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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 23715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23715/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BRIAMONTE MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 10/04/1995.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/09/1996 e il 15/03/2007. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 07/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il figlio nelle more della procedura divenuto maggiorenne, Persona_3 ma ancora non economicamente indipendente, continuerà a vivere prevalentemente con la madre.
DISPONE che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Menton (Francia), 7 Rue Henry Bennet, venga assegnata alla moglie (con tutti i mobili di arredo) anche in considerazione della prevalente convivenza con il figlio.
DISPONE che il Sig. si impegni a versare alla Sig.ra l'importo di € 600,00 (seicento) Pt_1 Pt_2 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, mentre le spese straordinarie, sempre relative al figlio, purché previamente concordate o necessitate, verranno suddivise al 50% tra i genitori, come da protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che il Sig. inoltre, provvederà al pagamento delle rate mensili, ciascuna di € Pt_1 1.107,00, del mutuo gravante sulla casa coniugale sino a estinzione del medesimo (sia che avvenga per scadenza naturale/contrattuale, sia che avvenga per vendita dell'immobile concordata tra i coniugi).
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver disciplinato in separata sede ogni loro questione patrimoniale, di essere economicamente e finanziariamente autosufficienti e indipendenti e, pertanto, di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento.
PRENDE ATTO i coniugi, ove necessario, si scambiano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte di identità valide per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23715/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BRIAMONTE MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 10/04/1995.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/09/1996 e il 15/03/2007. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 07/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il figlio nelle more della procedura divenuto maggiorenne, Persona_3 ma ancora non economicamente indipendente, continuerà a vivere prevalentemente con la madre.
DISPONE che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Menton (Francia), 7 Rue Henry Bennet, venga assegnata alla moglie (con tutti i mobili di arredo) anche in considerazione della prevalente convivenza con il figlio.
DISPONE che il Sig. si impegni a versare alla Sig.ra l'importo di € 600,00 (seicento) Pt_1 Pt_2 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, mentre le spese straordinarie, sempre relative al figlio, purché previamente concordate o necessitate, verranno suddivise al 50% tra i genitori, come da protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che il Sig. inoltre, provvederà al pagamento delle rate mensili, ciascuna di € Pt_1 1.107,00, del mutuo gravante sulla casa coniugale sino a estinzione del medesimo (sia che avvenga per scadenza naturale/contrattuale, sia che avvenga per vendita dell'immobile concordata tra i coniugi).
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver disciplinato in separata sede ogni loro questione patrimoniale, di essere economicamente e finanziariamente autosufficienti e indipendenti e, pertanto, di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento.
PRENDE ATTO i coniugi, ove necessario, si scambiano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte di identità valide per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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