Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco Salvatore Filocamo Presidente Silvia Rita Fabrizio Consigliere Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 576/2024 RG e vertente tra rappresentata da , assistita e difesa dall'Avv. Giacinto Di Parte_1 Parte_2 Donato giusta procura generale in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Barberini n.86;
appellante e
assistita e difesa dall' Avv. Emiliano Scarantino giusta procura speciale Controparte_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Caio Mario n.8; appellata nonché
Controparte_2 appellato non costituito avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n.104/2024 Reg. Sent. - Rep. n.166/2024, relativa al procedimento civile iscritto al n° 401/2022 pubblicata in data 15 maggio 2024 ed avente ad oggetto: opposizione ex art.616-618 cpc.
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 104/2024 emessa dal Tribunale di Sulmona, nella persona del G.I. Dott.ssa Anna Rita De Sanctis, in data 14 maggio 2024 a definizione del giudizio R.G. 401/2022, per violazione dell'art. 132 co. 4 c.p.c.;
- in subordine, riformare integralmente la sentenza accertando e dichiarando la legittimazione attiva in capo ad Pt_1
- nel merito: sulla scorta della documentazione versata in atti, riformare la sentenza n. 104/2022 emessa dal Tribunale di Sulmona a definizione del giudizio R.G. 401/2022 dichiarando la legittimazione ad agire in capo ad Pt_1
- con vittoria di spese, compensi ed onorari.”
per parte appellata:
“Rigettarsi l'impugnazione avversaria, in quanto inammissibile e infondata. Con vittoria di spese e compensi, maggiorati di rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A.”
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sulmona ebbe così a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] ontro e così provvede: CP_1 Controparte_3 Parte_1
- Accoglie parzialmente l'opposizione;
- Per l'effetto dichiara la carenza di legittimazione ad agire esecutivamente da parte della Pt_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
- Rigetta la domanda di dichiarazione di invalidità della intera procedura esecutiva immobiliare n 37/2019, incardinata presso il Tribunale di Sulmona, non essendoci state contestazioni circa il credito vantato dal creditore procedente Controparte_3
- Compensa le spese fra le parti.
2.Questi i fatti e il successivo svolgimento del processo in primo grado. Con atto di pignoramento del 4 agosto 2019, il sottoponeva a pignoramento Controparte_2 l'unità immobiliare sita in Rivisondoli (AQ), Via Dante Alighieri, censita al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 12, Particella 1057, sub. 117, di proprietà della , CP_1 Part incardinando la n. 37/2019 dinanzi al Tribunale di Sulmona. Contr L'immobile oggetto della procedura era gravato da iscrizione ipotecaria in favore di In forza di contratto di cessione stipulato il 31.7.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), pubblicizzato in G.U. n. 92 parte seconda l'11 agosto 2015, CP_5 aveva acquistato un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, Contr spese e quant'altro eventualmente dovuto) vantati dalla tra i suddetti crediti sarebbe stato Contr ricompreso quello vantato da nei confronti di (credito oggetto di Controparte_6 causa), rispetto al quale la avrebbe prestato garanzia quale terza datrice di ipoteca. CP_1 Successivamente, con contratto stipulato il 30 settembre 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 Contr (Legge sulla cartolarizzazione), , già cessionaria di ha ceduto pro soluto in CP_5 favore di tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese e Pt_1 quant'altro eventualmente dovuto) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14 ottobre 2021 – Parte II n. 122.
Fra i suddetti crediti secondo e poi era ricompreso quello vantato originariamente CP_5 Pt_1 Contr da (poi ) nei confronti di rispetto al quale CP_5 Controparte_6 [...] aveva, a loro dire, prestato garanzia. CP_1 Ciò ha comportato che a seguito della prima cessione del credito e della notificazione dell'avviso ex art. 498 c.p.c. da parte del creditore procedente, spiegava intervento nella procedura e CP_5 nelle more, stante la successiva cessione, OR interveniva in sostituzione di . CP_5
si opponeva all'esecuzione eccependo la carenza di legittimazione ad agire CP_1 esecutivamente della interventrice e la mancanza di titolarità del credito azionato esecutivamente da e, poi, da Controparte_7 Parte_1 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande con condanna alle spese. Pt_1 Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 4 aprile 2022, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e disponeva per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione ex artt.616 cpc conveniva, quindi, in giudizio dinanzi il Controparte_8 Tribunale di Sulmona la e il C-C1 per ivi sentire accertare Parte_1 Controparte_3 e dichiarare l'invalidità e l'improcedibilità dell'intera procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 37/2019, incardinata presso il medesimo Tribunale, riproponendo la eccezione di carenza di legittimazione ad agire esecutivamente sia da parte di che, poi, da Controparte_7 Parte_1
Si costituiva in giudizio il che insisteva per il rigetto della domanda attrice. Controparte_2 Si costituiva la nella sua qualità di procuratrice e mandataria di , CP_9 Parte_1 concessionaria del credito di a sua volta cessionaria di Controparte_7 Controparte_10
, contestando integralmente le eccezioni formulate poiché infondate in fatto e diritto.
