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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1312/2017 del ruolo generale affari contenziosi in data 07.04.2017 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 08/11/2024 vertente tra
, nella persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Valerio Di Giacomo, come da mandato in atti attrice contro convenuto-contumace CP_1
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Francesco Napolitano, come da mandato in atti convenuta
OGGETTO: rimborso somme finanziamento
CONCLUSIONI: I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha convenuto in giudizio il sig. Pt_1 Parte_1 [...]
quale liquidatore della società Beca s.r.l., e la , CP_1 Controparte_3
rassegnando le seguenti richieste e conclusioni: <<condannare i convenuti in solido debitori>
a corrispondere l'importo di € 1.475,00, con gli interessi di legge dal giorno della comunicazione della diffida alla restituzione fino al soddisfo, oltre rifusione spese e competenze di giudizio.>>
1 Assumeva la di aver stipulato con la Beca s.r.l. in data 11.6.2004 la convenzione rep. Parte_1
n. 7038 per l'affidamento in regime di concessione traslativa del progetto dalla stessa proposto, da realizzare con il Consorzio COFALSA di Bareggio (MI); in conformità all'art. 7 della convenzione, a seguito di regolare avvio dell'attività formativa e previa presentazione della fattura e della garanzia fideiussoria, quest'ultima stipulata il 17/9/2004 con la PA la Beca s.r.l ottenne CP_2
l'erogazione del I rateo del contributo pubblico pari a € 11.475,00.
Assumeva ancora la parte attrice che la Beca srl., in forza della convenzione stipulata, aveva l'obbligo di redigere il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto .entro il termine di 30 giorni dalla data di completamento del progetto, per cui essendo abbondantemente scaduto tale termine, la stessa veniva diffidata ad adempiere, ma inutilmente, pertanto si procedeva alla revoca del provvedimento concessorio e del relativo finanziamento, intimando la restituzione della somma erogata.
Assumeva ancora la che, nelle more, la Beca s.r.l. era posta in liquidazione e sciolta Parte_1
dal socio nonché liquidatore e che inutili erano stati gli inviti formulati a quest'ultimo e CP_1
Con alla PA di CU ER di restituire la somma erogata.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva la PA di la Controparte_3
quale eccepiva la inoperatività della polizza essendo cessata la garanzia prevista al momento di risoluzione del rapporto tra l'Ente appaltatore e la ditta obbligata, come espressamente previsto all'art. 10 delle condizioni generali dell'assicurazione; chiedeva pertanto il rigetto dalla domanda con le conseguenze di legge.
Rimaneva contumace il sig. nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, CP_1
Con ordinanza del 9/7/2018, rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dalla Parte_1
e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza dell'8/11/24 la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha agito in giudizio al fine di ottenere il rimborso della somma di € 11.475,00 Parte_1
erogata in favore della Beca s.r.l. a titolo di contributo pubblico in forza della convenzione stipulata in data 11/6/2004 per l'affidamento in regime di concessione traslativa del progetto di formazione continua, proposto da tale società.
In punto di fatto, costituiscono circostanze pacifiche, in quanto documentalmente provate, che la Beca
s.r.l. abbia dato avvio all'attività di formazione e che a seguito della emissione della relativa fattura abbia
2 incassato il primo rateo del contributo pubblico, corrispondente ad € 11.475,00, come previsto nella convenzione.
Risulta altresì pacifico che la Beca s.r.l. non abbia provveduto ad adempiere all'obbligo sulla stessa incombente di redigere il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, entro il termine di gg. 30 dalla data di completamento del progetto, come previsto all'art. 4 n. 18 della convenzione, e che, nonostante diffidata ad adempiere, la stessa non vi abbia provveduto così determinando la revoca del provvedimento concessorio e del finanziamento, con conseguente richiesta di restituzione della somma incassata.
Orbene, sicuramente l'inadempimento della società Beca s.r.l. ha come diretta conseguenza la restituzione della somma dalla stessa incassata ma, tenuto conto dell'intervenuto scioglimento della società e della sua liquidazione, si rende necessario verificare se tenuto alla restituzione di quanto erogato dalla
[...]
sia il liquidatore, sig. per essersi lo stesso reso responsabile del mancato Parte_1 CP_1
rimborso.
L'art. 2945, comma 2, c.c. prevede che i creditori sociali possano rivalersi nei confronti del liquidatore qualora il mancato pagamento del credito vantato sia dipeso da colpa del liquidatore.
