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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11062 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. AC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 21299 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025, vertente
TRA
(c.f. con sede legale a Roma, in via dei Parte_1 P.IVA_1
Castani n. 195), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via Antonio Gramsci n. 7, presso lo studio dell'avv.to
AN TR, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
ATTRICE
E
(p.IVA ; con sede legale a Controparte_1 P.IVA_2
TE (CE), in via Salzano VI Trav. n. 36), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Santa Maria Capua Vetere, in corso Garibaldi n. 80, presso lo studio dell'avv.to Gaetano Santillo, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di subappalto.
CONCLUSIONI: per la parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Borreca conclude come da foglio di p.c. del 7/1/2025, cui si riporta;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito …”; per la parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… L'avv.to Santillo conclude come da atti e verbali di causa;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Controparte_2
l'attrice allegava che con contratto sottoscritto in data
[...] Parte_1
28/6/2021 aveva concesso in subappalto autorizzato alla convenuta i lavori per la ristrutturazione edilizia -autorizzata con permesso del Comune di Sinalunga in data 30/4/2021 prot.0007499- del complesso immobiliare “ex Fasati” – Edifici “A”, “B” e “C”, sito a
Sinalunga “secondo le modalità e termini di esecuzione di cui al Computo metrico e al Piano di Sicurezza, che si intendono allegati ed accettati tra le parti del presente contratto” e secondo il “permesso di cui in premessa”; che il corrispettivo, fisso e invariabile anche in deroga all'art.1664 c.c., era stato concordato in € 950,00 al mq “chiavi in mano”, oltre ad €
250.000,00 “per le sistemazioni esterne” (art. 5); che nel contratto, come riportato in citazione, era state indicate le prestazioni che la subappaltatrice si era impegnata ad eseguire e le obbligazioni che si era impegnata ad adempiere;
che era stato espressamente previsto l'inizio dei lavori per il 12/7/2021 con previsione del termine del 31/12/2021 per il completamento quantomeno delle strutture in CLS e le tamponature (art. 4); che aveva corrisposto alla convenuta un acconto di € 100.000,00, oggetto della fattura n. 6/21 della subappaltatrice;
che la convenuta sin da subito si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte;
che invero la stessa aveva iniziato i lavori con ritardo e oltre i termini convenuti;
aveva mostrato evidenti lacune e insormontabili limiti di organizzazione di mezzi e manodopera;
aveva omesso di adempiere alle prescrizioni impartite dalla direzione dei lavori con ordine di servizio n.1; non aveva mai posto in essere le attività anche solo prodromiche al rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia antinfortunistica, di sicurezza sul lavoro e di vigilanza del cantiere;
non aveva mai stipulato i contratti di assicurazione previsti all'art. 11.1
e non aveva mai dato evidenza della regolarità retributiva e contributiva del personale disimpegnato presso il cantiere;
che detti inadempimenti, che avevano giustificato il pagamento dell'anticipazione nella misura di € 100.000,00 e che erano persistiti anche dopo essere stati contestati, erano culminati nella cessazione di ogni forma di comunicazione e collaborazione dovuta dalla subappaltatrice nei confronti di essa committente sino a che, senza avviso, già a metà settembre del 2021 la società convenuta aveva abbandonato il cantiere, peraltro senza fornire alcuna evidenza delle opere eseguite;
che, in base alla rendicontazione contabile eseguita dalla direzione dei lavori, risultavano opere realizzate per un valore di appena € 45.460,80, addirittura inferiore all'importo dell'anticipazione di €
100.000,00; che l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte della convenuta erano certamente illegittimi e costituivano grave inadempimento contrattuale;
che non era legittima la ritenzione, da parte della convenuta, della differenza tra l'acconto percepito (€
100.000,00) e il valore dei lavori svolti in esecuzione del contratto (€ 45.460,80), pari quindi ad € 54.539,20; che l'abbandono del cantiere da parte della subappaltatrice e l'intervenuta risoluzione del contratto di subappalto, intimata con lettera pec del 20/10/2021, avevano costretto essa attrice a ricercare una nuova impresa per portare a termine i lavori;
che aveva stipulato un nuovo contratto con la ma a condizioni economiche Controparte_3 meno favorevoli, tanto che il corrispettivo del subappalto a metro quadro risultava pari ad €
1.100,00, con un maggior onere di € 150,00 a mq;
che in caso di omesso completamento dell'opera appaltata non era possibile far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede invero il totale compimento dell'opera, e che si doveva pertanto far riferimento ai criteri comuni di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.; che, considerato che i lavori riguardavano almeno 2.750,50 mq di superficie utile abitabile e che aveva dovuto sopportare un maggior costo a mq, aveva diritto al risarcimento dei danni, liquidabili in € 412.500,00, oltre accessori. Tanto premesso, la società attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione nei seguenti termini: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: 1) Accertare e dichiarare il grave e colpevole inadempimento della
[...] alle obbligazioni derivanti dal contratto di subappalto dedotto in Controparte_1 giudizio e per l'effetto dichiarare l'intervenuta risoluzione del citato rapporto, per fatto e colpa della società subappaltatrice, con ogni conseguenza di legge;
2) Condannare altresì la in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in Controparte_1 favore della dell'anticipazione versata pari ad Euro 100.000,00 Parte_1 ovvero, quantomeno, della minor somma a credito della società attrice come quantificata in narrativa, pari ad Euro 54.539,20, in ogni caso oltre interessi ex art.1284 IV comma c.c., dalla domanda al saldo;
3) Condannare altresì la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore della di tutti i danni Parte_1 subiti e subendi a causa dell'inadempimento perpetrato, il tutto nella indicata misura di Euro
412.500,00, ovvero della somma, maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente ricorrendo a criteri equitativi, somma in ogni caso da attualizzarsi al dì della pronuncia ovvero da maggiorarsi con gli interessi ex art.1284 IV comma c.c., dalla domanda al saldo;
4) con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi”.
Con decreto del 19/4/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza, fissata in citazione, dal 27/6/2022 al 5/7/2022.
In data 14/6/2022 si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 che, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni, confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e poi in via generica richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare accertare e dichiarare il corretto adempimento delle obbligazioni e prestazioni della in relazione Controparte_1 al contratto di subappalto sottoscritto in data 28/06/2021; in via principale respingere la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice in quanto infondata sia in punto di fatto che di diritto;
sempre in via principale respingere la richiesta di restituzione del parziale acconto sulle presunzioni formulate da controparte, in relazione alle lavorazioni eseguite fino alla risoluzione del contratto;
in via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione anticipata del contratto de quo per grave e colpevole inadempimento da parte della Parte_1 per tutte le ragioni esposte in relazione al mancato parziale pagamento della somma di
[...] euro 100.000,00 a titolo di acconto sui lavori da eseguirsi da intendersi come mancato utile e guadagno;
con condanna di spese legali e competenze professionali oltre Iva, c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15 % come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito”. Al riguardo la convenuta allegava che aveva diligentemente eseguito la prestazione come da contratto, avendo tempestivamente iniziato le lavorazioni come da cronoprogramma e nonostante l'inadempimento dell'attrice quanto al versamento dell'acconto pattuito (€ 100.000,00 anziché € 200.000,00); che gli eventuali ritardi e sospensioni erano dipesi da inadempimenti della società attrice;
che non era vero che a metà settembre aveva abbandonato il cantiere, atteso che in data 23/9/2021 era stato effettuato il getto di calcestruzzo sul solaio e che in data 13/10/021, in occasione del sopralluogo dei
Vigili Urbani, era stata accertata la presenza in cantiere di operai di essa convenuta;
che in data 16/10/2021, stante il mancato pagamento da parte dell'attrice, aveva notificato pec di messa in mora;
che la pec del 20/10/2021 dell'attrice altro non era che un riscontro a quella precedente di essa convenuta;
che in data 21/10/2021 per il tramite dell'avv.to Sergio Della
VO era stata avanzata richiesta di risoluzione del contratto di subappalto;
che in data
25/10/2021 era stata convocata dall'attrice per il 27/10/2021 “per la contabilità del cantiere”; che in quella occasione si era appreso che non era intenzione della controparte di onorare il pagamento di quanto pattuito;
che a quel punto si era proceduto alla risoluzione del contratto.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita con assunzione di prove orali.
All'esito, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza dell'8/1/2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 7/1/2025 parte attrice depositava foglio di p.c., poi richiamato a verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni: si tratta delle stesse conclusioni di cui all'atto di citazione con riferimento ai capi 1, 2 e 3 e con l'aggiunta del capo 4) (“dichiarare nulle, ovvero inammissibili tutte le avverse domande e conclusioni ovvero ritenerle quantomeno infondate in fatto e diritto e non provate”), divenuto così da 4) a 5) il capo relativo alle spese di lite da distrarre. Nel predetto foglio di p.c. era chiesta la modifica sia dell'ordinanza del
29/5/2024 con richiesta di ammissione di ctu [“a) per la verifica della congruità degli importi contabilizzati dal D.L. nel Computo metrico di cui al doc.5 del fascicolo di parte attrice, in relazione allo stato del cantiere al momento dell'abbandono dello stesso da parte della convenuta, come rappresentato dalle fotografie ivi prodotte (tenuto conto che tra le domande proposte da parte attrice vi è quella volta alla restituzione dell'acconto versato in virtù del contratto risolto il quale andrà restituito, se non per intero, quantomeno per la parte eccedente il valore delle opere effettivamente eseguite da parte convenuta); b) per la verifica della correttezza tanto del calcolo delle superfici del Complesso immobiliare “Ex Fassati” effettuato dallo e prodotto come doc.9 nel fascicolo di parte attrice, quanto Controparte_4 del calcolo del maggior costo per il completamento delle opere già affidate alla
[...]
(tenuto conto che al nuovo subappaltatore la Controparte_1 Controparte_3 società esponente ha dovuto riconoscere un corrispettivo maggiore di 150 €/mq rispetto a quello previsto nel contratto risolto per inadempienza della ] Controparte_1 sia dell'ordinanza del 27/5/2023 con richiesta di ammissione di tutte le prove articolate.
All'udienza dell'8/1/2025, comparsi i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti in data 31/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di parte attrice è infondata, mentre è in parte fondata la spiegata domanda riconvenzionale di parte convenuta.
2. Richiamato quanto esposto, si rammenta che l'attrice (subappaltante), contestato l'inadempimento della convenuta (subappaltatrice) nell'esecuzione del contratto di subappalto del 28/6/2021 (cfr. doc. 1 di parte attrice), ha instato per la risoluzione ex art. 1453 c.c. del predetto contratto per grave inadempimento della convenuta e per la condanna della stessa alla restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto o almeno di parte della predetta somma, detratto il valore delle opere eseguite, nonché per il risarcimento dei danni, in conseguenza della necessaria riassegnazione ad altra impresa, ma a costi maggiorati, dei lavori non eseguiti dalla convenuta.
3. Da parte sua la convenuta, contestato l'inadempimento della società attrice che non aveva corrisposto integralmente l'acconto concordato e rilevato il proprio corretto adempimento, ha instato -si tratta di domanda riconvenzionale- per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stessa attrice e per il risarcimento del danno da lucro cessante, pari al residuo dell'acconto pattuito.
3.1 In comparsa di risposta la convenuta ha fatto riferimento tanto al danno da mancato guadagno quanto al danno emergente, pari ai costi e alle spese inutilmente sostenute e imputabili all'inadempimento dell'attrice, mentre nelle conclusioni rassegnate ha sostanzialmente ricondotto il richiesto risarcimento del danno all'acconto non ricevuto, che valeva appunto come copertura dei danni da lucro cessante.
3.1.1 In altri termini la richiesta di accertamento della risoluzione “… in relazione al mancato parziale pagamento della somma di euro 100.000,00 a titolo di acconto sui lavori da eseguirsi da intendersi come mancato utile e guadagno …” sta a significare che, a titolo di risarcimento (“… come mancato utile e guadagno …”), è stata richiesta la somma residua (€
100.000,00) originariamente dovuta a titolo di acconto e non ricevuta, mentre in comparsa di risposta è stato individuato anche un proprio controcredito in relazione alle spese e ai costi inutilmente sostenuti, da qualificare in termini di danno emergente.
3.2 Benché nelle conclusioni in comparsa di risposta la domanda riconvenzionale risulti formalmente “… in via subordinata …”, non emerge in alcun modo la ragione di una tale subordinazione, atteso che nei capi precedenti si era sostanzialmente instato per il rigetto della domanda attrice, atteso il prospettato proprio corretto adempimento.
4. Prima di procedere all'esame del caso concreto e delle contrapposte domande, appare opportuno premettere le seguenti osservazioni di carattere generale.
5. Nel caso di domanda di risoluzione per inadempimento il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
5.1 In caso di sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. i ruoli e gli oneri delle parti si invertono (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass.
15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
6. Nel caso di contestati inadempimenti reciproci, posti a fondamento delle contrapposte domande di risoluzione contrattuale, si deve procedere ad una valutazione comparativa del comportamento complessivo delle parti, per stabilire quale delle due, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass.
13827/2019).
6.1 E' stato altresì affermato in giurisprudenza che “quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (cfr. Cass. 19706/2020; Cass. 26907/2014;
Cass. 16317/2011).
6.2 In particolare, nel caso in cui non sia possibile attribuire la responsabilità della risoluzione all'una o all'altra parte, si deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, con i tipici effetti previsti in generale dall'art. 1458 c.c. (cfr. Cass. 6675/2018; Cass.
19569/2021).
7. Dunque, avendo entrambe le parti concluso per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'altra parte, sicuramente è risolto il contratto di subappalto del 28/6/2021.
8. Peraltro, poiché entrambe le parti hanno concluso per la condanna dell'altra parte al risarcimento del danno, è evidente che si deve procedere all'accertamento dell'imputabilità della risoluzione e quindi di quell'inadempimento che, nella ricordata valutazione comparativa, abbia dato maggiormente causa alla risoluzione.
8.1 Al riguardo va infatti ricordato che, a differenza degli effetti liberatori (ex nunc) e di quelli restitutori (ex tunc), che si verificano anche nei confronti e a favore della parte inadempiente per il semplice fatto della risoluzione, che lascia invero privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, ob causam finitam, le prestazioni già effettuate (cfr. Cass. 28381/2017; Cass. 4442/2014), gli effetti sanzionatori (il risarcimento dei danni) conseguono esclusivamente a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente, trovando invero titolo nella sua responsabilità (contrattuale).
9. Dunque è necessario il suddetto accertamento.
10. In base al contratto di subappalto del 28/6/2021 era previsto, per quanto qui di specifico interesse, che la data di inizio dei lavori era fissata al 12/7/2021, mentre la data di fine lavori era fissata al 31/12/2021 solo per le strutture in CLS e tamponature e che si trattava, per espressa volontà delle parti, di termini essenziali (art. 4 del contratto di subappalto: doc. 1 di parte attrice).
10.1 All'art. 5 ('Compensi') del contratto era stato previsto, per quanto di interesse, che
“Il corrispettivo dell'appalto viene convenuto in euro 959,00 al mq chiavi in mano ed €
250.000 per le sistemazioni esterne come da capitolato …” (comma 1: la frase “… ed €
250.000,00 per le sistemazioni esterne come da capitolato …” risulta apposta a penna, ma non vi è contestazione sulla relativa integrazione); che “Compenso convenuto al metro quadrato e determinato in base agli Stati di Avanzamento Lavori” (comma 2, evidentemente da riferire alla prima parte del comma 1 e così nel testo) e che “Tutti gli importi suindicati non saranno soggetti a revisioni di prezzi e resteranno fissi e invariabili e ciò anche in espressa deroga all'articolo 1664 c.c.” (comma 4).
10.2 Era inoltre stato espressamente previsto, quanto ai pagamenti (art. 6), che “Il compenso complessivo di cui al precedente articolo 5 verrà corrisposto dalla
[...] ratealmente nei termini di seguito indicati secondo i seguenti stati di Parte_1 avanzamento lavori: le parti concordano quale anticipo sui lavori un importo di € 200.000,00
… alla sottoscrizione del presente contratto, con pagamento a mezzo bonifico bancario;
SAL mensili corrisposti a misura sulla base delle reali attività svolte, quantità e prezzi vincolati corrispondenti con quanto indicato nel computo metrico offerto, prezzato e allegato al presente contratto: …(omissis)…”.
11. E' processualmente emerso che in data 16/7/2021 l'attrice (subappaltante) ha corrisposto alla convenuta (subappaltatrice) l'importo di soli € 100.000,00, a titolo di acconto
(cfr. doc. 3 di parte attrice: contabile del bonifico del 16/7/2021 e doc. 2: fattura n. 6/21 del
15/7/2021 con causale “1° acconto come da contratto del 28/6/2021 per lavori presso il vostro cantiere di Sinalunga”).
12. Dunque alla data del 28/6/2021 l'attrice era già gravemente inadempiente, in quanto l'acconto di € 200.000,00, dovuto a titolo di anticipo sui lavori, doveva essere bonificato alla convenuta alla data di sottoscrizione del contratto, mentre -come detto- solo in data 16/7/2021
è stata bonificata unicamente la metà dell'acconto.
13. Il pagamento dell'intero acconto, a titolo di anticipo sui lavori, era svincolato dall'inizio dei lavori o dall'andamento dei lavori stessi, invero oggetto dei SAL di cui al secondo comma del citato art. 6, dovendo invero l'acconto di € 200.000,00 essere versato appunto alla data di sottoscrizione del contratto (28/6/2021) per preciso accordo fra le parti
(art. 1372 c.c.).
14. In tale contesto di inadempimento ab origine della subappaltante appare non condivisibile quanto allegato dall'attrice nella pec del 20/10/2021 (cfr. doc. 6 di parte attrice), peraltro in risposta a precedente diffida del 16/10/2021, in cui la convenuta aveva diffidato l'attrice al pagamento dell'intero acconto (cfr. doc. 21 di parte convenuta).
15. Nella citata pec del 20/10/2021 l'attrice, a giustificazione del versamento di soli €
100.000,00 sull'acconto pattuito di € 200.000,00 (cfr. citata pec: “ …Tali vostri inadempimenti hanno ampiamente giustificato il pagamento dell'anticipazione nella misura di euro 100.000,00, anche perché, dopo avervi contestato detti inadempimenti, non avete provveduto in alcun modo a sanarli, ma avete di fatto cessato ogni comunicazione e omesso ogni forma di collaborazione dovuta nei confronti della scrivente difesa sino a che, senza avviso, già a metà settembre u.s., avete abbandonato il cantiere, peraltro senza fornire alcuna evidenza delle opere eseguite, certamente di valore inferiore all'importo di euro 100.000,00, che vi abbiamo versato in acconto in data 16/7/2021. …”), ha allegato fatti che, quand'anche in ipotesi veri -si tratta di assunti comunque contestati dalla convenuta-, non assumono retroattivamente rilevanza in relazione ad un inadempimento (mancato pagamento dell'intero acconto) che -come detto e come voluto dalle parti- era del tutto svincolato dall'andamento del cantiere, essendo invero il pagamento dell'acconto di € 200.000,00 previsto al momento della sottoscrizione del contratto e a titolo di anticipo sui lavori (cfr. citata pec: “… in relazione al contratto di subappalto in oggetto vi abbiamo già ripetutamente contestato le vostre gravi e ripetute inadempienze alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dello stesso, che con la presente siamo a riepilogare: 1) la vostra società non ha rispetto la data di inizio dei lavori;
2) la vostra società non ha rispettato i tempi di lavorazione previsti dal contratto né fornito alcuna evidenza delle lavorazioni eventualmente eseguite;
3) la vostra società non ha mai stipulato i contratti di assicurazione previsti espressamente e analiticamente nel contratto di subappalto (art. 11.1); 4) la vostra società non ha posto in essere le attività anche solo prodromiche al rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia antinfortunistica, di sicurezza sul lavoro e di vigilanza del cantiere (Resp, Rsl, addetti antincendio, addetti primo soccorso, ecc.); 5) la vostra società non ha ottemperato all'ordine di servizio n. 1 della Direzione dei Lavori …”).
16. Dalla lettura della pec del 20/10/2021 sembra che l'attrice, già prefigurandosi alla data di sottoscrizione del contratto (28/6/2021) che la subappaltatrice sarebbe stata inadempiente, aveva ritenuto 'in prevenzione' e 'cautelativamente' di limitarsi a pagare solo la metà dell'acconto, presagendo fin da allora che nelle settimane e nei mesi successivi la convenuta sarebbe risultata inadempiente, come poi contestato solo con pec del 20/10/2021, peraltro in replica a diffida della convenuta del precedete 16/10/2021.
16.1 Il contratto invece prevedeva diversamente e l'acconto di € 200.000,00 era dovuto a titolo di anticipo sui lavori e doveva essere integramente pagato alla data di sottoscrizione del contratto.
17. Sicuramente e indiscutibilmente l'attrice è stata fin da subito inadempiente nell'adempimento dell'obbligazione di versamento dell'acconto di € 200.000,00, svincolato espressamente da ogni riferimento all'andamento del cantiere ed evidentemente previsto proprio per consentire alla subappaltatrice di predisporre al meglio quanto necessario -a livello di personale e di macchinari- per l'inizio e lo svolgimento dei lavori.
17.1 Non è pertanto condivisibile quanto allegato dall'attrice in citazione al punto 9) a proposito del fatto che “… Tali gravi inadempimenti -che hanno ampiamente giustificato il pagamento dell'anticipazione nella misura di Euro 100.000,00, anche perché sono persistiti anche dopo essere stati contestati- sono culminati nella cessazione di ogni forma di comunicazione e collaborazione dovuta dalla subappaltatrice …”, atteso che l'acconto era stato concordato in € 200.000,00 alla firma del contratto e il relativo pagamento -come detto- era svincolato dall'esecuzione dei lavori o dall'adempimento o meno delle obbligazioni assunte e la riduzione preventiva, disposta autonomamente dall'attrice prima ancora dell'inizio dei lavori, non trova alcuna giustificazione, meno che mai ampia giustificazione, come dedotto in citazione.
17.2 Al successivo punto 11) della citazione è dato ulteriormente leggere del 'cospicuo' acconto di € 100.000,00, pagato alla convenuta (cfr. citazione: “… Consegue a quanto detto il grave inadempimento della subappaltatrice, la cui gravità è all'evidenza in re ipsa, sol che si consideri che l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere è a dir poco immotivato, tenuto anche conto che la società istante ha pagato un cospicuo acconto, di Euro 100.000,00=, trovandosi subito dopo costretta a reagire ai molteplici inadempimenti della convenuta, come sopra riepilogati, consistenti anche nella sostanziale mancata esecuzione delle opere previste in contratto …”), ma non si prende in debita considerazione il fatto che -come più volte precisato- l'acconto era stato concordato, a titolo di anticipo sui lavori, in complessivi €
200.000,00, da pagare alla sottoscrizione del contratto, e che vi è stata una ingiustificata decurtazione dell'acconto concordato, il cui pagamento era svincolato dall'andamento dei lavori.
18. Detto grave inadempimento iniziale dell'attrice ha giustificato la diffida del
16/10/2021 e poi l'interruzione dei lavori e l'odierna domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto.
19. Non rivela che, come eccepito dall'attrice, la diffida fosse con “… un termine di soli tre giorni, ben inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 1454 c.c. …” (cfr. comparsa conclusionale), in quanto, come risulta dalle conclusioni dell'odierna convenuta, la risoluzione del contratto è stata chiesta “… per grave e colpevole inadempimento da parte della …” e quindi secondo la previsione di cui all'art. 1453 c.c. in Parte_1 relazione all'art. 1455 c.c..
19.1 Del resto nella pec del 21/10/2021 del legale della convenuta, avv.to Sergio della
VO, si faceva proprio riferimento alla risoluzione ex art. 1453 c.c. (cfr. doc. 22 di parte convenuta).
20. A fronte dell'iniziale inadempimento dell'attrice non emerge una condotta della convenuta, in termini di altrettanto gravità, che nel confronto fra i due inadempimenti possa portare a ritenere fondata la domanda di risoluzione dell'attrice.
21. Per quanto riguarda la questione della data di inizio dei lavori, su cui hanno tanto dibattute le parti, osserva il Giudice, anche a prescindere dal fatto che alla data del 12/7/2021
l'attrice non aveva ancora provveduto neanche a pagare la metà dell'acconto dovuto, invero pagata solo con bonifico del 16/7/2021, che le prove testimoniali assunte hanno consentito di appurare che i lavori sono iniziati il 12 luglio, come confermato dal teste sentito CP_4 all'udienza del 14/2/2024 (cfr. teste “… Non sono in grado di ricordare la data CP_4 esatta di cui mi si dice. Peraltro presso il mio studio vi è documentazione anche fotografica dello stato dei luoghi all'inizio dei lavori. Ricordo di aver effettuato un sopralluogo in data
28/7/2021, unitamente al D.L. da queste fotto si può dedurre la Parte_2 consistenza dei lavori eseguiti e da ciò si può dedurre che i lavori siano stati iniziati effettivamente alla data del 12/7/2021 …”): si tratta di architetto, che aveva svolto le funzioni di “… consulente e assistente del Direttore dei Lavori nonché progettista della parte architettonica, …” (cfr. citato verbale di udienza). Parte_2
22. Non rileva in senso ostatativo quanto riferito dal teste , Testimone_1 amministratore della società attrice all'epoca dei fatti, in quanto lo stesso, non ricordando quando fosse la data di inizio dei lavori, ha genericamente dichiarato che la convenuta aveva iniziato i lavori dopo il 12/7/2021 (c fr. verbale di udienza del 15/11/2023: “… Ricevo visione del contratto del 28/6/2021 di cui mi si dice e confermo che la convenuta ha dato inizio ai lavori dopo il 12/7/2021. Adr. Non ricordo quando fosse la data di inizio dei lavori. Nella qualifica di amministratore ho sottoscritto il contratto e l'appaltatore doveva iniziare subito
l'esecuzione dei lavori …”)
23. In ogni caso, ammesso e non concesso che effettivamente i lavori fossero iniziati qualche giorno dopo il 12/7/2021, questa eventuale circostanza, peraltro in astratto anche giustificabile visto che il pagamento di una parte dell'acconto era avvenuto solo il 16 luglio, non ha determinato alcuna formale reazione della subappaltante (odierna attrice), quanto meno fino alla pec del 20/10/2021 in risposta alla diffida del 16/10/2021 della convenuta.
24. Per quanto riguarda la questione della sicurezza in cantiere, va evidenziato, a latere della questione della trasmissione o meno del POS (piano operativo per la sicurezza) in tempo utile, che, a seguito dell'Ordine di Servizio n. 1 del DL del 10/9/2021 -si tratta dell'unico OdS emesso dal DL (cfr. doc. 4 di parte attrice)-, la convenuta si è attivata per rimuovere le problematiche evidenziate, come risulta dalla prove testimoniali assunte.
25. Per quanto riguarda le questioni del DURC e della regolarità contributiva e retributiva, oltre a quanto riferito dal teste sulla trasmissione al DL di parte della Tes_1 documentazione da parte della convenuta, si tratta, a prescindere da ogni altra considerazione, di questioni sollevate dalla società attrice solo con la pec del 20/10/2021 e che in precedenza non avevano impedito di procedere nelle lavorazioni, anche in considerazione del fatto che l'unico Ordine di Servizio del D.L., quello n. 1 in precedenza indicato, è del 10/9/2021 e ha riguardato solo alcune criticità in tema di sicurezza in cantiere (cfr. citato doc. 4: “… A seguito del sopralluogo effettuato questa mattina in cantiere si sono riscontrate alcune anomalie: Il ponteggio così come istallato non garantisce una adeguata protezione in quanto i parapetti laterali presentano numerose falle;
Mancanza della messa a terra ogni 25 mt. nei ponteggi, così come predisposto nel PIMUS;
i due vano scala non sono stati delimitati da idoneo parapetto anticaduta;
La cartellonistica di cantiere è del tutto insufficiente …”), poi emendate come è risultato all'esito della prova testimoniale.
26. E' altresì processualmente emersa la presenza in cantiere della convenuta quanto meno fino a fine settembre - inizi di ottobre, come riferito dal teste che ha fatto CP_4 riferimento al getto del solaio con calcestruzzo in data 23/9/2021 da parte della convenuta e al subentro della nuova appaltatrice in data 22/10/2021. 27. Inoltre -come detto- è processualmente emerso che fino alla pec del 20/10/2021, peraltro in replica a diffida della convenuta del precedente 16/10/2021, l'attrice non aveva mai contestato formalmente alla convenuta le su richiamate problematiche o altre problematiche, evidenziate e contestate solo in replica alla ricordata diffida.
28. In conclusione l'attrice, in difetto di corretto adempimento dell'obbligazione assunta fin dall'inizio del rapporto con il ricordato mancato pagamento integrale dell'acconto concordato, ha reso non più possibile la prestazione da parte della convenuta, che, in difetto di qualsivoglia formale contestazione da parte della subappaltante e nonostante il ricordato mancato pagamento integrale dell'acconto, ha comunque eseguito la prestazione fino dove e fino a quando le è stato possibile, per poi contestare formalmente l'inadempimento dell'attrice, che solo allora ha sollevato le contestazioni di cui si è dato conto.
29. Alla luce delle risultanze di causa, il contratto di subappalto del 28/6/2021 è risolto per grave inadempimento della società attrice.
29.1 Da quanto detto consegue, alla luce delle superiori osservazioni in diritto e dei precedenti richiami giurisprudenziali, il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice.
30. La domanda restitutoria di parte attrice, astrattamente possibile in quanto -come detto- l'effetto restitutorio prescinde dall'imputabilità della risoluzione, non può essere accolta alla luce delle osservazioni che seguono.
31. La convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale per risarcimento del danno da mancato guadagno, pari -come detto- al residuo acconto non corrisposto.
32. La domanda non può essere accolta, in quanto non vi è prova del danno da lucro cessante, tale non potendo di certo essere il mancato incasso dell'acconto, relativo ad un contratto ormai risolto.
33. Come discorso di carattere generale va ribadito che il danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè la riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
33.1 Pertanto anche nel caso di domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale il richiamo al noto principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. fin dalla su richiamata Cass. SU 13533/2001), non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto oltre all'inadempimento è necessaria, da parte del preteso danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno.
33.2 Va sul punto ribadita adesione all'ormai consolidato principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento e sulla esclusione dell'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/2008).
33.3 A completamento di quanto detto, si intende altresì dare continuità all'orientamento giurisprudenziale in base al quale l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma è pur sempre necessaria la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (cfr.
Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).
34. Tornando al caso di specie, va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da lucro cessante, in quanto appunto non risulta provata, in base a conferente allegazione, l'esistenza del danno patrimoniale conseguente all'altrui inadempiuto, come p.es. quanto sarebbe stato guadagnato in base al contratto nel caso di completamento dei lavori appaltati.
35. Peraltro, a fronte della distinta prospettazione di danni patrimoniali per effetto delle spese inutilmente sostenute e da imputare all'attrice, la domanda restitutoria di parte attrice non può essere accolta, in quanto le contrapposte partite di dare/avere fra le parti si estinguono per effetto di compensazione impropria.
35.1 Invero nel caso in cui le contrapposte ragioni di credito derivano da un unico rapporto non ricorre l'ipotesi della compensazione ex artt. 1241 e ss. c.c., che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, ma è configurabile la cosiddetta compensazione impropria, con la conseguenza che la valutazione delle reciproche pretese comporta, anche d'ufficio, un semplice accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (cfr. Cass.
20324/2004; Cass. 6055/2008; Cass. 5024/2009).
36. In comparsa di risposta la convenuta, nel richiamare le documentate spese sostenute per l'acquisto di materiale per complessivi € 66.921,40 (cfr. fatture per fornitura di materiali)
e le ulteriori spese, relative al periodo da giugno a novembre 2021, per “… Allestimento cantiere;
Allestimento container;
Fornitura gruppo elettrogeno da 22 kw;
Manodopera per le lavorazioni …”, ha allegato che “… Tutte queste spese e prestazioni, che si avrà modo di integrare e giustificare meglio nelle memorie istruttorie, superano di gran lunga l'acconto versato dalla parte attrice e pertanto sono da imputare a quest'ultima …”.
37. Dunque la convenuta ha di fatto prospettato una domanda risarcitoria da danno emergente, derivante dall'aver sostenuto inutilmente i costi per l'acquisto del materiale e per l'allestimento del cantiere, spese appunto inutilmente sostenute in adempimento degli obblighi assunti (art. 3 del contratto di subappalto) e rese appunto inutili dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'attrice.
38. Poiché i controcrediti (quello restitutorio a favore della società attrice e quello risarcitorio da danno emergente, quanto meno per la somma di € 66.921,40, a favore della convenuta) derivano dallo stesso rapporto (contratto di subappalto), è pertanto possibile procedere, anche d'ufficio, alla richiamata compensazione impropria.
39. In conclusione il credito restitutorio di parte attrice, pari a pretesi € 54.539,20, risulta estinto per effetto della richiamata compensazione impropria.
39.1 Non è possibile la condanna della società attrice al pagamento della differenza, in difetto di formale domanda riconvenzionale per il risarcimento da danno emergente.
40. Pertanto la somma (€ 54.539,20) che, una volta risolto il contratto e venuta a cadere la giustificazione causale del versamento dell'acconto di € 100.000,00, dovrebbe essere restituita all'attrice ex art. 2033 c.c., operata la detrazione dall'acconto di € 100.000,00 dell'ammontare dei lavori asseritamente eseguiti per complessivi € 45.460,80, come da allegata contabilità dei lavori (cfr. doc. 5 di parte attrice), risulta estinta per compensazione impropria a fronte del danno emergente sofferto dalla convenuta, quanto meno, con riferimento al documentato acquisto del materiale, come da fatture allegate alla comparsa di risposta e alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c..
40.1 In altre parole, anche a volere per ipotesi ritenere corretta la quantificazione del valore dei lavori eseguiti e contabilizzati (€ 45.460,80) e quindi anche a volere per ipotesi ritenere senza più causa, una volta risolto il contratto di subappalto, il versamento di €
54.539,20 (pari alla differenza fra l'acconto di € 100.000,00 e il valore dei lavori eseguiti per
€ 45.460,80), la pretesa restitutoria non è accoglibile in presenza dell'accertato controcredito della convenuta, che ben può essere portato in compensazione (impropria), derivando i controcrediti dal medesimo rapporto.
41. Alla luce delle risultanze di causa e portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, il contratto di subappalto del 28/6/2021 va risolto per grave inadempimento della società attrice (subappaltante). 42. Devono essere rigettate la domanda restitutoria e quella risarcitoria di parte attrice, come pure la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lucro cessante spiegata dalla società convenuta.
43. Atteso l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza (cfr. Cass. SU
32061/2022) nonché l'indubbia oggettiva complessità dell'accertamento in fatto, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigettata la domanda dell'attrice e in parziale accoglimento della Parte_1 domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta è Controparte_2 risolto il contratto di subappalto del 28/6/2021 per grave inadempimento della società attrice;
• rigetta la domanda restitutoria e la domanda risarcitoria di parte attrice;
• rigetta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, spiegata dalla società convenuta;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso a Roma, il 17/7/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
N. AC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 21299 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025, vertente
TRA
(c.f. con sede legale a Roma, in via dei Parte_1 P.IVA_1
Castani n. 195), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via Antonio Gramsci n. 7, presso lo studio dell'avv.to
AN TR, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
ATTRICE
E
(p.IVA ; con sede legale a Controparte_1 P.IVA_2
TE (CE), in via Salzano VI Trav. n. 36), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Santa Maria Capua Vetere, in corso Garibaldi n. 80, presso lo studio dell'avv.to Gaetano Santillo, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di subappalto.