[...] La causa veniva, quindi, istruita documentalmente ed all'esito veniva decisa come sopra, nel senso che il Tribunale rigettava l'opposizione per come proposta nei confronti del , creditore CP_2 procedente, ma la accoglieva per come volta contestare la legittimazione del creditore intervenuto, ovvero attualmente la Pt_1
3. Ha proposto appello rappresentata da insistendo per la riforma Parte_1 Parte_2 della sentenza gravata contestandone, in particolare, la nullità per violazione dell'art. 132 c.4 cpc, avendo il Tribunale omesso di svolgere le argomentazioni in fatto e diritto normativamente richieste;
ha anche lamentato l'errata interpretazione da parte del Tribunale della statuizione della Cassazione n.5478/2024, in tema di valutazione dell'inclusione del credito nel contratto di cessione in blocco e, di conseguenza, della legittimazione ad agire in capo al creditore cessionario. Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha concluso per il rigetto del Controparte_8 gravame con vittoria di spese e competenze. Il non si è costituito e se ne dichiara la contumacia: va evidenziata la sua sostanziale CP_2 estraneità alla contesa, dato che nei suoi riguardi la sentenza di primo grado è passata in giudicato e la sua citazione in appello è avvenuta per mere ragioni di ordine processuale. Con ordinanza del 25 giugno 2025 la causa è stata riservata in decisione.
5.Vengono, quindi, esaminati i motivi d'appello.
PRIMO MOTIVO: NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 132 co 4 c.p.c. Col primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza gravata per non aver svolto il Tribunale le necessarie argomentazioni in fatto e diritto a sostegno della propria decisione, limitandosi all'utilizzo della seguente mera clausola di stile: “dai documenti prodotti da non Pt_1 si evince la cessione del credito per il quale l'opponente ha agito esecutivamente nel confronti dell'opposta”. Questa la motivazione del Tribunale.
“L'opposizione è parzialmente fondata, relativamente alla domanda nei confronti della parte
. Parte_1 Rileva il giudicante come la Suprema Corte con ordinanza n 5478 del 29.02.2024 ha stabilito che “ In caso di azione volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifica cessionario dello stesso, occorre distinguere la prova della notificazione dalla cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art 1264 c.c., rileva al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima , laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma, e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificatamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “ in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”( Cass. 29 .02. 2024 n. 5478 e Cass.
