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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16643/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16643/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SANTILLO GAETANO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. SANGIORGIO CHIARA, presso cui è elettivamente CP_1
domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 05.03.2025 e da parte resistente in data 07.03.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
MADDALONI il 20/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (atto n.16, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] e nata a [...] Persona_1 Per_2
il 04/03/2004;
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 28.12.2009, omologata dal Tribunale di Santa Maria C.V. in data 2.02.2010.
Con ricorso depositato il 16/09/2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto, collocazione e mantenimento della prole, e la revoca del contributo al mantenimento nei confronti di parte resistente;
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, ed il
Presidente, con ordinanza del 9.2.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con ordinanza del 18.02.2024, il G.I ritenuto, in ordine alle prove orali richieste dal ricorrente in memoria dell'8.9.23 che le stesse non potessero essere ammesse, formulava proposta transattiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, dichiarando di accettare la proposta transattiva formulata dal
Giudice con ordinanza del 18.02.2024.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
pagina 2 di 3 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
CONFERMA la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie;
DISPONE un contributo al mantenimento per i figli in capo al sig. di € 150,0 ciascuno, da Parte_1
versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16643/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SANTILLO GAETANO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. SANGIORGIO CHIARA, presso cui è elettivamente CP_1
domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 05.03.2025 e da parte resistente in data 07.03.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
MADDALONI il 20/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (atto n.16, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...] e nata a [...] Persona_1 Per_2
il 04/03/2004;
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 28.12.2009, omologata dal Tribunale di Santa Maria C.V. in data 2.02.2010.
Con ricorso depositato il 16/09/2022, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto, collocazione e mantenimento della prole, e la revoca del contributo al mantenimento nei confronti di parte resistente;
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, ed il
Presidente, con ordinanza del 9.2.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con ordinanza del 18.02.2024, il G.I ritenuto, in ordine alle prove orali richieste dal ricorrente in memoria dell'8.9.23 che le stesse non potessero essere ammesse, formulava proposta transattiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, dichiarando di accettare la proposta transattiva formulata dal
Giudice con ordinanza del 18.02.2024.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
pagina 2 di 3 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
CONFERMA la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie;
DISPONE un contributo al mantenimento per i figli in capo al sig. di € 150,0 ciascuno, da Parte_1
versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3