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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai IGg.ri Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1600/2024 V.G., promosso da:
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] e Parte_2
C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
nella Via Celestino Bianchi n. 18, entrambi elettivamente domiciliati in
Caltanissetta nella via Rochester n. 2, presso lo studio dell'Avv. Valeria
D'Anca, che congiuntamente li rappresentata e difende;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.02.2025, le parti, congiuntamente, chiedevano la revisione delle condizioni di divorzio e, in particolare, di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del IG. Parte_1 in favore del figlio , divenuto maggiorenne ed economicamente Pt_2 indipendente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato il 10.10.2024, , padre e Parte_1
figlio, rappresentavano l'intervenuto mutamento dei Parte_2 presupposti che, in sede di divorzio, avevano determinato il riconoscimento in favore del predetto figlio di un contributo per il suo mantenimento.
Premesso che e avevano contratto Parte_1 Parte_3 matrimonio in data 06.10.1990, e che dall'unione coniugale nascevano due figli,
(15.07.1992) e (05.08.1997), con sentenza del 26.11.2010, il Per_1 Pt_2
Tribunale di Caltanissetta pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi mentre, successivamente, interveniva sentenza n. 158/2013, emessa in data
15.02.2013, con la quale il Tribunale di Caltanissetta dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
tra le cui condizioni vi era quella che prevedeva l'obbligo per Parte_3 il primo “di effettuare il versamento di un assegno per il mantenimento della ex coniuge pari ad euro 100.00, nonché di euro 500,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese necessarie straordinarie per i medesimi”;
A seguito di ricorso interposto dal IG. , in sede di reclamo, la Parte_1
Corte di Appello di Caltanissetta revocava l'assegno posto a carico dello stesso dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio per il mantenimento del figlio , in quanto ormai maggiorenne ed Persona_2 economicamente indipendente. Con successivo decreto del Tribunale di
Caltanissetta, emesso in data 11.11.2022, veniva disposta, su accordo degli ex coniugi, sempre a modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'assegno divorzile di euro 100,00, originariamente previsto in favore della IG.ra , Parte_3
e veniva autorizzato il diretto adempimento dell'obbligo della corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore di , oramai divenuto Pt_2 maggiorenne.
Le parti, nell'atto depositato in data 10.10.2024, rappresentavano che medio tempore intervenivano giustificati motivi, tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni di divorzio, in quanto, , ormai ampiamente Parte_2 maggiorenne, era divenuto economicamente indipendente, grazie alla sua assunzione con contratto a tempo determinato dal 02.09.2024 presso la società
“ URMET” sita a Torino in via Bologna 188/C, ma con sede di lavoro a Firenze
e con una retribuzione lorda mensile pari ad € 2.291,45.
Con ordinanza del 13.12.2024, il Tribunale, tenuto conto che il procedimento per la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto della raggiunta indipendenza economica di Pt_2
doveva ritenersi comune a tutte le parti del procedimento originario,
[...] disponeva notificarsi il ricorso introduttivo anche nei confronti della IG.ra
. Parte_3
Le parti ricorrenti ottemperavano a quanto statuito in ordinanza, provvedendo a notificare gli atti predetti alla IG.ra , a mani proprie, il 7.1.2025 e Parte_3 all'udienza del 12.2.2025 concludevano come in epigrafe.
Alla luce di quanto esposto, è volontà delle parti chiedere che le condizioni di divorzio siano modificate, disponendo la revoca dell'obbligo posto a carico del
IG. di versare al figlio la somma di € 250,00 mensili Parte_1 Per_3
a titolo di mantenimento.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio, statuite con sentenza n. 158/2013, emessa in data 15.02.2013 e del successivo decreto di modifica, è fondata e va accolta.
La statuizione relativa all'assegno di mantenimento disposto a carico del padre in favore del figlio trovava giustificazione in ragione del Persona_4 mancato conseguimento della sua indipendenza economica, oggi viceversa raggiunta in quanto il predetto a far data dal mese di settembre 2024, svolge un'attività lavorativa a tempo pieno con una retribuzione tale da garantirgli adeguate risorse per il suo mantenimento. La raggiunta indipendenza economica del figlio, , determina, pertanto, in forza del generale disposto Persona_4 di cui all'art. 337 septies Cod. Civ. il venir meno dell'obbligo posto a carico del genitore di provvedere al suo mantenimento. In accoglimento della domanda, va dunque accolta la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio in conformità alla regolamentazione predisposta dalle parti nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 158/2013, emessa in data 15.02.2013 dal Tribunale di Caltanissetta e del successivo decreto reso l'
11.11.2022: revoca, a far data dalla proposizione del ricorso congiunto ( 10/10/2024)
l'obbligo posto a carico di di corrispondere mensilmente in Parte_1 favore di , a titolo di contributo per il suo mantenimento, la Persona_4 somma di euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Nulla sulle spese
Così deciso nella Camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale il giorno
28 febbraio 2025.
