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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 582/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), rappresentate e difese dagli
[...] CodiceFiscale_2
Avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo;
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RD US, CA IO, LL Di TT, RE CA,
RS De NI, RE IN e LE Lovero;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertato quanto in premessa, condannarsi la società convenuta a risarcire alle ricorrenti tutti i danni non patrimoniali descritti nella precedente parte espositiva nella loro accezione di natura morale ed esistenziale correlati al-la perdita del rapporto parentale loro spettanti jure proprio, da quantificar-si complessivamente in euro 344.168,00 in favore della vedova signora e di euro Parte_1
367.634,00 in favore della signora condannarsi Parte_2
inoltre la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti di natura biologica permanente e/o temporanea e di natura morale e/o esistenziale patiti in vita dal signor per la patologia di cui in Pt_1
narrativa e trasmessi jure hereditatis alla signora in qualità Parte_1
di erede legittima, da quantificarsi in principalità nella somma di euro
45.030,00 o nella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giusti-zia, oltre ad accessori di legge. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e dei compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”
Per la parte resistente: “in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per tutto quanto Parte_1
esposto ai paragrafi A e B della presente memoria, con conseguente rigetto del ricorso;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'estinzione di ogni diritto al risarcimento del danno in virtù delle prescrizioni e delle decadenze eccepite ai punti A, B, C e D della presente memoria e, per
l'effetto, respingere la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis
e di quello iure proprio;
nel merito, rigettare in ogni caso il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.11.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe, adivano il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere rispettivamente figlia e nipote del sig. , il quale aveva Parte_3
lavorato all'interno del cantiere navale di Monfalcone alle dipendenze delle
Pag. 2 di 10 società che avevano gestito lo stabilimento nel corso degli anni. In particolare, il sig. aveva lavorato per quella che sarebbe poi divenuta Pt_1
dapprima dal gennaio 1957 all'agosto 1960 in veste di Controparte_1
saldatore elettrico e poi dal giugno del 1969 in veste di carpentiere in ferro.
Dopo l'assunzione definitiva nel giugno del 1969, aveva sempre svolto mansioni di carpentiere in ferro fino alla cessazione del rapporto di lavoro
(28.2.1986), operando sia nelle officine di terra (Salderie A e Salderia B), che a bordo nave. Esponevano le ricorrenti che nel maggio 2014 il signor aveva cominciato a lamentare perdita di peso, mai indagata, e che a Pt_1
seguito di caduta al suolo con trauma cranico e frattura zigomatica era stato ricoverato in reparto ospedaliero: in tale sede, all'esito di TAC al torace era emersa l'esistenza di una massa in regione polmonare destra e in regione mediastinica anteriore. Il quadro era andato incontro a rapido deterioramento fino al decesso avvenuto il 5.6.2014. Era stata effettuata un'autopsia che aveva evidenziato la riconducibilità del decesso ad un carcinoma polmonare con metastasi disseminate e 490.000 fibre/gr. 300 corpi ma soprattutto 17.000.000 fibre /gr. ceramiche refrattarie.
2. Tanto premesso, evidenziavano le ricorrenti che una massiccia presenza di amianto presso i cantieri di Monfalcone ove il de cuius aveva prestato la propria attività lavorativa era comprovata da numerosi elementi fattuali e documentali. Veniva in primo luogo allegata al ricorso la relazione collegiale redatta dai consulenti dottori , Persona_1 Per_2
, , , e
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5 Persona_6
su incarico del P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste, nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali in questione. Venivano
Pag. 3 di 10 evidenziate, sempre con riferimento alla presenza di amianto presso il cantiere di Monfalcone, le numerose testimonianze riportate in tale consulenza, e quelle ulteriori raccolte dalla P.G. nel corso delle indagini penali. Si rilevava che la presenza di amianto nei cantieri di Monfalcone doveva ritenersi accertata alla luce delle determinazioni assunte dall' e CP_2
dalla Contarp che individuavano il periodo di presenza dell'amianto per quanto di rilevanza fino al 1988. Rilevava ancora parte ricorrente che il sig. era stato certamente esposto all'amianto avendo prestato la sua Pt_1
attività sia nelle salderie che a bordo nave in una realtà lavorativa fatta di continua promiscuità lavorativa con i saldatori e tutti gli altri operai che sistematicamente manipolavano amianto in un contesto di insufficienza se non assenza, di sistemi di aspirazione e di fornitura di dispositivi di sicurezza individuali. Rilevava infine parte attorea che nel caso di specie ricorreva certamente una responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in cui il de cuius aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela dell'incolumità del lavoratore deceduto.
Infine le ricorrenti procedevano alla quantificazione del danno iure proprio
e iure hereditatis e rassegnavano le conclusioni sopra riportate.
3. Con memoria difensiva del 14.2.2025 si costituiva in giudizio CP_1
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di parte
[...]
attorea, ed in particolare la mancata allegazione di documentazione attestante l'accettazione da parte della ricorrente dell'eredità Parte_1
del de cuius, con conseguente prescrizione del diritto di accettare l'eredità stessa. Sempre in via preliminare veniva eccepita la prescrizione del diritto
Pag. 4 di 10 al risarcimento del danno iure hereditatis e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio. Parte resistente contestava, poi, che il sig. fosse mai stato esposto all'amianto nell'esecuzione delle Pt_1
mansioni allo stesso assegnate rilevando l'assenza di allegazioni specifiche da cui dedurre l'asserita esposizione del de cuius. Deduceva la convenuta l'assenza di nesso di causalità tra il decesso del sig. e la patologia Pt_1
lamentata, e l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e la completa mancanza di prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro. Peraltro, parte ricorrente era venuta meno ai propri oneri allegativi e probatori, perché vertendosi in materia di danno differenziale, avrebbe dovuto spiegare perché non riteneva sufficiente l'indennizzo liquidato dall' Quanto alla ricostruzione dei fatti, CP_2
contestava l'esposizione ad amianto durante l'espletamento delle mansioni del de cuius nonché la ricorrenza di una violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., deducendo di aver fornito ai lavoratori i dispositivi di sicurezza necessari e gli impianti di aspirazione dei fumi e delle polveri e di aver sempre garantito la pulizia e l'igiene all'interno di tutta la struttura e dei relativi grandi spazi. Contestava la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente e rassegnava le conclusioni sopra riportate.
4. All'odierna udienza le parti discutevano in ordine alle eccezioni preliminari sollevate da parte la resistente e la causa veniva decisa in via non definitiva su tali eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 10 5. Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta sono solo in parte fondate per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
6. In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, ricollegabile alla decadenza in cui sarebbe incorsa parte attorea, avendo omesso di depositare documentazione volta a dimostrare di aver accettato l'eredità del sig. Pt_3
entro il termine prescrizionale decennale, la prospettazione di
[...]
non è condivisibile. Controparte_1
7. A tal proposito si deve evidenziare cel caso di specie, è stato prodotto in giudizio (docc. 50 e 51 parte ricorrente) il certificato storico di famiglia del sig. dal quale emerge la qualità di figlia della signora Parte_3 Pt_1
e quella di nipote della signora Tale produzione
[...] Parte_4
documentale appare congrua rispetto all'onere della prova che spettava a parte attorea in punto di legittimazione attiva, essendo stato affermato che:
“in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti” (Cass. nr.19254/2024). E' stato altresì affermato che: “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale
Pag. 6 di 10 da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (cfr. Cass. 26/06/2018, n. 16814 e la recentissima Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 11/03/2025, n. 6499)”.
8. Quanto poi all'osservazione di per la quale la proposizione del CP_1
ricorso è una condotta che, indirettamente, dimostra la volontà di parte ricorrente di accettare l'eredità, ma realizzatasi quando il termine decennale prescritto dall'art. 480 c.c. era oramai ampiamente decorso, si deve osservare che: “Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione” (Cass. nr. 12.646/2020), dovendosi pertanto concludere che il deposito e la notifica del ricorso, anteriori alla proposizione dell'eccezione di prescrizione, sono condotte idonee a far ritenere lo scrivente che l'eredità sia stata tempestivamente accettata.
9. E' invece fondata l'eccezione di prescrizione relativa alla domanda di risarcimento iure hereditatis. Il diritto del de cuius ad essere risarcito del danno subito a causa della malattia conseguita all'esposizione lavorativa all'amianto, che le ricorrenti hanno azionato quali successori, ha certamente natura contrattuale, essendo fondato sul rapporto di lavoro intercorso e dedotto in atti e sulla violazione degli obblighi posti dall'art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro. Di conseguenza tale diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, che può essere fatta decorrere solo dal
Pag. 7 di 10 momento in cui "il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche per quanto riguarda la sua origine professionale (Cass. nr. 31919/2022).
10. Tale momento di conoscenza o meglio di conoscibilità della riconducibilità del decesso all'esposizione ad amianto si deve ricondurre, nel caso di specie al momento, ovvero il 30.7.2014, nel quale la figlia del de cuius, ovvero la ricorrente è stata sentita a sommarie informazioni Parte_1
dal medico della S.O.C.P.S.A.L. d.ssa (doc 45) Persona_7
nell'ambito di un'indagine d'ufficio su sospetta malattia professionale a carico del padre. A partire da tale momento, parte ricorrente certamente era in grado di assumere informazioni in ordine alla diffusa presenza di amianto negli ambienti lavorativi frequentati dal padre e dunque era in quella posizione di “conoscibilità” idonea, per la Cassazione, a far decorrere il termine di prescrizione in questione. Deve essere dunque dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento richiesto iure hereditatis, in quanto a fronte di un dies a quo individuato nel 30.7.2014, il ricorso è stato notificato in data 5.12.2024, a termine decennale già decorso.
11. Con riferimento alla pretesa di risarcimento iure proprio, ed alla correlata eccezione di prescrizione si deve rilevare che in tal caso il termine di prescrizione sarebbe quinquennale, in quanto la pretesa, che non ha fondamento su un rapporto contrattuale, troverebbe fondamento nell'art. 2043 c.c.., ma si deve considerare la possibilità, che all'esito dell'istruttoria si configuri un reato ex art. 589 c.p., con conseguente applicazione dell'art. 2947, comma terzo, c.c.. In tal caso il termine di prescrizione da prendere in considerazione sarebbe quello previsto dalla legge penale vigente alla
Pag. 8 di 10 data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i principi stabiliti dall'art. 2 cod. pen. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (Cass. nr. 581/2008; Cass. nr. 13407/2012; Cass. nr.
33157/2018). Secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all'art. 2947 c.c., comma terzo, cod. civ. è quella prevista alla data del fatto, e tale deve intendersi il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria rappresentato dalla condotta, dall'evento di danno e dal nesso di causa, avuto riferimento alla struttura del fatto di reato, che nel caso di omicidio colposo si consuma al momento del decesso, trattandosi di reato di evento (Cass. nr.
23745/2025).
12. In tal caso, il termine massimo di prescrizione in astratto applicabile è quello previsto per il reato ex art. 589 c.p.. al momento della morte del sig.
ovvero 14 anni, in quanto all'epoca della consumazione del reato Pt_1
(Cass. nr. 23745/2025), l'art. 589 c.p. puniva il reato con una pena da due a sette anni, e l'art. 157 c. 1 prevedeva che: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”, mentre il succesivo comma 6 prevedeva il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato in questione. Il tempo di prescrizione massimo astrattamente applicabile alla fattispecie è dunque di
14 anni, dovendosi dunque rinviare la decisione sul punto alla sentenza che definirà la causa, accertando o meno l'eventuale ricorrere di un reato ex art. 589 c.p..
Pag. 9 di 10 13. Discende dalle superiori argomentazioni esposte che unicamente l'eccezione di prescrizione sul danno iure hereditatis deve essere accolta, dovendosi rigettare quella di carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara la prescrizione del diritto di risarcimento iure hereditatis;
2) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente;
3) dispone la prosecuzione del giudizio per la decisione delle altre questioni preliminari e per la definizione sul merito e rinvia la causa per discussione all'udienza del 15.1.2026 alle ore 09:30, disponendo fin d'ora che l'udienza si tenga da remoto al medesimo link utilizzato nel corso del procedimento.
Trieste, 19/11/2025
Il Giudice dott. Paolo Ancora
Pag. 10 di 10
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 582/2024
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), rappresentate e difese dagli
[...] CodiceFiscale_2
Avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo;
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RD US, CA IO, LL Di TT, RE CA,
RS De NI, RE IN e LE Lovero;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertato quanto in premessa, condannarsi la società convenuta a risarcire alle ricorrenti tutti i danni non patrimoniali descritti nella precedente parte espositiva nella loro accezione di natura morale ed esistenziale correlati al-la perdita del rapporto parentale loro spettanti jure proprio, da quantificar-si complessivamente in euro 344.168,00 in favore della vedova signora e di euro Parte_1
367.634,00 in favore della signora condannarsi Parte_2
inoltre la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti di natura biologica permanente e/o temporanea e di natura morale e/o esistenziale patiti in vita dal signor per la patologia di cui in Pt_1
narrativa e trasmessi jure hereditatis alla signora in qualità Parte_1
di erede legittima, da quantificarsi in principalità nella somma di euro
45.030,00 o nella diversa somma che verrà ritenuta equa e di giusti-zia, oltre ad accessori di legge. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e dei compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”
Per la parte resistente: “in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per tutto quanto Parte_1
esposto ai paragrafi A e B della presente memoria, con conseguente rigetto del ricorso;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'estinzione di ogni diritto al risarcimento del danno in virtù delle prescrizioni e delle decadenze eccepite ai punti A, B, C e D della presente memoria e, per
l'effetto, respingere la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis
e di quello iure proprio;
nel merito, rigettare in ogni caso il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.11.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe, adivano il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere rispettivamente figlia e nipote del sig. , il quale aveva Parte_3
lavorato all'interno del cantiere navale di Monfalcone alle dipendenze delle
Pag. 2 di 10 società che avevano gestito lo stabilimento nel corso degli anni. In particolare, il sig. aveva lavorato per quella che sarebbe poi divenuta Pt_1
dapprima dal gennaio 1957 all'agosto 1960 in veste di Controparte_1
saldatore elettrico e poi dal giugno del 1969 in veste di carpentiere in ferro.
Dopo l'assunzione definitiva nel giugno del 1969, aveva sempre svolto mansioni di carpentiere in ferro fino alla cessazione del rapporto di lavoro
(28.2.1986), operando sia nelle officine di terra (Salderie A e Salderia B), che a bordo nave. Esponevano le ricorrenti che nel maggio 2014 il signor aveva cominciato a lamentare perdita di peso, mai indagata, e che a Pt_1
seguito di caduta al suolo con trauma cranico e frattura zigomatica era stato ricoverato in reparto ospedaliero: in tale sede, all'esito di TAC al torace era emersa l'esistenza di una massa in regione polmonare destra e in regione mediastinica anteriore. Il quadro era andato incontro a rapido deterioramento fino al decesso avvenuto il 5.6.2014. Era stata effettuata un'autopsia che aveva evidenziato la riconducibilità del decesso ad un carcinoma polmonare con metastasi disseminate e 490.000 fibre/gr. 300 corpi ma soprattutto 17.000.000 fibre /gr. ceramiche refrattarie.
2. Tanto premesso, evidenziavano le ricorrenti che una massiccia presenza di amianto presso i cantieri di Monfalcone ove il de cuius aveva prestato la propria attività lavorativa era comprovata da numerosi elementi fattuali e documentali. Veniva in primo luogo allegata al ricorso la relazione collegiale redatta dai consulenti dottori , Persona_1 Per_2
, , , e
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5 Persona_6
su incarico del P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste, nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali in questione. Venivano
Pag. 3 di 10 evidenziate, sempre con riferimento alla presenza di amianto presso il cantiere di Monfalcone, le numerose testimonianze riportate in tale consulenza, e quelle ulteriori raccolte dalla P.G. nel corso delle indagini penali. Si rilevava che la presenza di amianto nei cantieri di Monfalcone doveva ritenersi accertata alla luce delle determinazioni assunte dall' e CP_2
dalla Contarp che individuavano il periodo di presenza dell'amianto per quanto di rilevanza fino al 1988. Rilevava ancora parte ricorrente che il sig. era stato certamente esposto all'amianto avendo prestato la sua Pt_1
attività sia nelle salderie che a bordo nave in una realtà lavorativa fatta di continua promiscuità lavorativa con i saldatori e tutti gli altri operai che sistematicamente manipolavano amianto in un contesto di insufficienza se non assenza, di sistemi di aspirazione e di fornitura di dispositivi di sicurezza individuali. Rilevava infine parte attorea che nel caso di specie ricorreva certamente una responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c. in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in cui il de cuius aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela dell'incolumità del lavoratore deceduto.
