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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Presidente di sezione designato, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2234 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
Avv. VINCENZO AMMENDOLIA, , rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso da se medesimo.
Ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria.
Resistente
OGGETTO: opposizione decreto liquidazione compensi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente si riporta all'atto introduttivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13.09.2024, l'Avv. Vincenzo Ammendolia proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi
1 professionali emesso in suo favore dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez.
Specializzata D. L. 13/2017, in data 28.06.2024, pubblicato il 15.07.2024 e comunicato i 16.07.2024, con il quale veniva riconosciuta al suddetto legale, nella qualità di difensore di fiducia di , ammesso al Controparte_3 patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento civile iscritto al n.
979/2022 R.G., la somma complessiva di € 1.075,50, oltre spese generali, iva e cpa, per l'attività professionale espletata;
A fondamento del ricorso lamentava il mancato riconoscimento della voce tariffaria inerente alla “fase introduttiva”, fondato sull'errato presupposto che il ricorso introduttivo del giudizio promosso da fosse Controparte_3 stato redatto da altro difensore, cui sarebbe subentrato l'odierno opponente.
Chiedeva, quindi, la riforma del decreto impugnato, con la liquidazione dei compensi dovuti compresivi della voce tariffaria inerente alla “fase introduttiva” del giudizio.
Il , benché ritualmente citato, non si costituiva in Controparte_4 giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
2.- Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato e che debba, pertanto, essere accolto.
Invero, dalla copia del ricorso relativa al procedimento iscritto al n. 979/2022
R.G., prodotta in atti, emerge incontrovertibilmente che l'Avv. Vincenzo
Ammendolia abbia svolto la sua attività professionale nell'interesse di
[...]
fin dalla redazione del ricorso introduttivo del giudizio. Controparte_3
Deve, pertanto, ritenersi viziata la liquidazione dei compensi limitatamente alla
“fase di studio”, alla “fase istruttoria” ed alla “fase decisionale”, omettendo il riconoscimento della “fase introduttiva”.
Il decreto di liquidazione va, conseguentemente, riformato, con il riconoscimento anche della “fase introduttiva”, quantificata sulla base del parametro considerato
2 (compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00), non oggetto di contestazione, pari ad € 389,00.
Orbene, alla luce delle considerazioni svolte, l'ammontare complessivo del compenso dovuto va così determinato:
- fase studio: € 460,00
- fase introduttiva: € 389,00
- fase istruttoria/trattazione: € 840,00
- fase decisionale: € 851,00 per un totale di € 2.540,00
Tale importo deve essere ridotto della metà ai sensi dell'art.82 comma 1 d.P.R.
n.115/2002, giungendo così all'importo finale di € 1.270,00, oltre spese generali,
IVA se dovuta e c.p.a..
Le ragioni della decisione, fondate su una mera svista del giudice di prime cure,
e la sostanziale non opposizione del convenuto, rimasto peraltro CP_1 contumace, inducono a ritenere equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, ad eccezione delle spese di contributo unificato che vanno poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Presidente di Sezione Designato, dott. Liborio Fazzi, pronunciando nel giudizio introdotto dall'avv. Vincenzo Ammendolia nei confronti del , in persona del Ministro pro tempore, con ricorso Controparte_4 depositato il 13.09.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'avv. Vincenzo Ammendolia la complessiva somma di € 1.270,00 oltre spese generali, IVA se dovuta e c.p.a.;
3 -dichiara integralmente compensate le spese del giudizio, tranne le spese per il contributo unificato da porsi a carico dell'Erario.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Calabria il 15/02/2025
Il Presidente
Liborio Fazzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Presidente di sezione designato, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2234 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
Avv. VINCENZO AMMENDOLIA, , rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso da se medesimo.
Ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria.
Resistente
OGGETTO: opposizione decreto liquidazione compensi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente si riporta all'atto introduttivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13.09.2024, l'Avv. Vincenzo Ammendolia proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi
1 professionali emesso in suo favore dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez.
Specializzata D. L. 13/2017, in data 28.06.2024, pubblicato il 15.07.2024 e comunicato i 16.07.2024, con il quale veniva riconosciuta al suddetto legale, nella qualità di difensore di fiducia di , ammesso al Controparte_3 patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento civile iscritto al n.
979/2022 R.G., la somma complessiva di € 1.075,50, oltre spese generali, iva e cpa, per l'attività professionale espletata;
A fondamento del ricorso lamentava il mancato riconoscimento della voce tariffaria inerente alla “fase introduttiva”, fondato sull'errato presupposto che il ricorso introduttivo del giudizio promosso da fosse Controparte_3 stato redatto da altro difensore, cui sarebbe subentrato l'odierno opponente.
Chiedeva, quindi, la riforma del decreto impugnato, con la liquidazione dei compensi dovuti compresivi della voce tariffaria inerente alla “fase introduttiva” del giudizio.
Il , benché ritualmente citato, non si costituiva in Controparte_4 giudizio, rimanendo contumace.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
2.- Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato e che debba, pertanto, essere accolto.
Invero, dalla copia del ricorso relativa al procedimento iscritto al n. 979/2022
R.G., prodotta in atti, emerge incontrovertibilmente che l'Avv. Vincenzo
Ammendolia abbia svolto la sua attività professionale nell'interesse di
[...]
fin dalla redazione del ricorso introduttivo del giudizio. Controparte_3
Deve, pertanto, ritenersi viziata la liquidazione dei compensi limitatamente alla
“fase di studio”, alla “fase istruttoria” ed alla “fase decisionale”, omettendo il riconoscimento della “fase introduttiva”.
Il decreto di liquidazione va, conseguentemente, riformato, con il riconoscimento anche della “fase introduttiva”, quantificata sulla base del parametro considerato
2 (compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00), non oggetto di contestazione, pari ad € 389,00.
Orbene, alla luce delle considerazioni svolte, l'ammontare complessivo del compenso dovuto va così determinato:
- fase studio: € 460,00
- fase introduttiva: € 389,00
- fase istruttoria/trattazione: € 840,00
- fase decisionale: € 851,00 per un totale di € 2.540,00
Tale importo deve essere ridotto della metà ai sensi dell'art.82 comma 1 d.P.R.
n.115/2002, giungendo così all'importo finale di € 1.270,00, oltre spese generali,
IVA se dovuta e c.p.a..
Le ragioni della decisione, fondate su una mera svista del giudice di prime cure,
e la sostanziale non opposizione del convenuto, rimasto peraltro CP_1 contumace, inducono a ritenere equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, ad eccezione delle spese di contributo unificato che vanno poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Presidente di Sezione Designato, dott. Liborio Fazzi, pronunciando nel giudizio introdotto dall'avv. Vincenzo Ammendolia nei confronti del , in persona del Ministro pro tempore, con ricorso Controparte_4 depositato il 13.09.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'avv. Vincenzo Ammendolia la complessiva somma di € 1.270,00 oltre spese generali, IVA se dovuta e c.p.a.;
3 -dichiara integralmente compensate le spese del giudizio, tranne le spese per il contributo unificato da porsi a carico dell'Erario.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Calabria il 15/02/2025
Il Presidente
Liborio Fazzi
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