Invero, i liquidatori hanno il compito di gestire la liquidazione della società e di garantire il soddisfacimento dei creditori, nei limiti delle risorse disponibili: nello svolgere la loro attività i liquidatori sono tenuti all'osservanza di una precisa diligenza professionale, disciplinata dalle norme in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2489, comma 2, c.c.).
Laddove tali professionalità e diligenza non siano osservate, i liquidatori possono essere chiamati a rispondere nei confronti dei creditori sociali.
Affinché scatti la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali, occorre che la mancanza di un attivo sufficiente a soddisfare il credito vantato da questi ultimi sia dipeso da colpa dei liquidatori, ovvero da un loro comportamento non professionale o non diligente da parte di questi ultimi
La responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali è di tipo extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo, ed è, quindi, onere del creditore dimostrare: la consapevolezza del liquidatore circa l'esistenza del credito, oppure la conoscibilità del credito attraverso la diligenza e professionalità (qualificata) che incombe sul liquidatore;
la sussistenza di una massa attiva, all'esito della liquidazione, che sarebbe stata sufficiente a soddisfare – anche solo parzialmente – il proprio credito, oppure la condotta colposa (o dolosa) del liquidatore che ha reso impossibile la formazione di una massa attiva sufficiente a soddisfare il proprio credito;
il pregiudizio subìto; il nesso causale tra tale pregiudizio e il comportamento del liquidatore.
3 Nel caso di specie, la alcuna prova ha fornito in ordine alla sussistenza di Parte_1
responsabilità da attribuire al liquidatore della società Beca s.r.l., sig. per cui la domanda CP_1
proposta nei confronti di quest'ultimo va rigettata.
Così come va rigettata la domanda proposta nei confronti della PA di Controparte_3
atteso che in forza dell'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione, di cui alla polizza
[...]
stipulata dalla società Beca s.r.l., la copertura della garanzia, per inadempienze verificatesi dopo la stipulazione ed il perfezionamento della polizza, aveva una durata limitata alla validità della polizza e, come ulteriore presupposto, che le inadempienze fossero giunte a conoscenza dell'Ente appaltante non oltre tre mesi dalla scadenza dell'ultimo periodo di assicurazione e comunque entro i tre mesi decorrenti dalla cessazione dell'assicurazione.
Inoltre l'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione, prevedeva che la copertura assicurativa cessasse nel momento in cui veniva risolto per qualsiasi motivo il rapporto tra l'Ente appaltante e la ditta obbligata.
Nel caso di specie, la solo con la missiva del 4/9/2007, versata in atti, e, quindi, a Parte_1
distanza di circa due anni dal momento in cui la Beca s.r.l. avrebbe dovuto presentare il rendiconto il rendiconto finale, previsto nella convenzione nel termine di gg, 30 dalla data di completamento del progetto fissata in mesi 12, ha provveduto a comunicare alla PA di CU ER
l'inadempimento della Beca s.r.l.
A distanza, poi, di circa dieci anni dalla predetta comunicazione, la , con missiva del Parte_1
23/1/2017, anch'essa versata in atti, richiede alla PA di disporre lo svincolo Controparte_3
della polizza contratta dalla Beca s.r.l., in conformità alla convenzione intercorsa, e, conseguentemente il pagamento a titolo di indennizzo della somma di € 11.475,00 erogata in favore di detta società.
Il mancato rispetto dei termini previsti in polizza per ottenere l'indennizzo, previsto in caso di inadempimento della Beca s.r.l., comporta la decadenza da ogni pretesa della nei Parte_1
confronti della PA di CU.
Alla luce di quanto sopra, devesi rigettare la domanda attorea proposta sia nei confronti del liquidatore, sig. che della PA di . CP_1 Controparte_3
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con riferimento alla società di assicurazione convenuta, mentre nulla si dispone con riferimento all'altro convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla , in persona del suo presidente pro tempore, con atto di citazione Parte_1
4 ritualmente notificato al sig. nella sua qualità, e alla PA di CU ER CP_1
, così provvede: CP_3
a)rigetta ogni domanda proposta dalla nei confronti di entrambi i convenuti per le Parte_1
ragioni di cui alla parte motiva;
b)condanna la al pagamento delle spese di giudizio in favore della PA di Parte_1
CU , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Controparte_3
1.701,00, oltre oneri accessori come per legge, se dovuti.
c)nulla per le spese in favore del convenuto attesa la sua contumacia. CP_1
Così deciso in Potenza, li 16/02/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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