Infine le ricorrenti procedevano alla quantificazione del danno iure proprio
e iure hereditatis e rassegnavano le conclusioni sopra riportate.
3. Con memoria difensiva del 14.2.2025 si costituiva in giudizio CP_1
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di parte
[...]
attorea, ed in particolare la mancata allegazione di documentazione attestante l'accettazione da parte della ricorrente dell'eredità Parte_1
del de cuius, con conseguente prescrizione del diritto di accettare l'eredità stessa. Sempre in via preliminare veniva eccepita la prescrizione del diritto
Pag. 4 di 10 al risarcimento del danno iure hereditatis e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio. Parte resistente contestava, poi, che il sig. fosse mai stato esposto all'amianto nell'esecuzione delle Pt_1
mansioni allo stesso assegnate rilevando l'assenza di allegazioni specifiche da cui dedurre l'asserita esposizione del de cuius. Deduceva la convenuta l'assenza di nesso di causalità tra il decesso del sig. e la patologia Pt_1
lamentata, e l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e la completa mancanza di prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro. Peraltro, parte ricorrente era venuta meno ai propri oneri allegativi e probatori, perché vertendosi in materia di danno differenziale, avrebbe dovuto spiegare perché non riteneva sufficiente l'indennizzo liquidato dall' Quanto alla ricostruzione dei fatti, CP_2
contestava l'esposizione ad amianto durante l'espletamento delle mansioni del de cuius nonché la ricorrenza di una violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., deducendo di aver fornito ai lavoratori i dispositivi di sicurezza necessari e gli impianti di aspirazione dei fumi e delle polveri e di aver sempre garantito la pulizia e l'igiene all'interno di tutta la struttura e dei relativi grandi spazi. Contestava la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente e rassegnava le conclusioni sopra riportate.
4. All'odierna udienza le parti discutevano in ordine alle eccezioni preliminari sollevate da parte la resistente e la causa veniva decisa in via non definitiva su tali eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 10 5. Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta sono solo in parte fondate per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
6. In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, ricollegabile alla decadenza in cui sarebbe incorsa parte attorea, avendo omesso di depositare documentazione volta a dimostrare di aver accettato l'eredità del sig. Pt_3
entro il termine prescrizionale decennale, la prospettazione di
[...]
non è condivisibile. Controparte_1
7. A tal proposito si deve evidenziare cel caso di specie, è stato prodotto in giudizio (docc. 50 e 51 parte ricorrente) il certificato storico di famiglia del sig. dal quale emerge la qualità di figlia della signora Parte_3 Pt_1
e quella di nipote della signora Tale produzione
[...] Parte_4
documentale appare congrua rispetto all'onere della prova che spettava a parte attorea in punto di legittimazione attiva, essendo stato affermato che:
“in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti” (Cass. nr.19254/2024). E' stato altresì affermato che: “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale
Pag. 6 di 10 da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (cfr. Cass. 26/06/2018, n. 16814 e la recentissima Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 11/03/2025, n. 6499)”.
8. Quanto poi all'osservazione di per la quale la proposizione del CP_1
ricorso è una condotta che, indirettamente, dimostra la volontà di parte ricorrente di accettare l'eredità, ma realizzatasi quando il termine decennale prescritto dall'art. 480 c.c. era oramai ampiamente decorso, si deve osservare che: “Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione” (Cass. nr. 12.646/2020), dovendosi pertanto concludere che il deposito e la notifica del ricorso, anteriori alla proposizione dell'eccezione di prescrizione, sono condotte idonee a far ritenere lo scrivente che l'eredità sia stata tempestivamente accettata.
