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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 4247 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Ferrari 11, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Petti con l'avvocato Federica Roiter (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._1
APPELLANTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliata in Mentana, Via 3 Novembre 119, presso lo studio dell'avvocato David Perria (c.f. che la rappresenta e difende C.F._3
per procura in atti - APPELLATA-
NONCHE'
(c.f. ) - APPELLATA CP_2 C.F._4
CONTUMACE -
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 OGGETTO: Appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Controparte_1 CP_2
Tribunale Ordinario di Tivoli n. 890/2019, in data 12.12.2019, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1867/2016 promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
e a cui è stato riunito il giudizio recante n° R.G. 1038/2018
[...] CP_2
promosso da - oggetto: locazione immobile uso abitativo- Controparte_1
risoluzione per inadempimento e pagamento somme -
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con atto di intimazione di sfratto per morosità Parte_1
regolarmente notificato, conviene in giudizio e Controparte_1 CP_2 per la convalida dello sfratto per morosità e l'emissione di una ingiunzione di pagamento.
A sostegno della domanda, allega:
- Di aver concesso in locazione, a e Controparte_1 CP_2
l'immobile in Monterotondo, via B. Angellotti 27, per contratto registrato il
14.12.2006, al canone mensile di euro 370,00.
- Le conduttrici non hanno corrisposto i canoni relativi ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2011 (euro 393,00 x 3 mesi) per euro 1.179,00, gennaio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 (euro 404,00 x 5 mesi) per euro
2.020,00, tutto l'anno 2013 (euro 412,00 x 12) per euro 4.944,00, tutto l'anno
2014 (euro 414,00 x 12) per euro 4.968,00, da gennaio a ottobre 2015 (euro
414,00 x 10) per euro 4.140,00, oltre il 50% delle spese di registrazione del contratto per euro 250,00 e ad euro 1.300,00 per spese condominiali;
e così per una morosità complessiva di euro 18.801,00.
Con comparsa depositata in data 22.01.2016, si costituisce Controparte_1 opponendo di aver rilasciato l'immobile il 01.06.2007, per trasferirsi in un'altra abitazione dove ha stabilito la propria residenza;
che l'amministratrice della società locatrice l'avrebbe aiutata nella registrazione del suo nuovo contratto di locazione;
che nell'immobile è rimasta l'altra conduttrice, la quale si sarebbe fatta carico del pagamento dei canoni di locazione.
Oppone, altresì, la esistenza di un accordo, tra l'amministratrice della società locatrice e le conduttrici, per il quale, il contratto di locazione sarebbe proseguito, fino alla scadenza fissata per il 31.12.2009, tra la locatrice e la sola CP_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Con comparsa depositata il 22.01.2016, si costituisce opponendo di CP_2 essere tornata in Romania nel corso dell'anno 2007 e che nell'immobile locato è rimasto, autorizzato dalla locatrice, tale Persona_1
Il 07.04.2016 viene emessa ordinanza di rilascio dell'appartamento locato e trasformato il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
Viene emesso, altresì, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1973/2017 (nel giudizio recante n.r.g. 5663/2017), nei confronti di e CP_2 CP_1
per il pagamento della somma di euro 24.737,00 a titolo di mancato
[...]
pagamento di canoni maturati tra ottobre 2015 e ottobre 2017. con ricorso iscritto al n. R.g. 1038/2018 propone opposizione al Controparte_1
predetto decreto ingiuntivo e chiede la riunione con il giudizio portante R.g. 1867/2016 nonché la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di risoluzione del contratto di locazione è ammessa ed espletata prova per interpello e per testi.
Al giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto (n. R.g. 1867/2016), in data
17.12.2018, è riunito il giudizio n. R.g. 1038/2018 (opposizione al decreto ingiuntivo).
