Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/02/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6122 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'ARIO MARIO Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ZITIELLO Controparte_1
CELESTE presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2023 parte ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in data 27.12.2017 in CASERTA, dal quale è nata una figlia, (08.05.2023). Per_1
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
Con note di trattazione scritta, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale, con decreto di omologa del 09.05.2022, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. provvedere alla trasformazione del giudizio in atti da contenzioso in consensuale, pronunciando lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta il 27.12.2017 tra la signora ed il signor , trascritto negli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Caserta e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2. confermare l'assegnazione della casa familiare, peraltro di sua esclusiva proprietà, alla
ed il collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione la casa familiare Parte_1
della minore;
Persona_2
3. confermare l'affido condiviso della figlia e, per l'effetto, confermare che le Per_1
decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità, attitudini, inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia;
4. confermare il contributo al mantenimento della figlia da parte del padre pari ad euro
200,00 al mese da versarsi entro il dieci del mese dando atto che l ha rinunciato Controparte_1
e tuttora sta rinunciando alla propria quota di assegno unico in favore della;
Parte_1
5. confermare a carico dell' il pagamento nella misura del 50% delle Controparte_1
spese straordinarie necessarie nell'interesse della minore, preventivate e concordate congiuntamente, di cui al Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., sottoscritto il 28.03.2024 tra il Tribunale di S.
Maria C. V. ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. Le parti sin da ora 3
dichiarano e sono concordi che tra queste spese straordinarie vi è la scuola di danza che la bambina già frequenta da tre anni con assiduità e frequenza;
6. confermare che nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun Per_1
genitore 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente con preavviso di 30 giorni;
7. disciplinare il diritto di visita dell - che, attualmente trovasi fuori Regione per CP_1
lavoro - a modifica degli accordi della separazione consensuale, attraverso videochiamate almeno cinque giorni a settimana ed il fine settimana quando trovasi a Caserta poterlo trascorrere interamente con la minore, compatibilmente, con le attività extracurriculari della minore e della madre, previo accordo con l'altro genitore;
8. confermare che il Santo Natale e la Santa Pasqua la minore li trascorrerà ad anni alterni con un genitore, così come il giorno del proprio compleanno e/o onomastico;
9. Compensare integralmente le spese processuali.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare dell'11.02.2025, le parti hanno precisato che l'importo dell'Assegno Unico è pari ad € 199,40.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASERTA il 27.12.2017 da nata il [...] in Parte_1
CASERTA (CE) e nato l'[...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 67, parte I, serie, anno 2017);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio dell'11/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese