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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 46/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi elettiv.te domiciliati in Via Giorgio Rizzo 39, CodiceFiscale_2
Milazzo (ME), presso lo studio dell'Avv. Concezione Monica D'Amico che li rappresenta e difende per procura in atti, appellanti, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliata Controparte_1 CodiceFiscale_3
in Via La Farina 141, Messina, presso lo studio degli Avv.ti Carmela Spadaro e
Pietro Spadaro che la rappresentano e difendono per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: proprietà (appello avverso la sentenza n. 2110/22 R.S. del
Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2023 ed Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 2110/22 R.S. con la Parte_2 quale il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda formulata da P_
, accertando la proprietà esclusiva, in capo a quest'ultima,
[...] dell'ammezzato sito in Messina, Via Risorgimento, is. 121, n. 158, soprastante le
1 botteghe site in Via Risorgimento, nn. 160, 162 e 164, e sulla Via Nino Bixio, al n.
110, identificato nel NCEU al fg. 227, part. 202, sub 32, e confinante con altro ammezzato di proprietà di con scala condominiale, con Via Persona_1
Risorgimento, con Via Nino Bixio e con altro ammezzato di proprietà di
e dichiarando la nullità del decreto di trasferimento Controparte_1
emesso dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare recante n. 191/81 contro ed in favore di in regime di comunione Persona_1 Parte_1
legale con , reso in data 27.10.2004, nella parte cui è stato Parte_2 integrato con decreto del G.E. del 25.07.2007, con il quale è stato disposto che
“…fa parte della bottega sita in Messina, Via Risorgimento n. 160, is. 121 nel
NCEU al fg. 227 part. 202 sub 15 anche l'ammezzato sovrastante quale pertinenza ed accessorio della stessa”, con condanna degli odierni appellanti al pagamento delle spese processuali.
Con il primo motivo di appello il e la lamentavano l'errata Pt_1 Pt_2 valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, malgrado il rigore dell'onere probatorio nelle azioni di rivendica come quella -così qualificata dal
Tribunale- proposta dalla;
il titolo di proprietà allegato da quest'ultima Per_1 non si riferiva con certezza all'ammezzato oggetto di causa e la c.t.u. disposta dal giudice di prime cure doveva ritenersi esplorativa, senza considerare che il c.t.u. aveva utilizzato per l'espletamento del mandato documenti non ritualmente prodotti dalle parti nei termini all'uopo assegnati. Con il secondo articolato motivo di gravame gli appellanti, dopo aver censurato le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure sulla scorta dei documenti in atti e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, lamentavano il rigetto delle richieste istruttorie da loro formulate ed eccepivano altresì il loro difetto di legittimazione passiva, non avendo mai avuto né il possesso né la detenzione dell'ammezzato oggetto di causa. Evidenziavano di non avere mai posto in essere azioni di molestia o turbativa nel possesso o tese a sottrarre la proprietà del bene immobile identificato al subalterno 32 della part. 202 del fg. 227 (pag. 15 atto di appello).
Rilevavano, inoltre, che la avrebbe dovuto fare valere le proprie ragioni Per_1 con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva (pag. 16 atto di appello). Con il terzo motivo, infine, i coniugi CP_2 si dolevano della condanna al pagamento delle spese processuali, anche
[...]
2 alla luce della condotta della che non era intervenuta per la tutela delle Per_1 sue ragioni nell'ambito della procedura esecutiva ma dopo il decreto di trasferimento con conseguente pregiudizio per gli odierni appellanti, acquirenti di buona fede del bene oggetto di contestazione.
si costituiva contestando la fondatezza delle doglianze Controparte_1
svolte dagli appellanti e chiedendo il rigetto del gravame.
I primi due motivi di gravame, invero in parte sovrapponibili e comunque strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e devono ritenersi infondati.
In ordine alla correttezza dell'azione intrapresa dalla il giudice di Per_1 prime cure ha richiamato l'orientamento della S.C. secondo cui il terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata, se ha partecipato al procedimento esecutivo, può proporre soltanto opposizione agli atti esecutivi mentre, se non vi ha partecipato, durante il giudizio di esecuzione può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e dopo la vendita e l'aggiudicazione può rivendicare il bene nei confronti dell'aggiudicatario (Cass. Civ. Sez. 2, 8 febbraio
2022 n. 4005).
