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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3600/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3600/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHILLO Parte_1 C.F._1
GIANLUCA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHILLO GIANLUCA;
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BONANNI LORENZO ( ) elettivamente C.F._3 domiciliato presso il difensore;
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un procedimento di famiglia in cui le parti discutono dell'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori della coppia, del 2008 e Per_1 del 2011. Per_2
La parte ricorrente ha concluso come segue:
pagina 1 di 7 “IN VIA ISTRUTTORIA - per mero scrupolo si chiede la modifica del provvedimento riservato del 27.5.2024 affinché sia ammessa la prova per testi sui capitoli da 1) a 28) della memoria ex art. 473 bis.17, co. 1 c.p.c. di questa difesa;
- nella denegata ipotesi in cui sia disposta l'integrazione della relazione della G.d.F., chiede che l'integrazione abbia ad oggetto anche i redditi percepiti dal sig. in forza delle sue partecipazioni societarie. NEL MERITO chiede che l'ill.mo designato CP_1 giudice del Tribunale di Livorno Voglia regolare l'affido ed il mantenimento delle figlie minori secondo le seguenti condizioni: 1) e saranno affidate ad entrambi i genitori, e Per_2 Per_1 Parte_1
i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo tutte le Controparte_1 decisioni di maggior interesse per i figli, relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo anche e preminentemente conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) le figlie minori e saranno collocate prevalentemente presso la madre e Per_2 Per_1 continueranno a vivere con questa nella casa familiare di proprietà del sig. sita Controparte_1 nel Comune di San Vincenzo, via Parini n. 18, composta da Corso Italia n. 80 - 57025 Piombino appartamento ubicato al piano primo dello stabile, oltre a due locali al piano terreno rispettivamente ad uso stanzino e lavanderia ed oltre al piano seminterrato ed al giardino che la attornia, casa che sarà pertanto assegnata, unitamente agli arredi, alle predette;
3) il sig. terrà con se le figlie CP_1 Pt_ minori per due fine settimana al mese, previamente concordati con la sig.ra dal venerdì sera alla domenica sera alle 21.00; il predetto potrà inoltre tenere con se le figlie, se previo accordo con la Pt_ sig.ra per quindici giorni consecutivi durante il periodo non scolastico estivo;
4) in occasione delle festività natalizie e ad anni alterni, trascorreranno il giorno di natale con un genitore Per_2 Per_1 ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo, così ugualmente nei giorni 31/12 e 6/01 e viceversa l'anno successivo;
in occasione delle festività pasquali le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di pasquetta con l'altro Pt_ genitore e viceversa per l'anno successivo;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 mantenimento delle figlie minori, la complessiva somma mensile di € 1.000,00, di cui € 500,00 per ed € 500,00 per , somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre Per_1 Per_2 all'assegno unico ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo previsto dal CNF allegato al ricorso;
6) viene autorizzato in favore delle figlie minori Persona_3
e il rilascio del passaporto”.
[...] CP_1
Il resistente ha concluso come segue: “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in via preliminare rimettere la causa sul ruolo ai fini della integrazione della attività istruttoria come ut sopra specificata, ovvero integrazione delle attività ispettive di polizia tributaria. Nel merito voglia regolare l'affido e il mantenimento delle minori e secondo le seguenti condizioni: A ) in via Persona_4 Persona_3 preliminare, le minori e saranno affidate ad entrambi i genitori, Sig.ra Per_1 Persona_3
e Sig. con esercizio congiunto della potestà genitoriale nell'interesse Parte_1 Controparte_1 preminente delle figlie relativamente alla loro educazione, istruzione, salute, tenuto conto delle loro aspirazioni e inclinazioni personali e future professionali e che, invece, con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente da entrambi i genitori;
B ) nel merito, fermo restando l'affido congiunto ad entrambi i genitori, le minori saranno collocate per quindici giorni al mese presso il Sig. previa assegnazione allo stesso Controparte_1
pagina 2 di 7 della casa familiare o, in difetto, con stabilizzazione delle minori presso l'abitazione familiare con rotazione a turno settimanale degli stessi genitori – senza mantenimento alcuno -, nel totale come detto pari a quindici giorni ciascuno mensili. In via meramente subordinata, fermo restando il diritto di visita in favore di ambo i genitori, qualora l'intestato tribunale decidesse in maniera difforme da quanto richiesto dalla parte convenuta, di disporre che il Sig. verserà a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per le figlie un totale complessivo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), spese straordinarie escluse che rimarranno in ogni caso, a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno. Con vittoria di spese e competenze nel presente giudizio”.
2. In primo luogo va deciso in punto di affidamento e collocamento delle figlie minori della coppia. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, le minori possono rimanere affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, ma debbono essere collocate in via prevalente presso la madre. Ed infatti, anche se le ragazze in occasione del loro ascolto hanno riferito di voler bene ad entrambi i genitori e di avere anche con il padre interessi comuni e la ricorrente ha riferito in udienza che, ad oggi, le minori vedono il padre con regolarità e in modo sereno, deve darsi atto del fatto che, sia dall'ascolto delle minori che dalla prova per testi, è emerso che il genitore maggiormente accudente e protettivo, anche su un piano emotivo, è la ricorrente. In particolare, dall'ascolto è risultato che le minori sono state esposte alle tensioni tra i genitori e che, soprattutto, la grande ha percepito l'ostilità del padre verso la madre, anche perché il resistente l'aveva messa a conoscenza di particolari relativi alla vita intima della coppia genitoriale, tenendo, evidentemente, un contegno del tutto inadeguato, che aveva molto turbato la ragazza;
sempre durante l'ascolto, è emerso che pagina 3 di 7 il genitore di riferimento di e è sempre stata la madre, sia perché il Per_1 Per_5 padre lavorava fuori sede e, quindi, era meno presente, sia perché la ricorrente aveva saputo costruire una relazione maggiormente intima e di confidenza con le figlie;
entrambe le figlie della coppia, quindi, pur essendo favorevoli a continuare a frequentare il padre, si sono espresse nel senso di voler vivere con la madre nella casa familiare. Infine, non si può trascurare, al fine della valutazione della capacità protettiva delle parti nell'esercizio del ruolo genitoriale, quanto emerso dalla deposizione del teste Parte_1 sorella della ricorrente: la teste, in modo autentico e spontaneo, ha riferito che al momento della fine del rapporto il era arrivato a precludere alla compagna CP_1
e alle figlie l'accesso ad una parte one;
in una occasione aveva impedito loro anche l'accesso alla casa, lasciandole fuori di casa di sera dopo una brutta lite, e che, in una altra circostanza, aveva anche asportato alcuni beni mobili da una delle camere;
il teste ha poi ben descritto lo stato di prostrazione e dolore che la condotta paterna aveva determinato nelle ragazze. In atti vi è anche la denuncia querela sporta dalla ricorrente contro il compagno, in cui Pt_ sono riportate le frasi gravemente offensive riferite dal alla in CP_1 occasione di una delle loro ultime liti in presenza delle figlie. La teste prima indicata non ha saputo riferire nulla di specifico in ordine alle offese, ma ha riportato le frasi che le figlie della coppia, presenti alla lite tra i genitori, le raccontarono quando, subito dopo la lite in casa, andarono dalla nonna materna per cercare conforto;
in particolare, la testimone ha riportato che le nipoti piangevano e le avevano detto esplicitamente che il padre le aveva minacciate di non pagare il mantenimento, che voleva che se ne andassero di casa e che mentre le ragazze gli parlavano lui rideva loro in faccia.
Appare evidente, quindi, che non possa essere condiviso quanto sostenuto dal
, anche nella memoria di replica, sul fatto che nel caso in esame le ragazze CP_1 dovrebbero essere affidate in via paritaria ai genitori, con alternanza degli stessi nella casa familiare. Le norme interne e le norme di diritto internazionale, invocate diffusamente dalla difesa del e che il Collegio ben conosce, infatti, impongono al giudice di valutare CP_1 in concreto il migliore interesse del minore, di individuare la soluzione che permette alla prole di affrontare la crisi familiare in modo tranquillo e con minori traumi e che, soprattutto, consente di vivere in un contesto sereno e intimo e il più possibile lontano dalle rivendicazioni di un genitore verso l'altro. Non si comprende, pertanto, come nel caso in esame, dopo il contegno avuto dal al momento della fine del CP_1 rapporto in cui le figlie avevano il maggior bisogno di rassicurazione, sarebbe possibile garantire loro tale contesto, ove la casa familiare divenisse il luogo di vita alternato dei due genitori, che nuovamente si troverebbero a condividere spazi intimi di vita quotidiana.
pagina 4 di 7 Non si potrebbe neppure poi pensare ad una collocazione prevalente con il padre, atteso che le ragazze sono state del tutto chiare nell'esprimere il loro desiderio di continuare a vivere nella casa familiare con la madre.
Tanto premesso, dunque, le minori restano collocate prevalentemente presso la madre e vedranno il padre a finesettimana alternati, dal venerdì alla domenica sera, nonché almeno due pomeriggi alla settimana, con facoltà di pernotto. Le ragazze potranno stare con il padre anche due settimane nel periodo estivo e una nel periodo invernale, nonché le altre festività secondo il principio della alternanza.
3. La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018). Nel caso in esame, la casa resta quindi assegnata alla madre delle minori.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso de quo, la ricorrente non è titolare di beni immobili, ha un reddito lordo che nell'ultimo anno ha di poco superato € 14.000, ed ha un conto titoli di circa € 110.000,00, che le deriva dalla vicenda successoria del padre. Il resistente ha un reddito da pensione di circa € 2000,00 al mese e gode, fino al 2026, di un emolumento aggiuntivo mensile di buona uscita di circa € 350 al mese;
lo stesso ha pagina 5 di 7 percepito il TFR per circa € 47.000 nel 2023 e ha un portafoglio titoli superiore ad € 200.000,00 tra titoli azionari e obbligazionari;
il , infine, è titolare di CP_1 numerosi beni immobili, di cui sette di Cat. A/2 e tr bona e San Vincenzo, due immobili cat. A/4 in Pisa. Tali immobili sono posti a reddito e permettono allo stesso di avere un reddito aggiuntivo lordo di circa € 3000,00 al mese;
tale reddito è gravato da un mutuo acceso per l'acquisto di una delle case a Pisa con rata mensile di € 850,00 al mese. Dunque tra le parti sussiste una notevole disparità reddituale e patrimoniale e che quindi vada disposto un contributo al mantenimento perequativo a carico del padre, che tiene di conto anche della assegnazione della casa familiare alla ricorrente. Nel caso di specie, appare congruo fissare un contributo di € 400,00 per ciascuna figlia e stabilire che il padre partecipi alle spese straordinarie nella misura del 70%. Infatti, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti. ( Cass. Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021). L'assegno unico in favore della prole verrà percepito dalla sola ricorrente con cui le minori trascorrono maggior tempo.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo
DISPONE
1. L'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2. le minori restano collocate presso la madre a cui va assegnata la casa familiare;
3. le minori vedranno il padre come indicato in parte motiva;
4. il padre verserà, con decorrenza dalla data di introduzione del processo e entro il
5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 per ciascuna figlia, oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 70% a carico del resistente e il 30% a carico della ricorrente;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà
pagina 6 di 7 approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
5. l'assegno unico verrà percepito per intero dalla ricorrente;
6. condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1 ricorrente che liquida in € 3809,00 oltre accessori come per legge;
Livorno, 30/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3600/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHILLO Parte_1 C.F._1
GIANLUCA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHILLO GIANLUCA;
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BONANNI LORENZO ( ) elettivamente C.F._3 domiciliato presso il difensore;