La causa, alla udienza del 19.06.2019, è definita, come di seguito, con la sentenza impugnata:
<<
1.Revoca il decreto ingiuntivo n. 1973/2017 r.g. 5663/17; 2. Respinge la domanda
proposta nei confronti di;
3. Dichiara risolto il contratto di Controparte_1
locazione inter-partes per grave inadempimento di;
4. Conferma CP_2
l'ordinanza di rilascio dell'immobile nei soli confronti di;
5. Condanna CP_2
al pagamento della somma di euro18.801.00 riferita alle mensilità, CP_2 oneri condominiali e alle spese di registro oggetto dell'intimazione di sfratto, nonché al pagamento dei ratei successivamente maturati fino all'effettivo rilascio dell'immobile;
6.Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro CP_2
310,00 per esborsi ed Euro 2.900,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
7. Condanna di Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1
che liquida in Euro 2.900,00 per onorari, oltre iva. Cpa e rimborso generale>>.
Di seguito, le ragioni della decisione, nei limiti di quanto di rilievo ai fini della decisione dei motivi di impugnazione proposti dalla sola società locatrice.
- La locatrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante ex art. 2697 c.c., depositando, agli atti di causa, il contratto di locazione inter partes, fonte r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 regolatrice delle obbligazioni rispettivamente sorte a loro carico e la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta.
- Per contratto, la conduttrice avrebbe dovuto corrispondere il canone di locazione dell'immobile anticipatamente.
- Ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20
giorni dalla scadenza prevista è motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c.
e, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
- Per la ripetuta e persistente inottemperanza, del conduttore, all'obbligo di pagamento del canone pattuito, protrattasi anche nel corso del presente giudizio, il contratto è risolto per grave inadempimento.
- Il soggetto obbligato al pagamento dei canoni, in ciò accogliendosi la difesa di
(per la quale, in pieno accordo con la locatrice, ha Controparte_3 rilasciato l'immobile nel giugno dell'anno 2007), è la sola In tal CP_2
senso le dichiarazioni del teste ( ha confermato che la suddetta Testimone_1
convenuta ebbe a rilasciare l'appartamento, per trasferirsi a Mentana, precisando di conoscere la circostanza perché prima di andare via gli venne richiesto di eseguire lavori di imbiancatura sia nel suddetto immobile come anche presso la nuova abitazione della convenuta, aggiungendo che nel bene locato, rimase ad abitare;
l'attestazione anagrafica di residenza di CP_2 CP_1
presso il Comune di Mentana recante la data del 20/2/2008; la
[...]
denuncia di cessazione dall'applicazione della TARI inoltrata in data 6/3/2007; la scheda del Comune di Mentana, in cui si dà atto della decorrenza della tassa dal 1/6/2007, circostanze che, complessivamente, provano il cessato utilizzo dell'immobile locato, sin dall'anno 2007, da parte di con Controparte_4 conseguente non riferibilità, alla stessa, dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento del canone azionato dall'anno 2011.
La difesa della società sulla mancata conoscenza dell'abbandono dell'immobile da parte di trova smentita;
nelle dichiarazioni testimoniali Controparte_5 già riportate;
nella documentazione già richiamata;
nell'esito dell'interrogatorio formale (“ (…) ebbe a confermare che il canone era corrisposto quasi CP_6 sempre da o da persone ospitate nell'immobile”); nella circostanza per CP_2
la quale la notifica dello sfratto, contrariamente a quanto avvenuto per
[...]
è stata eseguita al nuovo indirizzo di il che CP_2 Controparte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 dimostra che la ricorrente fosse a conoscenza dell'avvenuto rilascio dell'appartamento, intervenuto otto anni prima. Per contro non CP_2
prova il rilascio dell'immobile, in accordo con la locatrice, e la stessa mancata risposta all'interpello, deve essere valutata quale ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio deferitole dall'intimante.
dunque, viene condannata al pagamento della somma di euro CP_2
18.801,00 riferita alle mensilità, oneri condominiali e alle spese di registro oggetto dell'intimazione di sfratto, “nonché al pagamento dei ratei successivamente maturati fino all'effettivo rilascio dell'immobile”.
Spese regolate secondo soccombenza ( deve essere condannata CP_2
al pagamento delle spese di lite in favore di e quest'ultima, Parte_2
stante la soccombenza, alla refusione delle spese di lite nei riguardi di
[...]
