Ordinanza cautelare 7 luglio 2022
Ordinanza presidenziale 23 gennaio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01852/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02204/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2021, proposto da
-OMISSIS- n.q di amministratore di sostegno della figlia -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Gioacchino Ventura n.5;
contro
Azienda Ospedaliera Provinciale - Asp 6 Palermo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del referente della III Sub-commissione UVM dell’ASP n. 6 di Palermo del -OMISSIS- di rigetto dell’istanza per l’accesso al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima, nonché di tutti gli atti preordinati, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con l’odierno ricorso, notificato l’8.11.2021 e depositato il 6.12.2021, -OMISSIS- n.q di amministratore di sostegno della figlia -OMISSIS-, ha dedotto l’illegittimità del provvedimento con il quale l’ASP n. 6 di Palermo rigettava l’istanza presentata per l’accesso al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima, ritenendo la suddetta -OMISSIS- non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 2 del Decreto Interministeriale del 26.9.2016.
1.1- Parte ricorrente ha formulato la seguente censura: eccesso di potere e/o violazione ed errata applicazione di legge in relazione al combinato disposto di: Legge 296/2006, art. 1, commi 1264 e 1264; Legge 190/2014, art. 1 comma 159; Legge 208/2015, art. 1, comma 405; Legge 232/2016, art.5; D.L. 243/2016, art. 5, comma 1 –convertito con modificazioni da L. 18/2017; L.205/2017; D.P.C.M. del 27.11.2017; D.P.C.M. del 12.12.2018; D.I. del 26.09.2016 e relativi allegati.
Afferma parte ricorrente che l’amministrazione resistente non avrebbe rispettato la ratio dell’assegno di cura, così come delineata dalla normativa di settore, garantendo a chi presenta un deficit di autosufficienza una maggiore ed effettiva necessità di cura e assistenza nel proprio domicilio dal nucleo familiare di appartenenza.
2- A seguito di plurimi rinvii, alla camera di consiglio del 4.7.2022 con ordinanza n. 429 del 7.7.2022 è stata rigettata l’istanza cautelare.
3- Con ordinanza presidenziale n. 21 del 23.1.2025 venivano disposti incombenti istruttori onerando parte ricorrente di depositare la documentazione utile a verificare se il decreto adottato il 14.6.2022, con cui il giudice tutelare presso il Tribunale di Palermo autorizzava la proposizione del giudizio, si riferisca effettivamente al procedimento oggetto di controversia, con conseguente ammissibilità del ricorso.
4- In data 28.1.2025 parte ricorrente ha depositato l’istanza al giudice tutelare cui ha fatto seguito il decreto già depositato.
5- All’udienza pubblica di smaltimento del 18.6.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
6- Preliminarmente il Collegio rileva che dall’esame combinato del decreto autorizzatorio del Giudice tutelare e dell’istanza depositata da parte ricorrente si evince la riferibilità del primo all’odierno contenzioso.
7- In secondo luogo, si prescinde –per economia processuale legata alla “ragion più liquida”- dall’affrontare funditus la questione, pur rilevata officiosamente in sede di discussione ex art. 73 comma 3 c.p.a. relativa all’ammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del verbale dell’U.V.M. richiamato nel provvedimento impugnato, in quanto tale omissione impinge comunque nel merito del ricorso, comportandone comunque il rigetto.
8- Il provvedimento impugnato, richiama la cartella clinica di -OMISSIS- ed altresì il verbale della Sub Commissione U.V.M. III del -OMISSIS- per desumere che la medesima istante non è risultata nelle condizioni di disabilità gravissima in quanto non in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 comma 2 del D.I. del 26.9.2016.
9- Avverso detto provvedimento, in sede di censura, il ricorrente (lettere da A a G dell’unico motivo di ricorso) si limita a ripercorrere l’iter normativo in materia di assegno di cura nonché le condizioni di effettiva gravissima non autosufficienza del paziente, ricostruita in base alle scale di cui al D.I. 26.9.2016, che lo giustificano, per poi limitarsi af affermare (lettera H) che “ per effetto dei provvedimenti gravati l’ASP di Palermo non ha rispettato la ratio dell’Assegno di Cura, cosi come delineata dal quadro normativo prima richiamato (rectius consentire al care giver di prendersi cura a domicilio del familiare in ragione della sua effettiva gravissima non autosufficienza) e, pertanto, consentire, pena in difetto la propria evidente illegittimità, una selezione tra i richiedenti che garantisca l’erogazione dell’emolumento a chi presenta, in ragione del maggiore ed effettivo deficit di autosufficienza, una maggiore ed effettiva necessità di essere curato ed assistito nel proprio domicilio dal nucleo familiare di appartenenza ”.
10- Orbene, quanto ai beneficiari dell’assegno di cura, l'art. 3, comma 2 del D.M. 26 settembre 2016 definisce “ Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo = 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) = 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche... ".
11- Come ha osservato la giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 1376 del 24.4.2023), la necessità di aiuto e supervisione per tutte le attività della vita quotidiana è sì requisito sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento (tale indennità spetta, ai sensi dell’art. 1, L. n. 18/1980, ai “ mutilati e invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche ” i quali “ si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua ”), ma non può di per sé sola soddisfare il requisito occorrente per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima richiesto dall’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 (in quanto la disabilità gravissima si caratterizza appunto per un quid pluris rispetto alla situazione clinica propria del beneficiario dell’indennità di accompagnamento). Inoltre, la necessità di aiuto nello svolgimento degli atti della vita quotidiana non implica, con specifico riferimento alla previsione di cui alla lett. i) dell’art. 3 del D.M., anche la necessità di un monitoraggio continuo h24 delle funzioni vitali in cui si manifesta la condizione di dipendenza vitale prevista dalla norma, nella quale la minore non ha dimostrato di trovarsi.
12- All’evidenza, dunque, la verifica della sussistenza di tali condizioni ricade nell’ambito delle valutazioni medico-specialistiche caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica e in riferimento alla quale, come rileva la giurisprudenza “ Il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'Amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29.11.2024, n.21463; v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2022, n. 11091; id., n. 5455 del 2024; id., n. 7931 del 2023).
13- Tanto chiarito, a fronte del suddetto accertamento tecnico compendiato nel verbale dell’Ufficio preposto, puntualmente richiamato nel provvedimento impugnato, parte ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a scalfire ragionevolezza, logicità o coerenza delle valutazioni anche in riferimento alle regole scientifiche di riferimento, nei termini di cui alla precitata giurisprudenza.
14- Né, si soggiunge ad abundantiam , il fatto che il verbale non fosse stato allegato al ricorso assume rilevanza veruna nell’ambito dell’odierna controversia, come invece ventilato dal ricorrente in sede di discussione, sia in quanto –posto che si versa in ipotesi di motivazione per relationem ben consentita dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990- non vi è alcun obbligo di notificare o allegare i documenti richiamati, essendo necessario e sufficiente che essi siano appunto richiamati e resi disponibili, né risulta che il ricorrente abbia fatto accesso a detto verbale e ciò sia stato negato.
15- In difetto di specifiche censure, il ricorso va rigettato.
16- Nulla per le spese, in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.