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un procedimento di famiglia in cui le parti discutono dell'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori della coppia, del 2008 e Per_1 del 2011. Per_2
La parte ricorrente ha concluso come segue:
pagina 1 di 7 “IN VIA ISTRUTTORIA - per mero scrupolo si chiede la modifica del provvedimento riservato del 27.5.2024 affinché sia ammessa la prova per testi sui capitoli da 1) a 28) della memoria ex art. 473 bis.17, co. 1 c.p.c. di questa difesa;
- nella denegata ipotesi in cui sia disposta l'integrazione della relazione della G.d.F., chiede che l'integrazione abbia ad oggetto anche i redditi percepiti dal sig. in forza delle sue partecipazioni societarie. NEL MERITO chiede che l'ill.mo designato CP_1 giudice del Tribunale di Livorno Voglia regolare l'affido ed il mantenimento delle figlie minori secondo le seguenti condizioni: 1) e saranno affidate ad entrambi i genitori, e Per_2 Per_1 Parte_1
i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo tutte le Controparte_1 decisioni di maggior interesse per i figli, relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo anche e preminentemente conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) le figlie minori e saranno collocate prevalentemente presso la madre e Per_2 Per_1 continueranno a vivere con questa nella casa familiare di proprietà del sig. sita Controparte_1 nel Comune di San Vincenzo, via Parini n. 18, composta da Corso Italia n. 80 - 57025 Piombino appartamento ubicato al piano primo dello stabile, oltre a due locali al piano terreno rispettivamente ad uso stanzino e lavanderia ed oltre al piano seminterrato ed al giardino che la attornia, casa che sarà pertanto assegnata, unitamente agli arredi, alle predette;
3) il sig. terrà con se le figlie CP_1 Pt_ minori per due fine settimana al mese, previamente concordati con la sig.ra dal venerdì sera alla domenica sera alle 21.00; il predetto potrà inoltre tenere con se le figlie, se previo accordo con la Pt_ sig.ra per quindici giorni consecutivi durante il periodo non scolastico estivo;
4) in occasione delle festività natalizie e ad anni alterni, trascorreranno il giorno di natale con un genitore Per_2 Per_1 ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo, così ugualmente nei giorni 31/12 e 6/01 e viceversa l'anno successivo;
in occasione delle festività pasquali le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di pasquetta con l'altro Pt_ genitore e viceversa per l'anno successivo;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di CP_1 mantenimento delle figlie minori, la complessiva somma mensile di € 1.000,00, di cui € 500,00 per ed € 500,00 per , somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre Per_1 Per_2 all'assegno unico ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo previsto dal CNF allegato al ricorso;
6) viene autorizzato in favore delle figlie minori Persona_3
e il rilascio del passaporto”.
[...] CP_1
Il resistente ha concluso come segue: “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in via preliminare rimettere la causa sul ruolo ai fini della integrazione della attività istruttoria come ut sopra specificata, ovvero integrazione delle attività ispettive di polizia tributaria. Nel merito voglia regolare l'affido e il mantenimento delle minori e secondo le seguenti condizioni: A ) in via Persona_4 Persona_3 preliminare, le minori e saranno affidate ad entrambi i genitori, Sig.ra Per_1 Persona_3
e Sig. con esercizio congiunto della potestà genitoriale nell'interesse Parte_1 Controparte_1 preminente delle figlie relativamente alla loro educazione, istruzione, salute, tenuto conto delle loro aspirazioni e inclinazioni personali e future professionali e che, invece, con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente da entrambi i genitori;
B ) nel merito, fermo restando l'affido congiunto ad entrambi i genitori, le minori saranno collocate per quindici giorni al mese presso il Sig. previa assegnazione allo stesso Controparte_1
pagina 2 di 7 della casa familiare o, in difetto, con stabilizzazione delle minori presso l'abitazione familiare con rotazione a turno settimanale degli stessi genitori – senza mantenimento alcuno -, nel totale come detto pari a quindici giorni ciascuno mensili. In via meramente subordinata, fermo restando il diritto di visita in favore di ambo i genitori, qualora l'intestato tribunale decidesse in maniera difforme da quanto richiesto dalla parte convenuta, di disporre che il Sig. verserà a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per le figlie un totale complessivo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), spese straordinarie escluse che rimarranno in ogni caso, a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno. Con vittoria di spese e competenze nel presente giudizio”.
2. In primo luogo va deciso in punto di affidamento e collocamento delle figlie minori della coppia. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, le minori possono rimanere affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, ma debbono essere collocate in via prevalente presso la madre. Ed infatti, anche se le ragazze in occasione del loro ascolto hanno riferito di voler bene ad entrambi i genitori e di avere anche con il padre interessi comuni e la ricorrente ha riferito in udienza che, ad oggi, le minori vedono il padre con regolarità e in modo sereno, deve darsi atto del fatto che, sia dall'ascolto delle minori che dalla prova per testi, è emerso che il genitore maggiormente accudente e protettivo, anche su un piano emotivo, è la ricorrente. In particolare, dall'ascolto è risultato che le minori sono state esposte alle tensioni tra i genitori e che, soprattutto, la grande ha percepito l'ostilità del padre verso la madre, anche perché il resistente l'aveva messa a conoscenza di particolari relativi alla vita intima della coppia genitoriale, tenendo, evidentemente, un contegno del tutto inadeguato, che aveva molto turbato la ragazza;
sempre durante l'ascolto, è emerso che pagina 3 di 7 il genitore di riferimento di e è sempre stata la madre, sia perché il Per_1 Per_5 padre lavorava fuori sede e, quindi, era meno presente, sia perché la ricorrente aveva saputo costruire una relazione maggiormente intima e di confidenza con le figlie;
entrambe le figlie della coppia, quindi, pur essendo favorevoli a continuare a frequentare il padre, si sono espresse nel senso di voler vivere con la madre nella casa familiare. Infine, non si può trascurare, al fine della valutazione della capacità protettiva delle parti nell'esercizio del ruolo genitoriale, quanto emerso dalla deposizione del teste Parte_1 sorella della ricorrente: la teste, in modo autentico e spontaneo, ha riferito che al momento della fine del rapporto il era arrivato a precludere alla compagna CP_1
e alle figlie l'accesso ad una parte one;
in una occasione aveva impedito loro anche l'accesso alla casa, lasciandole fuori di casa di sera dopo una brutta lite, e che, in una altra circostanza, aveva anche asportato alcuni beni mobili da una delle camere;
il teste ha poi ben descritto lo stato di prostrazione e dolore che la condotta paterna aveva determinato nelle ragazze. In atti vi è anche la denuncia querela sporta dalla ricorrente contro il compagno, in cui Pt_ sono riportate le frasi gravemente offensive riferite dal alla in CP_1 occasione di una delle loro ultime liti in presenza delle figlie. La teste prima indicata non ha saputo riferire nulla di specifico in ordine alle offese, ma ha riportato le frasi che le figlie della coppia, presenti alla lite tra i genitori, le raccontarono quando, subito dopo la lite in casa, andarono dalla nonna materna per cercare conforto;
in particolare, la testimone ha riportato che le nipoti piangevano e le avevano detto esplicitamente che il padre le aveva minacciate di non pagare il mantenimento, che voleva che se ne andassero di casa e che mentre le ragazze gli parlavano lui rideva loro in faccia.
