Ordinanza cautelare 15 aprile 2022
Sentenza 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00893/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Orsolano, Fabrizio Lauti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Lauti in Borgosesia, via Sesone n. 26;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Prefettura Utg Torino, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS- Area I/ter, emesso dal Prefetto di Torino in data -OMISSIS- e notificato al domicilio eletto dal sig. -OMISSIS- a mezzo p.e.c. in data 24/12/2021, che ha respinto il ricorso gerarchico presentato in data 8/4/2021 avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS-, provvedimento Cat. -OMISSIS- notificato in data 24/3/21, con il quale il Questore di Torino revocava al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso caccia; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, ove occorrer possa: - il predetto decreto Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 24/3/21, del Questore di Torino; - le “controdeduzioni” pervenute dalla Questura di Torino in data 29/11/2021, incidentalmente citate nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-/F Area I/ter gravato, mai comunicate e il cui contenuto non è noto al ricorrente; - il decreto n. -OMISSIS-/D Area I/ter emesso dal Prefetto di Torino in data -OMISSIS-, con il quale veniva disposto il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione nei confronti dell'odierno ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Torino;
Vista la memoria del 13.3.2026 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere e chiede la condanna alle spese di lite per soccombenza virtuale;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa OS RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, come rappresentato dalla parte ricorrente con nota depositata in data 13.3.2026, il Prefetto di Torino, in accoglimento dell’istanza di riesame in autotutela per motivi sopravvenuti depositata in data 3 febbraio 2025, con provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-disponeva la revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, impugnato con il ricorso in epigrafe;
Ritenuto che l’avvenuta eliminazione dell’oggetto del contendere, operata in via di autotutela dall’Amministrazione, è idonea a elidere completamente l’oggetto del presente giudizio, concretando una causa di cessazione della materia del contendere,
- che, pertanto, il Collegio non può che prenderne atto e dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, trattandosi di una revoca per fatto sopravvenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Giovanni Mercone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.