) e liquidate in dispositivo Controparte_1
Con l'atto di appello, la società rassegna le seguenti conclusioni.
<Voglia l'ill.mo Giudice adito, - disporre la riunione del presente fascicolo con quello pendente dinanzi il medesimo Tribunale recante r.g. 1678/18, Giudice Dott. Pagniello, con udienza al 12.12.2018. – Nel merito rigettare l'opposizione oggi proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1973/17 r.g. 5663/17 e confermarlo in ogni sua parte. – Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. - condannare altresì l'opponente
Sig.ra ex art. 96 c.p.c., per manifesta temerarietà della lite Controparte_1 nella misura che il Sig. Giudice riterrà equa e di giustizia”;
-In subordine, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda proposta anche nei confronti della Sig.ra dichiarando risolto il Controparte_1
contratto di locazione inter partes per grave inadempimento di entrambe le conduttrici
e condannando le Sig.re e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento della somma di Euro 18.801,00, riferita alle mensilità, oneri condominiali e alle spese di registro oggetto dell'intimazione di sfratto, nonché al pagamento dei ratei successivamente maturati fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Con condanna alle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio>> resiste all'impugnazione opponendo la improcedibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e la infondatezza delle censure, quindi rassegna le seguenti conclusioni:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 <In via preliminare dichiarare la domanda improcedibile, ai sensi nuovo art. 342
c.p.c., stante la contraddittoria indicazione delle modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2. nel merito rigettare la domanda di appello per tutti i motivi esposti in premessa 3. condannare ex officio per lite temeraria la
[...] ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. a corrispondere la Parte_1 somma di € 5.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio di gravame da distrarsi>>.
La società propone due motivi di appello.
1) Rubricato: “Per manifesta violazione dell'art. 1, comma 4, L 431 del 1998, dell'art. 1350 n. 13 c.c. e dell'art. 1372 c.c.”. Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta che, in accordo con la locatrice, , ha Controparte_1
rilasciato già nel 2007. A tal fine, allega la mancata prova del consensuale scioglimento del rapporto contrattuale. Aggiunge che Controparte_1
non ha mai neppure rappresentato la volontà di risolvere il contratto in oggetto e che le conduttrici neppure hanno mai esercitato la facoltà di recesso per i gravi motivi di cui all'art. 2 del contratto di locazione, con conseguente configurabilità del grave inadempimento a carico di entrambe le locatrici e responsabilità solidale delle stesse rispetto all'obbligazione di pagamento del canone.
2) Rubricato: “Violazione dell'art. 1590 c.c. e dell'art. 1591 c.c.”. Sostiene che il contratto è rimasto vincolante per entrambe sino alla disdetta inviata dalla società locatrice;
che entrambe le conduttrici rispondono delle obbligazioni di pagamento del canone fino al rilascio dell'immobile che allega essere intervenuto il 07.05.2018. L'appellante solleva questione di nullità della sentenza impugnata per mancata indicazione, nell'epigrafe, di una delle parti,
nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti. CP_2
L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Non può darsi seguito alla richiesta, con le note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la odierna udienza, dell'avv. Perria, per l'appellata, di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattandosi di controversia soggetta a rito locatizio.
Non sussiste la nullità della sentenza per mancata indicazione, in epigrafe, della parte vertendosi in ipotesi di mero errore materiale, evincibile dalla CP_2 motivazione e dal dispositivo, emesso anche nei confronti di tale parte, e l'errore, la cui correzione non è chiesta in questa sede, non rileva ai fini della esecuzione della sentenza.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 Si dichiara, nel giudizio di appello, la contumacia di che ha CP_2 ricevuto rituale notifica dell'atto di appello in data 22.09.2020 per la udienza del
23.12.2020 e non si è costituita.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellata ex art. 342 c.p.c.: nell'atto di appello risultano Controparte_7
sufficientemente specificati le parti della sentenza oggetto di censura e i motivi dell'impugnazione.
I motivi di appello sono ammissibili in quanto espongono i punti sottoposti a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che non è necessario esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali ed è possibile di cogliere natura, portata e senso della critica. A tal fine non è necessario, infatti, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass.
n. 7675 del 19/03/2019).
Le censure dell'appellante riguardano, entrambe, la decisione nella parte in cui respinge la domanda della società proposta nei confronti di Controparte_1
vengono trattate congiuntamente e sono meritevoli di accoglimento per quanto di diritto.
Il recesso del conduttore dal contratto di locazione ad uso abitativo dev'essere comunicato per iscritto, essendo tale tipo di contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 (Cass.
n. 18971 del 13/06/2022)
D'altra parte, nella vicenda in esame, le parti hanno contrattualmente ribadito, con apposita clausola di cui all'art 19 del contratto, che qualunque modifica al contratto non avrebbe potuto aver luogo, e non avrebbe potuto essere diversamente provata, se non mediante atto scritto.
Ciò comporta l'applicazione dell'articolo 1352 c.c., per il quale le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse, norma applicabile anche al recesso, "costituendo un atto negoziale unilaterale dal contenuto negativo, nel senso che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica", di talché sussiste, "anche nella fattispecie di atto di recesso, la presunzione che r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 l'articolo 1352 cod. civ. trae dall'adozione negoziale della forma scritta" (Cass.n.
18414/2019).
Dunque, posto che la mera conoscenza del trasferimento di una delle due conduttrici in altro immobile è circostanza del tutto irrilevante ai fini del recesso che avrebbe dovuto intervenire nelle forme dell'accordo scritto tra le parti tutte del contratto;
nella mancata prova, e invero, nella mancata allegazione, di un tale accordo scritto, il contratto deve ritenersi valido, efficace e vincolante nei confronti di entrambe le conduttrici.
L'accertamento in punto di liquidazione dei danni e condanna al pagamento dei canoni sino al rilascio, non è oggetto di censure e di tale mancato pagamento rispondono solidalmente le conduttrici.
Non si rileva in atti il verbale di rilascio dell'immobile richiamato dall'appellante.
Sulla domanda di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Quanto alla istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c., n. 1.
La favorevole valutazione della domanda di risarcimento da responsabilità
processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., con riguardo alla quale pure deve darsi atto del fatto che reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni che nel concreto difetta che nel concreto difetta.
Quanto alla previsione dell'art. 96 c.p.c. n. 3.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, che pure non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, impone il necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 Nel concreto, l'accoglimento dell'appello non è di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda in esame non configurando, tout- court, prova della pretestuosità della resistenza all'iniziativa giudiziaria.
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 9064 del 12/04/2018).
Giova precisare in diritto che il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017;
Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022)
Per il doppio grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo, ferma la liquidazione adottata in primo grado, non oggetto di censure, tenuto conto del valore della causa, entro euro 26.000,00; applicati i valori medi;
esclusa, per il giudizio di appello, la fase istruttoria, che non c'è stata.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli n. CP_2
890/2019, in data 12.12.2019, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1867/2016, promosso da nei confronti di e a cui Parte_1 Controparte_1 CP_2
è stato riunito il giudizio recante n° R.G. 1038/2018, promosso da CP_1
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...]
- Accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, accoglie la domanda proposta nei confronti di dichiara risolto il Controparte_1
contratto di locazione inter partes per grave inadempimento di e Controparte_1
condanna e in solido, al CP_2 Controparte_1 CP_2
pagamento della somma di euro 18.801,00 riferita alle mensilità, oneri condominiali e r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 alle spese di registro oggetto dell'intimazione di sfratto, nonché al pagamento dei ratei successivamente maturati fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
- Condanna e in solido, a rifondere, a Controparte_1 CP_2
le spese di lite relative al doppio grado di Parte_1
giudizio, che ferma la liquidazione adottata in sentenza per il primo grado,
liquida, per il presente grado di giudizio, in euro 3.966,00 per compensi ed euro
382,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Roma, 12.03.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10