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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2455/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. DOTTORE NICOLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
pagina 1 di 5 di aver contratto matrimonio concordatario in BOVES il 16/07/2011, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, parte II, Serie A, dell'anno 2011; che dal matrimonio è nata la figlia , a Cuneo, il 20.12.2012; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 17.10.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 15.5.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies c.c. in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
16/07/2011 in BOVES da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di BOVES al N. 14, parte II Serie A, anno 2011, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 5 1) i coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco;
2) la figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
della minore presso la dimora abituale della madre. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
3) il sig. conserva la sua residenza presso l'ex casa familiare, mentre la sig.ra , Pt_2 Pt_1
congiuntamente alla figlia trasferirà altrove la propria residenza;
Per_1
4) decorsi 24 mesi dal deposito del presente ricorso, l'ex casa familiare verrà posta in vendita e la sig.ra avrà diritto a trattenere per sé il 15% del ricavato, dedotto l'importo di mutuo dovuto alla data Pt_1
odierna, mentre la restante parte verrà trattenuta interamente dal sig. Pt_2
5) nel caso in cui il sig. non intenda vendere l'immobile nei termini indicati al punto Pt_2
precedente, egli stesso acquisterà la quota della sig.ra versando quanto sopra pattuito e liberando Pt_1
la stessa dal contratto di mutuo;
6) sono ad integrale carico del sig. le spese di manutenzione ordinarie e straordinaria dell'ex Pt_2
casa familiare e, inoltre, si accollerà integralmente il pagamento delle rate di mutuo che gravano sull'ex casa familiare a decorrere dal mese di giugno 2024 sino all'estinzione del debito;
7) la figlia minore potrà vedere e frequentare il padre, che potrà vederla e tenerla con sé:
. nei weekend alternati, dal venerdì sera fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (nei periodi di vacanza o comunque antecedenti l'inizio della scuola dell'infanzia, a casa della madre);
. un giorno infrasettimanale, concordato liberamente tra i coniugi, dall'uscita da scuola al giorno seguente quando il padre riaccompagnerà la minore a scuola;
. nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
. nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo;
. nelle vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
8) a titolo di contributo mensile perequativo per il mantenimento della figlia minore, il padre corrisponderà alla madre:
(i) euro 400,00, da pagare entro e non oltre il 5 di ogni mese, rivalutabile al termine di ogni anno secondo gli indici ISTAT,
(ii) oltre al 50%, quale contributo per tutte le spese di mantenimento non comprese in tale assegno, e più precisamente per le:
pagina 3 di 5 . spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi (es. apparecchi ortodontici e occhiali da vista); trattamenti sanitari;
ticket sanitari;
esami diagnostici;
farmaci prescritti;
vaccini;
. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici o privati;
assicurazione scolastica;
libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno, anche nel caso di scuola privata;
tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasposto pubblico;
mensa; corsi di specializzazione e master (se richiesti per poter partecipare a esami di abilitazione o concorsi pubblici); utenze e consumi dell'alloggio presso la sede universitaria;
. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici o privati, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master (se non richiesti per poter partecipare a esami di abilitazione o concorsi pubblici); gite scolastiche con pernottamento;
computer portatili o altri supporti informatici;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
corsi di lingua straniera e stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo- scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
un corso all'anno di istruzione (anche per l'apprendimento di lingue straniere), per attività sportiva, ricreativa o ludica, con pertinenti attrezzature ed equipaggiamento (se una all'anno); spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
spese per la custodia (baby sitter);
. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione (anche per l'apprendimento di lingue straniere), per attività sportiva, ricreativa o ludica, con pertinenti attrezzature ed equipaggiamento (se oltre una all'anno); viaggi e vacanze;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la loro manutenzione straordinaria;
. spese straordinarie previamente concordate o necessitate;
9) il predetto contributo dovrà essere versato entro 5 giorni dalla richiesta della madre (al fine di non anticipare integralmente l'importo, se superiore a 50,00 euro, la madre potrà chiedere al padre di mettere a disposizione la somma necessaria). In relazione alle spese extra assegno da concordare, a fronte della richiesta scritta della madre (con cui sarà sufficiente indicare il tipo di spesa che si intende sostenere e il relativo importo massimo), il padre dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza, e comunque entro 5 giorni;
in difetto, il silenzio verrà inteso come approvazione della spesa richiesta;
10) gli assegni familiari verranno percepiti integralmente dalla madre;
pagina 4 di 5 11) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, avendo già provveduto a definire ogni e qualsivoglia rapporto e questione economica;
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOVES di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Rodolfo Magrì