CONCLUSIONI: per la parte attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Borreca conclude come da foglio di p.c. del 7/1/2025, cui si riporta;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito …”; per la parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… L'avv.to Santillo conclude come da atti e verbali di causa;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Controparte_2
l'attrice allegava che con contratto sottoscritto in data
[...] Parte_1
28/6/2021 aveva concesso in subappalto autorizzato alla convenuta i lavori per la ristrutturazione edilizia -autorizzata con permesso del Comune di Sinalunga in data 30/4/2021 prot.0007499- del complesso immobiliare “ex Fasati” – Edifici “A”, “B” e “C”, sito a
Sinalunga “secondo le modalità e termini di esecuzione di cui al Computo metrico e al Piano di Sicurezza, che si intendono allegati ed accettati tra le parti del presente contratto” e secondo il “permesso di cui in premessa”; che il corrispettivo, fisso e invariabile anche in deroga all'art.1664 c.c., era stato concordato in € 950,00 al mq “chiavi in mano”, oltre ad €
250.000,00 “per le sistemazioni esterne” (art. 5); che nel contratto, come riportato in citazione, era state indicate le prestazioni che la subappaltatrice si era impegnata ad eseguire e le obbligazioni che si era impegnata ad adempiere;
che era stato espressamente previsto l'inizio dei lavori per il 12/7/2021 con previsione del termine del 31/12/2021 per il completamento quantomeno delle strutture in CLS e le tamponature (art. 4); che aveva corrisposto alla convenuta un acconto di € 100.000,00, oggetto della fattura n. 6/21 della subappaltatrice;
che la convenuta sin da subito si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte;
che invero la stessa aveva iniziato i lavori con ritardo e oltre i termini convenuti;
aveva mostrato evidenti lacune e insormontabili limiti di organizzazione di mezzi e manodopera;
aveva omesso di adempiere alle prescrizioni impartite dalla direzione dei lavori con ordine di servizio n.1; non aveva mai posto in essere le attività anche solo prodromiche al rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia antinfortunistica, di sicurezza sul lavoro e di vigilanza del cantiere;
non aveva mai stipulato i contratti di assicurazione previsti all'art. 11.1
e non aveva mai dato evidenza della regolarità retributiva e contributiva del personale disimpegnato presso il cantiere;
che detti inadempimenti, che avevano giustificato il pagamento dell'anticipazione nella misura di € 100.000,00 e che erano persistiti anche dopo essere stati contestati, erano culminati nella cessazione di ogni forma di comunicazione e collaborazione dovuta dalla subappaltatrice nei confronti di essa committente sino a che, senza avviso, già a metà settembre del 2021 la società convenuta aveva abbandonato il cantiere, peraltro senza fornire alcuna evidenza delle opere eseguite;
che, in base alla rendicontazione contabile eseguita dalla direzione dei lavori, risultavano opere realizzate per un valore di appena € 45.460,80, addirittura inferiore all'importo dell'anticipazione di €
100.000,00; che l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte della convenuta erano certamente illegittimi e costituivano grave inadempimento contrattuale;
che non era legittima la ritenzione, da parte della convenuta, della differenza tra l'acconto percepito (€
100.000,00) e il valore dei lavori svolti in esecuzione del contratto (€ 45.460,80), pari quindi ad € 54.539,20; che l'abbandono del cantiere da parte della subappaltatrice e l'intervenuta risoluzione del contratto di subappalto, intimata con lettera pec del 20/10/2021, avevano costretto essa attrice a ricercare una nuova impresa per portare a termine i lavori;
che aveva stipulato un nuovo contratto con la ma a condizioni economiche Controparte_3 meno favorevoli, tanto che il corrispettivo del subappalto a metro quadro risultava pari ad €
1.100,00, con un maggior onere di € 150,00 a mq;
che in caso di omesso completamento dell'opera appaltata non era possibile far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede invero il totale compimento dell'opera, e che si doveva pertanto far riferimento ai criteri comuni di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.; che, considerato che i lavori riguardavano almeno 2.750,50 mq di superficie utile abitabile e che aveva dovuto sopportare un maggior costo a mq, aveva diritto al risarcimento dei danni, liquidabili in € 412.500,00, oltre accessori. Tanto premesso, la società attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione nei seguenti termini: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: 1) Accertare e dichiarare il grave e colpevole inadempimento della
[...] alle obbligazioni derivanti dal contratto di subappalto dedotto in Controparte_1 giudizio e per l'effetto dichiarare l'intervenuta risoluzione del citato rapporto, per fatto e colpa della società subappaltatrice, con ogni conseguenza di legge;
2) Condannare altresì la in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in Controparte_1 favore della dell'anticipazione versata pari ad Euro 100.000,00 Parte_1 ovvero, quantomeno, della minor somma a credito della società attrice come quantificata in narrativa, pari ad Euro 54.539,20, in ogni caso oltre interessi ex art.1284 IV comma c.c., dalla domanda al saldo;
3) Condannare altresì la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore della di tutti i danni Parte_1 subiti e subendi a causa dell'inadempimento perpetrato, il tutto nella indicata misura di Euro
412.500,00, ovvero della somma, maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente ricorrendo a criteri equitativi, somma in ogni caso da attualizzarsi al dì della pronuncia ovvero da maggiorarsi con gli interessi ex art.1284 IV comma c.c., dalla domanda al saldo;
4) con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi”.
Con decreto del 19/4/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza, fissata in citazione, dal 27/6/2022 al 5/7/2022.
In data 14/6/2022 si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 che, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni, confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e poi in via generica richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare accertare e dichiarare il corretto adempimento delle obbligazioni e prestazioni della in relazione Controparte_1 al contratto di subappalto sottoscritto in data 28/06/2021; in via principale respingere la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice in quanto infondata sia in punto di fatto che di diritto;
sempre in via principale respingere la richiesta di restituzione del parziale acconto sulle presunzioni formulate da controparte, in relazione alle lavorazioni eseguite fino alla risoluzione del contratto;
in via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione anticipata del contratto de quo per grave e colpevole inadempimento da parte della Parte_1 per tutte le ragioni esposte in relazione al mancato parziale pagamento della somma di
[...] euro 100.000,00 a titolo di acconto sui lavori da eseguirsi da intendersi come mancato utile e guadagno;
con condanna di spese legali e competenze professionali oltre Iva, c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15 % come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito”. Al riguardo la convenuta allegava che aveva diligentemente eseguito la prestazione come da contratto, avendo tempestivamente iniziato le lavorazioni come da cronoprogramma e nonostante l'inadempimento dell'attrice quanto al versamento dell'acconto pattuito (€ 100.000,00 anziché € 200.000,00); che gli eventuali ritardi e sospensioni erano dipesi da inadempimenti della società attrice;
che non era vero che a metà settembre aveva abbandonato il cantiere, atteso che in data 23/9/2021 era stato effettuato il getto di calcestruzzo sul solaio e che in data 13/10/021, in occasione del sopralluogo dei
Vigili Urbani, era stata accertata la presenza in cantiere di operai di essa convenuta;
che in data 16/10/2021, stante il mancato pagamento da parte dell'attrice, aveva notificato pec di messa in mora;
che la pec del 20/10/2021 dell'attrice altro non era che un riscontro a quella precedente di essa convenuta;
che in data 21/10/2021 per il tramite dell'avv.to Sergio Della
VO era stata avanzata richiesta di risoluzione del contratto di subappalto;
che in data
25/10/2021 era stata convocata dall'attrice per il 27/10/2021 “per la contabilità del cantiere”; che in quella occasione si era appreso che non era intenzione della controparte di onorare il pagamento di quanto pattuito;
che a quel punto si era proceduto alla risoluzione del contratto.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita con assunzione di prove orali.
All'esito, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza dell'8/1/2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 7/1/2025 parte attrice depositava foglio di p.c., poi richiamato a verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni: si tratta delle stesse conclusioni di cui all'atto di citazione con riferimento ai capi 1, 2 e 3 e con l'aggiunta del capo 4) (“dichiarare nulle, ovvero inammissibili tutte le avverse domande e conclusioni ovvero ritenerle quantomeno infondate in fatto e diritto e non provate”), divenuto così da 4) a 5) il capo relativo alle spese di lite da distrarre. Nel predetto foglio di p.c. era chiesta la modifica sia dell'ordinanza del
29/5/2024 con richiesta di ammissione di ctu [“a) per la verifica della congruità degli importi contabilizzati dal D.L. nel Computo metrico di cui al doc.5 del fascicolo di parte attrice, in relazione allo stato del cantiere al momento dell'abbandono dello stesso da parte della convenuta, come rappresentato dalle fotografie ivi prodotte (tenuto conto che tra le domande proposte da parte attrice vi è quella volta alla restituzione dell'acconto versato in virtù del contratto risolto il quale andrà restituito, se non per intero, quantomeno per la parte eccedente il valore delle opere effettivamente eseguite da parte convenuta); b) per la verifica della correttezza tanto del calcolo delle superfici del Complesso immobiliare “Ex Fassati” effettuato dallo e prodotto come doc.9 nel fascicolo di parte attrice, quanto Controparte_4 del calcolo del maggior costo per il completamento delle opere già affidate alla
[...]
(tenuto conto che al nuovo subappaltatore la Controparte_1 Controparte_3 società esponente ha dovuto riconoscere un corrispettivo maggiore di 150 €/mq rispetto a quello previsto nel contratto risolto per inadempienza della ] Controparte_1 sia dell'ordinanza del 27/5/2023 con richiesta di ammissione di tutte le prove articolate.
All'udienza dell'8/1/2025, comparsi i procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti in data 31/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di parte attrice è infondata, mentre è in parte fondata la spiegata domanda riconvenzionale di parte convenuta.
2. Richiamato quanto esposto, si rammenta che l'attrice (subappaltante), contestato l'inadempimento della convenuta (subappaltatrice) nell'esecuzione del contratto di subappalto del 28/6/2021 (cfr. doc. 1 di parte attrice), ha instato per la risoluzione ex art. 1453 c.c. del predetto contratto per grave inadempimento della convenuta e per la condanna della stessa alla restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto o almeno di parte della predetta somma, detratto il valore delle opere eseguite, nonché per il risarcimento dei danni, in conseguenza della necessaria riassegnazione ad altra impresa, ma a costi maggiorati, dei lavori non eseguiti dalla convenuta.
3. Da parte sua la convenuta, contestato l'inadempimento della società attrice che non aveva corrisposto integralmente l'acconto concordato e rilevato il proprio corretto adempimento, ha instato -si tratta di domanda riconvenzionale- per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stessa attrice e per il risarcimento del danno da lucro cessante, pari al residuo dell'acconto pattuito.
3.1 In comparsa di risposta la convenuta ha fatto riferimento tanto al danno da mancato guadagno quanto al danno emergente, pari ai costi e alle spese inutilmente sostenute e imputabili all'inadempimento dell'attrice, mentre nelle conclusioni rassegnate ha sostanzialmente ricondotto il richiesto risarcimento del danno all'acconto non ricevuto, che valeva appunto come copertura dei danni da lucro cessante.
3.1.1 In altri termini la richiesta di accertamento della risoluzione “… in relazione al mancato parziale pagamento della somma di euro 100.000,00 a titolo di acconto sui lavori da eseguirsi da intendersi come mancato utile e guadagno …” sta a significare che, a titolo di risarcimento (“… come mancato utile e guadagno …”), è stata richiesta la somma residua (€
100.000,00) originariamente dovuta a titolo di acconto e non ricevuta, mentre in comparsa di risposta è stato individuato anche un proprio controcredito in relazione alle spese e ai costi inutilmente sostenuti, da qualificare in termini di danno emergente.
3.2 Benché nelle conclusioni in comparsa di risposta la domanda riconvenzionale risulti formalmente “… in via subordinata …”, non emerge in alcun modo la ragione di una tale subordinazione, atteso che nei capi precedenti si era sostanzialmente instato per il rigetto della domanda attrice, atteso il prospettato proprio corretto adempimento.
4. Prima di procedere all'esame del caso concreto e delle contrapposte domande, appare opportuno premettere le seguenti osservazioni di carattere generale.
5. Nel caso di domanda di risoluzione per inadempimento il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, in base all'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
5.1 In caso di sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. i ruoli e gli oneri delle parti si invertono (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass.
15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
6. Nel caso di contestati inadempimenti reciproci, posti a fondamento delle contrapposte domande di risoluzione contrattuale, si deve procedere ad una valutazione comparativa del comportamento complessivo delle parti, per stabilire quale delle due, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass.
13827/2019).
6.1 E' stato altresì affermato in giurisprudenza che “quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (cfr. Cass. 19706/2020; Cass. 26907/2014;
Cass. 16317/2011).
6.2 In particolare, nel caso in cui non sia possibile attribuire la responsabilità della risoluzione all'una o all'altra parte, si deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, con i tipici effetti previsti in generale dall'art. 1458 c.c. (cfr. Cass. 6675/2018; Cass.
19569/2021).
7. Dunque, avendo entrambe le parti concluso per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'altra parte, sicuramente è risolto il contratto di subappalto del 28/6/2021.
8. Peraltro, poiché entrambe le parti hanno concluso per la condanna dell'altra parte al risarcimento del danno, è evidente che si deve procedere all'accertamento dell'imputabilità della risoluzione e quindi di quell'inadempimento che, nella ricordata valutazione comparativa, abbia dato maggiormente causa alla risoluzione.
8.1 Al riguardo va infatti ricordato che, a differenza degli effetti liberatori (ex nunc) e di quelli restitutori (ex tunc), che si verificano anche nei confronti e a favore della parte inadempiente per il semplice fatto della risoluzione, che lascia invero privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, ob causam finitam, le prestazioni già effettuate (cfr. Cass. 28381/2017; Cass. 4442/2014), gli effetti sanzionatori (il risarcimento dei danni) conseguono esclusivamente a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente, trovando invero titolo nella sua responsabilità (contrattuale).
9. Dunque è necessario il suddetto accertamento.
10. In base al contratto di subappalto del 28/6/2021 era previsto, per quanto qui di specifico interesse, che la data di inizio dei lavori era fissata al 12/7/2021, mentre la data di fine lavori era fissata al 31/12/2021 solo per le strutture in CLS e tamponature e che si trattava, per espressa volontà delle parti, di termini essenziali (art. 4 del contratto di subappalto: doc. 1 di parte attrice).
10.1 All'art. 5 ('Compensi') del contratto era stato previsto, per quanto di interesse, che
“Il corrispettivo dell'appalto viene convenuto in euro 959,00 al mq chiavi in mano ed €
250.000 per le sistemazioni esterne come da capitolato …” (comma 1: la frase “… ed €
250.000,00 per le sistemazioni esterne come da capitolato …” risulta apposta a penna, ma non vi è contestazione sulla relativa integrazione); che “Compenso convenuto al metro quadrato e determinato in base agli Stati di Avanzamento Lavori” (comma 2, evidentemente da riferire alla prima parte del comma 1 e così nel testo) e che “Tutti gli importi suindicati non saranno soggetti a revisioni di prezzi e resteranno fissi e invariabili e ciò anche in espressa deroga all'articolo 1664 c.c.” (comma 4).
10.2 Era inoltre stato espressamente previsto, quanto ai pagamenti (art. 6), che “Il compenso complessivo di cui al precedente articolo 5 verrà corrisposto dalla
[...] ratealmente nei termini di seguito indicati secondo i seguenti stati di Parte_1 avanzamento lavori: le parti concordano quale anticipo sui lavori un importo di € 200.000,00
… alla sottoscrizione del presente contratto, con pagamento a mezzo bonifico bancario;
SAL mensili corrisposti a misura sulla base delle reali attività svolte, quantità e prezzi vincolati corrispondenti con quanto indicato nel computo metrico offerto, prezzato e allegato al presente contratto: …(omissis)…”.
11. E' processualmente emerso che in data 16/7/2021 l'attrice (subappaltante) ha corrisposto alla convenuta (subappaltatrice) l'importo di soli € 100.000,00, a titolo di acconto
(cfr. doc. 3 di parte attrice: contabile del bonifico del 16/7/2021 e doc. 2: fattura n. 6/21 del
15/7/2021 con causale “1° acconto come da contratto del 28/6/2021 per lavori presso il vostro cantiere di Sinalunga”).
12. Dunque alla data del 28/6/2021 l'attrice era già gravemente inadempiente, in quanto l'acconto di € 200.000,00, dovuto a titolo di anticipo sui lavori, doveva essere bonificato alla convenuta alla data di sottoscrizione del contratto, mentre -come detto- solo in data 16/7/2021
è stata bonificata unicamente la metà dell'acconto.
13. Il pagamento dell'intero acconto, a titolo di anticipo sui lavori, era svincolato dall'inizio dei lavori o dall'andamento dei lavori stessi, invero oggetto dei SAL di cui al secondo comma del citato art. 6, dovendo invero l'acconto di € 200.000,00 essere versato appunto alla data di sottoscrizione del contratto (28/6/2021) per preciso accordo fra le parti
(art. 1372 c.c.).
14. In tale contesto di inadempimento ab origine della subappaltante appare non condivisibile quanto allegato dall'attrice nella pec del 20/10/2021 (cfr. doc. 6 di parte attrice), peraltro in risposta a precedente diffida del 16/10/2021, in cui la convenuta aveva diffidato l'attrice al pagamento dell'intero acconto (cfr. doc. 21 di parte convenuta).
15. Nella citata pec del 20/10/2021 l'attrice, a giustificazione del versamento di soli €
100.000,00 sull'acconto pattuito di € 200.000,00 (cfr. citata pec: “ …Tali vostri inadempimenti hanno ampiamente giustificato il pagamento dell'anticipazione nella misura di euro 100.000,00, anche perché, dopo avervi contestato detti inadempimenti, non avete provveduto in alcun modo a sanarli, ma avete di fatto cessato ogni comunicazione e omesso ogni forma di collaborazione dovuta nei confronti della scrivente difesa sino a che, senza avviso, già a metà settembre u.s., avete abbandonato il cantiere, peraltro senza fornire alcuna evidenza delle opere eseguite, certamente di valore inferiore all'importo di euro 100.000,00, che vi abbiamo versato in acconto in data 16/7/2021. …”), ha allegato fatti che, quand'anche in ipotesi veri -si tratta di assunti comunque contestati dalla convenuta-, non assumono retroattivamente rilevanza in relazione ad un inadempimento (mancato pagamento dell'intero acconto) che -come detto e come voluto dalle parti- era del tutto svincolato dall'andamento del cantiere, essendo invero il pagamento dell'acconto di € 200.000,00 previsto al momento della sottoscrizione del contratto e a titolo di anticipo sui lavori (cfr. citata pec: “… in relazione al contratto di subappalto in oggetto vi abbiamo già ripetutamente contestato le vostre gravi e ripetute inadempienze alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dello stesso, che con la presente siamo a riepilogare: 1) la vostra società non ha rispetto la data di inizio dei lavori;
2) la vostra società non ha rispettato i tempi di lavorazione previsti dal contratto né fornito alcuna evidenza delle lavorazioni eventualmente eseguite;
3) la vostra società non ha mai stipulato i contratti di assicurazione previsti espressamente e analiticamente nel contratto di subappalto (art. 11.1); 4) la vostra società non ha posto in essere le attività anche solo prodromiche al rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia antinfortunistica, di sicurezza sul lavoro e di vigilanza del cantiere (Resp, Rsl, addetti antincendio, addetti primo soccorso, ecc.); 5) la vostra società non ha ottemperato all'ordine di servizio n. 1 della Direzione dei Lavori …”).
16. Dalla lettura della pec del 20/10/2021 sembra che l'attrice, già prefigurandosi alla data di sottoscrizione del contratto (28/6/2021) che la subappaltatrice sarebbe stata inadempiente, aveva ritenuto 'in prevenzione' e 'cautelativamente' di limitarsi a pagare solo la metà dell'acconto, presagendo fin da allora che nelle settimane e nei mesi successivi la convenuta sarebbe risultata inadempiente, come poi contestato solo con pec del 20/10/2021, peraltro in replica a diffida della convenuta del precedete 16/10/2021.
16.1 Il contratto invece prevedeva diversamente e l'acconto di € 200.000,00 era dovuto a titolo di anticipo sui lavori e doveva essere integramente pagato alla data di sottoscrizione del contratto.
17. Sicuramente e indiscutibilmente l'attrice è stata fin da subito inadempiente nell'adempimento dell'obbligazione di versamento dell'acconto di € 200.000,00, svincolato espressamente da ogni riferimento all'andamento del cantiere ed evidentemente previsto proprio per consentire alla subappaltatrice di predisporre al meglio quanto necessario -a livello di personale e di macchinari- per l'inizio e lo svolgimento dei lavori.
17.1 Non è pertanto condivisibile quanto allegato dall'attrice in citazione al punto 9) a proposito del fatto che “… Tali gravi inadempimenti -che hanno ampiamente giustificato il pagamento dell'anticipazione nella misura di Euro 100.000,00, anche perché sono persistiti anche dopo essere stati contestati- sono culminati nella cessazione di ogni forma di comunicazione e collaborazione dovuta dalla subappaltatrice …”, atteso che l'acconto era stato concordato in € 200.000,00 alla firma del contratto e il relativo pagamento -come detto- era svincolato dall'esecuzione dei lavori o dall'adempimento o meno delle obbligazioni assunte e la riduzione preventiva, disposta autonomamente dall'attrice prima ancora dell'inizio dei lavori, non trova alcuna giustificazione, meno che mai ampia giustificazione, come dedotto in citazione.
17.2 Al successivo punto 11) della citazione è dato ulteriormente leggere del 'cospicuo' acconto di € 100.000,00, pagato alla convenuta (cfr. citazione: “… Consegue a quanto detto il grave inadempimento della subappaltatrice, la cui gravità è all'evidenza in re ipsa, sol che si consideri che l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere è a dir poco immotivato, tenuto anche conto che la società istante ha pagato un cospicuo acconto, di Euro 100.000,00=, trovandosi subito dopo costretta a reagire ai molteplici inadempimenti della convenuta, come sopra riepilogati, consistenti anche nella sostanziale mancata esecuzione delle opere previste in contratto …”), ma non si prende in debita considerazione il fatto che -come più volte precisato- l'acconto era stato concordato, a titolo di anticipo sui lavori, in complessivi €
200.000,00, da pagare alla sottoscrizione del contratto, e che vi è stata una ingiustificata decurtazione dell'acconto concordato, il cui pagamento era svincolato dall'andamento dei lavori.
18. Detto grave inadempimento iniziale dell'attrice ha giustificato la diffida del
16/10/2021 e poi l'interruzione dei lavori e l'odierna domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto.
19. Non rivela che, come eccepito dall'attrice, la diffida fosse con “… un termine di soli tre giorni, ben inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 1454 c.c. …” (cfr. comparsa conclusionale), in quanto, come risulta dalle conclusioni dell'odierna convenuta, la risoluzione del contratto è stata chiesta “… per grave e colpevole inadempimento da parte della …” e quindi secondo la previsione di cui all'art. 1453 c.c. in Parte_1 relazione all'art. 1455 c.c..
19.1 Del resto nella pec del 21/10/2021 del legale della convenuta, avv.to Sergio della
VO, si faceva proprio riferimento alla risoluzione ex art. 1453 c.c. (cfr. doc. 22 di parte convenuta).
20. A fronte dell'iniziale inadempimento dell'attrice non emerge una condotta della convenuta, in termini di altrettanto gravità, che nel confronto fra i due inadempimenti possa portare a ritenere fondata la domanda di risoluzione dell'attrice.
21. Per quanto riguarda la questione della data di inizio dei lavori, su cui hanno tanto dibattute le parti, osserva il Giudice, anche a prescindere dal fatto che alla data del 12/7/2021
l'attrice non aveva ancora provveduto neanche a pagare la metà dell'acconto dovuto, invero pagata solo con bonifico del 16/7/2021, che le prove testimoniali assunte hanno consentito di appurare che i lavori sono iniziati il 12 luglio, come confermato dal teste sentito CP_4 all'udienza del 14/2/2024 (cfr. teste “… Non sono in grado di ricordare la data CP_4 esatta di cui mi si dice. Peraltro presso il mio studio vi è documentazione anche fotografica dello stato dei luoghi all'inizio dei lavori. Ricordo di aver effettuato un sopralluogo in data
28/7/2021, unitamente al D.L. da queste fotto si può dedurre la Parte_2 consistenza dei lavori eseguiti e da ciò si può dedurre che i lavori siano stati iniziati effettivamente alla data del 12/7/2021 …”): si tratta di architetto, che aveva svolto le funzioni di “… consulente e assistente del Direttore dei Lavori nonché progettista della parte architettonica, …” (cfr. citato verbale di udienza). Parte_2
22. Non rileva in senso ostatativo quanto riferito dal teste , Testimone_1 amministratore della società attrice all'epoca dei fatti, in quanto lo stesso, non ricordando quando fosse la data di inizio dei lavori, ha genericamente dichiarato che la convenuta aveva iniziato i lavori dopo il 12/7/2021 (c fr. verbale di udienza del 15/11/2023: “… Ricevo visione del contratto del 28/6/2021 di cui mi si dice e confermo che la convenuta ha dato inizio ai lavori dopo il 12/7/2021. Adr. Non ricordo quando fosse la data di inizio dei lavori. Nella qualifica di amministratore ho sottoscritto il contratto e l'appaltatore doveva iniziare subito
l'esecuzione dei lavori …”)
23. In ogni caso, ammesso e non concesso che effettivamente i lavori fossero iniziati qualche giorno dopo il 12/7/2021, questa eventuale circostanza, peraltro in astratto anche giustificabile visto che il pagamento di una parte dell'acconto era avvenuto solo il 16 luglio, non ha determinato alcuna formale reazione della subappaltante (odierna attrice), quanto meno fino alla pec del 20/10/2021 in risposta alla diffida del 16/10/2021 della convenuta.
24. Per quanto riguarda la questione della sicurezza in cantiere, va evidenziato, a latere della questione della trasmissione o meno del POS (piano operativo per la sicurezza) in tempo utile, che, a seguito dell'Ordine di Servizio n. 1 del DL del 10/9/2021 -si tratta dell'unico OdS emesso dal DL (cfr. doc. 4 di parte attrice)-, la convenuta si è attivata per rimuovere le problematiche evidenziate, come risulta dalla prove testimoniali assunte.
25. Per quanto riguarda le questioni del DURC e della regolarità contributiva e retributiva, oltre a quanto riferito dal teste sulla trasmissione al DL di parte della Tes_1 documentazione da parte della convenuta, si tratta, a prescindere da ogni altra considerazione, di questioni sollevate dalla società attrice solo con la pec del 20/10/2021 e che in precedenza non avevano impedito di procedere nelle lavorazioni, anche in considerazione del fatto che l'unico Ordine di Servizio del D.L., quello n. 1 in precedenza indicato, è del 10/9/2021 e ha riguardato solo alcune criticità in tema di sicurezza in cantiere (cfr. citato doc. 4: “… A seguito del sopralluogo effettuato questa mattina in cantiere si sono riscontrate alcune anomalie: Il ponteggio così come istallato non garantisce una adeguata protezione in quanto i parapetti laterali presentano numerose falle;
Mancanza della messa a terra ogni 25 mt. nei ponteggi, così come predisposto nel PIMUS;
i due vano scala non sono stati delimitati da idoneo parapetto anticaduta;
La cartellonistica di cantiere è del tutto insufficiente …”), poi emendate come è risultato all'esito della prova testimoniale.
26. E' altresì processualmente emersa la presenza in cantiere della convenuta quanto meno fino a fine settembre - inizi di ottobre, come riferito dal teste che ha fatto CP_4 riferimento al getto del solaio con calcestruzzo in data 23/9/2021 da parte della convenuta e al subentro della nuova appaltatrice in data 22/10/2021. 27. Inoltre -come detto- è processualmente emerso che fino alla pec del 20/10/2021, peraltro in replica a diffida della convenuta del precedente 16/10/2021, l'attrice non aveva mai contestato formalmente alla convenuta le su richiamate problematiche o altre problematiche, evidenziate e contestate solo in replica alla ricordata diffida.
28. In conclusione l'attrice, in difetto di corretto adempimento dell'obbligazione assunta fin dall'inizio del rapporto con il ricordato mancato pagamento integrale dell'acconto concordato, ha reso non più possibile la prestazione da parte della convenuta, che, in difetto di qualsivoglia formale contestazione da parte della subappaltante e nonostante il ricordato mancato pagamento integrale dell'acconto, ha comunque eseguito la prestazione fino dove e fino a quando le è stato possibile, per poi contestare formalmente l'inadempimento dell'attrice, che solo allora ha sollevato le contestazioni di cui si è dato conto.
29. Alla luce delle risultanze di causa, il contratto di subappalto del 28/6/2021 è risolto per grave inadempimento della società attrice.
29.1 Da quanto detto consegue, alla luce delle superiori osservazioni in diritto e dei precedenti richiami giurisprudenziali, il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice.
30. La domanda restitutoria di parte attrice, astrattamente possibile in quanto -come detto- l'effetto restitutorio prescinde dall'imputabilità della risoluzione, non può essere accolta alla luce delle osservazioni che seguono.
31. La convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale per risarcimento del danno da mancato guadagno, pari -come detto- al residuo acconto non corrisposto.
32. La domanda non può essere accolta, in quanto non vi è prova del danno da lucro cessante, tale non potendo di certo essere il mancato incasso dell'acconto, relativo ad un contratto ormai risolto.
33. Come discorso di carattere generale va ribadito che il danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè la riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
33.1 Pertanto anche nel caso di domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale il richiamo al noto principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. fin dalla su richiamata Cass. SU 13533/2001), non esaurisce il discorso sul risarcimento del danno, in quanto oltre all'inadempimento è necessaria, da parte del preteso danneggiato, la prova, in base a conferente allegazione, anche del danno in concreto sofferto e del nesso causale fra inadempimento e danno.
33.2 Va sul punto ribadita adesione all'ormai consolidato principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento e sulla esclusione dell'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/2008).
33.3 A completamento di quanto detto, si intende altresì dare continuità all'orientamento giurisprudenziale in base al quale l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma è pur sempre necessaria la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (cfr.
Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).
34. Tornando al caso di specie, va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da lucro cessante, in quanto appunto non risulta provata, in base a conferente allegazione, l'esistenza del danno patrimoniale conseguente all'altrui inadempiuto, come p.es. quanto sarebbe stato guadagnato in base al contratto nel caso di completamento dei lavori appaltati.
35. Peraltro, a fronte della distinta prospettazione di danni patrimoniali per effetto delle spese inutilmente sostenute e da imputare all'attrice, la domanda restitutoria di parte attrice non può essere accolta, in quanto le contrapposte partite di dare/avere fra le parti si estinguono per effetto di compensazione impropria.
35.1 Invero nel caso in cui le contrapposte ragioni di credito derivano da un unico rapporto non ricorre l'ipotesi della compensazione ex artt. 1241 e ss. c.c., che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, ma è configurabile la cosiddetta compensazione impropria, con la conseguenza che la valutazione delle reciproche pretese comporta, anche d'ufficio, un semplice accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (cfr. Cass.
20324/2004; Cass. 6055/2008; Cass. 5024/2009).
36. In comparsa di risposta la convenuta, nel richiamare le documentate spese sostenute per l'acquisto di materiale per complessivi € 66.921,40 (cfr. fatture per fornitura di materiali)
e le ulteriori spese, relative al periodo da giugno a novembre 2021, per “… Allestimento cantiere;
Allestimento container;
Fornitura gruppo elettrogeno da 22 kw;
Manodopera per le lavorazioni …”, ha allegato che “… Tutte queste spese e prestazioni, che si avrà modo di integrare e giustificare meglio nelle memorie istruttorie, superano di gran lunga l'acconto versato dalla parte attrice e pertanto sono da imputare a quest'ultima …”.
37. Dunque la convenuta ha di fatto prospettato una domanda risarcitoria da danno emergente, derivante dall'aver sostenuto inutilmente i costi per l'acquisto del materiale e per l'allestimento del cantiere, spese appunto inutilmente sostenute in adempimento degli obblighi assunti (art. 3 del contratto di subappalto) e rese appunto inutili dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'attrice.
38. Poiché i controcrediti (quello restitutorio a favore della società attrice e quello risarcitorio da danno emergente, quanto meno per la somma di € 66.921,40, a favore della convenuta) derivano dallo stesso rapporto (contratto di subappalto), è pertanto possibile procedere, anche d'ufficio, alla richiamata compensazione impropria.
39. In conclusione il credito restitutorio di parte attrice, pari a pretesi € 54.539,20, risulta estinto per effetto della richiamata compensazione impropria.
39.1 Non è possibile la condanna della società attrice al pagamento della differenza, in difetto di formale domanda riconvenzionale per il risarcimento da danno emergente.
40. Pertanto la somma (€ 54.539,20) che, una volta risolto il contratto e venuta a cadere la giustificazione causale del versamento dell'acconto di € 100.000,00, dovrebbe essere restituita all'attrice ex art. 2033 c.c., operata la detrazione dall'acconto di € 100.000,00 dell'ammontare dei lavori asseritamente eseguiti per complessivi € 45.460,80, come da allegata contabilità dei lavori (cfr. doc. 5 di parte attrice), risulta estinta per compensazione impropria a fronte del danno emergente sofferto dalla convenuta, quanto meno, con riferimento al documentato acquisto del materiale, come da fatture allegate alla comparsa di risposta e alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c..
40.1 In altre parole, anche a volere per ipotesi ritenere corretta la quantificazione del valore dei lavori eseguiti e contabilizzati (€ 45.460,80) e quindi anche a volere per ipotesi ritenere senza più causa, una volta risolto il contratto di subappalto, il versamento di €
54.539,20 (pari alla differenza fra l'acconto di € 100.000,00 e il valore dei lavori eseguiti per
€ 45.460,80), la pretesa restitutoria non è accoglibile in presenza dell'accertato controcredito della convenuta, che ben può essere portato in compensazione (impropria), derivando i controcrediti dal medesimo rapporto.
41. Alla luce delle risultanze di causa e portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, il contratto di subappalto del 28/6/2021 va risolto per grave inadempimento della società attrice (subappaltante). 42. Devono essere rigettate la domanda restitutoria e quella risarcitoria di parte attrice, come pure la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lucro cessante spiegata dalla società convenuta.
43. Atteso l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza (cfr. Cass. SU
32061/2022) nonché l'indubbia oggettiva complessità dell'accertamento in fatto, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigettata la domanda dell'attrice e in parziale accoglimento della Parte_1 domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta è Controparte_2 risolto il contratto di subappalto del 28/6/2021 per grave inadempimento della società attrice;
• rigetta la domanda restitutoria e la domanda risarcitoria di parte attrice;
• rigetta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, spiegata dalla società convenuta;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso a Roma, il 17/7/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato