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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 3981/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3981 dell'anno 2020 vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Montecuollo. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. . Parte_2 C.F._2
-APPELLATO - contumace –
OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, pubblicata il 20.10.2020, nel procedimento n. 7064/2017 R.G., in materia di risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 29.10.2024 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il
20.10.2020, nel procedimento n. 7064/2017 R.G.
****
pagina 1 di 11 In primo grado, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702- bis c.p.c., aveva chiesto la Parte_1 condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in Parte_2 conseguenza del fatto illecito posto in essere dallo stesso convenuto, deducendo, in particolare, che tra il 14 e il
15 febbraio 2010 quest'ultimo aveva perpetrato, ai suoi danni, i gravi reati di violenza sessuale, violazione di domicilio e lesioni personali (reati per i quali era stato condannato in sede penale in via definitiva) e che, a seguito di tali reati, ella aveva riportato lesioni psico-fisiche.
Con tale ordinanza il giudice di prime, dichiarata l'esclusiva responsabilità (sulla scorta dell'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile, ai sensi dell'art. 651 c.p.p.) di nella commissione del fatto illecito Parte_2 ai danni di , ha condannato il convenuto al pagamento, sulla scorta della ctu medico – legale Parte_1 espletata, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico e danno morale) patiti dalla ricorrente, della somma di € 13.489,84 (somma già comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla liquidazione operata con l'ordinanza impugnata, secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1712/1995), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza (da intendersi riferiti, evidentemente, per un mero lapsus calami compiuto del primo giudice, alla pubblicazione dell'ordinanza) sino all'effettivo soddisfo e al pagamento, in favore della stessa , delle spese di giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi € 5.690,00, oltre rimborso per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge (con attribuzione al procuratore anticipatario), ponendo definitivamente a carico del convenuto le spese per la ctu, come liquidate nel corso del giudizio.
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ha censurato l'ordinanza impugnata sulla base dei seguenti motivi. Parte_3
1. ERROR IN PROCEDENDO ET IUDICANDO. OMESSA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI MANCATA ADOZIONE DI CTU SPECIALISTICA. VIOLAZIONE DELL'ART. 132 N. 4 C.P.C. VIOLAZIONE DELLE LINEE “GUIDE ALLA VALUTAZIONE PSICHIATRICA E
MEDICOLEGALE DEL DANNO BIOLOGICO DI NATURA PSICHICA” (TESTI DI BARGAGNA 2001 E BUZZI-VANINI 2006) E DELLE
TABELLE MINISTERIALI DI RIFERIMENTO (DM 3.7.03 COMM.NE EX DM 26.05.04). INCONGRUA ED IRRAGIONEVOLE
LIQUIDAZIONE DEL DANNO.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel valutare, aderendo alle conclusioni del ctu, il danno biologico da ella (dalla ricorrente/appellante) patito, in modo oltremodo riduttivo ed insufficiente.
ha contestato, innanzitutto, la valutazione del danno biologico (di natura psichica) operata dal Parte_3 ctu nella misura del 4%, e del danno da invalidità temporanea, ritenendo che fosse stata erroneamente ridotta in relazione al complesso delle lesioni sofferte ed in evidente contrasto con quanto forfettariamente liquidato (euro
25.000,00) dal giudice penale in primo grado allo stesso titolo, tenuto conto della gravità assoluta delle condotte accertate e della giovanissima età della vittima (soli 19 anni).
pagina 2 di 11 L'appellante, dopo aver dedotto che la non congruità della valutazione del danno biologico e la conseguente necessità di una integrazione/rinnovazione della ctu fossero state già evidenziate in sede peritale e in sede processuale, ha sostenuto che il giudice di primo giudice avesse omesso erroneamente di motivare la mancata integrazione o rinnovazione della ctu in senso specialistico, aderendo (in modo del tutto acritico ed irragionevole) alle valutazioni del CTU di primo grado che, azzardando una valutazione specialistica per la quale non aveva competenze specifiche (per essere lo stesso un medico legale anziché uno specialista in psichiatria o in psicologìa), era giunto alla determinazione di un Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS) di lieve entità, parametrato ad un irragionevole 4% di danno biologico, a fronte delle evidenze cliniche che davano atto di un severo DPTS, peraltro cronico, come giustamente accertato dal dott. , nella consulenza di Persona_1 parte prodotta in appello, diffusamente motivata e corredata da una puntuale e congrua valutazione medico legale.
Ad avviso dell'appellante l'errore peritale di base, dal punto di vista clinico, sarebbe stato quello di ritenere la patologia accertata quale disturbo somatoforme lieve, eclissando la dignità clinica del DPTS che lo stesso consulente di ufficio aveva accertato, determinando così una sottovalutazione del danno biologico, sottovalutando il complesso morboso che aveva determinato gravose modifiche al suo (della ricorrente/appellante, si intende) stile di vita (in relazione anche al necessitato trasferimento in Francia, per esempio), sostanzialmente ignorando che il DPTS aveva caratteri cronici tali da manifestarsi nel tempo proprio in considerazione della natura di siffatta patologia foriera di rimozioni o di recrudescenze improvvise.
Secondo la il ctu e il giudice di prime cure (quest'ultimo aderendo alle valutazioni medico – legali del Pt_1 primo), avrebbero così quantificato i pregiudizi da lei (dalla ricorrente/appellante, si intende) patiti a seguito di tale gravissima condotta in una percentuale del tutto incongrua, peraltro in violazione delle linee Guida e delle Tabelle
Ministeriali (DM 3.7.03 Comm.ne ex DM 26.05.04), attestanti un danno biologico tra il 21 e il 25%.
In buona sostanza, secondo l'appellante, la nuova ctu, richiesta anche in grado di appello, oltre ad avere una natura e funzione di accertamento specialistico di tipo psichiatrico o psicologico, avrebbe dovuto tenere in debito conto tutte le sofferenze da lei patite per i fatti di causa, ivi comprese quelle derivanti dalle condotte di sequestro di persona, violazioni di domicilio e lesioni personali (queste rilevanti anche dal punto di vista organico per le riscontrate “escoriazioni”), giungendo ad una congrua valutazione del danno biologico che desse effettivamente riscontro alla patologia accertata di Disturbo Post Traumatico da Stress cronico di intensità lieve-moderata al 25%, oltre l'invalidità temporanea per mesi 7, oltre all'aumento del 50% del danno biologico in ragione della relativa personalizzazione, già riconosciuta al massimo dal Giudice di primo grado in ragione delle “condotte dolose, con carattere violento ed attinenti alla sfera sessuale della danneggiata”.
pagina 3 di 11 2. ERROR PROCEDENDO ET IUDICANDO. NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART.