5.04.2024 n. 9412). Dai documenti prodotti dalla on si evince la cessione del credito per il quale l'opponente Pt_1 ha agito esecutivamente nei confronti dell'opposta. Pertanto, a seguito della contestazione da parte dell'opponente, non avendo la dato Parte_1 prova della titolarità del credito azionato va dichiarata la sua carenza di legittimazione ad agire esecutivamente.” L'art. 118 disp.att. prevede che “La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4) del codice di procedura civile consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione”. Inoltre, a seguito delle norme introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, il legislatore ha voluto sancire l'obbligo della motivazione, quale insieme delle ragioni che giustificano la statuizione del giudice. La motivazione, infatti, è lo strumento con cui è possibile vagliare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. La motivazione deve essere, pertanto, sufficiente (cioè deve contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione), logica (cioè coerente nelle diverse osservazioni in cui la stessa si articola, e quindi anche in relazione al dispositivo) ed ordinata (in quanto la legge prescrive che nella motivazione debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati). Nel caso di specie il giudice di prime cure, in effetti, non ha adempiuto adeguatamente al dovere di motivazione, considerato che lo stesso, pur avendo posto a sostegno del proprio ragionamento un principio giurisprudenziale pertinente e recente sul tema della prova della cessione del credito, rapportandolo all'ipotesi in esame è pervenuto, sulla base delle premesse normative e giurisprudenziali correttamente richiamate, alla dichiarazione di carenza di legittimazione ad agire esecutivamente in capo ad limitandosi a reputare non sufficiente a tal fine la produzione Pt_1 dalla stessa offerta a sostegno, senza minimamente indicare quale fosse la produzione e perché fosse inidonea. Trattasi di motivazione apparente e non rispettosa delle disposizioni di cui all'art 132 4° comma cpc, ma l'unica conseguenza di simile nullità è che poteva essere fatta valere come motivo di appello ex art. 161/1 cpc, il che è avvenuto mediante la proposizione del secondo motivo, che impone a questo Collegio di esaminare la documentazione offerta in primo grado dall'appellante e da essa richiamata in appello, ossia : l'avviso in G.U. parte seconda n. 92 del 11 agosto 2015, la Contr dichiarazione di cessione sottoscritta da in favore di , dalla quale si evince l'elenco dei CP_5 rapporti oggetto di cessione e l'inclusione degli stessi nel contratto di cessione di cui alla G.U. n. 92 del 11 agosto 2015, l'avviso in G.U. parte seconda n. 122 del 14 ottobre 2021 e la dichiarazione di cessione sottoscritta da in favore di nella quale si dà atto dell'inclusione del credito CP_5 Pt_1 nel contratto di cessione di cui all'avviso in G.U. n. 122 del 14 ottobre 2021.
7. SECONDO MOTIVO. ERRATA INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA SENTENZA N. 5478/2024 EMESSA DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. Col secondo motivo, infatti, l'appellante si duole che il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il principio enunciato dalla pur richiamata sentenza della Suprema Corte n.5478/2024 secondo cui, ove vi sia contestazione dell'inclusione del credito in un contratto di cessione, la prova di tale inclusione può essere fornita dal creditore in ogni modo, anche a mezzo di presunzioni. In particolare, deduce l'impugnante che avrebbe assolto tale onere probatorio Pt_1 documentando: “i) il possesso del titolo esecutivo, ii ) gli avvisi in Gazzetta Ufficiale e iii) le dichiarazioni di cessione, circostanze che, incomprensibilmente, non sono state ritenute elementi di prova idonei dal giudice di prima istanza all'accoglimento in toto della domanda creditrice. Anche tale doglianza è infondata, dovendosi in primo luogo rilevare che non è dato comprendere agevolmente, dato che in appello nulla è dedotto, quale sia il titolo esecutivo che legittimava l'intervento della , di poi della in sua sostituzione, nella procedura espropriativa. CP_5 Pt_1 Nell'atto di intervento spiegato dalla , per vero, si premetteva che nell'ambito di CP_5 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999, di cui alla pubblicazione in G.U. Parte Seconda, n. 92 dell'11 agosto 2015, si era resa cessionaria dei crediti vantati, in forza CP_5 del titolo infra descritto, da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nei confronti di
[...] e dei signori e Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
e garantiti – con riferimento alle pretese creditorie verso la signora – Controparte_14 CP_14 anche da ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile pignorato nell'ambito della procedura indicata in epigrafe. Si esponeva, quindi, che sulla base del saldo passivo portato da diversi rapporti bancari e sulla base Contr di fideiussione rilasciata dai debitori, aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 24770/2006 (R.G. 69648/2006) con cui il 20 dicembre 2006 il Tribunale di Roma aveva ingiunto ad ed ai debitori (sino a concorrenza del massimale CP_6 di Euro 1.700.000,00) di pagare immediatamente in favore della banca ricorrente l'importo di Euro 2.399.642,58 oltre interessi e spese. In forza del decreto ingiuntivo e a garanzie delle pretese creditorie vantate nei confronti della Contr signora in virtù di tale titolo, il 17 gennaio 2007 ha iscritto ipoteca presso la CP_14 Conservatoria dei RR. II. di L'Aquila, ai numeri di reg. gen. 1168 e di reg. part. 201, su due immobili di proprietà della signora , siti in Rivisondoli (AQ). Controparte_14 In seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, e i debitori avevano proposto opposizione ex CP_6 art. 645 cod. proc. civ. innanzi al Tribunale di Roma. Il relativo giudizio era stato rubricato al numero di R.G. 13069/2007. Con sentenza n. 18658/2014, depositata il 23 settembre 2014, resa a definizione del suddetto giudizio di opposizione R.G. n. 13069/2007, il Tribunale di Roma “in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dagli altri tre opponenti, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato e a pagare in favore della Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. le seguenti somme”:
“tutti e tre gli opponenti in solido la somma di Euro 1.219.046,89 oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale (nei limiti dei tassi soglia antiusura) dall'1/10/2009 fino al soddisfo”;
“il sig. l'ulteriore somma di euro 12.498,52 oltre agli interessi di Controparte_13
mora al tasso convenzionale (nei limiti dei tassi soglia antiusura) dall'1/10/2009 fino al soddisfo”; “ l'ulteriore somma di Euro 18.210,85 (nei limiti dei tassi soglia antiusura) oltre Controparte_12 agli interessi al tasso convenzionale dall'1/10/2009 fino al soddisfo”; ciò oltre alle spese del giudizio, La sentenza non è stata impugnata dai debitori nei termini di legge ed è, pertanto, passata in giudicato. Nelle more, si è spogliata degli immobili gravati dall'Ipoteca Giudiziale e, in Controparte_14 particolare, immediatamente dopo la proposizione del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo, con verbale del 28 marzo 2007 a rogito notaio avv. di Roma, Persona_1 rep. 108344 e racc. 41556, l'assemblea straordinaria dei soci di – di cui all'epoca i CP_1
Debitori detenevano il 100% del capitale sociale – ha deliberato “l'aumento di capitale da 1000 (mille) sterline a 961.697,76…per il tramite del conferimento di beni immobili da parte di
[...]
, e ”. CP_13 Controparte_12 Controparte_14 In attuazione di tale previsione, in forza del medesimo Atto di Conferimento, la signora CP_14 ha conferito in i cespiti gravati dall'Ipoteca.
[...] CP_1
Tanto emergendo dal compendio documentale versato in atti, questo Collegio non può che rilevare come l'intervento spiegato dalla fosse avvenuto in realtà in forza di titolo giudiziale, la CP_5 sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato , in solido con gli altri Controparte_14 Contr due opponenti a decreto ingiuntivo, a pagare a la somma di euro 1.219.046,89, oltre interessi di mora al tasso convenzionale (nei limiti dei tassi soglia antiusura) dall'1/10/2009 fino al soddisfo. TE era fideiussore della e sui suoi immobili, tra cui quello pignorato nella procedura CP_6 Contr esecutiva davanti al Tribunale di Sulmona, aveva iscritto ipoteca giudiziale, vincolo ovviamente rimasto anche dopo il conferimento dell'immobile alla . CP_1 Ma, se questi sono i termini della vicenda, la e, quindi, la OR dovevano allegare e CP_5 Contr provare che il credito consacrato nella sentenza fosse rientrante tra quelli che aveva ceduto in blocco a nel 2015. CP_5 Ciò per vero, non risulta già in base all'avviso di cui in GU, nel quale si rendeva noto che, Contr testualmente, ”costituiscono oggetto della cessione di cui al Contratto di Cessione tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, derivanti da contratti di finanziamento in varie forme, anche assistiti Contr all'origine da garanzia ipotecaria volontaria, di cui risultava titolare alla data del 31 marzo Contr 2015, classificati da parte di quali crediti in "sofferenza": un credito portato da sentenza resa Contr in giudizio tra e uno dei fideiussori della , per vero, non si vede come possa rientrare tra i CP_6 crediti in sofferenza verso quest'ultima, ancor più ove si tenga conto che l'avviso escludeva espressamente dalla cessione in blocco “i crediti vantati nei confronti di debitori ceduti che abbiano Contr Contr in corso con un contenzioso avente ad oggetto una pretesa condotta fraudolenta di .
8.In ogni caso, anche a voler reputare che la cessione comprendesse i crediti portati da titolo giudiziale, osserva la Corte che la documentazione prodotta da non risulta idonea a Pt_1 comprovare la sussistenza, in capo ad essa, della titolarità della situazione giuridica soggettiva attiva inerente il proprio diritto di credito (derivante dalla stipulazione del contratto finanziamento), vantato dall'originaria cedente nei confronti di e rispetto al Controparte_10 CP_6 quale l'appellata aveva prestato garanzia ipotecaria, come assunto Controparte_15 dall'appellante , che parla di inesistenti ipoteche volontarie accese dalla e di imprecisati CP_1 contratti di finanziamento. Come noto, il cessionario che agisce in giudizio è tenuto, ex art. 2697 c.c., a fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto azionato e quindi, tra gli altri, della titolarità in capo ad esso del credito vantato. A tal fine, non può ritenersi sufficiente la mera pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. in quanto essa persegue mere finalità pubblicitarie (art. 1264, comma 2, c.c.) e anche volendo opinare diversamente, ma così non è, la predetta pubblicazione, nel caso di specie, appare inidonea anche ad assolvere la funzione pubblicitaria di cui sopra. L'avviso riguardante la prima cessione, infatti, recita testualmente:
“ omunica di aver acquisito: da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede Controparte_16
Contr legale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, (" ), mediante contratto di cessione concluso tra
Contr BNP e la in data 31 luglio 2015 ("Contratto di Cessione ), ai sensi e per gli effetti del CP_17 combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, accessori, spese e quant'altro spettante, ivi incluso il diritto al recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui originano, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa e/o ai sensi di successivi provvedimenti giudiziali) identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla
Contr Cartolarizzazione, costituito da crediti pecuniari di titolarita' di aventi alla data del 31 marzo 2015 (la "Data di Efficacia Economica") le seguenti caratteristiche, tali da renderli tra loro
Contr omogenei (collettivamente, i "Crediti ):
Contr costituiscono oggetto della cessione di cui al Contratto di Cessione tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, derivanti da contratti di finanziamento in varie forme, anche assistiti all'origine da garanzia
Contr ipotecaria volontaria, di cui risultava titolare alla data del 31 marzo 2015, classificati da parte
Contr di quali crediti in "sofferenza" (nell'accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della Banca
Contr d'Italia) nei confronti di soggetti debitori ai quali abbia indirizzato informativa datata 30 luglio 2015 recante quale codice identificativo della comunicazione il n. 20150730/1 indicante alcune informative gestionali. Unitamente ai crediti che rispondono ai criteri sopra elencati si
Contr intendono comprensivi del blocco anche gli eventuali ulteriori crediti in sofferenza vantati da
Contr al 31 marzo 2015 nei confronti dei debitori principali rispetto ai quali a tale data vantava crediti rispondenti ai criteri di inclusione di cui sopra.” Da ciò consegue che il predetto modus operandi non consente ad alcun operatore, nemmeno di media avvedutezza, di ricondurre il credito per cui è causa alla categoria richiamata in G.U. e, in ogni caso, al debitore ceduto, nel caso in esame la Controparte_18
, alla quale non risulta comunicata l'informativa datata 30 luglio 2015, recante quale codice
[...] identificativo della comunicazione il n. 20150730/1, che lo stesso avviso richiama espressamente quale condizione legittimante l'inclusione nella cessione in blocco, a nulla valendo, stante la sua palese genericità, la precisazione per la quale si intendevano comprensivi del blocco anche gli Contr
“eventuali ulteriori crediti in sofferenza vantati da al 31 marzo 2015 nei confronti dei debitori Contr principali rispetto ai quali a tale data vantava crediti rispondenti ai criteri di inclusione di cui sopra”. Tanto basterebbe al rigetto dell'appello. In aggiunta, si ha che di detto contratto di cessione, indicato come avente data 31.7.2015, non vi è traccia in atti. Ne deriva come, anche a ritenere che l'avviso ex art. 58, comma 4, T.U.B. possa, ai fini che qui interessano, essere equiparato, quoad effectum, a quello di cui all'art. 1264, comma 2, c.c., parte creditrice appellante non ha fornito nè la prova del contratto di cessione, né, in ogni caso, quella dell'inclusione in essa del credito e, quindi, della titolarità in capo a essa del diritto di credito che intende azionare in via esecutiva. La giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dal giudice di prima istanza, è, infatti, concorde – nonostante alcuni apparenti contrasti – nell'affermare che: a) la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) va tenuta distinta dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.; b) in relazione alla prima questione «opera certamente il principio di non contestazione» (per cui in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato) e comunque, ove contestazione specifica vi sia, «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario» (così, tra le più recenti, Cass. 17944/2023); c) in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, poiché il fatto da provare ai fini della titolarità del credito in capo alla cessionaria è costituito dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dalla esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco), l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale (come confermato anche dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 del 21/4/1999, secondo cui per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, che “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”), può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, con la conseguenza che laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (oltre all'arresto già citato, e tra altri, Cass. 21821/2023; 4277/2023; 15884/2019; 31188/2017); d) tra gli elementi indiziari della inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco, può assumere valenza «rilevante e potenzialmente decisiva», la «dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio» (Cass. 10200/2021). A ciò si aggiunga che la Suprema Corte è intervenuta più volte a chiarire che, in caso di cessione di crediti bancari nella forma c.d. “in blocco” non è sufficiente l'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese e la pubblicazione in G.U., bensì occorre anche la specifica dettagliata dei crediti e dei contratti ceduti, in maniera tale che vadano individuati senza incertezze di sorta, affermando i seguenti principi:
-colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art 58 TUB, ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr Cass.sent.n.4116/2016)
- la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art 58 dlgs n.385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale del proprio diritto di agire” (cfr Cass Civ n, 24798 del 5.11.2020);
-l'art 58 T.U.B. è volto a semplificare la procedura di cessione massiva dei crediti bancari;
tuttavia, è necessario che i crediti ceduti siano individuabili (anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali) in quanto l'accertamento relativo alla titolarità del credito della cessionaria è requisito indefettibile per addivenire ad una pronuncia nel merito delle contestazioni relative al rapporto litigioso (cfr Cass civ sent nn.31188/2017 e 4453/2018; Trib. Napoli sent.n.5377/2019). Nel fare applicazione di tali principi al caso di specie, sarebbe spettato ad OR, quindi, provare compiutamente ex art 2697 cc la propria titolarità del credito azionato. E invero, oltre alla palese assenza nell'avviso, nemmeno accompagnato dall'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, di una specifica dettagliata dei crediti e dei contratti ceduti, in maniera tale che potessero essere individuati senza incertezze di sorta, manca completamente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, a ciò non bastando la formula “tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, derivanti da contratti di finanziamento in varie forme, anche assistiti all'origine da garanzia Contr ipotecaria volontaria, di cui risultava titolare alla data del 31 marzo 2015, classificati da parte Contr di quali crediti in "sofferenza": la dizione” crediti di qualunque tipo e natura” non consente, evidentemente, di individuare alcunchè. In più, dall'analisi del compendio istruttorio, emerge che anche il secondo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e prodotto si riferisce genericamente alla cessione in blocco ad da Parte_1 parte di della totalità dei crediti esistenti, originariamente ceduti rispettivamente da CP_5 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e per il tramite della propria succursale Controparte_19 italiana, alla stessa con contratti di cessione in data 31 luglio 2015 e 18 Controparte_7 dicembre 2015, unitamente agli interessi e a ogni diritto ad essi accessorio. Orbene, già in primo grado aveva espressamente contestato la titolarità di non CP_1 Pt_1 ritenendo sufficiente la produzione documentale in atti e ciò corrisponde al vero: anche la cessione di cui al suddetto e secondo avviso, in effetti, non è stata giammai documentata, né vi sono siti indicati in Gazzetta Ufficiale sui quali poter ricercare la posizione ceduta. In ogni caso l'asserita cessione avrebbe dovuto includere, secondo quanto indicato, la totalità dei crediti esistenti, originariamente ceduti rispettivamente da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e BNP per il tramite della propria succursale italiana, alla stessa e CP_19 Controparte_7 derivanti da rapporti di finanziamento o mutuo dei quali, tuttavia, non viene indicata la data di apertura, né quella di classificazione a sofferenza. L'avviso del 14.10.2021, infatti, recita:
“ . rende noto che………. ai sensi del contratto di cessione di crediti (il "Contratto di CP_20 Cessione 4") sottoscritto in data 30 settembre 2021, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e CP_5 pro-soluto, di un portafoglio di crediti, individuabili in blocco, di titolarita' di Controparte_16 I crediti ceduti ai sensi del presente contratto di cessione sono stati selezionati sulla base della conformita' degli stessi ai seguenti criteri al 31 maggio 2021: la totalita' dei crediti esistenti, originariamente ceduti rispettivamente da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Controparte_19 per il tramite della propria succursale italiana, a con contratti di cessione in data Controparte_7 31 luglio 2015, unitamente agli interessi e a ogni diritto ad essi accessorio…” Come evidente, si tratta di mero richiamo alla cessione di cui all'avviso dell'11.8.2015, il quale, come sopra ritenuto, non era idoneo a provare l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione. Né giova l'ulteriore documentazione prodotta dall'odierna appellante, costituita: 1) dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà resa da in favore di nella quale si attesta CP_5 Pt_1 che la stessa” ha stipulato con un contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti Parte_1 degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.130 e dell'art 58 del D.Lgs 1.9.1993 che include, tra gli altri, i crediti relativi alla posizione NDG 5008582
[...]
; 2) dalla dichiarazione resa dalla , in favore non si sa Controparte_21 CP_22 di chi, che il credito derivante dai rapporti specificati era rientrato, unitamente alle garanzie che lo assistevano, nell'operazione di cessione pro soluto di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 1 e 4 L. 30.4.1999 n. 130 e art. 58 del D.L.
1.9.1993 n. 385, conclusa in data 31/07/2015 a favore di di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale Controparte_7 dell'11/08/2015 n. 92 Parte II. Detta documentazione non può reputarsi idonea a fornire (o ad integrare) la prova della ricomprensione nella cessione in blocco dello specifico credito vantato nei confronti di , CP_6 consistendo in mere dichiarazioni unilaterali, ovvero dichiarazioni di scienza, ossia manifestazioni di conoscenza di un fatto (il presunto inserimento del credito nell'operazione di cessione). Tali dichiarazioni non hanno valore confessorio ex art 2730 c.c. nei confronti del debitore ceduto, perché provengono da parti diverse da quelle contro le quali si vuol far valere la dichiarazione (non costituiscono una confessione stragiudiziale), non sono rese in giudizio dal debitore stesso ma da terzi (la banca e la prima società cedente) e non rappresentano dichiarazioni sfavorevoli a chi le rende. Inoltre, come è noto, tali dichiarazioni in sede civile possono essere solo valutate come mero indizio, ma da sole non possono essere ritenute sufficienti a provare l'avvenuta cessione del credito, non essendo, quindi, opponibili al debitore ceduto ed acquisendo valore solo mediante il supporto di altri elementi di prova, quali ad esempio la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale ( art 58 comma 2, TUB), unitamente allo stesso contratto di cessione regolarmente stipulato nonché una certificazione notarile che attesti l'inserimento dello specifico credito vantato all'interno della generalità dei crediti ceduti in blocco. Alcun contratto di cessione, si ripete, è versato in atti, né risulta, il che assume, peraltro, carattere dirimente, che ad sia mai stata indirizzata l'informativa datata 30 luglio 2015, recante quale CP_6 codice identificativo della comunicazione il n. 20150730/1, il che, in base all'avviso di cessione e al preteso contratto di cessione, costituiva il presupposto in base al quale ricomprendere o meno il Contr credito che vantava verso la debitrice principale e garantito da ipoteca su immobile della
, già appartenente a fideiussore della . CP_1 CP_6
9.In definitiva, quindi, non ha adeguatamente provato la propria titolarità in ordine al Parte_1 credito asseritamente garantito dall'odierna appellata e l'appello, quindi, deve essere respinto con conferma della sentenza gravata.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (oltre 1.200.000 euro) e delle attività processuali svolte, con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione stante la sinteticità di quest'ultima. Ne deriva che il compenso previsto per lo scaglione di valore sino a 520mila euro, che ammonterebbe ad euro 17.179,00 vada aumentato, progressivamente, del 10% e del 5 %, sì da ammontare a complessivi € 19.841,74.
11. Attesa la soccombenza dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012 che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n.14594 del 2016, Cass.n.18523/2014).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_2
-respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore della parte appellata
[...] che liquida in euro 19.841,74 per compensi, oltre Cap 4% e Iva se dovuta;
CP_1 dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 30.6.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Alberto Iachini Bellisarii Francesco Salvatore Filocamo