9. E' invece fondata l'eccezione di prescrizione relativa alla domanda di risarcimento iure hereditatis. Il diritto del de cuius ad essere risarcito del danno subito a causa della malattia conseguita all'esposizione lavorativa all'amianto, che le ricorrenti hanno azionato quali successori, ha certamente natura contrattuale, essendo fondato sul rapporto di lavoro intercorso e dedotto in atti e sulla violazione degli obblighi posti dall'art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro. Di conseguenza tale diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, che può essere fatta decorrere solo dal
Pag. 7 di 10 momento in cui "il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche per quanto riguarda la sua origine professionale (Cass. nr. 31919/2022).
10. Tale momento di conoscenza o meglio di conoscibilità della riconducibilità del decesso all'esposizione ad amianto si deve ricondurre, nel caso di specie al momento, ovvero il 30.7.2014, nel quale la figlia del de cuius, ovvero la ricorrente è stata sentita a sommarie informazioni Parte_1
dal medico della S.O.C.P.S.A.L. d.ssa (doc 45) Persona_7
nell'ambito di un'indagine d'ufficio su sospetta malattia professionale a carico del padre. A partire da tale momento, parte ricorrente certamente era in grado di assumere informazioni in ordine alla diffusa presenza di amianto negli ambienti lavorativi frequentati dal padre e dunque era in quella posizione di “conoscibilità” idonea, per la Cassazione, a far decorrere il termine di prescrizione in questione. Deve essere dunque dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento richiesto iure hereditatis, in quanto a fronte di un dies a quo individuato nel 30.7.2014, il ricorso è stato notificato in data 5.12.2024, a termine decennale già decorso.
11. Con riferimento alla pretesa di risarcimento iure proprio, ed alla correlata eccezione di prescrizione si deve rilevare che in tal caso il termine di prescrizione sarebbe quinquennale, in quanto la pretesa, che non ha fondamento su un rapporto contrattuale, troverebbe fondamento nell'art. 2043 c.c.., ma si deve considerare la possibilità, che all'esito dell'istruttoria si configuri un reato ex art. 589 c.p., con conseguente applicazione dell'art. 2947, comma terzo, c.c.. In tal caso il termine di prescrizione da prendere in considerazione sarebbe quello previsto dalla legge penale vigente alla
Pag. 8 di 10 data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i principi stabiliti dall'art. 2 cod. pen. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (Cass. nr. 581/2008; Cass. nr. 13407/2012; Cass. nr.
33157/2018). Secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all'art. 2947 c.c., comma terzo, cod. civ. è quella prevista alla data del fatto, e tale deve intendersi il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria rappresentato dalla condotta, dall'evento di danno e dal nesso di causa, avuto riferimento alla struttura del fatto di reato, che nel caso di omicidio colposo si consuma al momento del decesso, trattandosi di reato di evento (Cass. nr.
23745/2025).
12. In tal caso, il termine massimo di prescrizione in astratto applicabile è quello previsto per il reato ex art. 589 c.p.. al momento della morte del sig.
ovvero 14 anni, in quanto all'epoca della consumazione del reato Pt_1
(Cass. nr. 23745/2025), l'art. 589 c.p. puniva il reato con una pena da due a sette anni, e l'art. 157 c. 1 prevedeva che: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”, mentre il succesivo comma 6 prevedeva il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato in questione. Il tempo di prescrizione massimo astrattamente applicabile alla fattispecie è dunque di
14 anni, dovendosi dunque rinviare la decisione sul punto alla sentenza che definirà la causa, accertando o meno l'eventuale ricorrere di un reato ex art. 589 c.p..
Pag. 9 di 10 13. Discende dalle superiori argomentazioni esposte che unicamente l'eccezione di prescrizione sul danno iure hereditatis deve essere accolta, dovendosi rigettare quella di carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara la prescrizione del diritto di risarcimento iure hereditatis;
2) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte resistente;
3) dispone la prosecuzione del giudizio per la decisione delle altre questioni preliminari e per la definizione sul merito e rinvia la causa per discussione all'udienza del 15.1.2026 alle ore 09:30, disponendo fin d'ora che l'udienza si tenga da remoto al medesimo link utilizzato nel corso del procedimento.
Trieste, 19/11/2025
Il Giudice dott. Paolo Ancora
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