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2455/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. DOTTORE NICOLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
pagina 1 di 5 di aver contratto matrimonio concordatario in BOVES il 16/07/2011, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, parte II, Serie A, dell'anno 2011; che dal matrimonio è nata la figlia , a Cuneo, il 20.12.2012; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 17.10.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 15.5.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies c.c. in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
16/07/2011 in BOVES da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di BOVES al N. 14, parte II Serie A, anno 2011, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 5 1) i coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco;
2) la figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
della minore presso la dimora abituale della madre. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
3) il sig. conserva la sua residenza presso l'ex casa familiare, mentre la sig.ra , Pt_2 Pt_1
congiuntamente alla figlia trasferirà altrove la propria residenza;
Per_1
4) decorsi 24 mesi dal deposito del presente ricorso, l'ex casa familiare verrà posta in vendita e la sig.ra avrà diritto a trattenere per sé il 15% del ricavato, dedotto l'importo di mutuo dovuto alla data Pt_1
odierna, mentre la restante parte verrà trattenuta interamente dal sig. Pt_2
5) nel caso in cui il sig. non intenda vendere l'immobile nei termini indicati al punto Pt_2
precedente, egli stesso acquisterà la quota della sig.ra versando quanto sopra pattuito e liberando Pt_1
la stessa dal contratto di mutuo;
6) sono ad integrale carico del sig. le spese di manutenzione ordinarie e straordinaria dell'ex Pt_2
casa familiare e, inoltre, si accollerà integralmente il pagamento delle rate di mutuo che gravano sull'ex casa familiare a decorrere dal mese di giugno 2024 sino all'estinzione del debito;
7) la figlia minore potrà vedere e frequentare il padre, che potrà vederla e tenerla con sé:
. nei weekend alternati, dal venerdì sera fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (nei periodi di vacanza o comunque antecedenti l'inizio della scuola dell'infanzia, a casa della madre);
. un giorno infrasettimanale, concordato liberamente tra i coniugi, dall'uscita da scuola al giorno seguente quando il padre riaccompagnerà la minore a scuola;
. nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
. nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo;
. nelle vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
8) a titolo di contributo mensile perequativo per il mantenimento della figlia minore, il padre corrisponderà alla madre:
(i) euro 400,00, da pagare entro e non oltre il 5 di ogni mese, rivalutabile al termine di ogni anno secondo gli indici ISTAT,
(ii) oltre al 50%, quale contributo per tutte le spese di mantenimento non comprese in tale assegno, e più precisamente per le:
pagina 3 di 5 . spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi (es. apparecchi ortodontici e occhiali da vista); trattamenti sanitari;
ticket sanitari;
esami diagnostici;
farmaci prescritti;
vaccini;
. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici o privati;
assicurazione scolastica;
libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno, anche nel caso di scuola privata;
tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasposto pubblico;
mensa; corsi di specializzazione e master (se richiesti per poter partecipare a esami di abilitazione o concorsi pubblici); utenze e consumi dell'alloggio presso la sede universitaria;
. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici o privati, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master (se non richiesti per poter partecipare a esami di abilitazione o concorsi pubblici); gite scolastiche con pernottamento;
computer portatili o altri supporti informatici;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
corsi di lingua straniera e stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo- scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
un corso all'anno di istruzione (anche per l'apprendimento di lingue straniere), per attività sportiva, ricreativa o ludica, con pertinenti attrezzature ed equipaggiamento (se una all'anno); spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
spese per la custodia (baby sitter);
. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione (anche per l'apprendimento di lingue straniere), per attività sportiva, ricreativa o ludica, con pertinenti attrezzature ed equipaggiamento (se oltre una all'anno); viaggi e vacanze;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la loro manutenzione straordinaria;
. spese straordinarie previamente concordate o necessitate;
9) il predetto contributo dovrà essere versato entro 5 giorni dalla richiesta della madre (al fine di non anticipare integralmente l'importo, se superiore a 50,00 euro, la madre potrà chiedere al padre di mettere a disposizione la somma necessaria). In relazione alle spese extra assegno da concordare, a fronte della richiesta scritta della madre (con cui sarà sufficiente indicare il tipo di spesa che si intende sostenere e il relativo importo massimo), il padre dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza, e comunque entro 5 giorni;
in difetto, il silenzio verrà inteso come approvazione della spesa richiesta;
10) gli assegni familiari verranno percepiti integralmente dalla madre;
pagina 4 di 5 11) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, avendo già provveduto a definire ogni e qualsivoglia rapporto e questione economica;
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOVES di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Rodolfo Magrì
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