132 C.P.C., COMMA 2, N. 4, E ART. 118 DISP. ATT. C.P.C., COMMA 1. OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA IL DINIEGO DI
INTEGRAZIONE O RINNOVAZIONE DELLA CTU IN SENSO SPECIALISTICO.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe commesso l'errore di non ritenere necessaria un'integrazione peritale con la nomina ausiliare esperto in psicologia o in psichiatria, lasciando l'accertamento peritale in questione affidato alla sola ctu nominata, specializzata esclusivamente in medicina legale, non motivando neanche le ragioni per le quali avrebbe inteso non disporre la richiesta integrazione o rinnovazione della ctu e per le quali si sarebbe discostato dalla statuizione civile compiuta dal Giudice penale di primo grado
(composto da un collegio) che, cautelativamente e forfettariamente, aveva stabilito un diritto al risarcimento dei danni per € 25.000,00.
3. ERROR IN PROCEDENDO - OMESSA PRONUNCIA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO -
TRAVISAMENTO ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE PROVE PER PARZIALE ACCERTAMENTO DEI DANNI.
In terzo luogo l'appellante ha sostenuto che il consulente di ufficio (con piena adesione alle relative conclusioni, si ribadisce, da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), avesse considerato i postumi da “PTSD”
(disturbo post traumatico da stress) derivanti esclusivamente dalla violenza sessuale, rimanendo del tutto omesso
(oltre il danno derivante da violazione di domicilio) l'accertamento delle sofferenze derivanti dal dalle lesioni conseguenti alle escoriazioni ai polsi e, quindi, alla presenza di ecchimosi sul corpo della vittima, non considerando, così, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, da intendere anche come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Sul punto l'appellante ha sostenuto che le dette criticità fossero state già sollevate in sede peritale ed in sede processuale e che, ciò nonostante, il primo giudice, sposando acriticamente e completamente le conclusioni assunte dal ctu, non avesse tenuto conto di tutte le voci del danno non patrimoniale, assumendo erroneamente che, nell'accertato disturbo post traumatico, fossero state compendiate tutte “le lesioni psichiche, conseguenti ai fatti di causa”.
Al riguardo ha dedotto che anche il dott. , specialista in psichiatria, nella Parte_3 Persona_1 prodotta relazione del 12/11/2020, aveva attestato inequivocabilmente: “il danno subito dalla si è evoluto e Pt_1 strutturato in una patologia inquadrabile, con assoluta certezza, in un D.P.T.S. cronico, esito di violenza sessuale
(cona accluso sequestro), violazione di domicilio e lesioni personali, da quantificarsi come danno biologico”
(danno biologico parametrato dallo stesso consulente di parte appellante nella misura del 25%).
pagina 4 di 11 E, alla luce di quanto esposto, dopo avere preliminarmente chiesto, in via istruttoria, che fosse disposta la rinnovazione della ctu in senso specialistico di tipo psichiatrico o psicologico al fine di accertare tutte le sofferenze patite per i fatti di causa, ivi comprese quelle derivanti dalle condotte di sequestro di persona, violazioni di domicilio e lesioni personali (queste rilevanti anche dal punto di vista organico per le riscontrate “escoriazioni”), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- nel merito, in riforma e/o annullamento della Ordinanza del 20/10/2020 n. 7064/2017 RG emessa dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere – III Sezione Civile, in data 20.10.2020, in accoglimento dell'appello, accertare Pt_ e dichiarare il diritto della sig.ra al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali rappresentati dall'insieme delle sofferenze psichiche ed organiche occorse all'appellante per i fatti di causa, ivi comprese quelle derivanti dalle condotte di violenza sessuale, sequestro di persona, violazione di domicilio e lesioni personali, giungendo ad una congrua valutazione del danno biologico che dia effettivamente riscontro alla patologia accertata di Disturbo Post Traumatico da Stress CRONICO di intensità lieve-moderata al 25%, oltre le altre dedotte patologie, oltre l'invalidità temporanea parametrata al periodo di sette mesi, oltre all'aumento (massimo) del 50% del danno biologico in ragione della relativa personalizzazione, da quantificarsi anche in via equitativa e/o previa adozione di una nuova ctu medico legale specialistica;
e per l'effetto, condannare al pagamento delle relative somme come così accertate, oltre interessi e Parte_2 rivalutazione dall'accadimento dei fatti per cui è causa sino all'attualità; - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Non si è costituito in giudizio . Parte_2
Con ordinanza del 7.4.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.3.2022.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 11.10.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 5.11.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate, in data 29.10.2024, le c.d. note di trattazione scritta dalla difesa dell'appellante (unica parte costituita), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 5.11.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale (e non anche del termine per le memorie di replica, essendo l'appellato contumace).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non essendosi costituito in giudizio nonostante la Parte_2 ritualità della notifica dell'atto di appello (effettuata a mezzo del servizio postale, mediante spedizione del plico eseguita il 13.11.2020 e perfezionatasi, per il destinatario, il 24.11.2020, come documentato dall'appellante, telematicamente, il 26.11.2020).
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Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia fondato nei limiti di seguito Parte_1 esposti e, in particolare - esaminando congiuntamente i tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi – relativamente alla valutazione, compiuta dal giudice di prime cure (sulla scorta della ctu medico – legale espletata), circa la quantificazione dei postumi permanenti (nella misura del 4%) riconducibili ai pregiudizi di pagina 5 di 11 natura psichiatrica (Disturbo Post Traumatico da Stress) patiti dalla ricorrente/appellante a seguito dei fatti di reato compiuti ai suoi danni da ed accertati, in via definitiva, in sede penale. Parte_2
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In particolare, risulta condivisibile quanto sostenuto dall'appellante circa l'erroneità della valutazione del ctu (alla quale ha aderito, si ribadisce, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) concernente la quantificazione, si ribadisce, soltanto nella misura del 4%, dei postumi permanenti da ella (dalla ricorrente/appellante, si intende) riportati (per Disturbo Post Traumatico da Stress, in sigla DPTS) in conseguenza dei gravi fatti di reato perpetrati ai suoi danni.
In particolare, risulta convincente quanto sostenuto dal dott. , specialista in psichiatria, nella Persona_1 consulenza dell'11.11.2020 prodotta dall'appellante in allegato all'atto di appello (cfr. all. n.18) – produzione che non incontra il divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c. (trattandosi di un mero atto difensivo;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
28/06/2024, n. 17851; Sez. II, 19/01/2022, n. 1614; Sez. VI - 3, Ord., 26/05/2021, n. 14469) e, che pertanto, è pienamente utilizzabile ai fini della decisione – il quale ha qualificato il D.P.T.S. patito da di Parte_1 intensità lieve/moderata (solo in ragione dell'enorme distanza temporale dai fatti), ritenendolo un disturbo cronico e criticando la valutazione del ctu, dott.ssa , che, invece, aveva riconosciuto un “disturbo Persona_2 somatoforme indifferenziato lieve”, quantificando il danno biologico (si ribadisce) nella misura del 4%.
Nella detta consulenza di parte il dott. dopo avere spiegato, invero, in modo analitico, che, in base Per_1 alla clinica psichiatrica, il D.P.T.S. ha una tipica e complessa costellazione sintomatologica che insorge in risposta all'esposizione ad un evento traumatico estremo, indicando una serie di sintomi caratteristici di tale disturbo psichiatrico (tra cui il continuo rivivere l'evento traumatico in molteplici forme, l'evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma o l'ottundimento della reattività generale, marcati disturbi del sonno, ansia generale), ha ritenuto che nel caso della fossero soddisfatti pienamente i criteri per la diagnosi di un D.P.T.S. cronico, Pt_1 ritenendo, in modo assolutamente ragionevole e persuasivo (citando anche la letteratura di riferimento), quanto segue.
Il drammatico divenire dei fatti, dall'intrusione subìta in casa nel sonno all'aggressione patita in uno stato di incoscienza fino alle successive modalità coercitive e violente con cui la violenza sessuale è stata compiuta, corrisponde a quanto richiesto dalla nosografia psichiatrica, configurandosi come evento estremo capace di ledere l'incolumità o l'integrità fisica della , possedendo solo traumi di tale intensità quel requisito di tale entità che li Pt_1 rende capaci di innescare conseguenze stabili a lungo termine, probabilmente sottese da modificazioni a livello neurobiologico, in grado di indurre e mantenere la complessa fenomenologia clinica del D.P.T.S..
Il dott. , poi, passando ad analizzare specificamente la relazione del ctu, ha criticato la relativa Per_1 valutazione (circa la diagnosi, si ripete, di disturbo somatoforme lieve, da cui sarebbe derivato un danno biologico nella misura del 4%), tenendo conto delle modalità e della gravità dell'evento lesivo (essendo la stata colta Pt_1
pagina 6 di 11 nel sonno, intromettendosi il nel suo domicilio, sequestrandola servendosi di manette e di un nastro Pt_2 adesivo, minacciandola con arma bianca e compiendo atti di violenza sessuale), ed evidenziando, inoltre, che:
a) prima della violenza non vi fosse stata alcuna evidenza anamnestica o documentale che potesse far sospettare una predisposizione o una maggiore vulnerabilità della all'impasse psicologico – psichiatrico;
Pt_1
b) il trauma fosse stato inatteso, violento e, drammaticamente, non accidentale;
la sua intensità fosse stata massima in acuto (concreto pericolo per la propria incolumità/integrità fisica), molto alta per diversi mesi (data la necessità di ricorrere a terapia psicofarmacologica per diversi mesi (sette, secondo quanto rilevato anche dal ctu), persistente per anni (tanto da stravolgere un'esistenza ordinata e priva di evidenze disfunzionali) e, per quanto calante, mai sopita del tutto (flashback, risvegli notturni angoscianti e somatizzazioni);
c) non vi fossero segni anamnestici o documentali di fattori contestuali che fossero stati in grado di limitare le conseguenze;
d) il disturbo psicopatologico avesse avuto, senz'altro, un decorso cronico (ampiamente superiore a tre mesi) e con un'intensità calante (giungendo all'osservazione del ctu dieci anni dopo il trauma); Per_ e) la avesse sentito la necessità, dopo due anni, per l'impossibilità di restare nel contesto ambientale segnato dalla violenza, di riprogrammare, del tutto, la propria residenza.
Del resto, le valutazioni del consulente della parte appellante sono supportate, ad avviso della Corte – come correttamente evidenziato nell'atto di appello nell'ambito dei motivi di gravame - da quanto emerso in sede penale Per_ circa l'assoluta gravità dei fatti posti in essere ai danni della da (per i quali è stato condannato, Parte_2 in via definitiva, in sede penale, si ribadisce), essendosi quest'ultimo introdotto, nottetempo, abusivamente e clandestinamente, nell'abitazione della vittima di soli 19 anni, approfittando della circostanza che la predetta dormiva, immobilizzandola, mettendole delle manette ai polsi, apponendo del nastro adesivo sulla sua bocca minacciandola anche con un coltello e, successivamente, dopo averle liberato la bocca dal nastro adesivo, costringendola a bere delle sostanze alcoliche con un imbuto nonchè, dopo averla denudata, compiendo contro la sua volontà atti sessuali (durando l'intero iter criminoso per molte ore).
Dunque, alla luce di tali considerazioni, per il D.P.T.S. cronico patito da , ad avviso della Corte Parte_1 risulta insufficiente la valutazione dei postumi (soltanto nella misura del 4%) compiuta dal ctu, sulla base (anche) delle analitiche considerazioni e critiche operate dal dott. , specialista in psichiatria. Persona_1
Il che rende superflua la rinnovazione della ctu medico – legale, sulla quale ha insistito anche in grado di appello
. Controparte_2
Non è superfluo precisare, al riguardo, che il giudice di merito può legittimamente fondare la propria decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte, purché motivi adeguatamente tale scelta (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ord., 01/07/2024, n. 17994), attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/09/2023, n. 25593).
pagina 7 di 11 In ordine alla individuazione della percentuale dei postumi, la Corte ritiene equo stimarli nella misura del 15%, ossia sostanzialmente nella media tra la quantificazione (4%) operata dal ctu in primo grado e quella (25%) operata dal consulente dell'appellante nella relazione depositata in secondo grado.
Ed infatti va detto, in primo luogo, che il Decreto del Ministro della Salute del 3 Luglio 2003 (al quale hanno fatto riferimento sia il ctu che il consulente dell'appellante) prevede (cfr. all. II) per il “disturbo somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve”, una percentuale non superiore al 5% della totale integrità psico – fisica, riguardando le menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità
(dunque solo le c.d. micropermanenti).
E nell'ambito di queste ultime non può, evidentemente, ricomprendersi il D.P.T.S., cronico, patito da Parte_1
secondo le valutazioni (condivisibili, si ribadisce) dal dott. , consulente di parte
[...] Persona_1 appellante.
Al riguardo, però, va disattesa la quantificazione operata da quest'ultimo, nella misura del 25%, posto che, si ribadisce, lo stesso ha tenuto conto del Decreto del Ministro della Salute del 3 Luglio 2003 che, tuttavia, si riferisce soltanto alle c.d. micropermanenti.
Risulta, così, equo stimare tali postumi, come detto, nella detta percentuale del 15% (ossia sostanzialmente nella media tra le due suddette valutazioni medico – legali), anche tenuto conto, come oggettiva base normativa da utilizzare quale criterio interpretativo di riferimento, del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12/07/2000 (pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2000, n. 172), sebbene riguardante specificamente (in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38), il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
La parte III della tabella allegata al detto decreto prevede, infatti (cfr. la menomazione classificata con il n. 181), per il “disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”, una percentuale sino al 15%.
Ciò premesso, in considerazione dei postumi stimati nella misura del 15%, il danno non patrimoniale (per lesione del diritto alla salute) - nello specifico il danno biologico da invalidità permanente - riportato da Parte_1
in conseguenza dei gravi fatti di reato in questione può, allora, essere quantificato complessivamente in
[...] euro 57.427,00 (anziché nell'importo di euro 6.389,00 liquidato dal primo giudice), così determinato applicando i criteri previsti dalle tabelle di IL (aggiornate al 5.6.2024) per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione alla integrità psico - fisica, tenendo conto dell'età che aveva la danneggiata (19 anni) al momento dell'evento lesivo (15.2.2010).
A tale importo vanno aggiunti:
a) quello concernente il danno morale soggettivo (relativo allo stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
pagina 8 di 11 07/10/2022, n. 29316), liquidato dal primo giudice nella misura del 50% di quello biologico (attesa l'assoluta gravità dei fatti di reato) e quantificabile, pertanto, alla luce della nuova liquidazione del danno relativo ai postumi permanenti di natura psichiatrica (dunque in virtù del c.d. effetto espansivo della riforma parziale della sentenza impugnata sulle parti dipendenti da quella riformata, ex art. 336 c.p.c.), in euro 28.713,5 (euro 57.427,00 : 2);
b) quello concernente il danno biologico da invalidità temporanea, liquidato dal primo giudice, sulla scorta della ctu medico – legale, in euro 490,00 per l'invalidità temporanea assoluta (5 giorni), in euro 1.470,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% (30 giorni) ed in euro 735,00 (per l'invalidità temporanea parziale al 25% (30 giorni), per un totale di euro 2.695,00.
Su tale ultimo profilo, infatti, la Corte ritiene che l'appello non sia fondato, posto che la semplice considerazione, valorizzata dall'appellante sulla scorta di quanto ritenuto dal proprio consulente di parte, di essere ella stata sottoposta per circa 180 - 200 giorni (secondo quanto indicato anche dal ctu) a trattamenti farmacologici (farmaci ansiolitici e ipnoinducenti), non può automaticamente comportare un maggior periodo o una maggior percentuale di invalidità temporanea rispetto a quelli valutati dal consulente di ufficio, dott.ssa , anche considerando il Per_2 fatto che nella relazione di parte del dott. non è stata indicata alcuna diversa percentuale (per quella Per_1 parziale) o altro periodo (in generale) di invalidità temporanea.
Dunque, in riforma parziale della ordinanza impugnata, deve essere condannato al pagamento, in Parte_2 favore di , a titolo di risarcimento danni non patrimoniali (biologico da I.P. e da I.T.P., e danno Parte_1 morale) patiti da quest'ultima in seguito al fatto illecito per cui è causa, dell'importo complessivo di euro 88.835,5
(euro 57.427,00 + euro 28.713,5 + euro 2.695,00).
Trattandosi di un credito risarcitorio (e, dunque, di debito c.d. di valore), all'appellante vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data
(15.2.2010) dell'evento dannoso, ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n.
7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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Passando alle spese processuali, la Corte deve procedere, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, ad una nuova regolamentazione anche di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
pagina 9 di 11 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n.
27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite e, quindi, alla soccombenza di rispetto alla domanda Parte_2 risarcitoria proposta nei suoi confronti da , il primo va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla Pt_1 Parte_1 rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93
c.p.c., della seconda.
In particolare, i compensi professionali spettanti al detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellante stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) per il primo grado e alla Corte d'Appello (tab.
n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad €.260.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del decisum, di cui all'art. 5, co.1, del detto decreto ministeriale).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
****
Sempre in base al principio della soccombenza va, infine, confermata l'ordinanza impugnata nella parte in cui, sulla scorta di tale principio, le spese della ctu medico – legale espletata sono state poste a carico del convenuto
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804). Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3981/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di . Parte_2
2. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso l'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. Parte_1
702-ter c.p.c., dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 20.10.2020, nel procedimento n.
7064/2017 R.G. e, per l'effetto, in parziale riforma di tale ordinanza, dichiara tenuto e condanna al Parte_2
pagina 10 di 11 pagamento, in favore di , della maggior somma (rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice), Parte_1 di euro 88.835,5 (a titolo di risarcimento danni non patrimoniali), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 15.2.2010 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
3. Dichiara tenuto e condanna , al pagamento, in favore dell'avv. Giacomo Montecuollo, difensore Parte_2 dichiaratosi antistatario di , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente Parte_1 in euro 7.341,5 per il primo grado (di cui euro 290,00 per esborsi ed euro 7.051,5 per compensi professionali) ed in euro 7.158,5 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 14.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3981 dell'anno 2020 vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Montecuollo. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. . Parte_2 C.F._2
-APPELLATO - contumace –
OGGETTO: “Appello avverso l'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, pubblicata il 20.10.2020, nel procedimento n. 7064/2017 R.G., in materia di risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 29.10.2024 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il
20.10.2020, nel procedimento n. 7064/2017 R.G.
****
pagina 1 di 11 In primo grado, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702- bis c.p.c., aveva chiesto la Parte_1 condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in Parte_2 conseguenza del fatto illecito posto in essere dallo stesso convenuto, deducendo, in particolare, che tra il 14 e il
15 febbraio 2010 quest'ultimo aveva perpetrato, ai suoi danni, i gravi reati di violenza sessuale, violazione di domicilio e lesioni personali (reati per i quali era stato condannato in sede penale in via definitiva) e che, a seguito di tali reati, ella aveva riportato lesioni psico-fisiche.
Con tale ordinanza il giudice di prime, dichiarata l'esclusiva responsabilità (sulla scorta dell'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile, ai sensi dell'art. 651 c.p.p.) di nella commissione del fatto illecito Parte_2 ai danni di , ha condannato il convenuto al pagamento, sulla scorta della ctu medico – legale Parte_1 espletata, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico e danno morale) patiti dalla ricorrente, della somma di € 13.489,84 (somma già comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla liquidazione operata con l'ordinanza impugnata, secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1712/1995), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza (da intendersi riferiti, evidentemente, per un mero lapsus calami compiuto del primo giudice, alla pubblicazione dell'ordinanza) sino all'effettivo soddisfo e al pagamento, in favore della stessa , delle spese di giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi € 5.690,00, oltre rimborso per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge (con attribuzione al procuratore anticipatario), ponendo definitivamente a carico del convenuto le spese per la ctu, come liquidate nel corso del giudizio.
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ha censurato l'ordinanza impugnata sulla base dei seguenti motivi. Parte_3
1. ERROR IN PROCEDENDO ET IUDICANDO. OMESSA MOTIVAZIONE IN PUNTO DI MANCATA ADOZIONE DI CTU SPECIALISTICA. VIOLAZIONE DELL'ART. 132 N. 4 C.P.C. VIOLAZIONE DELLE LINEE “GUIDE ALLA VALUTAZIONE PSICHIATRICA E
MEDICOLEGALE DEL DANNO BIOLOGICO DI NATURA PSICHICA” (TESTI DI BARGAGNA 2001 E BUZZI-VANINI 2006) E DELLE
TABELLE MINISTERIALI DI RIFERIMENTO (DM 3.7.03 COMM.NE EX DM 26.05.04). INCONGRUA ED IRRAGIONEVOLE
LIQUIDAZIONE DEL DANNO.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel valutare, aderendo alle conclusioni del ctu, il danno biologico da ella (dalla ricorrente/appellante) patito, in modo oltremodo riduttivo ed insufficiente.
ha contestato, innanzitutto, la valutazione del danno biologico (di natura psichica) operata dal Parte_3 ctu nella misura del 4%, e del danno da invalidità temporanea, ritenendo che fosse stata erroneamente ridotta in relazione al complesso delle lesioni sofferte ed in evidente contrasto con quanto forfettariamente liquidato (euro
25.000,00) dal giudice penale in primo grado allo stesso titolo, tenuto conto della gravità assoluta delle condotte accertate e della giovanissima età della vittima (soli 19 anni).
pagina 2 di 11 L'appellante, dopo aver dedotto che la non congruità della valutazione del danno biologico e la conseguente necessità di una integrazione/rinnovazione della ctu fossero state già evidenziate in sede peritale e in sede processuale, ha sostenuto che il giudice di primo giudice avesse omesso erroneamente di motivare la mancata integrazione o rinnovazione della ctu in senso specialistico, aderendo (in modo del tutto acritico ed irragionevole) alle valutazioni del CTU di primo grado che, azzardando una valutazione specialistica per la quale non aveva competenze specifiche (per essere lo stesso un medico legale anziché uno specialista in psichiatria o in psicologìa), era giunto alla determinazione di un Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS) di lieve entità, parametrato ad un irragionevole 4% di danno biologico, a fronte delle evidenze cliniche che davano atto di un severo DPTS, peraltro cronico, come giustamente accertato dal dott. , nella consulenza di Persona_1 parte prodotta in appello, diffusamente motivata e corredata da una puntuale e congrua valutazione medico legale.
Ad avviso dell'appellante l'errore peritale di base, dal punto di vista clinico, sarebbe stato quello di ritenere la patologia accertata quale disturbo somatoforme lieve, eclissando la dignità clinica del DPTS che lo stesso consulente di ufficio aveva accertato, determinando così una sottovalutazione del danno biologico, sottovalutando il complesso morboso che aveva determinato gravose modifiche al suo (della ricorrente/appellante, si intende) stile di vita (in relazione anche al necessitato trasferimento in Francia, per esempio), sostanzialmente ignorando che il DPTS aveva caratteri cronici tali da manifestarsi nel tempo proprio in considerazione della natura di siffatta patologia foriera di rimozioni o di recrudescenze improvvise.
Secondo la il ctu e il giudice di prime cure (quest'ultimo aderendo alle valutazioni medico – legali del Pt_1 primo), avrebbero così quantificato i pregiudizi da lei (dalla ricorrente/appellante, si intende) patiti a seguito di tale gravissima condotta in una percentuale del tutto incongrua, peraltro in violazione delle linee Guida e delle Tabelle
Ministeriali (DM 3.7.03 Comm.ne ex DM 26.05.04), attestanti un danno biologico tra il 21 e il 25%.
In buona sostanza, secondo l'appellante, la nuova ctu, richiesta anche in grado di appello, oltre ad avere una natura e funzione di accertamento specialistico di tipo psichiatrico o psicologico, avrebbe dovuto tenere in debito conto tutte le sofferenze da lei patite per i fatti di causa, ivi comprese quelle derivanti dalle condotte di sequestro di persona, violazioni di domicilio e lesioni personali (queste rilevanti anche dal punto di vista organico per le riscontrate “escoriazioni”), giungendo ad una congrua valutazione del danno biologico che desse effettivamente riscontro alla patologia accertata di Disturbo Post Traumatico da Stress cronico di intensità lieve-moderata al 25%, oltre l'invalidità temporanea per mesi 7, oltre all'aumento del 50% del danno biologico in ragione della relativa personalizzazione, già riconosciuta al massimo dal Giudice di primo grado in ragione delle “condotte dolose, con carattere violento ed attinenti alla sfera sessuale della danneggiata”.
pagina 3 di 11 2. ERROR PROCEDENDO ET IUDICANDO. NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART.
132 C.P.C., COMMA 2, N. 4, E ART. 118 DISP. ATT. C.P.C., COMMA 1. OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA IL DINIEGO DI
INTEGRAZIONE O RINNOVAZIONE DELLA CTU IN SENSO SPECIALISTICO.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe commesso l'errore di non ritenere necessaria un'integrazione peritale con la nomina ausiliare esperto in psicologia o in psichiatria, lasciando l'accertamento peritale in questione affidato alla sola ctu nominata, specializzata esclusivamente in medicina legale, non motivando neanche le ragioni per le quali avrebbe inteso non disporre la richiesta integrazione o rinnovazione della ctu e per le quali si sarebbe discostato dalla statuizione civile compiuta dal Giudice penale di primo grado
(composto da un collegio) che, cautelativamente e forfettariamente, aveva stabilito un diritto al risarcimento dei danni per € 25.000,00.
3. ERROR IN PROCEDENDO - OMESSA PRONUNCIA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO -
TRAVISAMENTO ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE PROVE PER PARZIALE ACCERTAMENTO DEI DANNI.
In terzo luogo l'appellante ha sostenuto che il consulente di ufficio (con piena adesione alle relative conclusioni, si ribadisce, da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), avesse considerato i postumi da “PTSD”
(disturbo post traumatico da stress) derivanti esclusivamente dalla violenza sessuale, rimanendo del tutto omesso
(oltre il danno derivante da violazione di domicilio) l'accertamento delle sofferenze derivanti dal dalle lesioni conseguenti alle escoriazioni ai polsi e, quindi, alla presenza di ecchimosi sul corpo della vittima, non considerando, così, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, da intendere anche come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Sul punto l'appellante ha sostenuto che le dette criticità fossero state già sollevate in sede peritale ed in sede processuale e che, ciò nonostante, il primo giudice, sposando acriticamente e completamente le conclusioni assunte dal ctu, non avesse tenuto conto di tutte le voci del danno non patrimoniale, assumendo erroneamente che, nell'accertato disturbo post traumatico, fossero state compendiate tutte “le lesioni psichiche, conseguenti ai fatti di causa”.
Al riguardo ha dedotto che anche il dott. , specialista in psichiatria, nella Parte_3 Persona_1 prodotta relazione del 12/11/2020, aveva attestato inequivocabilmente: “il danno subito dalla si è evoluto e Pt_1 strutturato in una patologia inquadrabile, con assoluta certezza, in un D.P.T.S. cronico, esito di violenza sessuale
(cona accluso sequestro), violazione di domicilio e lesioni personali, da quantificarsi come danno biologico”
(danno biologico parametrato dallo stesso consulente di parte appellante nella misura del 25%).
pagina 4 di 11 E, alla luce di quanto esposto, dopo avere preliminarmente chiesto, in via istruttoria, che fosse disposta la rinnovazione della ctu in senso specialistico di tipo psichiatrico o psicologico al fine di accertare tutte le sofferenze patite per i fatti di causa, ivi comprese quelle derivanti dalle condotte di sequestro di persona, violazioni di domicilio e lesioni personali (queste rilevanti anche dal punto di vista organico per le riscontrate “escoriazioni”), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- nel merito, in riforma e/o annullamento della Ordinanza del 20/10/2020 n. 7064/2017 RG emessa dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere – III Sezione Civile, in data 20.10.2020, in accoglimento dell'appello, accertare Pt_ e dichiarare il diritto della sig.ra al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali rappresentati dall'insieme delle sofferenze psichiche ed organiche occorse all'appellante per i fatti di causa, ivi comprese quelle derivanti dalle condotte di violenza sessuale, sequestro di persona, violazione di domicilio e lesioni personali, giungendo ad una congrua valutazione del danno biologico che dia effettivamente riscontro alla patologia accertata di Disturbo Post Traumatico da Stress CRONICO di intensità lieve-moderata al 25%, oltre le altre dedotte patologie, oltre l'invalidità temporanea parametrata al periodo di sette mesi, oltre all'aumento (massimo) del 50% del danno biologico in ragione della relativa personalizzazione, da quantificarsi anche in via equitativa e/o previa adozione di una nuova ctu medico legale specialistica;
e per l'effetto, condannare al pagamento delle relative somme come così accertate, oltre interessi e Parte_2 rivalutazione dall'accadimento dei fatti per cui è causa sino all'attualità; - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Non si è costituito in giudizio . Parte_2
Con ordinanza del 7.4.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.3.2022.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 11.10.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 5.11.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate, in data 29.10.2024, le c.d. note di trattazione scritta dalla difesa dell'appellante (unica parte costituita), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 5.11.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale (e non anche del termine per le memorie di replica, essendo l'appellato contumace).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non essendosi costituito in giudizio nonostante la Parte_2 ritualità della notifica dell'atto di appello (effettuata a mezzo del servizio postale, mediante spedizione del plico eseguita il 13.11.2020 e perfezionatasi, per il destinatario, il 24.11.2020, come documentato dall'appellante, telematicamente, il 26.11.2020).
****
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia fondato nei limiti di seguito Parte_1 esposti e, in particolare - esaminando congiuntamente i tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi – relativamente alla valutazione, compiuta dal giudice di prime cure (sulla scorta della ctu medico – legale espletata), circa la quantificazione dei postumi permanenti (nella misura del 4%) riconducibili ai pregiudizi di pagina 5 di 11 natura psichiatrica (Disturbo Post Traumatico da Stress) patiti dalla ricorrente/appellante a seguito dei fatti di reato compiuti ai suoi danni da ed accertati, in via definitiva, in sede penale. Parte_2
****
In particolare, risulta condivisibile quanto sostenuto dall'appellante circa l'erroneità della valutazione del ctu (alla quale ha aderito, si ribadisce, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) concernente la quantificazione, si ribadisce, soltanto nella misura del 4%, dei postumi permanenti da ella (dalla ricorrente/appellante, si intende) riportati (per Disturbo Post Traumatico da Stress, in sigla DPTS) in conseguenza dei gravi fatti di reato perpetrati ai suoi danni.
