TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/04/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv.Ungaro - Ricorrente –
contro
, in persona del legale Controparte_1 rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Battiato - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7.10.24 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore dell'indennità di accompagnamento (inutilmente richiesta in sede amministrativa), e conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno CP_1 del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
L' negava la fondatezza della pretesa attorea. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata decisa come da verbale che precede.
**********************
La domanda attrice, è fondata.
Alla stregua dell'espletata indagine tecnica, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che, a giudizio del C.T.U. causano alla medesima l'impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, configurando quindi i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita medico legale. Tuttavia il ricorrente in ragione delle proprie patologie aveva già il riconoscimento della indennità di accompagnamento, con verbale del 2.9.22 e il ctu al momento della visita ha riscontrato le medesime patologie, per cui è ragionevole ritenere che anche nelle more tra il predetto verbale e la visita medico legale il ricorrente fosse nelle condizioni per poter godere della indennità di accompagnamento.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata,.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari, in favore della parte ricorrente, per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla revoca;
2. spese compensate.
Taranto, 24.4.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv.Ungaro - Ricorrente –
contro
, in persona del legale Controparte_1 rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Battiato - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7.10.24 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore dell'indennità di accompagnamento (inutilmente richiesta in sede amministrativa), e conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno CP_1 del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
L' negava la fondatezza della pretesa attorea. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata decisa come da verbale che precede.
**********************
La domanda attrice, è fondata.
Alla stregua dell'espletata indagine tecnica, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che, a giudizio del C.T.U. causano alla medesima l'impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, configurando quindi i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita medico legale. Tuttavia il ricorrente in ragione delle proprie patologie aveva già il riconoscimento della indennità di accompagnamento, con verbale del 2.9.22 e il ctu al momento della visita ha riscontrato le medesime patologie, per cui è ragionevole ritenere che anche nelle more tra il predetto verbale e la visita medico legale il ricorrente fosse nelle condizioni per poter godere della indennità di accompagnamento.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata,.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari, in favore della parte ricorrente, per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla revoca;
2. spese compensate.
Taranto, 24.4.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)