Appare evidente, quindi, che non possa essere condiviso quanto sostenuto dal
, anche nella memoria di replica, sul fatto che nel caso in esame le ragazze CP_1 dovrebbero essere affidate in via paritaria ai genitori, con alternanza degli stessi nella casa familiare. Le norme interne e le norme di diritto internazionale, invocate diffusamente dalla difesa del e che il Collegio ben conosce, infatti, impongono al giudice di valutare CP_1 in concreto il migliore interesse del minore, di individuare la soluzione che permette alla prole di affrontare la crisi familiare in modo tranquillo e con minori traumi e che, soprattutto, consente di vivere in un contesto sereno e intimo e il più possibile lontano dalle rivendicazioni di un genitore verso l'altro. Non si comprende, pertanto, come nel caso in esame, dopo il contegno avuto dal al momento della fine del CP_1 rapporto in cui le figlie avevano il maggior bisogno di rassicurazione, sarebbe possibile garantire loro tale contesto, ove la casa familiare divenisse il luogo di vita alternato dei due genitori, che nuovamente si troverebbero a condividere spazi intimi di vita quotidiana.
pagina 4 di 7 Non si potrebbe neppure poi pensare ad una collocazione prevalente con il padre, atteso che le ragazze sono state del tutto chiare nell'esprimere il loro desiderio di continuare a vivere nella casa familiare con la madre.
Tanto premesso, dunque, le minori restano collocate prevalentemente presso la madre e vedranno il padre a finesettimana alternati, dal venerdì alla domenica sera, nonché almeno due pomeriggi alla settimana, con facoltà di pernotto. Le ragazze potranno stare con il padre anche due settimane nel periodo estivo e una nel periodo invernale, nonché le altre festività secondo il principio della alternanza.
3. La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018). Nel caso in esame, la casa resta quindi assegnata alla madre delle minori.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso de quo, la ricorrente non è titolare di beni immobili, ha un reddito lordo che nell'ultimo anno ha di poco superato € 14.000, ed ha un conto titoli di circa € 110.000,00, che le deriva dalla vicenda successoria del padre. Il resistente ha un reddito da pensione di circa € 2000,00 al mese e gode, fino al 2026, di un emolumento aggiuntivo mensile di buona uscita di circa € 350 al mese;
lo stesso ha pagina 5 di 7 percepito il TFR per circa € 47.000 nel 2023 e ha un portafoglio titoli superiore ad € 200.000,00 tra titoli azionari e obbligazionari;
il , infine, è titolare di CP_1 numerosi beni immobili, di cui sette di Cat. A/2 e tr bona e San Vincenzo, due immobili cat. A/4 in Pisa. Tali immobili sono posti a reddito e permettono allo stesso di avere un reddito aggiuntivo lordo di circa € 3000,00 al mese;
tale reddito è gravato da un mutuo acceso per l'acquisto di una delle case a Pisa con rata mensile di € 850,00 al mese. Dunque tra le parti sussiste una notevole disparità reddituale e patrimoniale e che quindi vada disposto un contributo al mantenimento perequativo a carico del padre, che tiene di conto anche della assegnazione della casa familiare alla ricorrente. Nel caso di specie, appare congruo fissare un contributo di € 400,00 per ciascuna figlia e stabilire che il padre partecipi alle spese straordinarie nella misura del 70%. Infatti, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti. ( Cass. Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021). L'assegno unico in favore della prole verrà percepito dalla sola ricorrente con cui le minori trascorrono maggior tempo.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo
DISPONE
1. L'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2. le minori restano collocate presso la madre a cui va assegnata la casa familiare;
3. le minori vedranno il padre come indicato in parte motiva;
4. il padre verserà, con decorrenza dalla data di introduzione del processo e entro il
5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 per ciascuna figlia, oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 70% a carico del resistente e il 30% a carico della ricorrente;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà
pagina 6 di 7 approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
5. l'assegno unico verrà percepito per intero dalla ricorrente;
6. condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1 ricorrente che liquida in € 3809,00 oltre accessori come per legge;
Livorno, 30/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
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