TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
composto da
Dott. Giampiero BARRASSO PRESIDENTE
Dott.ssa Wanda VERUSIO GIUDICE est.
Dott.ssa Valeria BELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile recante r.g. n. 55063/2024, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 27 gennaio 2025, vertente tra:
, come in atti rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Edoardo Parte_1
Nigra e Francesco Giuseppe Marino;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
come in atti rappresentato e Controparte_1
difeso in giudizio dagli avv.ti Giuseppe Colavitti e Francesco Bertolini;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Cui è riunito il fascicolo recante r.g. n. 47237/2024-1, vertente tra le medesime parti.
OGGETTO: impugnazione ex artt. 26 e segg. l. 11 gennaio 1979 recante “Norme per l'Ordinamento della professione di consulente del Lavoro e 41 del “Regolamento delle procedure disciplinari” approvato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in data
13 giugno 2019, applicabile “ratione temporis”, avverso la decisione del Consiglio di
Disciplina Nazionale dei consulenti del lavoro in data 20 marzo 2024, notificata in data 2 aprile 2024. Quanto al fascicolo riunito, domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 27 gennaio 2025 le parti concludevano riportandosi agli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il dott. ha riassunto innanzi Parte_1
a questo Tribunale il giudizio instaurato con ricorso in data 17 maggio 2024 innanzi al TAR
Lazio, per l'annullamento previa sospensione della decisione del Consiglio di Disciplina
Nazionale dei Consulenti del Lavoro prot. n. 2024/0002319 del 20.03.2024, con cui veniva rigettato il ricorso proposto dal avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Pt_1
Territoriale di Catania e confermata la sanzione della radiazione dall'esercizio della professione ai sensi degli artt. 30 e 31 della L. 12/1979.
Il giudizio innanzi al TAR Lazio si concludeva con sentenza n. 15117/2024 del 24 luglio
2024, con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, statuendo che la controversia era devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario vertendosi in materia di diritti soggettivi (cfr. doc. n. 9 in atti).
Si è costituito il Consiglio Nazionale dell'Ordine , chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato;
ha chiesto altresì il rigetto della domanda cautelare di sospensiva, nelle more pure proposta dalla parte attrice e di cui al fascicolo riunito alla presente causa.
All'udienza collegiale del 27 gennaio 2025 le parti discutevano la causa;
non era presente il
Pubblico Ministero, pure ritualmente citato;
il Collegio sentite le parti tratteneva la causa in decisione, previa riunione con il procedimento cautelare indicato in epigrafe.
La domanda deve essere rigettata ed il provvedimento confermato.
Con il provvedimento impugnato, il Consiglio di disciplina Nazionale dei consulenti del lavoro -organo del Consiglio Nazionale- rigettava il ricorso avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione della radiazione dall'esercizio della professione ai sensi degli artt.
30 e 31 della L. 12/1979 adottato dal Consiglio territoriale di disciplina di Catania;
le norme in questione prevedono in via generale la sanzione disciplinare della radiazione per il consulente del lavoro “che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione” (cfr. art. 30 cit.), nonché la radiazione di diritto in alcune specifiche ipotesi di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica l'industria e il commercio o contro il patrimonio, ovvero nelle ipotesi di applicazione di pene principali o accessorie di particolare gravità, specificamente elencate (cfr. art. 31 cit.).
Si rileva dall'esame del provvedimento impugnato che il procedimento disciplinare, svoltosi in prima istanza innanzi al Consiglio provinciale di Catania, traeva origine da una segnalazione dell'Agenzia delle Entrate in data 12.10.2021, che rendeva nota al Consiglio
l'esistenza del procedimento penale n. 14795/2018 r.g.n.r. e delle accuse in esso formulate dalla Procura della Repubblica di Catania nei confronti del consulente del lavoro
[...]
. Parte_1
In particolare, l'accusa formulata in sede penale era relativa alla violazione degli artt. 110 e
81 cpv c.p.; 10 quater comma 2 e 13/bis c. 3 D.Lgs. n. 74/2000, con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività professionale, per aver commesso reati tributari in concorso con più persone nell'esercizio dell'attività professionale.
In data 1° dicembre 2021 il Collegio di Disciplina Territoriale di Catania, sentito il , Pt_1
deliberava di aprire il procedimento disciplinare nei confronti del consulente per violazione degli artt. 5, 7, 24 c. 1, 28 c. 1 e 36 c. 1 del Codice deontologico;
in data 13 dicembre 2021 veniva effettuata la trattazione del procedimento disciplinare e veniva sentito il consulente il quale dichiarava, tra l'altro, che per quattro società non aveva effettuato alcuna Pt_1
trasmissione di certificazione e che, pur non essendo in possesso di alcun elemento per poter individuare l'effettivo autore delle trasmissioni, non aveva sporto alcuna denuncia in attesa degli accertamenti del proprio avvocato. Dichiarava altresì che altri due colleghi risultavano coinvolti nella vicenda.
Il Collegio di Disciplina Territoriale di Catania disponeva quindi la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale in corso innanzi al
Tribunale di Catania;
a seguito della conclusione delle indagini e della richiesta di rinvio a giudizio, il consulente veniva giudicato con rito abbreviato per la violazione degli artt. Pt_1
10 quater comma 2 e art. 13 bis comma 3 D.Lgs n. 74/2000 per il reato di indebita compensazione, con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività professionale e per aver commesso reati tributari in concorso con più persone nell'esercizio dell'attività professionale e condannato con sentenza n. 779/2022, divenuta irrevocabile il
7.10.2022 alla pena detentiva di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 3.200,00 di multa nonché alla interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di anni uno, all'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per un periodo di anni uno, alla interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni uno ed alla interdizione in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Successivamente, con sentenza di patteggiamento n. 378/2023 in data 31.3.2023, divenuta esecutiva il 21.4.2023, il consulente SO veniva condannato per la ritenuta continuazione degli stessi reati (in concorso con altri) alla pena detentiva di giorni 15 ed ad euro 100,00 di multa, da porsi in aumento della pena già inflitta con la predetta sentenza emessa con rito abbreviato, sicchè la pena complessiva inflitta nei confronti del consulente risultava pari ad anni due, mesi due, giorni quindici di reclusione ed euro 3.300,00 di multa (oltre alle pene accessorie sopra indicate).
Il Consiglio di Disciplina Territoriale di Catania, visto l'esito del procedimento penale, deliberava dunque la ripresa del procedimento disciplinare ed acquisiva gli atti del procedimento penale.
In particolare, risulta dalla sentenza di patteggiamento prodotta in atti (doc. n. 4 in atti) che il era imputato del delitto di cui all'art. 10 quater d. l.vo n. 74 /2000 perché tra il 2016 Pt_1
ed il 2018, in qualità di commercialista di diverse società incaricato della trasmissione dei modelli F24 e della apposizione dei visti di conformità alle dichiarazioni Iva, utilizzava in compensazione crediti inesistenti, per un importo ampiamente superiore ad € 50.000,00.
Si tratta del concorso nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) che, sotto la rubrica di “Indebita compensazione”, al comma 2 dispone che “E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.
Con la sentenza di patteggiamento veniva rideterminata la pena, ritenuta la continuazione con i reati accertati con la precedente sentenza passata in giudicata e pronunciata all'esito di giudizio abbreviato (cit.); con tale ultima sentenza, il cui contenuto è ampiamente riportato nei provvedimenti disciplinari de quo (cfr. doc. in atti) veniva accertato, all'esito degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, delle verifiche fiscali dei fornitori di plurime società, delle interrogazione e degli accessi della Guardia di Finanza di Catania dell'esame della documentazione acquisita, che il , “nella veste di professionista Pt_1
abilitato ad apporre il visto di conformità, ha svolto un ruolo centrale nel meccanismo ideato di commercializzazione di modelli di evasione fiscale utilizzando crediti di imposta per compensazioni indebite tramite l'istituto dell'accollo fiscale, proponendosi come intermediario nei contratti di accollo con la propria società Controparte_2
società di consulenza attraverso la quale veniva realizzato il compimento sistematico di indebite compensazioni” con la medesima sentenza veniva accertato che lo stesso Pt_1 aveva “trasferito proventi illeciti derivanti dai reati di indebita compensazione, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, su un conto corrente intestato alla moglie
e con elargizioni in favore dei familiari ai quali veniva finanziato l'acquisito di immobili loro intestati”.