In particolare, risulta convincente quanto sostenuto dal dott. , specialista in psichiatria, nella Persona_1 consulenza dell'11.11.2020 prodotta dall'appellante in allegato all'atto di appello (cfr. all. n.18) – produzione che non incontra il divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c. (trattandosi di un mero atto difensivo;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
28/06/2024, n. 17851; Sez. II, 19/01/2022, n. 1614; Sez. VI - 3, Ord., 26/05/2021, n. 14469) e, che pertanto, è pienamente utilizzabile ai fini della decisione – il quale ha qualificato il D.P.T.S. patito da di Parte_1 intensità lieve/moderata (solo in ragione dell'enorme distanza temporale dai fatti), ritenendolo un disturbo cronico e criticando la valutazione del ctu, dott.ssa , che, invece, aveva riconosciuto un “disturbo Persona_2 somatoforme indifferenziato lieve”, quantificando il danno biologico (si ribadisce) nella misura del 4%.
Nella detta consulenza di parte il dott. dopo avere spiegato, invero, in modo analitico, che, in base Per_1 alla clinica psichiatrica, il D.P.T.S. ha una tipica e complessa costellazione sintomatologica che insorge in risposta all'esposizione ad un evento traumatico estremo, indicando una serie di sintomi caratteristici di tale disturbo psichiatrico (tra cui il continuo rivivere l'evento traumatico in molteplici forme, l'evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma o l'ottundimento della reattività generale, marcati disturbi del sonno, ansia generale), ha ritenuto che nel caso della fossero soddisfatti pienamente i criteri per la diagnosi di un D.P.T.S. cronico, Pt_1 ritenendo, in modo assolutamente ragionevole e persuasivo (citando anche la letteratura di riferimento), quanto segue.
Il drammatico divenire dei fatti, dall'intrusione subìta in casa nel sonno all'aggressione patita in uno stato di incoscienza fino alle successive modalità coercitive e violente con cui la violenza sessuale è stata compiuta, corrisponde a quanto richiesto dalla nosografia psichiatrica, configurandosi come evento estremo capace di ledere l'incolumità o l'integrità fisica della , possedendo solo traumi di tale intensità quel requisito di tale entità che li Pt_1 rende capaci di innescare conseguenze stabili a lungo termine, probabilmente sottese da modificazioni a livello neurobiologico, in grado di indurre e mantenere la complessa fenomenologia clinica del D.P.T.S..
Il dott. , poi, passando ad analizzare specificamente la relazione del ctu, ha criticato la relativa Per_1 valutazione (circa la diagnosi, si ripete, di disturbo somatoforme lieve, da cui sarebbe derivato un danno biologico nella misura del 4%), tenendo conto delle modalità e della gravità dell'evento lesivo (essendo la stata colta Pt_1
pagina 6 di 11 nel sonno, intromettendosi il nel suo domicilio, sequestrandola servendosi di manette e di un nastro Pt_2 adesivo, minacciandola con arma bianca e compiendo atti di violenza sessuale), ed evidenziando, inoltre, che:
a) prima della violenza non vi fosse stata alcuna evidenza anamnestica o documentale che potesse far sospettare una predisposizione o una maggiore vulnerabilità della all'impasse psicologico – psichiatrico;
Pt_1
b) il trauma fosse stato inatteso, violento e, drammaticamente, non accidentale;
la sua intensità fosse stata massima in acuto (concreto pericolo per la propria incolumità/integrità fisica), molto alta per diversi mesi (data la necessità di ricorrere a terapia psicofarmacologica per diversi mesi (sette, secondo quanto rilevato anche dal ctu), persistente per anni (tanto da stravolgere un'esistenza ordinata e priva di evidenze disfunzionali) e, per quanto calante, mai sopita del tutto (flashback, risvegli notturni angoscianti e somatizzazioni);
c) non vi fossero segni anamnestici o documentali di fattori contestuali che fossero stati in grado di limitare le conseguenze;
d) il disturbo psicopatologico avesse avuto, senz'altro, un decorso cronico (ampiamente superiore a tre mesi) e con un'intensità calante (giungendo all'osservazione del ctu dieci anni dopo il trauma); Per_ e) la avesse sentito la necessità, dopo due anni, per l'impossibilità di restare nel contesto ambientale segnato dalla violenza, di riprogrammare, del tutto, la propria residenza.
Del resto, le valutazioni del consulente della parte appellante sono supportate, ad avviso della Corte – come correttamente evidenziato nell'atto di appello nell'ambito dei motivi di gravame - da quanto emerso in sede penale Per_ circa l'assoluta gravità dei fatti posti in essere ai danni della da (per i quali è stato condannato, Parte_2 in via definitiva, in sede penale, si ribadisce), essendosi quest'ultimo introdotto, nottetempo, abusivamente e clandestinamente, nell'abitazione della vittima di soli 19 anni, approfittando della circostanza che la predetta dormiva, immobilizzandola, mettendole delle manette ai polsi, apponendo del nastro adesivo sulla sua bocca minacciandola anche con un coltello e, successivamente, dopo averle liberato la bocca dal nastro adesivo, costringendola a bere delle sostanze alcoliche con un imbuto nonchè, dopo averla denudata, compiendo contro la sua volontà atti sessuali (durando l'intero iter criminoso per molte ore).
Dunque, alla luce di tali considerazioni, per il D.P.T.S. cronico patito da , ad avviso della Corte Parte_1 risulta insufficiente la valutazione dei postumi (soltanto nella misura del 4%) compiuta dal ctu, sulla base (anche) delle analitiche considerazioni e critiche operate dal dott. , specialista in psichiatria. Persona_1
Il che rende superflua la rinnovazione della ctu medico – legale, sulla quale ha insistito anche in grado di appello
. Controparte_2
Non è superfluo precisare, al riguardo, che il giudice di merito può legittimamente fondare la propria decisione sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte, purché motivi adeguatamente tale scelta (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ord., 01/07/2024, n. 17994), attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/09/2023, n. 25593).
pagina 7 di 11 In ordine alla individuazione della percentuale dei postumi, la Corte ritiene equo stimarli nella misura del 15%, ossia sostanzialmente nella media tra la quantificazione (4%) operata dal ctu in primo grado e quella (25%) operata dal consulente dell'appellante nella relazione depositata in secondo grado.
