Articolo 13 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 12Articolo 14
Versione
29 dicembre 1983
Art. 13.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis , 2-ter e 13, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , come modificato dal presente articolo, il Ministro dell'interno e' altresi' autorizzato a corrispondere per l'anno 1984 agli enti locali i seguenti importi:
a) a ciascun comune una somma pari a quella prevista nel bilancio di previsione per l'anno 1983 ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell'articolo 7 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 ;
b) a ciascuna provincia una somma pari a quella spettante ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 ;
c) ai comuni e alle province che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, numero 55 , un importo pari all'ottantacinque per cento di quello attribuito per l'anno 1983.
I fondi perequativi per i comuni e per le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , sono stabiliti, per l'anno 1984, rispettivamente, in lire 1.630 miliardi ed in lire 250 miliardi.
Gli importi dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti locali negli anni 1984 e 1985 ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, numero 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, numero 131 , sono ridotti del dieci per cento.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a destinare ai comuni, province e loro consorzi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , l'importo di lire 550 miliardi nel 1984 e di lire 600 miliardi nel 1985 al finanziamento degli impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti urbani o per la metanizzazione o per gli impianti previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 , che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della legge stessa, o per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l'anno 1983 la somma da ripartire ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , e' ridotta a lire 500 miliardi. I restanti 500 miliardi sono ripartiti in ragione di 250 miliardi nel 1984 e di 250 miliardi nel 1985, in aggiunta alle somme gia' previste dalla lettera a) dello stesso comma 1 dell'articolo 9, ferma restando la destinazione all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.
E' elevato al cento per cento il concorso dello Stato al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1983 previsto nella misura di due terzi dal comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 .
I termini per la deliberazione per il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1984 e per gli adempimenti ad essa connessi, previsti nel predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , sono prorogati di settantacinque giorni.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983
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