I fatti come descritti e risultanti dagli atti del procedimento disciplinare e dai provvedimenti assunti in sede penale, non sono stati contestati dall'odierno ricorrente il quale, in sede di audizione innanzi al Consiglio procedente, si è limitato dichiarare che per quattro società non aveva effettuato alcuna trasmissione e che, pur non essendo in possesso di alcun elemento per poter individuare l'autore delle trasmissioni delle certificazioni a lui imputate, asseritamente
“con utilizzo improprio del suo nominativo”, stando a quanto emerge a pag. 9 della decisione,
“non aveva presentato alcuna denuncia in attesa degli accertamenti del proprio Avvocato”; lo stesso si limitava inoltre a dichiarare, nel corso dell'audizione in data 20.12.2023 che Pt_1 di essere stato vittima di un'organizzazione che l'aveva strumentalizzato per ottenere una certificazione di crediti formalmente idonei ad essere certificati.
Nella presente sede, parimenti, i fatti oggetto di delibazione in sede penale sono rimasti incontestati.
Da parte dunque ogni questione in ordine alla efficacia della sentenza di patteggiamento nel processo civile amministrativo o disciplinare, le condotte addebitate al in sede Pt_1
disciplinare devono ritenersi pacifiche.
Alla luce dei fatti comprovati, la sanzione della radiazione è condivisibile e correttamente applicata.
Si osserva che secondo quanto previsto dalla legge professionale, n. 12/1979, la radiazione, nell'ipotesi generale di cui all'art. 30 cit., consegue alle condotte che abbiano compromesso gravemente la reputazione del consulente del lavoro e la dignità della professione.
Ebbene i fatti accertati in sede disciplinare attraverso le audizioni rese dallo stesso e Pt_1
la documentazione acquisita, palesano una condotta grave del ricorrente alla luce dei principi posti dal codice deontologico dello stesso ordine.
In particolare, si rileva dalle norme di cui al Codice in parola, approvato dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine e prodotto in atti, che il consulente del lavoro è tenuto a tutelare “in ogni sede… la legalità e la dignità del lavoro” e ad assicurare il rispetto delle norme deontologiche “essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività, della clientela, della correttezza, della trasparenza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale e per la realizzazione del ruolo di sussidiarietà della professione di Consulente del Lavoro” (art. 1, co. 1 e 4, codice deontologico), a tutela dell'affidamento della clientela e, prima ancora, dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione (Corte cost., n. 405/2005).
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del codice cit., i consulenti del lavoro “sono tenuti a svolgere con dovere di dignità e decoro l'attività professionale svolta a titolo individuale, associato, societario, nonché nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato” e “devono osservare, in ogni contesto, i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione”.
Ancora, a norma dell'art. 5, il consulente del lavoro “deve svolgere la sua attività con lealtà
e correttezza nei confronti del cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti nella gestione del rapporto professionale” e, più specificamente, il consulente del Lavoro nello svolgimento dell'incarico professionale “non deve consigliare azioni inutilmente gravose e suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti”, cfr. art. 24 Codice cit..
Ora non vi è dubbio che le accertate condotte presentino profili di particolare gravità, non consona alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione e non rispondente ai doveri di lealtà nei confronti di clienti e dell'Ordine di appartenenza, oltre che penalmente illecite.
Il descritto comportamento, articolato in una serie di plurime e reiterate condotte delittuose anche contro il patrimonio e mediante frode, con significativo danno economico e poste in essere nell'esercizio della professione, si è senz'altro tradotto sul piano professionale in grave scorrettezza e mancanza di integrità: non vi è dubbio che il ricorrente con il proprio operato ha inequivocabilmente disatteso il dovere essenziale che, prima ancora di legarlo ad un ordine professionale, lo rende compartecipe alla realizzazione di un ordinamento basato sull'osservanza della Costituzione e delle leggi, con conseguente grave compromissione non solo della propria reputazione ma anche della categoria professionale stessa cui egli appartiene.
Alla luce di tali considerazioni, ricorrono senz'altro i presupposti per l'applicazione della sanzione della radiazione ai sensi del citato art. 30 della legge professionale.
Risultano poi inconferenti e comunque irrilevanti le altre doglianze sollevate dal ricorrente.
In particolare, lamenta il l'assenza “dei presupposti per la pronuncia della radiazione Pt_1 di diritto”, per come previsti dall'articolo 31 della legge n. 12/1979, avendo il ricorrente richiesto e ottenuto la definizione del procedimento penale con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), e circoscrivendo l'art. 31 l.
n. 12/1979, in particolare il primo comma, l'applicazione della radiazione di diritto alla sola ipotesi “di sentenza penale di condanna”, ne deriverebbe de plano l'assenza di ogni presupposto legittimante l'irrogazione della sanzione della radiazione di diritto nei confronti del consulente . Pt_1
L'argomento è inconferente, atteso che, se è pur vero che sul piano degli effetti dell'applicazione della pena su richiesta (ed in particolare ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis,
c.p.p.) vige il principio secondo cui la relativa sentenza - di patteggiamento - “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile” tuttavia, ricorrono nel caso di specie i presupposti della radiazione di cui alla norma di carattere generale sopra richiamata, attesi i dati fattuali inconfutabilmente emersi nel corso dei procedimenti penali de quo e non contestati dallo stesso e considerato, peraltro, che lo Pt_1
stesso art. 445 co 1 bis c.p.c. prevede che la sentenza (di patteggiamento) è equiparata a una pronuncia di condanna nell'ipotesi di applicazione di pene accessorie, circostanza di certo ricorrente nel caso in esame, essendo stato il condannato alle pene accessorie della Pt_1 interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, e dell'interdizione dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
In ogni caso, la preclusione di cui alla prima parte dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p. (e dunque l'inutilizzabilità a fini di prova della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare) non si traduce nella inutilizzabilità degli accertamenti fattuali compiuti nel processo penale, quand'anche quest'ultimo risulti definito con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444
c.p.p.: a tal riguardo, il Consiglio procedente escludendo ogni automatismo, anche alla luce della nota sentenza n. 40 del 1990 della Corte Costituzionale ha correttamente proceduto ad integrale rivalutazione dei fatti oggetto del procedimento penale e neppure contestati dall'interessato, con conclusiva applicazione della sanzione anche ai sensi del citato art. 30 della legge professionale.
Quanto poi alla ritenuta violazione del principio di proporzionalità, si rileva che la gravità delle condotte, la reiterazione delle stesse e il valore cospicuo delle false attestazioni operate costituiscono condotte il cui disvalore è tale che la tutela dell'interesse pubblico in generale e dei possibili clienti in particolare possa essere assicurata solo con la radiazione. Infine, circa la presunta natura perentoria del termine di 60 giorni cui all'art. 25 del
Regolamento delle procedure disciplinari, è appena il caso di rilevare l'assenza in detta previsione regolamentare di alcun riferimento alla perentorietà del relativo termine.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della decisione impugnata.
Ogni altra questione, ivi compresa la domanda cautelare di sospensiva, resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di complessità media;
valori medi per le fasi di introduzione, studio e decisionale;
minimi per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
− rigetta il ricorso e, per l'effetto conferma la decisione del Consiglio di Disciplina
Nazionale dei Consulenti del Lavoro prot. n. 2024/0002319 del 20.03.2024, pronunciata nel procedimento n. 250/2024;
− condanna al rimborso delle spese di lite nei confronti del Parte_1
, liquidate in complessivi euro 8.991,00, oltre Controparte_1
ad IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della XI sezione civile in data 27 gennaio
2025.
IL RELATORE
W. Verusio
IL PRESIDENTE
Dott. Giampiero Barrasso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
composto da
Dott. Giampiero BARRASSO PRESIDENTE
Dott.ssa Wanda VERUSIO GIUDICE est.
Dott.ssa Valeria BELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile recante r.g. n. 55063/2024, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 27 gennaio 2025, vertente tra:
, come in atti rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Edoardo Parte_1
Nigra e Francesco Giuseppe Marino;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
come in atti rappresentato e Controparte_1
difeso in giudizio dagli avv.ti Giuseppe Colavitti e Francesco Bertolini;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Cui è riunito il fascicolo recante r.g. n. 47237/2024-1, vertente tra le medesime parti.
OGGETTO: impugnazione ex artt. 26 e segg. l. 11 gennaio 1979 recante “Norme per l'Ordinamento della professione di consulente del Lavoro e 41 del “Regolamento delle procedure disciplinari” approvato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in data
13 giugno 2019, applicabile “ratione temporis”, avverso la decisione del Consiglio di
Disciplina Nazionale dei consulenti del lavoro in data 20 marzo 2024, notificata in data 2 aprile 2024. Quanto al fascicolo riunito, domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 27 gennaio 2025 le parti concludevano riportandosi agli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il dott. ha riassunto innanzi Parte_1
a questo Tribunale il giudizio instaurato con ricorso in data 17 maggio 2024 innanzi al TAR
Lazio, per l'annullamento previa sospensione della decisione del Consiglio di Disciplina
Nazionale dei Consulenti del Lavoro prot. n. 2024/0002319 del 20.03.2024, con cui veniva rigettato il ricorso proposto dal avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Pt_1
Territoriale di Catania e confermata la sanzione della radiazione dall'esercizio della professione ai sensi degli artt. 30 e 31 della L. 12/1979.
Il giudizio innanzi al TAR Lazio si concludeva con sentenza n. 15117/2024 del 24 luglio
2024, con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, statuendo che la controversia era devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario vertendosi in materia di diritti soggettivi (cfr. doc. n. 9 in atti).
Si è costituito il Consiglio Nazionale dell'Ordine , chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato;
ha chiesto altresì il rigetto della domanda cautelare di sospensiva, nelle more pure proposta dalla parte attrice e di cui al fascicolo riunito alla presente causa.
All'udienza collegiale del 27 gennaio 2025 le parti discutevano la causa;
non era presente il
Pubblico Ministero, pure ritualmente citato;
il Collegio sentite le parti tratteneva la causa in decisione, previa riunione con il procedimento cautelare indicato in epigrafe.
La domanda deve essere rigettata ed il provvedimento confermato.
Con il provvedimento impugnato, il Consiglio di disciplina Nazionale dei consulenti del lavoro -organo del Consiglio Nazionale- rigettava il ricorso avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione della radiazione dall'esercizio della professione ai sensi degli artt.
30 e 31 della L. 12/1979 adottato dal Consiglio territoriale di disciplina di Catania;
le norme in questione prevedono in via generale la sanzione disciplinare della radiazione per il consulente del lavoro “che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione” (cfr. art. 30 cit.), nonché la radiazione di diritto in alcune specifiche ipotesi di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica l'industria e il commercio o contro il patrimonio, ovvero nelle ipotesi di applicazione di pene principali o accessorie di particolare gravità, specificamente elencate (cfr. art. 31 cit.).
Si rileva dall'esame del provvedimento impugnato che il procedimento disciplinare, svoltosi in prima istanza innanzi al Consiglio provinciale di Catania, traeva origine da una segnalazione dell'Agenzia delle Entrate in data 12.10.2021, che rendeva nota al Consiglio
l'esistenza del procedimento penale n. 14795/2018 r.g.n.r. e delle accuse in esso formulate dalla Procura della Repubblica di Catania nei confronti del consulente del lavoro
[...]
. Parte_1
In particolare, l'accusa formulata in sede penale era relativa alla violazione degli artt. 110 e
81 cpv c.p.; 10 quater comma 2 e 13/bis c. 3 D.Lgs. n. 74/2000, con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività professionale, per aver commesso reati tributari in concorso con più persone nell'esercizio dell'attività professionale.
In data 1° dicembre 2021 il Collegio di Disciplina Territoriale di Catania, sentito il , Pt_1
deliberava di aprire il procedimento disciplinare nei confronti del consulente per violazione degli artt. 5, 7, 24 c. 1, 28 c. 1 e 36 c. 1 del Codice deontologico;
in data 13 dicembre 2021 veniva effettuata la trattazione del procedimento disciplinare e veniva sentito il consulente il quale dichiarava, tra l'altro, che per quattro società non aveva effettuato alcuna Pt_1
trasmissione di certificazione e che, pur non essendo in possesso di alcun elemento per poter individuare l'effettivo autore delle trasmissioni, non aveva sporto alcuna denuncia in attesa degli accertamenti del proprio avvocato. Dichiarava altresì che altri due colleghi risultavano coinvolti nella vicenda.
Il Collegio di Disciplina Territoriale di Catania disponeva quindi la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale in corso innanzi al
Tribunale di Catania;
a seguito della conclusione delle indagini e della richiesta di rinvio a giudizio, il consulente veniva giudicato con rito abbreviato per la violazione degli artt. Pt_1
10 quater comma 2 e art. 13 bis comma 3 D.Lgs n. 74/2000 per il reato di indebita compensazione, con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività professionale e per aver commesso reati tributari in concorso con più persone nell'esercizio dell'attività professionale e condannato con sentenza n. 779/2022, divenuta irrevocabile il
7.10.2022 alla pena detentiva di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 3.200,00 di multa nonché alla interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di anni uno, all'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per un periodo di anni uno, alla interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni uno ed alla interdizione in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Successivamente, con sentenza di patteggiamento n. 378/2023 in data 31.3.2023, divenuta esecutiva il 21.4.2023, il consulente SO veniva condannato per la ritenuta continuazione degli stessi reati (in concorso con altri) alla pena detentiva di giorni 15 ed ad euro 100,00 di multa, da porsi in aumento della pena già inflitta con la predetta sentenza emessa con rito abbreviato, sicchè la pena complessiva inflitta nei confronti del consulente risultava pari ad anni due, mesi due, giorni quindici di reclusione ed euro 3.300,00 di multa (oltre alle pene accessorie sopra indicate).
Il Consiglio di Disciplina Territoriale di Catania, visto l'esito del procedimento penale, deliberava dunque la ripresa del procedimento disciplinare ed acquisiva gli atti del procedimento penale.
In particolare, risulta dalla sentenza di patteggiamento prodotta in atti (doc. n. 4 in atti) che il era imputato del delitto di cui all'art. 10 quater d. l.vo n. 74 /2000 perché tra il 2016 Pt_1
ed il 2018, in qualità di commercialista di diverse società incaricato della trasmissione dei modelli F24 e della apposizione dei visti di conformità alle dichiarazioni Iva, utilizzava in compensazione crediti inesistenti, per un importo ampiamente superiore ad € 50.000,00.
Si tratta del concorso nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) che, sotto la rubrica di “Indebita compensazione”, al comma 2 dispone che “E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.
Con la sentenza di patteggiamento veniva rideterminata la pena, ritenuta la continuazione con i reati accertati con la precedente sentenza passata in giudicata e pronunciata all'esito di giudizio abbreviato (cit.); con tale ultima sentenza, il cui contenuto è ampiamente riportato nei provvedimenti disciplinari de quo (cfr. doc. in atti) veniva accertato, all'esito degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, delle verifiche fiscali dei fornitori di plurime società, delle interrogazione e degli accessi della Guardia di Finanza di Catania dell'esame della documentazione acquisita, che il , “nella veste di professionista Pt_1
abilitato ad apporre il visto di conformità, ha svolto un ruolo centrale nel meccanismo ideato di commercializzazione di modelli di evasione fiscale utilizzando crediti di imposta per compensazioni indebite tramite l'istituto dell'accollo fiscale, proponendosi come intermediario nei contratti di accollo con la propria società Controparte_2
società di consulenza attraverso la quale veniva realizzato il compimento sistematico di indebite compensazioni” con la medesima sentenza veniva accertato che lo stesso Pt_1 aveva “trasferito proventi illeciti derivanti dai reati di indebita compensazione, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, su un conto corrente intestato alla moglie
e con elargizioni in favore dei familiari ai quali veniva finanziato l'acquisito di immobili loro intestati”.
I fatti come descritti e risultanti dagli atti del procedimento disciplinare e dai provvedimenti assunti in sede penale, non sono stati contestati dall'odierno ricorrente il quale, in sede di audizione innanzi al Consiglio procedente, si è limitato dichiarare che per quattro società non aveva effettuato alcuna trasmissione e che, pur non essendo in possesso di alcun elemento per poter individuare l'autore delle trasmissioni delle certificazioni a lui imputate, asseritamente
“con utilizzo improprio del suo nominativo”, stando a quanto emerge a pag. 9 della decisione,
“non aveva presentato alcuna denuncia in attesa degli accertamenti del proprio Avvocato”; lo stesso si limitava inoltre a dichiarare, nel corso dell'audizione in data 20.12.2023 che Pt_1 di essere stato vittima di un'organizzazione che l'aveva strumentalizzato per ottenere una certificazione di crediti formalmente idonei ad essere certificati.
Nella presente sede, parimenti, i fatti oggetto di delibazione in sede penale sono rimasti incontestati.
Da parte dunque ogni questione in ordine alla efficacia della sentenza di patteggiamento nel processo civile amministrativo o disciplinare, le condotte addebitate al in sede Pt_1
disciplinare devono ritenersi pacifiche.
Alla luce dei fatti comprovati, la sanzione della radiazione è condivisibile e correttamente applicata.
Si osserva che secondo quanto previsto dalla legge professionale, n. 12/1979, la radiazione, nell'ipotesi generale di cui all'art. 30 cit., consegue alle condotte che abbiano compromesso gravemente la reputazione del consulente del lavoro e la dignità della professione.
Ebbene i fatti accertati in sede disciplinare attraverso le audizioni rese dallo stesso e Pt_1
la documentazione acquisita, palesano una condotta grave del ricorrente alla luce dei principi posti dal codice deontologico dello stesso ordine.
In particolare, si rileva dalle norme di cui al Codice in parola, approvato dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine e prodotto in atti, che il consulente del lavoro è tenuto a tutelare “in ogni sede… la legalità e la dignità del lavoro” e ad assicurare il rispetto delle norme deontologiche “essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività, della clientela, della correttezza, della trasparenza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale e per la realizzazione del ruolo di sussidiarietà della professione di Consulente del Lavoro” (art. 1, co. 1 e 4, codice deontologico), a tutela dell'affidamento della clientela e, prima ancora, dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione (Corte cost., n. 405/2005).
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del codice cit., i consulenti del lavoro “sono tenuti a svolgere con dovere di dignità e decoro l'attività professionale svolta a titolo individuale, associato, societario, nonché nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato” e “devono osservare, in ogni contesto, i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione”.
Ancora, a norma dell'art. 5, il consulente del lavoro “deve svolgere la sua attività con lealtà
e correttezza nei confronti del cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti nella gestione del rapporto professionale” e, più specificamente, il consulente del Lavoro nello svolgimento dell'incarico professionale “non deve consigliare azioni inutilmente gravose e suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti”, cfr. art. 24 Codice cit..
Ora non vi è dubbio che le accertate condotte presentino profili di particolare gravità, non consona alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione e non rispondente ai doveri di lealtà nei confronti di clienti e dell'Ordine di appartenenza, oltre che penalmente illecite.
Il descritto comportamento, articolato in una serie di plurime e reiterate condotte delittuose anche contro il patrimonio e mediante frode, con significativo danno economico e poste in essere nell'esercizio della professione, si è senz'altro tradotto sul piano professionale in grave scorrettezza e mancanza di integrità: non vi è dubbio che il ricorrente con il proprio operato ha inequivocabilmente disatteso il dovere essenziale che, prima ancora di legarlo ad un ordine professionale, lo rende compartecipe alla realizzazione di un ordinamento basato sull'osservanza della Costituzione e delle leggi, con conseguente grave compromissione non solo della propria reputazione ma anche della categoria professionale stessa cui egli appartiene.
