difatti, come si legge all'art. 4 co. 4 del dpcm 10/06/2022: “i contributi spettanti alle
Associazioni e Società sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto della somma totale
Parte messa a disposizione”; pertanto, la pretesa avanzata dal all'ottenimento del contributo si configura come una pretesa a soddisfazione non garantita, ma anzi condizionata all'esercizio dei poteri e delle facoltà attribuite al Dipartimento per lo Sport.
Ne deriva, pertanto, che la richiesta risarcitoria – quantificata, peraltro, nell'importo massimo previsto a titolo di contributo erogabile – risulta del tutto destituita di fondamento, atteso che il danno conseguenza lamentato appare del tutto ipotetico nella sua consistenza
(essendo, incerto, tanto il riconoscimento del contributo che il suo effettivo ammontare) oltre che privo di qualunque rapporto di causalità con la condotta asseritamente negligente tenuta dal convenuto. CP_1
Passando all'esame della ulteriore voce di danno, quantificata in € 50.214,00 e consistente Parte nel mancato incasso delle quote di iscrizione al sia da parte degli atleti che da parte dei tesserati “propaganda” e “master”, si ribadisce, in primo luogo, quanto già affermato in Parte merito alla scelta del di svincolare gli atleti e, dunque, di adottare una decisione dismissiva e non conservativa della compagine sportiva, decisione che non può ritenersi conseguenza immediata e diretta della inagibilità dell'impianto; conseguentemente, anche Parte la perdita delle entrate derivanti dalla mancata iscrizione degli atleti al non può ritenersi causalmente connessa all'asserito inadempimento.
Con riferimento, infine, alla perdita di n. 42 tesserati “propaganda” e “master” e alla conseguente presenza di soli n. 5 tesserati per la stagione 2021/2022, parte attrice si limita a produrre una schermata video del tutto priva di riferimenti specifici, come tale inidonea a
Parte dimostrare l'effettivo numero di tesserati presso il nella predetta stagione e, dunque, la differenza di iscritti rispetto alle annualità precedenti (cfr. doc.6 di parte attrice); inoltre,
8 R.G. 1455/2024 si evidenzia come, con riferimento alla quantificazione di tale voce di danno, parte attrice si limiti ad una allegazione del tutto generica, applicando indistintamente e forfettariamente la tariffa massima prevista per l'abbonamento annuale (pari ad € 500,00 secondo il listino prodotto al doc. 13 b) di parte attrice) a tutti i tesserati, omettendo di produrre l'abbonamento prescelto da ciascuno di essi (mensile, annuale, annuale con fascia oraria ecc.) e la relativa tariffa applicata.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, non avendo parte attrice fornito prova del danno e del nesso di causalità tra quest'ultimo e l'asserita condotta inadempiente di parte convenuta, la domanda deve essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, sono poste integralmente a carico di parte convenuta. Esse sono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€
290.214,00), ridotto del 50% il compenso per la fase istruttoria, posto che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita alcuna attività ulteriore e ridotto, altresì, del
50% il compenso per la fase decisoria, data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da
[...]
nei confronti di Parte_3
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: Controparte_1
rigetta le domande di parte attrice;
condanna
limitata Parte_3
alla refusione delle spese di lite in favore liquidate in € 14.170,00 Controparte_1
per compensi oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata
9 R.G. 1455/2024 mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 08 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
10 R.G. 1455/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 08 aprile 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Alessandro Torelli;
- per parte convenuta: l'avv. Rossana Parlanti;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 10/03/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 08/03/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1455/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1455/2024 del R.G.A.C., pendente tra
Parte_1
(P.IVA. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
Alessandro Torelli del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Massa e Cozzile, Largo G. La Pira n. 10, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Rossana Parlanti del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indirizzo PEC: giusta procura in atti;
Email_1
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento;
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 10/03/2025 e dunque come in atto di citazione:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
in ordine all'omessa, ovvero tardiva e quindi totalmente penalizzante sostituzione
[...]