Il Presidente
Marcello Testaquatra
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai IGg.ri Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1600/2024 V.G., promosso da:
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] e Parte_2
C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
nella Via Celestino Bianchi n. 18, entrambi elettivamente domiciliati in
Caltanissetta nella via Rochester n. 2, presso lo studio dell'Avv. Valeria
D'Anca, che congiuntamente li rappresentata e difende;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.02.2025, le parti, congiuntamente, chiedevano la revisione delle condizioni di divorzio e, in particolare, di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del IG. Parte_1 in favore del figlio , divenuto maggiorenne ed economicamente Pt_2 indipendente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato il 10.10.2024, , padre e Parte_1
figlio, rappresentavano l'intervenuto mutamento dei Parte_2 presupposti che, in sede di divorzio, avevano determinato il riconoscimento in favore del predetto figlio di un contributo per il suo mantenimento.
Premesso che e avevano contratto Parte_1 Parte_3 matrimonio in data 06.10.1990, e che dall'unione coniugale nascevano due figli,
(15.07.1992) e (05.08.1997), con sentenza del 26.11.2010, il Per_1 Pt_2
Tribunale di Caltanissetta pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi mentre, successivamente, interveniva sentenza n. 158/2013, emessa in data
15.02.2013, con la quale il Tribunale di Caltanissetta dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
tra le cui condizioni vi era quella che prevedeva l'obbligo per Parte_3 il primo “di effettuare il versamento di un assegno per il mantenimento della ex coniuge pari ad euro 100.00, nonché di euro 500,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese necessarie straordinarie per i medesimi”;
A seguito di ricorso interposto dal IG. , in sede di reclamo, la Parte_1
Corte di Appello di Caltanissetta revocava l'assegno posto a carico dello stesso dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio per il mantenimento del figlio , in quanto ormai maggiorenne ed Persona_2 economicamente indipendente. Con successivo decreto del Tribunale di
Caltanissetta, emesso in data 11.11.2022, veniva disposta, su accordo degli ex coniugi, sempre a modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'assegno divorzile di euro 100,00, originariamente previsto in favore della IG.ra , Parte_3
e veniva autorizzato il diretto adempimento dell'obbligo della corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore di , oramai divenuto Pt_2 maggiorenne.
Le parti, nell'atto depositato in data 10.10.2024, rappresentavano che medio tempore intervenivano giustificati motivi, tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni di divorzio, in quanto, , ormai ampiamente Parte_2 maggiorenne, era divenuto economicamente indipendente, grazie alla sua assunzione con contratto a tempo determinato dal 02.09.2024 presso la società
“ URMET” sita a Torino in via Bologna 188/C, ma con sede di lavoro a Firenze
e con una retribuzione lorda mensile pari ad € 2.291,45.
Con ordinanza del 13.12.2024, il Tribunale, tenuto conto che il procedimento per la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto della raggiunta indipendenza economica di Pt_2
doveva ritenersi comune a tutte le parti del procedimento originario,
[...] disponeva notificarsi il ricorso introduttivo anche nei confronti della IG.ra
. Parte_3
Le parti ricorrenti ottemperavano a quanto statuito in ordinanza, provvedendo a notificare gli atti predetti alla IG.ra , a mani proprie, il 7.1.2025 e Parte_3 all'udienza del 12.2.2025 concludevano come in epigrafe.
Alla luce di quanto esposto, è volontà delle parti chiedere che le condizioni di divorzio siano modificate, disponendo la revoca dell'obbligo posto a carico del
IG. di versare al figlio la somma di € 250,00 mensili Parte_1 Per_3
a titolo di mantenimento.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio, statuite con sentenza n. 158/2013, emessa in data 15.02.2013 e del successivo decreto di modifica, è fondata e va accolta.
La statuizione relativa all'assegno di mantenimento disposto a carico del padre in favore del figlio trovava giustificazione in ragione del Persona_4 mancato conseguimento della sua indipendenza economica, oggi viceversa raggiunta in quanto il predetto a far data dal mese di settembre 2024, svolge un'attività lavorativa a tempo pieno con una retribuzione tale da garantirgli adeguate risorse per il suo mantenimento. La raggiunta indipendenza economica del figlio, , determina, pertanto, in forza del generale disposto Persona_4 di cui all'art. 337 septies Cod. Civ. il venir meno dell'obbligo posto a carico del genitore di provvedere al suo mantenimento. In accoglimento della domanda, va dunque accolta la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio in conformità alla regolamentazione predisposta dalle parti nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 158/2013, emessa in data 15.02.2013 dal Tribunale di Caltanissetta e del successivo decreto reso l'
11.11.2022: revoca, a far data dalla proposizione del ricorso congiunto ( 10/10/2024)
l'obbligo posto a carico di di corrispondere mensilmente in Parte_1 favore di , a titolo di contributo per il suo mantenimento, la Persona_4 somma di euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Nulla sulle spese
Così deciso nella Camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale il giorno
28 febbraio 2025.
Il Presidente
Marcello Testaquatra
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata