TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 12 giugno 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7044/24 R.G.L.,
PROMOSSA DA
C.F.: , nato a Paternò in [...] Parte_1 C.F._1
03.01.1953 cf in proprio e nella qualità di l. r. p . t di C.F._2
con sede legale a Paternò alla C.da Cutura snc. Controparte_1
C.F./P.IVA: , rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosaria P.IVA_1
Finocchiaro, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore;
- Resistente contumace–
****
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18-19.07.2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva:
- l'Ordinanza Ingiunzione n. OI 002296129 (relativa ad atto di accertamento n.
2100.21.10.2021 0746997 del 21.10.2021 riferito all'anno 2019) notificata il
16.07.2024 con cui è stato ingiunto di pagare € 1235,04- a titolo di sanzione, per violazione art.2, comma 1-bis, D.L. 12.09. 1983 n.463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n.638, e ss. mm.ii. (omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali anno 2019), nonché per le spese;
l'Ordinanza ingiunzione n. OI 002303231 (relativa ad atto di accertamento n.
2100.21.10.2021 0746996 del 21.10.2021 riferito all'anno 2019) notificata il
9.07.2024 con cui è stato ingiunto di pagare € 1235,04 - a titolo di sanzione, per violazione art.2, comma 1-bis, D.L. 12.09. 1983 n.463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n.638, e ss. mm.ii. (omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali anno 2019), nonché per le spese;
Eccepiva la omessa notifica dell'atto presupposto, comunque la violazione dell'art. 14 della l. 689/1981 stante il superamento del termine tra l'accertamento del fatto e 1 la notifica degli atti di accertamento, violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, violazione dei principi di trasparenza, nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati (decreto
27.07.2024).
Non si costituiva in giudizio l' nonostante la regolare instaurazione del CP_2 contraddittorio.
L'udienza del 12/06/2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti – come in atti - e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' resistente che, nonostante CP_2 la rituale notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, non ha curato di costituirsi in giudizio.
Con riferimento alle Ordinanze Ingiunzione impugnate, ai fini della definizione della presente controversia, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedente pronuncia di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 delle disp. di att. al c.p.c., può farsi riferimento recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (in tal senso, cfr. sentenza n. 2184/2023 pubblicata il 22/05/2023 resa nel ricorso n.
880/2023 R.G., estens. dott. Mario Fiorentino).
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo ufficio, “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 .
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. 2 L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di CP_2 archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”. Da ultimo, l'applicabilità dell'art. 14 è confermata dal recente intervento normativo di cui all'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1 gennaio 2023
(così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal
1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quelle oggetto di causa.” (cfr sentenza n. 2184/2023 cit.).
§§§§
Il ricorso si profila tempestivo, anche alla luce della documentazione allegata dalla parte ricorrente (busta della raccomandata di comunicazione delle Ordinanze ingiunzione opposte), in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981.
Nel merito, il ricorso si profila fondato avuto riguardo al motivo – da ritenersi assorbente – che attiene alla dedotta decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione.
Richiamando ancora una volta il citato precedente si osserva come “L'art. 14 l.
689/1981 – sulla cui applicabilità si rinvia a quanto sopra evidenziato - prevede che:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice. 3 Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)…” (cfr sentenza n.
2184/2023 cit.).
Con considerazioni valevoli anche nel caso in questione (cfr sempre sentenza n.
2184/2023 citata) si rileva che nel caso in esame “… il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, se non astratte considerazioni che non possono avere rilevanza nel caso di specie, pena la disapplicazione della disposizione in questione.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' .” CP_3
(cfr sentenza n.2184/2023 cit .).
Nella specie, quindi, stando ai dati desumibili dalla stessa ordinanza ingiunzione oggetto di gravame nonché agli atti di accertamento prodotti (ed a prescindere da ogni verifica circa l'effettiva rituale notificazione degli atti prodromici) a fronte di contributi che scadevano al più tardi al dicembre 2019 (come si evince dalle stesse
OO.II. che si riferiscono a violazioni relative all'anno 2019), deve rilevarsi che non viene prodotta alcuna documentazione attestante la eventuale notifica della contestazione delle violazioni, con evidente inosservanza del termine di 90 giorni prescritto, non sussistendo prova che l' abbia notificato i detti atti nel termine CP_2 di legge a decorrere dalle violazioni riferite al periodo 2019, tutte successive all'entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Peraltro la violazione del termine di 90 giorni prescritto è altresì apprezzabile già alla data della mera emissione della contestazione (il 21.10.2021) evincibile dal protocollo della diffida recante rispettivamente n° 2100.21.10.2021 CP_2 CP_2
0746997 del 21/10/2021 e n. 2100.21.10.2021 0746996 del CP_2
21/10/2021(come si trae dalle OO.II opposte). E tanto anche tenuto conto del periodo di sospensione supra detto.
Analoghe considerazioni varrebbero, in ogni caso, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 o 120 giorni all' , per CP_2
4 procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, atteso che il risultato non muterebbe, poiché non v'è prova del tempestivo perfezionamento delle contestazioni delle rilevate omissioni.
Deve, dunque, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Sulla scorta di quanto sin qui rassegnato, dunque, il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta e vengono poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, con CP_2 distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7044/2024 R.G. nella contumacia - che dichiara - dell' ; CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del ricorso,
1. ANNULLA le ordinanze ingiunzione opposte (n. OI 002296129 e n. OI
002303231 );
3. CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in € 884,50 per compensi, oltre esborsi, IVA e
CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 12/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
5