2 R.G. 1455/2024 Parte delle caldaie, fatto questo che ha causato un danno al , impedendogli concretamente
l'utilizzo dell'impianto natatorio e per l'effetto condannarlo:
- 1) In via principale:
a) al risarcimento dei danni per la somma di € 240.000,00 (€ 120.000,00 +120.000,00) per
i contributi non riscossi su due DPCM meglio descritti in narrativa;
b) al risarcimento dei danni per la somma di € 50.214.00 per mancato guadagno dalle quote annuali dei tesserati. Oltre la rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
2) In subordine: condannare il in forza di tutto quanto Controparte_1
sopra, e per entrambe le voci a) e b) al pagamento della minor o maggiore somma che risulterà dovuta per accertamento di Giustizia all'esito delle contestazioni attoree interamente documentate e provate o in quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o quantificata dal Giudice secondo giustizia.
- 3) Condanna al rimborso delle spese della fase stragiudiziale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 08/03/2025:
“Si conclude per il rigetto di tutte le domande. Con vittoria di spese ed onorari”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
Parte (di seguito, anche ) ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali – quantificati in € 240.000,00 per contributi non riscossi ed € 50.214,00 per mancato guadagno – patiti in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultimo agli obblighi di manutenzione straordinaria dell'impianto natatorio.
In particolare, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
3 R.G. 1455/2024 - il è titolare di contratto di concessione di servizi stipulato in Parte_1 data 28/01/2011 con il Comune di e relativo alla gestione dell'impianto Controparte_1
natatorio di proprietà comunale;
- la concessione, nello specifico, prevede che il concessionario provveda alla manutenzione ordinaria della struttura, oltre che alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria eccedenti l'importo di € 20.000,00 annui-;
- stante l'usura delle originarie caldaie, tale da non garantire più le minime temperature
Parte dell'acqua delle vasche e dell'intero ambiente, il ha richiesto al
[...]
la loro sostituzione, trattandosi di opera di manutenzione straordinaria Controparte_1
eccedente quelle già realizzate dal concessionario;
- nonostante i ripetuti solleciti, tuttavia, l' non ha provveduto alla dovuta CP_2
Parte manutenzione e, pertanto, il si è visto costretto a chiudere la propria attività in data
06/09/2021 con conseguente svincolo della squadra agonistica, oltre che perdita dei tesserati nuotatori “propaganda” e “master”;
- l'Ente comunale ha provveduto alla sostituzione delle caldaie nei primi giorni del mese di
Parte marzo 2022 e l'attività del ha ripreso solo in data 09/03/2022 in assenza, tuttavia, di nuotatori agonistici e propaganda, ormai passati ad altre strutture.
Ciò premesso in fatto e rilevando come la sostituzione tardiva delle caldaie da parte del rappresenti un palese riconoscimento del suo obbligo contrattuale, parte attrice ha CP_1
dedotto che l'impossibilità di utilizzo della piscina le avrebbe impedito di accedere ai finanziamenti a fondo perduto concessi dal dpcm 10/06/2022 e dal successivo dpcm
Parte 24/03/2023; difatti, a causa della chiusura dell'impianto, il avrebbe perso alcuni dei requisiti necessari – in particolare, l'affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto e il numero di tesserati – previsti per il riconoscimento dei contributi pubblici;
inoltre, quale ulteriore voce di danno, parte attrice ha allegato il mancato incasso delle quote di iscrizione annuale degli atleti agonisti e dei nuotatori “propaganda” e “master”, ormai passati ad altre strutture.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
4 R.G. 1455/2024 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/12/2023 si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
argomentato.
In particolare, con riferimento all'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, parte convenuta ha rilevato come sulla stessa non gravasse alcun obbligo giuridico di provvedere alla sostituzione della caldaia e ciò in considerazione delle previsioni contenute nell'offerta economica presentata dal concessionario;
la sostituzione delle caldaie, pertanto, sarebbe avvenuta al solo scopo di scongiurare la chiusura delle piscine comunali.
Parte Inoltre, il ha contestato l'imputabilità a sé della asserita perdita da parte del CP_1
dei requisiti previsti dal dpcm 10/06/2022 ai fini dell'accesso ai contributi pubblici,
Parte rilevando come lo svincolo degli atleti da parte del sia stata una scelta discrezionale della società, in alcun modo riferibile a condotte dell'ente comunale;
quanto, invece, al requisito relativo alla affiliazione FIN, parte convenuta ha rilevato come, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, quest'ultima risulti affiliata anche per le annualità interessate dalla vicenda.