Ed infatti va detto, in primo luogo, che il Decreto del Ministro della Salute del 3 Luglio 2003 (al quale hanno fatto riferimento sia il ctu che il consulente dell'appellante) prevede (cfr. all. II) per il “disturbo somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve”, una percentuale non superiore al 5% della totale integrità psico – fisica, riguardando le menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità
(dunque solo le c.d. micropermanenti).
E nell'ambito di queste ultime non può, evidentemente, ricomprendersi il D.P.T.S., cronico, patito da Parte_1
secondo le valutazioni (condivisibili, si ribadisce) dal dott. , consulente di parte
[...] Persona_1 appellante.
Al riguardo, però, va disattesa la quantificazione operata da quest'ultimo, nella misura del 25%, posto che, si ribadisce, lo stesso ha tenuto conto del Decreto del Ministro della Salute del 3 Luglio 2003 che, tuttavia, si riferisce soltanto alle c.d. micropermanenti.
Risulta, così, equo stimare tali postumi, come detto, nella detta percentuale del 15% (ossia sostanzialmente nella media tra le due suddette valutazioni medico – legali), anche tenuto conto, come oggettiva base normativa da utilizzare quale criterio interpretativo di riferimento, del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12/07/2000 (pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2000, n. 172), sebbene riguardante specificamente (in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38), il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
La parte III della tabella allegata al detto decreto prevede, infatti (cfr. la menomazione classificata con il n. 181), per il “disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia”, una percentuale sino al 15%.
Ciò premesso, in considerazione dei postumi stimati nella misura del 15%, il danno non patrimoniale (per lesione del diritto alla salute) - nello specifico il danno biologico da invalidità permanente - riportato da Parte_1
in conseguenza dei gravi fatti di reato in questione può, allora, essere quantificato complessivamente in
[...] euro 57.427,00 (anziché nell'importo di euro 6.389,00 liquidato dal primo giudice), così determinato applicando i criteri previsti dalle tabelle di IL (aggiornate al 5.6.2024) per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione alla integrità psico - fisica, tenendo conto dell'età che aveva la danneggiata (19 anni) al momento dell'evento lesivo (15.2.2010).
A tale importo vanno aggiunti:
a) quello concernente il danno morale soggettivo (relativo allo stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
pagina 8 di 11 07/10/2022, n. 29316), liquidato dal primo giudice nella misura del 50% di quello biologico (attesa l'assoluta gravità dei fatti di reato) e quantificabile, pertanto, alla luce della nuova liquidazione del danno relativo ai postumi permanenti di natura psichiatrica (dunque in virtù del c.d. effetto espansivo della riforma parziale della sentenza impugnata sulle parti dipendenti da quella riformata, ex art. 336 c.p.c.), in euro 28.713,5 (euro 57.427,00 : 2);
b) quello concernente il danno biologico da invalidità temporanea, liquidato dal primo giudice, sulla scorta della ctu medico – legale, in euro 490,00 per l'invalidità temporanea assoluta (5 giorni), in euro 1.470,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% (30 giorni) ed in euro 735,00 (per l'invalidità temporanea parziale al 25% (30 giorni), per un totale di euro 2.695,00.
Su tale ultimo profilo, infatti, la Corte ritiene che l'appello non sia fondato, posto che la semplice considerazione, valorizzata dall'appellante sulla scorta di quanto ritenuto dal proprio consulente di parte, di essere ella stata sottoposta per circa 180 - 200 giorni (secondo quanto indicato anche dal ctu) a trattamenti farmacologici (farmaci ansiolitici e ipnoinducenti), non può automaticamente comportare un maggior periodo o una maggior percentuale di invalidità temporanea rispetto a quelli valutati dal consulente di ufficio, dott.ssa , anche considerando il Per_2 fatto che nella relazione di parte del dott. non è stata indicata alcuna diversa percentuale (per quella Per_1 parziale) o altro periodo (in generale) di invalidità temporanea.
Dunque, in riforma parziale della ordinanza impugnata, deve essere condannato al pagamento, in Parte_2 favore di , a titolo di risarcimento danni non patrimoniali (biologico da I.P. e da I.T.P., e danno Parte_1 morale) patiti da quest'ultima in seguito al fatto illecito per cui è causa, dell'importo complessivo di euro 88.835,5
(euro 57.427,00 + euro 28.713,5 + euro 2.695,00).
Trattandosi di un credito risarcitorio (e, dunque, di debito c.d. di valore), all'appellante vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data
(15.2.2010) dell'evento dannoso, ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n.
7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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Passando alle spese processuali, la Corte deve procedere, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, ad una nuova regolamentazione anche di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
pagina 9 di 11 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n.
27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite e, quindi, alla soccombenza di rispetto alla domanda Parte_2 risarcitoria proposta nei suoi confronti da , il primo va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla Pt_1 Parte_1 rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93
c.p.c., della seconda.
In particolare, i compensi professionali spettanti al detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellante stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) per il primo grado e alla Corte d'Appello (tab.
n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad €.260.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del decisum, di cui all'art. 5, co.1, del detto decreto ministeriale).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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Sempre in base al principio della soccombenza va, infine, confermata l'ordinanza impugnata nella parte in cui, sulla scorta di tale principio, le spese della ctu medico – legale espletata sono state poste a carico del convenuto
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804). Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3981/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di . Parte_2
2. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso l'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. Parte_1
702-ter c.p.c., dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 20.10.2020, nel procedimento n.
7064/2017 R.G. e, per l'effetto, in parziale riforma di tale ordinanza, dichiara tenuto e condanna al Parte_2
pagina 10 di 11 pagamento, in favore di , della maggior somma (rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice), Parte_1 di euro 88.835,5 (a titolo di risarcimento danni non patrimoniali), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al 15.2.2010 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
3. Dichiara tenuto e condanna , al pagamento, in favore dell'avv. Giacomo Montecuollo, difensore Parte_2 dichiaratosi antistatario di , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente Parte_1 in euro 7.341,5 per il primo grado (di cui euro 290,00 per esborsi ed euro 7.051,5 per compensi professionali) ed in euro 7.158,5 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 14.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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