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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/09/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della Giudice Dott.ssa Adele Pipitone, all'esito del termine ex art.127 ter c.p.c, lette le note di udienza versate in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1778 dell'anno 2024 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da
, nato a [...], il giorno 12/07/1971 (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Marsala Km 6,5, elettivamente domiciliato in Trapani, Via Virgilio n.82, presso lo studio dell'Avvocato Domenico Lombardo da cui è rappresentato e difeso giusto mandato alle liti come in atti
ricorrente
Contro
, nato in [...], il [...] - C.F.: - e residente in [...]CP_1 CodiceFiscale_2
(TP) nella via Manzoni n. 38, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Peppino
BASILE, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta è fondata e come tale deve essere accolta, seppur nei limiti di cui in parte motiva.
Oggetto del presente giudizio appare essere la domanda di rilascio dell'immobile che si assume essere stato occupato sine titulo dal convenuto-resistente, con contestuale richiesta di determinazione e di condanna al pagamento del risarcimento danni subiti il proprietario, in ragione della mancata percezione di alcun canone locativo, durante il periodo di detenzione illegittima dell'immobile.
Costituisce circostanza pacifica e non contestata secondo cui è il legittimo Parte_1
proprietario dell'immobile sito in Paceco, in Via Marsala Km 6,5, contraddistinto al N.C.E.U. del
Comune di Paceco, al foglio di mappa 69, part. 234, sub. 7, cat. A/3, classe 6, consistenza 6,5
vani, rendita 537,12.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, è emerso che lo stesso, con scrittura privata del 02.01.2024 concedeva in comodato gratuito al convenuto l'immobile in CP_1
oggetto, per uso di civile abitazione, per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo tacito alla scadenza e salva la possibilità di recesso dal contratto con comunicazione di almeno tre mesi prima (cfr. doc. allegato).
Ne discende allora che, diversamente dalla prospettazione fornita dallo stesso ricorrente, non potendo qualificarsi la detenzione sine titulo, troverà, invece, applicazione la disciplina codicistica in tema di comodato, come prevista agli artt.1803 e ss. c.c.
Al riguardo, sarà sufficiente ricordare come il comodato consiste nel contratto,
essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla. Il legislatore distingue due forme di comodato. In primo luogo, vi è il cosiddetto “comodato precario” di cui all'articolo 1810 del Cc, connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, con la conseguenza che il comodante può richiedere “ad nutum” al comodatario il rilascio della cosa.
Vi è, poi, il comodato propriamente detto, disciplinato dagli articoli 1803 e 1809 del Cc, che sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza;
in tal caso – quale risulta essere la fattispecie in esame - il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto.
In considerazione delle pattuizioni contenute nella scrittura prodotta in atti – non contestata dalle parti – il comodato stipulato in data 02.01.2024, avente efficacia e durata annuale, in assenza di tacito rinnovo – stante la chiara volontà di risoluzione del contratto come derivante e manifestata nella comunicazione in racc. a/r del 14.10.2024 -, deve intendersi risolto, per decorrenza del termine fissato e pattuito, con conseguente obbligo di restituzione in capo al comodante, giusto il disposto dell'art.1809 c.c.
Di converso, non può trovare accoglimento la richiesta di rilascio di immobile per occupazione "sine titulo" e di conseguente condanna al risarcimento danni, stante che il resistente abbia comunque provato si tratti di occupazione d'immobile a titolo di comodato gratuito, come tale non conciliabile con i presupposti per l'occupazione c.d.
abusiva o non titolata di un bene immobile (cfr. in tal senso Trib. Savona sent. 01.07.2006).
Del pari, in assenza di adeguato riscontro probatorio, devono essere disattese le doglianze avanzate da parte resistente, esulando, peraltro, dal thema decidendum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai valori minimi, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della pur manifestata volontà
conciliativa delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- In accoglimento della domanda, condanna alla restituzione dell'unità CP_1
immobiliare di esclusiva proprietà del sig. sita in Paceco, in Via Marsala Km Parte_1 6,5, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Paceco, al foglio di mappa 69, part. 234,
sub. 7, cat. A/3, classe 6, consistenza 6,5 vani, rendita 537,12;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 1.500,00 per CP_1
compenso professionale ed €.150,00 per spese vive, oltre rimb. forf. spese gen al 15% iva e cap come per legge.
Così deciso in Trapani, all'esito della camera di consiglio del 17.09.2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Adele Pipitone