Articolo 31 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
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Versione
14 febbraio 1979
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Versione
12 aprile 1984
Art. 31.
Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorita' diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera b), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:
1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perche' vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, ((per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi)) istituiti nella circoscrizione stessa, nonche' per l'azione da lui svolta in attuazione dei principi di cui all'articolo 25;
2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.
Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera b).
Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticarne la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.
Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dello ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.
Entrata in vigore il 12 aprile 1984