Contestata, infine, anche la richiesta di risarcimento del danno per mancati incassi, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di comparizione parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., istruita la causa documentalmente, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato la presente udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida, così come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, stante il difetto di prova in ordine al danno lamentato da parte attrice e al nesso causale tra quest'ultimo e l'asserito inadempimento imputato a parte convenuta.
Con riferimento alla voce di danno – quantificata in complessivi € 240.000,00 - consistente nella impossibilità per parte attrice di accedere ai contributi di cui al dpcm del 10/06/2022 e
5 R.G. 1455/2024 al successivo dpcm del 24/03/2023 in conseguenza della perdita dei presupposti richiesti dalla suddetta normativa si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1223 c.c. “il risarcimento del danno per inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”; dunque, il risarcimento del danno derivante da inadempimento dell'obbligazione o da fatto illecito esige l'accertamento di sussistenza di un rapporto causale immediato e diretto tra fatto generatore del danno e pregiudizi.
Ebbene, nel caso che ci occupa, parte attrice non ha fornito prova della derivazione eziologica del danno lamentato dalla condotta asseritamente inadempiente addebitabile al
CP_1
Difatti, a prescindere dalla esatta individuazione del soggetto tenuto all'esecuzione delle dedotte opere di manutenzione e anche ipotizzando la sussistenza, in capo al
[...]
di un effettivo obbligo di manutenzione straordinaria avente ad oggetto Controparte_1
Parte la sostituzione delle caldaie del , non risulta che parte attrice abbia effettivamente presentato domanda di accesso ai contributi previsti dal dpcm 10/06/2022 e 24/03/2023 e che tale domanda sia stata rigettata per carenza dei presupposti ivi indicati, limitandosi, astrattamente, a dedurre di non essere più in possesso dei suddetti criteri in conseguenza dell'inadempimento del CP_1
Dalla lettura dell'art. 2 del dpcm 10/06/2022 si evince come l'erogazione del suddetto contributo fosse soggetto ad uno specifico iter procedimentale;
in particolare, le
Associazioni e Società Sportive indicate al comma 1 dell'art. 2 erano tenute a presentare la richiesta di erogazione del contributo alle Federazioni Sportive (o Discipline sportive o Enti di Promozione Sportiva) presso cui erano affiliate e queste ultime erano incaricate di verificare l'esistenza dei requisiti di ammissione, certificare il numero dei tesserati, attestare l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive e redigere un prospetto elencante i dati identificativi dei potenziali beneficiari da trasmettere dal
Dipartimento per lo sport;
infine, spettava al suddetto Dipartimento provvedere a determinare l'ammontare dei relativi contributi.
6 R.G. 1455/2024 Parte Nel caso di specie, il si limita, in via del tutto astratta, a dedurre la carenza dei presupposti normativamente previsti per l'accesso ai contributi, senza fornire alcuna prova circa la concreta ed effettiva presentazione della domanda, il suo rigetto per carenza dei presupposti richiesti e la riconducibilità di detta mancanza alla condotta del CP_1
In ogni caso, poi, quanto ai requisiti ritenuti mancanti, preme rilevare quanto segue:
- con riferimento al dedotto mancato rinnovo dell'iscrizione alla FIN (Federazione Italiana
Nuoto), dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice (cfr. docc.
8-9 di parte attrice) risulta che il sia affiliato alla FIN per le annualità interessate Parte_1
dalla vicenda per cui è causa;
in particolare, a pagina 6 del doc. 8 è prodotto il certificato di affiliazione per l'anno 2021/2022, dal quale risulta affiliazione alla FIN sino al 30/09/2022; dunque, alla data di pubblicazione del dpcm (avvenuta il 06/07/2022) il Centro risultava regolarmente in possesso di tale requisito;
- con riferimento a quanto previsto dall'art. 2 co. 2 del citato dpcm, secondo cui “il contributo a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto- legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34”, preme rilevare che non può ritenersi “cessata” un'attività che sia solo temporaneamente sospesa per il periodo di tempo necessario alla effettuazione di lavori di manutenzione, come è nel caso di specie;
la norma intende, piuttosto, fare riferimento ad una definitiva cessazione dell'attività, circostanza che non si è verificata nel caso in esame, posto che – Parte come correttamente rilevato da parte convenuta – il risulta ancora in attività (cfr. visura camerale sub doc. 11 di parte convenuta);
- quanto al requisito relativo al numero minimo di trenta tesserati, si ritiene che la dedotta perdita della compagine agonistica e dei nuotatori “propaganda” e “master” non possa essere immediatamente e direttamente riferibile alla temporanea inagibilità dell'impianto Parte natatorio;
difatti, il ben avrebbe potuto adottare soluzioni “alternative” allo svincolo definitivo della squadra, soluzioni che avrebbero consentito di mantenere inalterato il numero di iscrizioni nel tempo necessario alla effettuazione della manutenzione;
a ciò si aggiunga, in ogni caso, che sarebbe stata la Federazione affiliante (e, quindi la FIN) – una
7 R.G. 1455/2024 volta inoltrata la domanda di accesso al contributo - a certificare l'effettivo numero di tesserati.
Tanto chiarito, preme altresì evidenziare che tanto il dpcm del 10/06/2022 che il dpcm del
24/03/2023 non riconoscono automaticamente ai soggetti interessati i contributi ivi indicati;
difatti, come si legge all'art. 4 co. 4 del dpcm 10/06/2022: “i contributi spettanti alle
Associazioni e Società sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto della somma totale
Parte messa a disposizione”; pertanto, la pretesa avanzata dal all'ottenimento del contributo si configura come una pretesa a soddisfazione non garantita, ma anzi condizionata all'esercizio dei poteri e delle facoltà attribuite al Dipartimento per lo Sport.
Ne deriva, pertanto, che la richiesta risarcitoria – quantificata, peraltro, nell'importo massimo previsto a titolo di contributo erogabile – risulta del tutto destituita di fondamento, atteso che il danno conseguenza lamentato appare del tutto ipotetico nella sua consistenza
(essendo, incerto, tanto il riconoscimento del contributo che il suo effettivo ammontare) oltre che privo di qualunque rapporto di causalità con la condotta asseritamente negligente tenuta dal convenuto. CP_1
Passando all'esame della ulteriore voce di danno, quantificata in € 50.214,00 e consistente Parte nel mancato incasso delle quote di iscrizione al sia da parte degli atleti che da parte dei tesserati “propaganda” e “master”, si ribadisce, in primo luogo, quanto già affermato in Parte merito alla scelta del di svincolare gli atleti e, dunque, di adottare una decisione dismissiva e non conservativa della compagine sportiva, decisione che non può ritenersi conseguenza immediata e diretta della inagibilità dell'impianto; conseguentemente, anche Parte la perdita delle entrate derivanti dalla mancata iscrizione degli atleti al non può ritenersi causalmente connessa all'asserito inadempimento.
Con riferimento, infine, alla perdita di n. 42 tesserati “propaganda” e “master” e alla conseguente presenza di soli n. 5 tesserati per la stagione 2021/2022, parte attrice si limita a produrre una schermata video del tutto priva di riferimenti specifici, come tale inidonea a
Parte dimostrare l'effettivo numero di tesserati presso il nella predetta stagione e, dunque, la differenza di iscritti rispetto alle annualità precedenti (cfr. doc.6 di parte attrice); inoltre,
8 R.G. 1455/2024 si evidenzia come, con riferimento alla quantificazione di tale voce di danno, parte attrice si limiti ad una allegazione del tutto generica, applicando indistintamente e forfettariamente la tariffa massima prevista per l'abbonamento annuale (pari ad € 500,00 secondo il listino prodotto al doc. 13 b) di parte attrice) a tutti i tesserati, omettendo di produrre l'abbonamento prescelto da ciascuno di essi (mensile, annuale, annuale con fascia oraria ecc.) e la relativa tariffa applicata.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, non avendo parte attrice fornito prova del danno e del nesso di causalità tra quest'ultimo e l'asserita condotta inadempiente di parte convenuta, la domanda deve essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, sono poste integralmente a carico di parte convenuta. Esse sono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€
290.214,00), ridotto del 50% il compenso per la fase istruttoria, posto che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita alcuna attività ulteriore e ridotto, altresì, del
50% il compenso per la fase decisoria, data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da
[...]
nei confronti di Parte_3
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: Controparte_1
rigetta le domande di parte attrice;
condanna
limitata Parte_3
alla refusione delle spese di lite in favore liquidate in € 14.170,00 Controparte_1
per compensi oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata
9 R.G. 1455/2024 mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 08 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
10 R.G. 1455/2024