Alla luce di tali considerazioni, ricorrono senz'altro i presupposti per l'applicazione della sanzione della radiazione ai sensi del citato art. 30 della legge professionale.
Risultano poi inconferenti e comunque irrilevanti le altre doglianze sollevate dal ricorrente.
In particolare, lamenta il l'assenza “dei presupposti per la pronuncia della radiazione Pt_1 di diritto”, per come previsti dall'articolo 31 della legge n. 12/1979, avendo il ricorrente richiesto e ottenuto la definizione del procedimento penale con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), e circoscrivendo l'art. 31 l.
n. 12/1979, in particolare il primo comma, l'applicazione della radiazione di diritto alla sola ipotesi “di sentenza penale di condanna”, ne deriverebbe de plano l'assenza di ogni presupposto legittimante l'irrogazione della sanzione della radiazione di diritto nei confronti del consulente . Pt_1
L'argomento è inconferente, atteso che, se è pur vero che sul piano degli effetti dell'applicazione della pena su richiesta (ed in particolare ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis,
c.p.p.) vige il principio secondo cui la relativa sentenza - di patteggiamento - “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile” tuttavia, ricorrono nel caso di specie i presupposti della radiazione di cui alla norma di carattere generale sopra richiamata, attesi i dati fattuali inconfutabilmente emersi nel corso dei procedimenti penali de quo e non contestati dallo stesso e considerato, peraltro, che lo Pt_1
stesso art. 445 co 1 bis c.p.c. prevede che la sentenza (di patteggiamento) è equiparata a una pronuncia di condanna nell'ipotesi di applicazione di pene accessorie, circostanza di certo ricorrente nel caso in esame, essendo stato il condannato alle pene accessorie della Pt_1 interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, e dell'interdizione dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
In ogni caso, la preclusione di cui alla prima parte dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p. (e dunque l'inutilizzabilità a fini di prova della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare) non si traduce nella inutilizzabilità degli accertamenti fattuali compiuti nel processo penale, quand'anche quest'ultimo risulti definito con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444
c.p.p.: a tal riguardo, il Consiglio procedente escludendo ogni automatismo, anche alla luce della nota sentenza n. 40 del 1990 della Corte Costituzionale ha correttamente proceduto ad integrale rivalutazione dei fatti oggetto del procedimento penale e neppure contestati dall'interessato, con conclusiva applicazione della sanzione anche ai sensi del citato art. 30 della legge professionale.
Quanto poi alla ritenuta violazione del principio di proporzionalità, si rileva che la gravità delle condotte, la reiterazione delle stesse e il valore cospicuo delle false attestazioni operate costituiscono condotte il cui disvalore è tale che la tutela dell'interesse pubblico in generale e dei possibili clienti in particolare possa essere assicurata solo con la radiazione. Infine, circa la presunta natura perentoria del termine di 60 giorni cui all'art. 25 del
Regolamento delle procedure disciplinari, è appena il caso di rilevare l'assenza in detta previsione regolamentare di alcun riferimento alla perentorietà del relativo termine.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della decisione impugnata.
Ogni altra questione, ivi compresa la domanda cautelare di sospensiva, resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di complessità media;
valori medi per le fasi di introduzione, studio e decisionale;
minimi per la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
− rigetta il ricorso e, per l'effetto conferma la decisione del Consiglio di Disciplina
Nazionale dei Consulenti del Lavoro prot. n. 2024/0002319 del 20.03.2024, pronunciata nel procedimento n. 250/2024;
− condanna al rimborso delle spese di lite nei confronti del Parte_1
, liquidate in complessivi euro 8.991,00, oltre Controparte_1
ad IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della XI sezione civile in data 27 gennaio
2025.
IL RELATORE
W. Verusio
IL PRESIDENTE
Dott. Giampiero Barrasso