Nel caso di specie, non avendo la partecipato alla procedura Per_1 esecutiva, per far valere le sue ragioni ha correttamente proposto un'azione di rivendica o piuttosto, come chiarito dal giudice di primo grado, un'azione per l'accertamento della sua proprietà sul bene in questione, non avendo agito l'appellata per ottenere il rilascio dell'ammezzato, pacificamente nella sua disponibilità.
Ritiene la Corte che l'istruttoria svolta in primo grado non presenti i vizi dedotti dagli appellanti ed abbia piuttosto dimostrato la fondatezza delle pretese della . Per_1
La c.t.u. disposta non può in alcun modo ritenersi esplorativa avendo l'odierna appellata prodotto in giudizio il titolo di proprietà dell'ammezzato in questione, Per_ costituito dall'atto di donazione dell'8 settembre 1951 in Notar da potere del padre La consulenza si è piuttosto resa necessaria Persona_3 per la descrizione dei beni e la verifica della corrispondenza tra l'ammezzato attribuito agli odierni appellanti dal Giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento del 27 ottobre 2004, come integrato in data 25 luglio 2007, ritenuto
3 pertinenza e accessorio della bottega già trasferita con il decreto del 2004, e l'ammezzato del quale la ha rivendicato la titolarità. Per_1
Priva di pregio appare inoltre la doglianza svolta ai punti nn. 19 e 20 dell'atto di appello laddove il e la hanno lamentato l'illegittima Pt_1 Pt_2 acquisizione da parte del c.t.u. dell'atto di vendita in Notar del 27 dicembre Per_4
2013 avente ad oggetto l'ammezzato di proprietà di Persona_1
Per un verso, infatti, non si tratta di documenti prodotti tardivamente dalla parte appellata ma della nota di trascrizione dell'atto pubblico visionata dal c.t.u.
(ed allegata alla relazione) in conformità ai poteri a lui riconosciuti dall'art. 194,
1° comma, c.p.c.; secondo quanto costantemente affermato dalla S.C., il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. Civ. Sez.
2, 21 luglio 2023 n. 21903). Per altro verso, ove si fosse trattato di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, l'acquisizione da parte del c.t.u. avrebbe comportato la nullità relativa della consulenza ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (Cass. Civ.
Sez. 3, 1 giugno 2022 n. 17916), eccezione che nella specie, all'udienza del 27 maggio 2015, prima udienza successiva al deposito della relazione, non è stata sollevata.
Anche l'eccepito difetto di legittimazione passiva degli appellanti deve ritenersi insussistente, alla luce delle difese svolte dalle stesse parti.
I coniugi nella comparsa di risposta depositata nel giudizio Controparte_2
di primo grado, hanno affermato di essere proprietari, giusta decreto di trasferimento emesso dal G.E. in data 27 ottobre 2004, come integrato in data 25 luglio 2007, della bottega sita in Messina, Via Risorgimento 160, in catasto al foglio 227, part. 202 sub. 15 e dell'ammezzato sovrastante quale pertinenza ed accessorio della stessa (pag. 3 comparsa di costituzione); poiché l'ammezzato sovrastante la bottega individuata con il sub. 15 è quello indicato in catasto con il sub. 32 del quale la rivendica la proprietà, appare evidente che Per_1
4 quest'ultima non poteva che chiedere l'accertamento del proprio diritto di proprietà nei confronti degli odierni appellanti, aggiudicatari del bene.
Come chiarito dalla S.C., l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari (Cass. Civ. Sez. 6, 4 ottobre 2018 n.
24260; Cass. Civ. Sez. 2, 28 agosto 2015 n. 17270). Inoltre, come evidenziato dal giudice di prime cure, la non ha proposto un'azione di rivendica, Per_1 essendo nella disponibilità del bene oggetto di causa, ma una domanda di accertamento della proprietà, resasi necessaria in presenza di un titolo (il decreto di trasferimento del G.E.) che aveva attribuito tale diritto a terzi, odierni appellanti.
Tale qualificazione giuridica dell'azione, tuttavia, non ha avuto alcun riflesso sull'onere probatorio gravante sulla atteso che, come precisato dalla Per_1
S.C., in tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cass. Civ. Sez. 2, 3 agosto
2022 n. 24050).
Ciò chiarito in ordine alle preliminari eccezioni sollevate dagli appellanti, osserva la Corte che la prova in ordine alla proprietà dell'ammezzato sovrastante la bottega sub. 15 in capo alla deve ritenersi raggiunta. Per_1
Il Tribunale, con motivazione immune da censure, ha chiarito i termini della Per_ questione individuando nell'atto di donazione in Notar dell'8 settembre 1951 il titolo con il quale aveva trasferito alla figlia, Persona_3 odierna appellata, l'ammezzato indicato in catasto con il sub. 32, poi trasferito con decreto del G.E. agli odierni appellanti unitamente alla bottega sub. 15 di proprietà del debitore esecutato Persona_1
All'esito della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, si è appurato che la descrizione dell'ammezzato riportata dal consulente nominato nell'ambito della procedura esecutiva non corrisponde all'ammezzato sub. 32, avendo dimensioni e
5 ripartizione interna degli ambienti differente, coincidendo piuttosto con quello di proprietà di individuato dal sub. 36 e, allo stato, di proprietà Persona_1 di tale per essere stato a questi trasferito da nel Persona_5 Persona_1
2013 (cfr. relazione c.t.u. integrativa).
Con l'atto di donazione del 1951 aveva donato Persona_3
alla figlia insieme ad altri immobili, anche quattro ammezzati, P_ ricadenti nell'isolato 121, siti in Via Nino Bixio (rectius: Via Risorgimento) 158; in realtà, come chiaramente emerso dalla documentazione in atti ed alla luce dei chiarimenti offerti dal c.t.u. anche sulla scorta della situazione dei luoghi, nell'atto di donazione è stata erroneamente indicata la Via Nino Bixio al posto della Via Per_ Risorgimento. Il c.t.u. ha chiarito che l'ammezzato donato con atto in Notar del 19 agosto 1959 da al figlio debitore Persona_3 Per_1 esecutato, e sottoposto a pignoramento, non corrisponde a quello oggetto di contestazione, essendo sovrastante alla bottega posta al n. 156 e non alla bottega n. 160, aggiudicata agli odierni appellanti. Sulla base della puntuale verifica dei luoghi operata dal c.t.u., inoltre, la descrizione riportata dal G.E. per individuare l'ammezzato sovrastante la bottega sub. 15 (definito pertinenza ed accessorio della stessa) e le considerazioni svolte dallo stesso G.E. nel decreto integrativo del
25 luglio 2007 (“effettivamente l'ammezzato è stato sempre funzionalmente collegato alla bottega e non ha una propria autonomia, tant'è che non è neanche autonomamente catastato”) escludono che tale ammezzato possa coincidere con quello sub. 32 in contestazione, catastato autonomamente sin dal 1940 e in alcun modo collegato con la bottega sottostante.
La prova testimoniale espletata ha, infine, dimostrato la disponibilità in capo alla del bene in questione sin dagli anni '60, dopo la morte del padre, Per_1
che lo aveva concesso in locazione.
Gli elementi indicati, illustrati in modo chiaro e completo dal giudice di prime cure, non possono che confermare la proprietà dell'ammezzato indicato in catasto al sub. 32 in capo alla con conseguente nullità del decreto di Per_1
trasferimento emesso dal G.E. nella parte in cui trasferiva agli odierni appellanti anche la proprietà dell'ammezzato soprastante la bottega posta al numero civico
160.
6 Il rigetto dell'appello comporta l'infondatezza anche della terza censura formulata inerente alla condanna alle spese, avendo il giudice di prime cure fatto corretta applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, considerato che il valore della causa è pari ad
€ 36.152,00 calcolato ex art. 15 c.p.c. sulla scorta della rendita catastale dell'immobile in contestazione (pari ad € 180,76).
Tenuto conto del valore della causa, occorre disporre, a cura della Cancelleria, la regolarizzazione del versamento del contributo unificato.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico degli appellanti, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2110/22 R.S. del
Tribunale di Messina, così provvede: rigetta l'appello proposto da ed Parte_1 Parte_2 condanna gli appellanti al pagamento, a favore di , delle Controparte_1 spese processuali, liquidate in € 9.991,00 per compensi (valori medi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi), oltre rimborso spese processuali, CPA
e IVA come per legge.
Manda alla Cancelleria di provvedere alla regolarizzazione del versamento del contributo unificato.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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