Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 986/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TREVISAN ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Legnago (VR), Via Bezzecca, 17,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MONDINI SIMONE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA UMBERTO
PRIMO 109 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR),
RESISTENTE/CONVENUTA con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 10.12.2024 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 5
Sig.ra e a carico del sig. a far data dal mese di ottobre 2024. CP_1 Parte_1
2) Le parti procederanno entro il mese successivo al deposito della sentenza definitiva di separazione con la domanda di divorzio congiunto, nella quale entrambe non avanzeranno alcuna reciproca richiesta di assegno divorzile, stante l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 della Legge 898/70.
3) Le parti nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia ai fini della risoluzione della crisi familiare e a definizione del rapporto di dare ed avere tra le parti hanno assunto le seguenti determinazioni:
a) I sigg.ri e trasferiranno le rispettive quote di nuda Parte_2 Controparte_1 proprietà dell'immobile di Pressana (VR), Via Sant'Eugenia n. 58, costituito da una casa singola di abitazione costruita negli anni settanta, disposta su due piani, di cui al piano primo con cucina, soggiorno, tre camere, bagno;
il piano terra comprende cucina, ripostiglio, cantina e garage;
annessi al fabbricato vi sono rustico ad uso ripostiglio-legnaia, magazzino costruito nel 2005 di circa 100 mq., ampio giardino esclusivo, il tutto censito nel catasto edilizio urbano del comune di Pressana (VR) al foglio 12 m.n. 64/68sub1, cat. A/7, classe 1, vani 9, R.C. 697,22, sup. cat. mq. 221 (abitazione); m.n. 64 sub2 cat. C/6 classe 2, sup. 34 mq. (garage) catastalmente contraddistinto al Foglio 12, Particella 64-68, sub 1, categoria A/7, classe 1, consistenza 9,0 vani, oltre al garage censito al sub 2 di categoria C/6 e un locale legnaia/ripostiglio. Tale trasferimento avverrà nei termini di cui al contratto preliminare di compravendita già sottoscritto dalle parti.
b) La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. la quota di Controparte_1 Parte_1
sua spettanza pari ad ½ - di tutti i beni immobili tra gli stessi coniugi in comproprietà, quindi i terreni e - della casa coniugale sita in Pressana (VR), Via S. Francesco n. 27, censita al
Catasto Fabbricati, Foglio 12, Particella 155, sub 3, categoria A/7, classe 1, 8,5 vani.
Trattasi di un edificio residenziale, su due piani (piano terra e piano primo); al piano terra vi
è un ingresso, un locale lavanderia e una cucina rustica, oltre al deposito attrezzi agricoli
(censito al sub 4), e un vano scala interno che conduce al piano primo. Tale trasferimento viene fatto nell'ambito del riassetto patrimoniale ai fini della risoluzione della crisi coniugale pagina 2 di 5 come già precisato e verrà formalizzato mediante atto notarile presso il notaio che verrà scelto dal sig. e a spese di quest'ultimo. Parte_1
c) La cessione della quota di comproprietà dell'immobile di cui al punto precedente verrà effettuata dietro versamento della somma complessiva di € 170.000,00 a titolo di corrispettivo di compravendita. Tale importo verrà versato secondo le seguenti modalità:
- € 30.000,00 alla sottoscrizione dell'accordo (ovvero delle presenti conclusioni congiunte)
- € 32.000,00 entro il giorno antecedente il rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra e conseguente immissione nel possesso del sig. CP_1 Parte_1
- € 108.000,00 derivanti dalla vendita dell'immobile in comproprietà di Pressana (VR), Via S.
Eugenia n. 58 di cui al citato preliminare di compravendita, somma che verrà versata dal promissario acquirente mediante assegno circolare intestato esclusivamente alla sig.ra
. CP_1
4) La sig.ra ritirerà dalla casa coniugale i beni mobili raffigurati nelle fotografie CP_1 che l'Avv. Mondini ha fatto pervenire all'Avv. Trevisan in occasione del sopralluogo congiunto eseguito in data 17/09/2024 presso la casa coniugale di Pressana (VR), Via S.
Francesco n. 27 alla presenza delle parti e dei rispettivi difensori.
Ogni altro bene diverso da quanto rappresentato nelle predette fotografie verrà lasciato nella disponibilità esclusiva del sig. Parte_1
5) Le questioni civilistiche e risarcitorie inerenti e/o conseguenti ai reciproci procedimenti penali in corso vengono definite con la rispettiva rinuncia ad ogni pretesa creditoria l'uno nei confronti dell'altro con remissione ed accettazione delle rispettive querele, fatta eccezione per il procedimento penale n 2830/21 RGNR Procura della Repubblica presso Tribunale di
Verona per il quale è già stata emessa sentenza della Corte d'Appello di Venezia passata in giudicato con espressa rinuncia da parte della sig.ra alla provvisionale ivi stabilita CP_1
e con la compensazione delle spese legali tra i rispettivi difensori, e relativa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
6) Con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di essere perfettamente soddisfatte e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere in relazione alle causali di cui in premessa e/o ad ogni contenzioso presente e passato, pendente e/o definito e dichiarano di rinunciare, anche per il futuro, a qualsivoglia titolo, diritto, ragione e causa, dedotta e non dedotta, derivante o comunque connessa alle contingenze delineate, rimettendo,
pagina 3 di 5 di conseguenza, qualsivoglia azione, facoltà e tutela giudiziale e stragiudiziale, sicché alcunché possa più residuare, obbligandosi a non sollevare questioni e/o responsabilità pregresse a qualsiasi titolo ritenendo, di comune accordo, di dover chiudere tombalmente ogni pregressa posizione.
7) Le spese legali relative alla procedura di separazione ed al successivo procedimento di divorzio congiunto verranno compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale tra i rispettivi difensori.
8) I procuratori delle Parti danno altresì atto che per mero errore nella compilazione delle note congiunte e quindi sostanzialmente degli accordi aventi valore transattivo tra le stesse, al punto 3) b) andava inserita la dicitura “di tutti i beni immobili tra gli stessi coniugi in comproprietà, quindi i terreni e” in quanto la liquidazione della quota parte dei beni immobili in comproprietà tra i coniugi è da intendersi totale e quindi su ogni e tutti i beni tra di essi in comproprietà: quindi anche i terreni ( che qui si indicano come in perizia dell'Ing.
ai fini del successivo atto di trasferimento della proprietà al marito ) Per_1 Parte_1
e non solo gli immobili civili. Di Via San Francesco Terreno 1 – Foglio 12, Particella 541
Terreno 2 – Foglio 12, Particella 216 Terreno 3 – Foglio 12, Particella 221 e Di
[...]
4 – Foglio 12, Particella 831 Terreno 5 – Foglio 12, Particella 834 Terreno Controparte_2
6 – Foglio 12, Particella 68. ( Al netto di sviste ). Ed in tal senso integrano le conclusioni di causa e le loro volontà transattive.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1333/2022 r. sent., pronunciata da questo Tribunale, pubblicata il
12.07.2022, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e , disponendo, con separata ordinanza, la
[...] Controparte_1
prosecuzione del giudizio relative alle determinazioni di tipo economico tra le parti.
All'esito dell'istruttoria svolta, i procuratori hanno dato atto dell'accordo raggiunto tra le parti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Le condizioni di separazione di cui alle conclusioni conformi precisate dalle parti devono vanno recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, anche tenuto conto delle allegazioni di violenza contenute negli atti della pagina 4 di 5 resistente/convenuta, che non paiono averne condizionato il contenuto, né alterato il sostanziale equilibrio. D'altro canto la definizione del procedimento e delle questioni patrimoniali tra le parti può contribuire al venir meno della conflittualità.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciata la separazione tra le parti:
1) dispone conformemente alle condizioni di separazione di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendendo atto degli accordi intercorsi;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 30.12.2024.
La Giudice est.
Claudia Dal Martello
La Presidente
Antonella Guerra
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