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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7550 /2024 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Lissone (MB), Via Giulio Verne n. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra
Zalamena ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Monza (MB), Via
Vittorio Emanuele II n. 26, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
Autorizzare i coniugi a vivere separati e dichiarare la loro separazione personale ordinando al
Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a argine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo solidale di garantire ai figli una serena crescita psico-affettiva;
2. La casa coniugale è stata rilasciata da entrambi i coniugi a seguito di pignoramento immobiliare, stante il mancato pagamento delle rate di mutuo;
3. i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo all'ordinaria amministrazione e con collocamento presso la madre;
4. Salvo diversi accordi dovuti a necessità lavorative, la mamma si impegna ad accompagnare ogni mattina a scuola i figli e si impegna a prelevarli da scuola all'orario di uscita;
5. Il padre terrà con sé i minori a week-end alternati dal venerdì dalle ore 18.30 alla domenica sera alle ore 20.00 prelevandoli dalla casa materna ed ivi riportandoli.
6. Festività Natalizie, Pasquali i genitori prenderanno accordi entro la fine di novembre di ogni anno in modo che ciascuno di essi possa trascorrere con i figli, in alternanza, il giorno di Natale e della
Vigilia, di Capodanno e dell'epifania, di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo;
7. I coniugi terranno con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
8. Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà alla Sig.ra Pt_2 Parte_1
l'importo mensile di € 400,00 entro il 5 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
9. Saranno a carico di ciascun genitore nella quota del 50% le spese straordinarie necessarie per i figli. Tali spese se anticipate da un genitore dovranno essere rimborsate, previa esibizione dei documenti giustificativi, dall'altro genitore. Per spese straordinarie devono intendersi quelle elencate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza, da intendersi qui riportate;
10.I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento;
11.I coniugi danno sin d'ora reciproco assenso al fine del rilascio o del rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo ai figli minori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 febbraio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Lissone il 21 ottobre 2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2004, n. 37, Parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli (il 26.04.2005) e (il 5.06.2009) Per_1 Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (26 febbraio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l.
898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 7550 /2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio con rito civile in Lissone il 21 ottobre 2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2004, n. 37, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 3 aprile 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7550 /2024 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Lissone (MB), Via Giulio Verne n. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra
Zalamena ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Monza (MB), Via
Vittorio Emanuele II n. 26, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
Autorizzare i coniugi a vivere separati e dichiarare la loro separazione personale ordinando al
Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a argine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo solidale di garantire ai figli una serena crescita psico-affettiva;
2. La casa coniugale è stata rilasciata da entrambi i coniugi a seguito di pignoramento immobiliare, stante il mancato pagamento delle rate di mutuo;
3. i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo all'ordinaria amministrazione e con collocamento presso la madre;
4. Salvo diversi accordi dovuti a necessità lavorative, la mamma si impegna ad accompagnare ogni mattina a scuola i figli e si impegna a prelevarli da scuola all'orario di uscita;
5. Il padre terrà con sé i minori a week-end alternati dal venerdì dalle ore 18.30 alla domenica sera alle ore 20.00 prelevandoli dalla casa materna ed ivi riportandoli.
6. Festività Natalizie, Pasquali i genitori prenderanno accordi entro la fine di novembre di ogni anno in modo che ciascuno di essi possa trascorrere con i figli, in alternanza, il giorno di Natale e della
Vigilia, di Capodanno e dell'epifania, di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo;
7. I coniugi terranno con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
8. Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà alla Sig.ra Pt_2 Parte_1
l'importo mensile di € 400,00 entro il 5 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
9. Saranno a carico di ciascun genitore nella quota del 50% le spese straordinarie necessarie per i figli. Tali spese se anticipate da un genitore dovranno essere rimborsate, previa esibizione dei documenti giustificativi, dall'altro genitore. Per spese straordinarie devono intendersi quelle elencate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza, da intendersi qui riportate;
10.I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento;
11.I coniugi danno sin d'ora reciproco assenso al fine del rilascio o del rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche con riguardo ai figli minori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 febbraio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Lissone il 21 ottobre 2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2004, n. 37, Parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli (il 26.04.2005) e (il 5.06.2009) Per_1 Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (26 febbraio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l.
898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 7550 /2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio con rito civile in Lissone il 21 ottobre 2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2004, n. 37, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 3 aprile 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi